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Istituzione di diritto

Il diritto privato è una branca del diritto civile che si occupa in maniera specifica di dettare legge e regolare i rapporti tra soggetti privati (tra noi cittadini e i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, nel caso in cui quest’ultime vengano messe sul nostro stesso piano). Ordinamento giuridico = complesso di norme e di regole che disciplinano le vicende della collettività.

Con l’aumentare della collettività, è stato necessario l’introduzione di regole per disciplinare, così sono nate le leggi. Il parlamento è per eccellenza l’organo legiferante, è il legislatore. Anche il governo ha la possibilità di legiferare (solamente in casi estremi, es. con decreti e provvedimenti). Però anche le regioni e l’unione europea hanno la possibilità di legiferare. In più vi sono i regolamenti delle pubbliche amministrazioni e gli usi (che sono comportamenti ripetuti nel tempo).

Le leggi sono composte da norme (le norme stanno all’interno delle leggi, per questo leggi e norme non sono sinonimi), una legge è composta da una o più norme. Una norma è un precetto (un comando) impartito dallo stato a tutti i cittadini. Nelle norme dove vi è un comando vi sono anche delle sanzioni.

Tipi di norma

  • Norme imperative: contengono un comando e nessuno si può sottrarre, sono inderogabili.
  • Norme derogabili: sono come un consiglio, dove c’è la possibilità di scegliere un’alternativa.
  • Norme suppletive: dove c’è un’omissione o mancanza del privato.

La legge fondamentale è il codice civile (del 1942), figlio dello statuto albertino e nipote del code Napoleon (1865). La costituzione è nata nel ’48 e questo ha comportato una modifica del codice, sono state eliminate tutte le norme derivanti dal fascismo. Nel corso del tempo è stato modificato più volte.

Struttura del codice civile

Il codice civile è ripartito in 6 libri, più un gruppo di preleggi. Ogni libro si occupa di un settore diverso:

  • 1° Libro: si occupa delle persone e della famiglia.
  • 2° Libro: si occupa delle successioni per causa di morte e dei patrimoni dati in successione.
  • 3° Libro: si occupa della proprietà e degli altri diritti reali (disciplinano quindi tutte le cose che riguardano beni reali).
  • 4° Libro: delle obbligazioni e dei contratti.
  • 5° Libro: del lavoro.
  • 6° Libro: della tutela dei diritti (fa da raccordo con il codice di procedura civile).

La costituzione (1948) è l’elemento più importante: è molto articolata e rigida (è molto difficile da cambiare, fu creata rigida in modo tale di evitare alle persone di cambiare orientamento dello stato). Alla costituzione si devono ispirare tutti i provvedimenti legislativi del paese, qualsiasi sia la loro provenienza. Questo lo garantisce la corte costituzionale, a loro compete dichiarare se una legge è in accordo con la costituzione oppure se è incostituzionale.

Percorso della legge

Una legge entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis) dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In molti casi una legge va a trattare argomenti mai trattati prima, in altri casi va a sostituire la legge già presente, in questo caso si seguono dei principi generali (dette preleggi):

  • Salvo che il legislatore non disponga altrimenti, la legge non è retroattiva (altresì va indicata la retroattività).
  • Le abrogazioni:
    • Abrogazione espressa (sono indicate le norme abrogate).
    • Abrogazione tacita (le norme vecchie che sono in contrasto con quella nuova sono da considerare abrogate).

Un giudice deve interpretare la legge, e bisogna capire se le norme vanno bene per il caso di specie. Quindi innanzitutto deve mantenere il tenore delle parole usate dal legislatore nella legge (interpretazione letterale).

Tipi di interpretazione

  • Criterio teleologico: il giudice deve interpretare il fine che il legislatore voleva ottenere.
  • Criterio storico: ogni legge viene emanata in un dato periodo storico e quindi bisogna considerare il periodo storico, sociale e politico.

Il giudice però essendo obbligato a dare sentenza deve utilizzare l’analogia (lo si trova nelle preleggi, art 12).

ART. 12 (PRELEGGI)

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Nel secondo comma si indica che bisogna procedere per analogia (cioè facendo riferimento a casi simili o materie analoghe). Es. ogni giorno stipuliamo contratti, la similitudine tra loro è che ci devono essere almeno due contraenti, però ogni contratto ha la caratteristica di essere unico (e questo lo distingue dagli altri).

Quindi il giudice deve applicare l’identità di ragione (eadem ratio) cioè deve trovare un giudizio per il caso non regolato da leggi rifacendosi alla norma prevista per un caso che appare simile per ratio. Quindi il giudice mettendo a confronto il suo caso concreto con quelli astratti su cui si basa deve riuscire a trovare un fine degno di tutela (o identità di interesse tutelabile). Es. nel contratto di leasing (non vi era una legge che lo regolava e quindi i giudici che si sono ritrovati a discutere cause dove vi erano contratti di leasing sono andati a vedere le caratteristiche comuni dei contratti di leasing con gli altri contratti e hanno trovato delle somiglianze con i contratti di compravendita e di locazione, così unendo le caratteristiche dei due contratti si è creata un’interpretazione molto buona del leasing).

Procedimenti per analogia

  • Analogia legis: con riferimento a norme.
  • Analogia juris: l’interprete fa riferimento a questa quando non trova riferimento nelle leggi, quindi si basa sui principi generali dell’ordinamento.

Non è applicabile l’analogia nelle leggi penali e nel campo civile con le leggi eccezionali. Leggi eccezionali: vengono emanate in caso di calamità o eventi straordinari, si riferiscono a persone e aree geografiche ben precise quindi è molto difficile applicare l’analogia. Tutte le leggi in campo civile sono sottoponibili ad analogia a patto che si indichi una motivazione.

Interpretazione delle norme

Oltre ai giudici vi è la dottrina (che studia leggi e norme) che cerca di essere d’aiuto. L’insieme di tutte le sentenze emesse dai giudici è detta giurisprudenza. Un giudice non ha l’obbligo della precedente giurisprudenza come in alcuni altri stati (es. Commonwealth).

In Italia non vi è questo vincolo quindi il giudice si deve attenere alla legge, però ha una grande libertà che è quella dell’interpretazione con l’obbligo di dare una motivazione.

I gradi di giudizio

In Italia vi sono 3 gradi di giudizio in ambito civile:

  • 1° grado: nel primo grado compare il giudice di pace (o giudice di merito) (la differenza tra il giudice di pace e il tribunale dipende dalla competenza del caso), qual attore (cita in causa i convenuti) che devono portare delle prove (o eccezioni) da opporre alla citazione in causa dell’attore. Quindi vi è la fase istruttoria dove si acquisiscono le prove che il giudice ha ammesso, e in seguito esso emana la sentenza (motivata dalle leggi).
  • A questo punto le parti con la sentenza in mano decidono se accettarla o se impugnarla, se si lasciano decorrere 45 giorni dall’emissione della sentenza essa passa in giudicato, cioè diventa legge per le parti. Se la sentenza viene impugnata si passa al 2° grado di giudizio (o appello).
  • 2° grado: il 2° grado di giudizio è costituito dalla corte di appello che revisiona la motivazione del primo grado, controlla le prove e ricostruisce a sua volta i fatti. In questo grado di giudizio non si possono aggiungere prove a meno che esse non siano comparse (rilevate dopo il primo grado). Se anche questa sentenza viene impugnata da una delle due parti si passa al 3° grado di giudizio.
  • 3° grado di giudizio: è composto dalla corte di cassazione che a differenza degli altri due gradi di giudizio non ricostruisce i fatti (si limita a confermare la sentenza di 2° grado, oppure può considerare solo alcune parti o tutte infondate) quindi la rimanda al 2° grado di appello. Il quale dovrà emettere una nuova sentenza modificando le motivazioni (questo però può cambiare leggermente le motivazioni ma lasciare pressoché inalterata la sentenza, comportando tempi lunghissimi).

La sentenza di primo grado (nel caso venga impugnata) rimane provvisoriamente esecutiva.

Diritti delle persone, prescrizione, decadenza

Nella nostra società tutti siamo titolari di diritti (chi in forma maggiore, chi in forma minore), il diritto rappresenta il momento in cui la persona detiene un potere.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PaulTm125 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Casnici Patrizia.
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