Istituzione di diritto
Soggetti collettivi (enti collettivi)
Alcuni enti hanno una soggettività giuridica o personalità giuridica.
Associazione
Un’associazione deve presentare una pluralità di persone (almeno 2) che si associano per il perseguimento del bene comune. Ci sono due tipi di associazioni: 1) quelle riconosciute (vere e proprie persone giuridiche), 2) associazioni non riconosciute (non hanno soggettività giuridica). Lo stato preferisce le associazioni riconosciute perché ne è consapevole della loro esistenza e conosce i membri che ne fanno parte e il loro bilancio. Le associazioni non riconosciute sono tali perché la maggior parte delle volte non chiedono di essere riconosciute, questo comporta che non devono presentare alcuna forma di bilancio. Ad oggi le differenze tra i due tipi di associazione sono molto poche (es. il finanziamento da parte dello stato).
Associazione riconosciuta
Un’associazione riconosciuta si deve costituire attraverso un atto pubblico (notaio o pubblico ufficiale) e un atto costitutivo e uno statuto (la maggior parte delle volte lo statuto (che è il regolamento dell’associazione) è contenuto all’interno dell’atto costitutivo). Gli organi dell’associazione riconosciuta necessari ed indispensabili sono:
- Assemblea degli associati
- Amministratore
- Collegio dei probi viri (non necessario)
1) All’assemblea degli associati hanno diritto a parteciparvi tutti quelli iscritti al registro degli associati che sono in tempo con il pagamento della rata associativa. È l’organo deliberativo. Le decisioni vengono prese in base alla maggioranza dell’assemblea degli associati, è d’obbligo convocare l’assemblea degli associati almeno una volta all’anno, per discutere del bilancio.
2) Gli amministratori: gli amministratori possono essere anche non associati. Loro è il compito di eseguire le delibere dell’assemblea, hanno il dovere di agire in buona fede, professionalità, correttezza.
3) Collegio dei probi viri: è un elemento facoltativo, dovrebbe essere composto da persone molto corrette. Per queste caratteristiche dipendono quindi anche i loro compiti: avviano i procedimenti per i provvedimenti disciplinari verso gli associati che non si sono comportati in modo corretto, il collegio dei probi viri si occupa anche delle domande dei desiderosi di associarsi.
Un’associazione per essere riconosciuta una volta doveva fare domanda al presidente della repubblica, ora per le associazioni regionali si fanno ai prefetti o ai presidenti delle regioni.
Gli effetti del riconoscimento
La concessione del riconoscimento comporta l’acquisizione della personalità giuridica, l’associazione diventa soggetto autonomo di diritti e obblighi, e acquisisce la capacità di agire. Un’associazione riconosciuta diventa autonoma anche rispetto agli associati quindi associati e l’associazione sono persone giuridiche diverse. Il riconoscimento di un’associazione comporta anche l’autonomia patrimoniale perfetta che significa che il patrimonio dell’associazione è completamente staccato (autonomo) da quello degli associati. Quindi l’ente risponderà dei propri obblighi solamente con il proprio patrimonio.