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22. LA GARANZIA DEL CREDITO.
L’obbligazione, e l’esecuzione forzata.
L’obbligazione non avrebbe senso, se non fosse prevista la
responsabilità del debitore per l’inadempimento. Sarebbe
un po' come se tutte le obbligazioni fossero solo
<<naturali>> e non <<legali>>: l’adempimento – quindi
l’interesse del creditore – sarebbe affidato esclusivamente
alla coscienza del debitore, peraltro consapevole che
l’inadempimento non porterebbe conseguenze negative a
suo carico; in questo modo il valore dell’obbligazione, cioè
del credito, sarebbe solo simbolico. A sua volta, la
responsabilità del debitore non avrebbe valore pratico, se
non ci fosse un meccanismo che consenta al creditore di
realizzare effettivamente il suo diritto al risarcimento, cioè
di ottenere la corrispondente somma di denaro, anche di
167
fronte all’inerzia o alla resistenza del debitore
inadempiente. Questo meccanismo esiste, ed è
l’esecuzione forzata sui beni del debitore. Essa è messa in
dall’azione esecutiva
moto del creditore, e si realizza
processo di esecuzione.
attraverso il conseguente
L’obiettivo generale dell’esecuzione forzata è assicurare
una concreta soddisfazione al creditore vittima
dell’inadempimento, anche contro la volontà del debitore, e
quindi con mezzi coattivi. I suoi scopi e risultati possono
essere diversi, a seconda dei vari tipi di obbligazione
inadempiuta, a cui corrispondono diversi tipi di esecuzione
forzata. I tipi fondamentali sono due:
l’espropriazione forzata serve a realizzare
coattivamente i crediti pecuniari: consiste nella
vendita dei beni del debitore (o anche, come vedremo,
di un terzo), così da ricavare un prezzo che viene
attribuito al creditore nella misura corrispondente al
suo credito. Si compie attraverso una complessa
procedura formata da vari passaggi, fra cui particolare
pignoramento
importanza ha il dei beni: e dopo il
pignoramento, i beni non possono essere alienati; se lo
sono, gli atti di alienazione sono inefficaci verso il
creditore pignorante;
l’esecuzione in forma specifica serve a realizzare altri
tipi di crediti, e attribuisce al creditore il risultato che si
sarebbe dovuto produrre col regolare adempimento
dell’obbligazione. Vi rientrano:
consegna rilascio,
l’esecuzione forzata per o con
cui si costringe il creditore a consegnare la cosa
determinata che deve al creditore;
obblighi di fare,
l’esecuzione forzata degli con cui
si fa eseguire da qualcun altro, ma a spese del
debitore, proprio l’attività o il servizio (ovviamente
fungibili) non eseguiti; 168
obblighi di non fare,
l’esecuzione forzata degli
consistente nel distruggere, a spese del debitore,
quanto da lui fatto in violazione dell’obbligo;
dell’obbligo di concludere
l’esecuzione specifica
un contratto.
La responsabilità patrimoniale del debitore come
garanzia del credito. Patrimoni destinati e separati.
L’esecuzione forzata, diretta ad attuare concretamente il
diritto del creditore, ha come oggetto i beni del debitore,
che concorrono a formare il suo patrimonio. Si chiama
responsabilità patrimoniale la posizione del debitore, in
quanto titolare di beni idealmente al servizio del creditore,
ed esposti alle sue azioni esecutive. Per quanto riguarda
l’estensione di tale responsabilità, vale il principio della
illimitata:
responsabilità patrimoniale il debitore risponde
all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri. Dunque l’intero patrimonio del debitore è
vincolato alla realizzazione del credito, tutti i suoi beni
possono essere destinati coattivamente a soddisfare il
diritto del creditore: sia quelli presenti nel patrimonio del
debitore quando è nato il credito, sia quelli futuri, cioè
entrati successivamente nel suo patrimonio. Vi sono
tuttavia delle limitazioni, che possono avere giustificazioni
diverse, e in particolare:
l’esigenza di evitare che i debiti fatti nell’esercizio di
certe attività organizzate coinvolgano l’intero
patrimonio di chi le intraprende, per cui di quei debiti
risponde solo il patrimonio autonomo
dell’organizzazione creata a quel fine (autonomia
patrimoniale perfetta delle persone giuridiche);
l’esigenza di non privare il debitore di beni essenziali
per la sua vita e il suo lavoro; 169
l’esigenza di destinare certi beni solo a soddisfare certi
suoi debiti, e non altri, per cui quei beni formano
patrimonio separato
idealmente un dal resto del
patrimonio del debitore.
Spostando la visuale dal lato passivo al lato attivo del
rapporto obbligatorio, possiamo dire che la responsabilità
patrimoniale del debitore determina la garanzia
patrimoniale del credito: il patrimonio del debitore è la
garanzia del credito, nel senso che le prospettive di
concreta soddisfazione del creditore (mediante l’esecuzione
forzata) dipendono dal patrimonio del debitore, e più
precisamente dall’entità e composizione del suo attivo. Il
creditore ha dunque interesse che il patrimonio del debitore
abbia la massima consistenza. La legge ne tiene conto,
offrendo al creditore diversi strumenti, che costituiscono
mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Sono
tre strumenti processuali, che il creditore può attivare con
apposite azioni giudiziarie:
azione surrogatoria;
azione revocatoria;
sequestro conservativo.
Possono esercitarsi anche se il credito non è liquido né
esigibile (criteri obbligatori invece per l’esecuzione
forzata).
L’azione surrogatoria.
Si immagini che il debitore trascuri di esercitare i suoi diritti
che, se esercitati, incrementerebbero il suo patrimonio (ad
es. non provvede ad esigere e riscuotere crediti che ha
verso qualcuno, o a rivendicare sue cose in mano d’altri).
Un tale comportamento può essere comprensibile dal suo
punto di vista, ma è ovvio che ciò potrebbe danneggiare il
creditore, impedendo al patrimonio del debitore di 170
raggiungere la consistenza necessaria per garantire
efficacemente il credito. In questa situazione, il creditore
può tutelarsi esercitando l’azione surrogatoria, mediante la
quale il creditore si sostituisce al debitore, esercitando al
suo posto i diritti e le azioni che a costui spettano verso
terzi e che egli trascura di esercitare. I presupposti
dell’azione sono:
l’inerzia del debitore, che non esercita diritti o azioni
che ha verso terzi;
il pregiudizio che tale inerzia causa al creditore,
rendendo insufficiente la garanzia patrimoniale;
la natura patrimoniale dei diritti o azioni che il
creditore intende esercitare in via surrogatoria: sono
esclusi i diritti e le azioni di natura personale, e anche
quelli che, pur avendo oggetto patrimoniale,
presentano forti implicazioni personali.
L’effetto dell’azione è incrementare il patrimonio del
debitore, arricchendolo dei valori che formano oggetto dei
diritti o azioni esercitati in via surrogatoria.
L’azione revocatoria: i requisiti.
Mentre la surrogatoria reagisce contro una condotta
passiva del debitore, la revocatoria reagisce contro una sua
condotta attiva: è lo strumento dato al creditore per reagire
contro atti del debitore che minacciano l’integrità del suo
patrimonio, alterandolo in modo da pregiudicare il
soddisfacimento del credito. Di seguito i requisiti necessari
per esercitarla: atto di
occorre che il debitore abbia compiuto un
disposizione patrimoniale, cioè un qualsiasi atto che
incida sulla consistenza delle componenti attive del
patrimonio (ad es. una donazione o una vendita); 171
occorre che l’atto porti un pregiudizio al creditore, nel
senso di diminuire la garanzia patrimoniale al punto di
rendere impossibile o difficile la soddisfazione del suo
diritto;
occorre la mala fede del debitore;
infine, l’azione revocatoria non si limita a coinvolgere
creditore e debitore, ma tocca anche al terzo che, per
effetto dell’atto di disposizione, ha ricevuto il bene, e
che sarebbe danneggiato dagli effetti della revoca. Per
tener conto del suo interesse, la legge richiede anche
la mala fede del terzo (solo in caso di acquisto a titolo
oneroso).
Effetti dell’azione revocatoria.
non
L’effetto dell’azione revocatoria consiste nel rendere
l’atto invalido, e nel far rientrare il bene nel patrimonio del
inefficacia relativa
debitore, ma produce la semplice
dell’atto: questo diventa inefficace solo nei confronti del
creditore che ha esercitato l’azione. In sintesi, per lui è
come se l’atto non fosse stato compiuto, e può quindi
esercitare sul bene oggetto dell’atto revocato le azioni
esecutive e conservative necessarie per realizzare
concretamente il suo credito (compresa la vendita forzata),
anche se il bene in questione non è più del debitore.
Il sequestro conservativo.
Il sequestro conservativo si realizza attraverso un processo
cautelare, e quindi presuppone l’esistenza di due requisiti
tipici dell’azione corrispondente:
fumus boni iuris,
il cioè la presunzione dell'esistenza di
sufficienti presupposti per applicare un istituto
giuridico (in questo caso, il diritto di credito);
periculum in mora,
il cioè il rischio che, se non si
interviene subito, il debitore diminuirà la garanzia 172
patrimoniale in modo da rendere impossibile
l’attuazione del diritto.
L’effetto è che il debitore, pur rimanendo proprietario dei
beni sequestrati, non può alienarli; e se viola il divieto gli
atti di alienazione sono inefficaci per il creditore
sequestrante.
La parità di trattamento dei creditori.
Finora abbiamo affrontato il problema della garanzia del
credito, con riguardo al rapporto fra creditore e debitore.
Ma il problema si pone anche con riguardo al rapporto fra i
diversi creditori di uno stesso debitore; e, da questo, punto
di vista, si pone soprattutto quando il patrimonio del
debitore è insufficiente per la piena soddisfazione di tutti i
creditori. La legge afferma il principio della parità di
trattamento dei creditori: questi hanno tutti <<eguale
diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore>>. Ma non
sempre il risultato è egualitario, perché diversi fattori
possono intervenire a impedirlo, determinando nei fatti una