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22. LA GARANZIA DEL CREDITO.

L’obbligazione, e l’esecuzione forzata.

L’obbligazione non avrebbe senso, se non fosse prevista la

responsabilità del debitore per l’inadempimento. Sarebbe

un po' come se tutte le obbligazioni fossero solo

<<naturali>> e non <<legali>>: l’adempimento – quindi

l’interesse del creditore – sarebbe affidato esclusivamente

alla coscienza del debitore, peraltro consapevole che

l’inadempimento non porterebbe conseguenze negative a

suo carico; in questo modo il valore dell’obbligazione, cioè

del credito, sarebbe solo simbolico. A sua volta, la

responsabilità del debitore non avrebbe valore pratico, se

non ci fosse un meccanismo che consenta al creditore di

realizzare effettivamente il suo diritto al risarcimento, cioè

di ottenere la corrispondente somma di denaro, anche di

167

fronte all’inerzia o alla resistenza del debitore

inadempiente. Questo meccanismo esiste, ed è

l’esecuzione forzata sui beni del debitore. Essa è messa in

dall’azione esecutiva

moto del creditore, e si realizza

processo di esecuzione.

attraverso il conseguente

L’obiettivo generale dell’esecuzione forzata è assicurare

una concreta soddisfazione al creditore vittima

dell’inadempimento, anche contro la volontà del debitore, e

quindi con mezzi coattivi. I suoi scopi e risultati possono

essere diversi, a seconda dei vari tipi di obbligazione

inadempiuta, a cui corrispondono diversi tipi di esecuzione

forzata. I tipi fondamentali sono due:

l’espropriazione forzata serve a realizzare

 coattivamente i crediti pecuniari: consiste nella

vendita dei beni del debitore (o anche, come vedremo,

di un terzo), così da ricavare un prezzo che viene

attribuito al creditore nella misura corrispondente al

suo credito. Si compie attraverso una complessa

procedura formata da vari passaggi, fra cui particolare

pignoramento

importanza ha il dei beni: e dopo il

pignoramento, i beni non possono essere alienati; se lo

sono, gli atti di alienazione sono inefficaci verso il

creditore pignorante;

l’esecuzione in forma specifica serve a realizzare altri

 tipi di crediti, e attribuisce al creditore il risultato che si

sarebbe dovuto produrre col regolare adempimento

dell’obbligazione. Vi rientrano:

consegna rilascio,

l’esecuzione forzata per o con

 cui si costringe il creditore a consegnare la cosa

determinata che deve al creditore;

obblighi di fare,

l’esecuzione forzata degli con cui

 si fa eseguire da qualcun altro, ma a spese del

debitore, proprio l’attività o il servizio (ovviamente

fungibili) non eseguiti; 168

obblighi di non fare,

l’esecuzione forzata degli

 consistente nel distruggere, a spese del debitore,

quanto da lui fatto in violazione dell’obbligo;

dell’obbligo di concludere

l’esecuzione specifica

 un contratto.

La responsabilità patrimoniale del debitore come

garanzia del credito. Patrimoni destinati e separati.

L’esecuzione forzata, diretta ad attuare concretamente il

diritto del creditore, ha come oggetto i beni del debitore,

che concorrono a formare il suo patrimonio. Si chiama

responsabilità patrimoniale la posizione del debitore, in

quanto titolare di beni idealmente al servizio del creditore,

ed esposti alle sue azioni esecutive. Per quanto riguarda

l’estensione di tale responsabilità, vale il principio della

illimitata:

responsabilità patrimoniale il debitore risponde

all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni

presenti e futuri. Dunque l’intero patrimonio del debitore è

vincolato alla realizzazione del credito, tutti i suoi beni

possono essere destinati coattivamente a soddisfare il

diritto del creditore: sia quelli presenti nel patrimonio del

debitore quando è nato il credito, sia quelli futuri, cioè

entrati successivamente nel suo patrimonio. Vi sono

tuttavia delle limitazioni, che possono avere giustificazioni

diverse, e in particolare:

l’esigenza di evitare che i debiti fatti nell’esercizio di

 certe attività organizzate coinvolgano l’intero

patrimonio di chi le intraprende, per cui di quei debiti

risponde solo il patrimonio autonomo

dell’organizzazione creata a quel fine (autonomia

patrimoniale perfetta delle persone giuridiche);

l’esigenza di non privare il debitore di beni essenziali

 per la sua vita e il suo lavoro; 169

l’esigenza di destinare certi beni solo a soddisfare certi

 suoi debiti, e non altri, per cui quei beni formano

patrimonio separato

idealmente un dal resto del

patrimonio del debitore.

Spostando la visuale dal lato passivo al lato attivo del

rapporto obbligatorio, possiamo dire che la responsabilità

patrimoniale del debitore determina la garanzia

patrimoniale del credito: il patrimonio del debitore è la

garanzia del credito, nel senso che le prospettive di

concreta soddisfazione del creditore (mediante l’esecuzione

forzata) dipendono dal patrimonio del debitore, e più

precisamente dall’entità e composizione del suo attivo. Il

creditore ha dunque interesse che il patrimonio del debitore

abbia la massima consistenza. La legge ne tiene conto,

offrendo al creditore diversi strumenti, che costituiscono

mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Sono

tre strumenti processuali, che il creditore può attivare con

apposite azioni giudiziarie:

azione surrogatoria;

 azione revocatoria;

 sequestro conservativo.

Possono esercitarsi anche se il credito non è liquido né

esigibile (criteri obbligatori invece per l’esecuzione

forzata).

L’azione surrogatoria.

Si immagini che il debitore trascuri di esercitare i suoi diritti

che, se esercitati, incrementerebbero il suo patrimonio (ad

es. non provvede ad esigere e riscuotere crediti che ha

verso qualcuno, o a rivendicare sue cose in mano d’altri).

Un tale comportamento può essere comprensibile dal suo

punto di vista, ma è ovvio che ciò potrebbe danneggiare il

creditore, impedendo al patrimonio del debitore di 170

raggiungere la consistenza necessaria per garantire

efficacemente il credito. In questa situazione, il creditore

può tutelarsi esercitando l’azione surrogatoria, mediante la

quale il creditore si sostituisce al debitore, esercitando al

suo posto i diritti e le azioni che a costui spettano verso

terzi e che egli trascura di esercitare. I presupposti

dell’azione sono:

l’inerzia del debitore, che non esercita diritti o azioni

 che ha verso terzi;

il pregiudizio che tale inerzia causa al creditore,

 rendendo insufficiente la garanzia patrimoniale;

la natura patrimoniale dei diritti o azioni che il

 creditore intende esercitare in via surrogatoria: sono

esclusi i diritti e le azioni di natura personale, e anche

quelli che, pur avendo oggetto patrimoniale,

presentano forti implicazioni personali.

L’effetto dell’azione è incrementare il patrimonio del

debitore, arricchendolo dei valori che formano oggetto dei

diritti o azioni esercitati in via surrogatoria.

L’azione revocatoria: i requisiti.

Mentre la surrogatoria reagisce contro una condotta

passiva del debitore, la revocatoria reagisce contro una sua

condotta attiva: è lo strumento dato al creditore per reagire

contro atti del debitore che minacciano l’integrità del suo

patrimonio, alterandolo in modo da pregiudicare il

soddisfacimento del credito. Di seguito i requisiti necessari

per esercitarla: atto di

occorre che il debitore abbia compiuto un

 disposizione patrimoniale, cioè un qualsiasi atto che

incida sulla consistenza delle componenti attive del

patrimonio (ad es. una donazione o una vendita); 171

occorre che l’atto porti un pregiudizio al creditore, nel

 senso di diminuire la garanzia patrimoniale al punto di

rendere impossibile o difficile la soddisfazione del suo

diritto;

occorre la mala fede del debitore;

 infine, l’azione revocatoria non si limita a coinvolgere

 creditore e debitore, ma tocca anche al terzo che, per

effetto dell’atto di disposizione, ha ricevuto il bene, e

che sarebbe danneggiato dagli effetti della revoca. Per

tener conto del suo interesse, la legge richiede anche

la mala fede del terzo (solo in caso di acquisto a titolo

oneroso).

Effetti dell’azione revocatoria.

non

L’effetto dell’azione revocatoria consiste nel rendere

l’atto invalido, e nel far rientrare il bene nel patrimonio del

inefficacia relativa

debitore, ma produce la semplice

dell’atto: questo diventa inefficace solo nei confronti del

creditore che ha esercitato l’azione. In sintesi, per lui è

come se l’atto non fosse stato compiuto, e può quindi

esercitare sul bene oggetto dell’atto revocato le azioni

esecutive e conservative necessarie per realizzare

concretamente il suo credito (compresa la vendita forzata),

anche se il bene in questione non è più del debitore.

Il sequestro conservativo.

Il sequestro conservativo si realizza attraverso un processo

cautelare, e quindi presuppone l’esistenza di due requisiti

tipici dell’azione corrispondente:

fumus boni iuris,

il cioè la presunzione dell'esistenza di

 sufficienti presupposti per applicare un istituto

giuridico (in questo caso, il diritto di credito);

periculum in mora,

il cioè il rischio che, se non si

 interviene subito, il debitore diminuirà la garanzia 172

patrimoniale in modo da rendere impossibile

l’attuazione del diritto.

L’effetto è che il debitore, pur rimanendo proprietario dei

beni sequestrati, non può alienarli; e se viola il divieto gli

atti di alienazione sono inefficaci per il creditore

sequestrante.

La parità di trattamento dei creditori.

Finora abbiamo affrontato il problema della garanzia del

credito, con riguardo al rapporto fra creditore e debitore.

Ma il problema si pone anche con riguardo al rapporto fra i

diversi creditori di uno stesso debitore; e, da questo, punto

di vista, si pone soprattutto quando il patrimonio del

debitore è insufficiente per la piena soddisfazione di tutti i

creditori. La legge afferma il principio della parità di

trattamento dei creditori: questi hanno tutti <<eguale

diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore>>. Ma non

sempre il risultato è egualitario, perché diversi fattori

possono intervenire a impedirlo, determinando nei fatti una

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Publisher
A.A. 2017-2018
268 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dgm46 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Giusti Caterina.