Istituzioni di diritto privato
Il diritto
Il diritto privato nel sistema giuridico
Cos’è e qual è la funzione del diritto privato. Il diritto privato si occupa di aspetti importanti della vita economico-sociale, ad esempio delle organizzazioni; dei beni e del loro uso; di debiti e crediti; dei contratti; dei danni; delle attività economiche organizzate; delle famiglie e delle successioni. Di questi fenomeni, il diritto privato si occupa di regolarli, cioè di indirizzare i comportamenti degli uomini coinvolti in tali fenomeni. L’interesse è la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i suoi bisogni e spesso l’interesse di qualcuno può risultare incompatibile con l’interesse di un altro, in questo caso si parla di conflitto; il diritto ha la funzione di risolvere questi conflitti e, ove possibile, di prevenirli, evitando così che i cittadini si facciano giustizia da sé. Esso comprende il diritto civile, l’area più corposa e antica del diritto privato, che identifica i propri contenuti con riferimento a particolari istituti giuridici; il diritto commerciale, che si occupa dell’esercizio professionale di attività economiche (imprese e società); il diritto industriale, considerato una sottopartizione del diritto commerciale; il diritto del lavoro e il diritto della navigazione. Il diritto oggettivo è il sistema o l’insieme delle norme giuridiche, invece il diritto in senso soggettivo è il potere di azione o pretesa che un individuo ha verso qualcun altro. Sinonimi di diritto in senso oggettivo sono le espressioni sistema giuridico, ordinamento giuridico, che indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una determinata società; e istituto giuridico, che indica l’insieme delle norme che regolano qualche importante fenomeno della vita sociale, ad es. l’istituto del matrimonio, della proprietà ecc.
Le norme giuridiche
L’elemento base della struttura del diritto è rappresentato dalle norme giuridiche (dal latino ius=diritto). Esse funzionano mediante la combinazione di due elementi fondamentali: la regola, che generalmente è una regola di condotta indirizzata agli uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato e la sanzione, che è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola. Sono molteplici le funzioni della sanzione, ruolo satisfattivo: essa ha nel senso che soddisfa in modo diretto l’interesse leso; ruolo compensativo: serve a compensare la parte lesa con qualcosa che non ripristina l’interesse, ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore economico equivalente; ruolo punitivo: perché punta essenzialmente a colpire un comportamento riprovevole; ruolo preventivo/deterrente: la “paura” di subire la sanzione induce a non violare la regola. Lo schema è sempre quello che si esprime nella formula <<se (a), allora (b)>>, dove (a) è una situazione verificata come reale, mentre (b) è la conseguenza legale della situazione verificatasi.
Applicazione delle norme giuridiche
Applicare una norma giuridica implica formulare un giudizio, stabilire se un dato comportamento (o una situazione) faccia scattare o meno la sanzione (o, in generale, la conseguenza legale) prevista da quella norma. Le norme presentano le caratteristiche della generalità, poiché s’indirizzano a una moltitudine indeterminata di destinatari e dell’astrattezza, dato che risultano applicabili a un numero indeterminato di situazioni concrete. Di solito la norma contiene la descrizione di un fatto, definito in base ad alcuni elementi che la caratterizzano, in modo tale da far adattare quella descrizione a una moltitudine di eventi. Per applicare la norma occorre dunque interpretarla (ermeneutica), cioè identificare il giusto significato delle parole e dei loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.
Interpretazione e criteri
Si ha un’interpretazione restrittiva se si dà alle norme un significato più limitato rispetto ad altri possibili, ricavando un’espressione di norma come testo, cioè insieme di forme linguistiche con cui la norma è espressa; si ha invece un’interpretazione estensiva se si individua un significato più ampio rispetto ad altri possibili, denotando la norma come precetto, cioè il significato da attribuire al testo. Chi si occupa di interpretare le norme giuridiche non può farlo arbitrariamente, deve invece seguire i dettami fissati dalle norme che regolano l’interpretazione (art, 12 prel.). Per il criterio letterale, le norme vanno interpretate secondo il comune significato che le parole e le frasi hanno nella lingua italiana, presupponendo che tale significato sia univoco; quando invece il testo normativo è ambiguo si ricorre al criterio logico, che porta a scegliere, tra i vari significati possibili in base al criterio letterale (che, appunto, può sopportare diversi significati), quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. A sua volta, tale concetto può essere inteso in modo soggettivo, se si riferisce alle opinioni e agli intenti manifestati da coloro che hanno formulato la norma (criterio psicologico), o in modo oggettivo, cioè come lo scopo che obiettivamente la norma mira a realizzare (la sua ratio) a prescindere da ciò che soggettivamente pensavano o volevano i suoi autori materiali (criterio teleologico, dal greco telos=scopo). Naturalmente c’è un margine di libertà di interpretazione, che è minore quando, ovviamente, la norma è formulata in modo analitico e puntuale, è maggiore se essa si basa su concetti ampi ed elastici come ad es. <<buon costume>>, <<ingiustizia>> o <<buona fede>>.
Le lacune del diritto e l'analogia
L’interprete può trovarsi a constatare che nessuna norma presente nell’ordinamento prevede la fattispecie concreta di cui sta cercando la disciplina, fa allora uso dell’analogia, che consiste nell’applicare al caso una norma che regola una situazione o una materia simile, analoga. Tuttavia questo strumento ha dei limiti, esso infatti non può essere applicato nel caso di norme penali o norme eccezionali.
Gli interpreti delle norme
Si distinguono vari tipi di interpretazione. Quella autentica, ovvero quella fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o superiore alla norma interpretata; contrariamente alla regola della retroattività, la norma interpretativa ha efficacia retroattiva, ciò significa che la norma interpretata si considera aver avuto, sin dalla sua origine, il significato successivamente indicato dalla norma interpretativa. Quella giuridica, fatta dai giudici, forse la più importante poiché spetta a questi ultimi dare torto o ragione in base alle norme. Quella amministrativa, fatta dagli organi della pubblica amministrazione competenti che può essere non formale, traducendosi nei comportamenti e nelle prassi adottati dall’organo amministrativo, oppure formalizzarsi in documenti quali circolari/istruzioni. Quella dottrinale, cioè fatta dagli studiosi del diritto, nell’ambito della loro attività. Quanto al loro valore, solo quella autentica vincola altri tipi di interpretazione, che invece sono non vincolanti. In alcuni sistemi giuridici -come quello statunitense o inglese- chiamati sistemi di common law, vale il principio del precedente vincolante: le decisioni, e di conseguenza l’interpretazione delle norme, date dai giudici di grado superiore, vincolano quelle dei giudici di grado inferiore, che sono tenuti ad osservarle, infatti si parla di sistemi in cui <<judge made law>>. In Italia invece, come pure negli altri ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica romana e germanica, detti anche sistemi di civil law, le decisioni non giudiziarie sono fonti del diritto. Tuttavia, se il testo di una norma può sopportare due significati, ma la grandissima parte della giurisprudenza la interpreta in uno solo di essi, vuol dire che nella vita reale di quell’ordinamento giuridico, quella norma ha solo quel preciso significato, naturalmente è possibile che con il tempo la giurisprudenza cambi indirizzo interpretativo: revirement.
Le fonti del diritto privato
Tutti i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico rappresentano le fonti del diritto. Nel nostro ordinamento vale il principio di pluralità delle fonti, ciò sta a significare che non esiste un solo tipo di fonte del diritto, ma ne esistono tanti tipi diversi, create da autorità diverse e si possono così ordinare:
- Fonti costituzionali:
- Costituzione (1948);
- Leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
- Fonti primarie:
- Legge ordinaria;
- Altri atti con forza di legge;
- Decreto legge;
- Decreto legislativo;
- Leggi regionali;
- Regolamenti dell’Unione europea;
- Fonti secondarie:
- Regolamenti del Governo o di altre autorità amministrative;
Esistono tuttavia fonti non scritte, ad esempio la consuetudine. Si tratta di una fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con l’atteggiamento di chi si uniforma a norme già esistenti. Essa si fonda su due elementi: una parte oggettiva, data dalla ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento ad opera della gran parte dei consociati; una parte soggettiva, data dalla convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una norma giuridica. Naturalmente la consuetudine è una fonte del diritto marginale, ed è subordinata a tutte le altre, non sono infatti ammesse consuetudini contra legem e quelle praeter legem (che integrano, senza contraddire), invece, sono ammesse solo se sono richiamate da fonti scritte. Per quanto riguarda gli usi (non richiamati da leggi o regolamenti), sono ammessi solo se riguardano materie non disciplinate da tali fonti scritte.
Le fonti del diritto privato
Si distinguono tre grandi blocchi normativi:
- Il codice civile;
- La costituzione;
- La legislazione speciale.
Si dice codice il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata materia. Il codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale, o preleggi, e si divide in sei libri:
- Primo libro - Delle persone e della famiglia: contiene le regole sulla capacità e sulla posizione giuridica generale delle persone fisiche, cioè dagli individui, e sulle organizzazioni con scopo di non profitto. Contiene poi regole in materie di famiglia;
- Secondo libro - Delle successioni: contiene le regole che disciplinano la sorte del patrimonio di una persona, dopo che questa abbia cessato di vivere; e inoltre le regole sulla donazione;
- Terzo libro - Della proprietà: riguarda la classificazione dei beni, la disciplina del diritto di proprietà e di altri diritti sulle cose (diritti reali); la disciplina del possesso;
- Quarto libro - Delle obbligazioni: senza dubbio il più ampio. Contiene la disciplina generale delle obbligazioni (debiti e crediti), e degli atti o dei fatti da cui esse derivano: principalmente i contratti e i fatti che causano un danno, obbligando qualcuno a risarcirlo;
- Quinto libro - Del lavoro: riguarda la disciplina delle attività economiche organizzate, oggetto del diritto commerciale, industriale e del lavoro. Contiene regole sull’impresa, sul lavoro subordinato, sulle organizzazioni con scopo di profitto (società); sui marchi, sul diritto d’autore e sui brevetti industriali; sulla concorrenza;
- Sesto libro - Della tutela dei diritti: ha un contenuto eterogeneo. Comprende istituti che riguardano la concreta attuazione dei diritti, quali: la prescrizione e la decadenza; la trascrizione immobiliare; le garanzie reali del credito (pegno e ipoteca); inoltre regole sulle prove e sull’esecuzione forzata contro il debitore che rifiuti il pagamento spontaneo.
In appendice al codice ci sono poi le disposizioni di attuazione e transitorie, che precisano le modalità applicative di talune norme del codice stesso.
L'influenza della costituzione italiana sul codice
Essa incide sulle norme del diritto privato fondamentalmente in tre modi:
- Prima di tutto, i principi costituzionali operano come stimolo direttivo al legislatore (es. riforma del diritto della famiglia, 1975);
- Gli articoli della costituzione esprimono anche norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai rapporti fra privati;
- Infine, le norme costituzionali operano come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie, che sono fonti subordinate alla costituzione, e non possono contraddirla.
Il diritto internazionale privato e l'armonizzazione
In situazioni in cui si crea un conflitto di leggi, esso viene risolto dalle norme del diritto internazionale privato, che servono ad individuare quale, fra i diritti dei diversi Stati coinvolti, il giudice deve applicare alla fattispecie. Sorge così un’esigenza di armonizzazione internazionale, in favore di un diritto uniforme. Uno strumento generale è costituito dalle convenzioni internazionali: testi normativi concernenti una determinata materia, elaborati concordemente dagli Stati che vi partecipano, esse uniformano il diritto fra tutti gli Stati che liberamente vi aderiscono. Altri strumenti di uniformazione sono di tipo sovranazionale, come quelli dell’Unione europea, vincolanti per tutti gli Stati membri. Sono, essenzialmente, due: i regolamenti, che presentano maggior affinità con quella che nel diritto è la fonte legislativa, creano infatti norme direttamente vincolanti, non solo per gli Stati membri, ma anche per tutti gli individui e le organizzazioni presenti al loro interno. Nella gerarchia delle fonti, i regolamenti europei prevalgono sulla legislazione interna. Le direttive funzionano in modo diverso: non vincolano direttamente gli individui e le organizzazioni degli Stati membri, ma hanno effetti obbligatori solo per gli Stati, li obbligano invece a recepire le direttive, cioè a trasformarle in norme del proprio diritto interno, attraverso fonti interne che uniformano tali norme, dando ad esse contenuti alle direttive.
La lex mercatoria
La marginalità degli usi nel quadro delle fonti vale anche per il diritto privato. Ciò non toglie che trovino qualche spazio gli usi secundum legem, richiamati da tali fonti scritte; essi sono raccolti dalle Camere di commercio nelle raccolte degli usi. Nell’ambito internazionale essi trovano invece maggior spazio: le prassi e i principi abitualmente osservati nei rapporti commerciali fra operatori di paesi diversi formano un vero e proprio “corpo” di regole che, pur non essendo scritte da nessuna autorità, per l’adesione degli interessati acquisiscono il valore di disciplina applicabile ai rapporti. Per indicare questo diritto internazionalmente uniforme, di fonte non pubblica, si usa l’espressione lex mercatoria.
Diritti
Situazioni giuridiche: diritti soggettivi, rapporti giuridici
Le situazioni giuridiche soggettive: attive e passive
Per svolgere la funzione di sistemare gli interessi umani, le norme giuridiche stabiliscono una graduatoria fra i diversi interessi, attribuendo alle persone coinvolte determinate situazioni giuridiche. E si usa precisare “situazioni soggettive”, cioè appartenenti a soggetti: infatti è questo il termine con cui si indicano i protagonisti della vita del diritto. Le s.g.s. esprimono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro interessi in conflitto. Il soggetto cui appartiene una situazione giuridica si dice titolare di essa. Le situazioni giuridiche attive sono quelle che esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare, su quello degli altri soggetti (ad es. la situazione di proprietà, o il diritto personale di godimento). Le situazioni giuridiche passive esprimono al contrario la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di altri soggetti, cui si dà prevalenza. Tutti coloro che non hanno nessuna situazione attiva sopra una cosa, hanno il dovere di rispettare l’interesse altrui.
Il diritto soggettivo
È la più importante situazione giuridica attiva e si definisce come il potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Sono esempi di diritto soggettivo la proprietà, il...
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