APPUNTI DELLE LEZIONI DEI PROF. CARLEO,
MARTUCCELLI E TRUBIANI E DEL LIBRO
“ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO”
Diritto delle Successioni
È l’insieme delle norme volte a regolare i rapporti giuridici patrimoniali che non si estinguono con la morte
della persona fisica. Nel nostro ordinamento ci sono 3 tipi di successione:
1. Successione testamentaria: ha la fonte nel testamento
2. Successione legittima: se non c’è il testamento.
3. Successione necessaria (dei legittimari): integra la successione testamentaria quando non
rispecchia la legge. Quando muore il de cuius ed esso non integra moglie e figlio, si applica la
successione necessaria, in quanto, mogli e figli sono i protagonisti della successione.
La successione può essere:
• A titolo universale (eredità): trasmissione di tutti i rapporti giuridici di una persona fisica; si parla
quindi di erede, come successore a titolo universale.
• Particolare: viene individuato uno specifico diritto. Si parla di legato (no eredità). Visto che
l’ordinamento tutela moglie e figli si determineranno quote dell’eredità che devono spettare a loro
obbligatoriamente. Nel caso in cui questa quota non venga rispettata si può ricorrere a giudizio.
La successione per legge si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Avviene quindi la delazione,
ovvero la possibilità che pende su un soggetto di diventare erede. In questo caso c’è l’investitura in capo ad
un soggetto che può accettare e diventare erede, rifiutare o accettare con beneficio di inventario
(condizionata alla verifica della consistenza dell’asse ereditario). Se viene rifiutata, si attivano meccanismi di
vocazione successiva. Ne esistono 4:
1. Sostituzione: il decuius nel testamento prevede già un sostituto
2. Rappresentazione: si passa ai discendenti
3. Accrescimento: la quota riservata a quell’erede si va ad unire a quella degli altri eredi (se non
accettano i discendenti o non ci sono)
4. Devoluzione in senso stretto: si va dagli eredi legittimi fino ad arrivare allo Stato.
Ci sono tre tipologie di testamenti:
1. Olografo: la persona redige di proprio pugno la scheda testamentaria (può essere anche un foglio di
carta; sono fondamentali la data e la firma) senza la presenza del notaio. In alcuni casi si può
nominare l’esecutore testamentario che esegue le successioni. Se non viene nominato l’esecutore
in caso si morte della chi troverà materialmente il testamento sarà l’esecutore.
2. Testamento pubblico: la persona redige il testamento davanti al notaio che opera come pubblico
ufficiale. Tutti i testamenti pubblici sono validi in quanto il notaio ci mette i sigilli. L’esecuzione delle
volontà testamentarie è del notaio.
3. Testamento segreto: testamento olografo che viene dato in custodia al notaio che deve applicare le
disposizioni testamentarie. L’esecuzione delle volontà testamentarie è rimessa al notaio. Se il
notaio contravviene al suo dovere ci sono conseguenze di natura penalistica (reato), civilistico
(risarcimento) e deontologico (sanzione o esclusione).
CASI PARTICOLARI:
• La capacità successoria è quella situazione che permette di poter accettare l’eredità. Non tutti
possono accettarla, ad esempio chi ha offeso il de cuius o chi ha attentato alla sua vita, che si
chiamerà indegno.
• Il legato si può conseguire o rifiutare (non esiste l’accettazione con beneficio di inventario).
• Nel caso di più testamenti redatti in tempi diversi viene preso come valido l’ultimo.
• I patti successori sono vietati, cioè la successione non può essere adoperata quando la persona che
fa il testamento è ancora in vita; qualche anno fa la legge ha imposto un’eccezione a questo divieto
con il patto di famiglia (esempio: un imprenditore decide in vita di attribuire le quote di
quell’azienda ai figli).
• Nel momento in cui le quote per i familiari siano soddisfatte si possono lasciare bene a dei terzi.
• L’onere testamentario è una “clausola” che deve essere rispettata (esempio: un fabbricato lasciato
deve essere usato per un determinato specifico), ma può essere anche illecito e quindi annullato
(esempio: clausole che riguardano il matrimonio).
• È possibile un legato in sostituzione di legittima: il testatore potrebbe attribuire a titolo di legato un
determinato bene immobile la quota di legittima (esempio: la persona ha un’azienda e ritiene che
uno dei 3 figli non risulta idoneo al proseguimento dell’azienda e la quota viene sostituita da un
altro bene).
• La riunione fittizia è l’unione tra il relictum (tutto ciò che è stato attribuito per successione) e il
donatum (tutto ciò che è stato donato in vita): se il donatum va a colpire il relictum (cioè pregiudica
la quantità di beni che spetterà per la successione) avviene la “collazione”: gli eredi, se chiamati,
devono dichiarare tutto ciò che hanno ricevuto in donazione, affinché possa essere rispettata la
quotazione.
• L’erede apparente è colui che si dichiara erede pur non avendo i titoli. Risulta un problema se non
vi è testamento: in questo caso avviene la petizione di eredità (capire chi è effettivamente erede
legittimo) e l’azione di restituzione (permettere al vero erede di riottenere i beni).
La Donazione è differente dalla successione, infatti:
• Avviene tra persone vive
• È un contratto (deve essere accettata)
• Il donante decide di arricchire il donatario spontaneamente (liberamente, “animus donandi”)
• È caratterizzata dalla gratuità
• Non si possono donare beni altrui
• Per le donazioni di modico valore non vi è formalismo
La donazione modale è una donazione che avviene solo in base a condizioni poste dal donante (se l’onere
posto è illegale, la donazione avviene senza onere).
Diritto della Persona
Capacità giuridica e capacità di agire sono cose diverse: per capacità giuridica si intende essere
titolare di diritti e doveri e si acquista con la nascita, mentre la capacità di agire indica la possibilità
di porre in essere (quindi l’autonomia negoziale, cioè la libertà di stipulare qualsiasi tipo di contratto,
con ogni tipo di clausola) e si acquista con la maggiore età.
Eccezione: il minore può essere autorizzato dal giudice a continuare l’attività d’impresa (lo fa per
tutelare la persona). Il codice civile offre tutela.
La capacità naturale è la capacità secondo cui un soggetto è capace di intendere e di volere, avendo
conoscenza di ciò che accade attorno a lui e può essere :
• Transitoria
• Parziale
La persona incapace di intendere, infatti, potrebbe essere sfruttata, perdendo la sua libertà. Il codice
così impedisce di estrinsecare la volontà e per questo motivo vi erano due procedimenti:
• Interdizione: è una misura del Codice Civile che elimina totalmente la capacità legale di un
soggetto (on possono essere compiuti negozi giuridici, effetti giuridici) ed era difficilmente
revocabile.
• Inabilitazione: indica la capacità di un giudice di limitare la capacità legale del soggetto.
L’interdizione e inabilitazione sono state sostituite dall’amministratore di sostegno nel 2004. È una
misura adattabile al caso concreto, transitoria, che prevede l’attribuzione ad un soggetto di un
amministratore di sostegno da un giudice (“g. tutelare”). (Es. persona che non riesce a gestire le sue
finanze, viene affidato un amministratore che può essere anche un parente). Se l’amministratore non
adempie ai suoi compiti, e il suo compito può essere ridimensionato. Il soggetto tutelato non deve
essere per forza d’accordo con l’avere l’amministratore.
La morte di una persona è la cessazione irreversibile delle attività dell’encefalo (legge del 1993), che
porta all’apertura di diverse situazioni giuridiche, come la successione.
Esempio (Articolo 4): presunzione di commorienza: se non si sa precisamente la morte di un soggetto
rispetto ad un altro soggetto (es. in un incidente chi muore prima e chi dopo, quando i soggetti hanno
una relazione a fini successori) o non è possibile stabilirlo, si verifica la presunzione di commorienza,
attraverso la quale il giudice decreta la morte nello stesso momento. Vi è anche un istituto di
commorienza, cioè in caso di scomparsa di una persona, i familiari dopo un tot di tempo possono
chiedere l’affidamento dei suoi beni.
Diritto della Famiglia
Secondo l’articolo 29 la famiglia è definita come una società naturale fondata sul matrimonio. Le
famiglie sono coppie di fatto eterosessuali o omosessuali.
STORIA:
1. Dal 1975 moglie e marito hanno parità sociale e giuridica.
2. Dal 1970 c’è la possibilità di divorzio.
3. Nel 2012 venne istituita la filiazione (tolta la distinzione tra figli legittimi e figli naturali).
4. Dal 2016 (legge 76) si hanno le unioni civili anche tra coppie dello stesso sesso; vengono così
disciplinati nuovi modelli di famiglia.
Il metodo tradizionale pubblicistico aveva il controllo sulla nascita del vincolo matrimoniale e il
controllo sullo scioglimento del vincolo. Oggi c’è un controllo privatistico, per esempio lo
scioglimento del vincolo oggi si può avere per via stragiudiziale.
Il matrimonio è visto sia come atto (tutto quello che nasce dal vincolo matrimoniale) sia come
rapporto (tutto ciò che nasce dopo il vincolo matrimoniale).
Il primo è inteso come un negozio giuridico dove vige la volontà delle parti quindi: non è
sottomettibile a nessuna condizione, è formale in quanto sottoposto alla legge, è libero in quanto le
due parti non possono essere obbligate a sposarsi.
La pubblicazione è una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile del comune di uno degli sposi
attraverso la quale i due sposi comunicano la loro volontà di volersi sposare un determinato giorno in
un determinato luogo, questo affinché non ci siano impedimenti legali per il matrimonio.
Il matrimonio per procura è la possibilità per cui le parti possono non essere fisicamente sul posto
entrambe.
Ci sono tre matrimoni nel nostro ordinamento
1. Matrimonio civile: solo effetti civili
2. Matrimonio concordatario (in chiesa): effetti sia giuridici e religiosi
3. Matrimonio acattolico (religione non cattolica): effetti giuridici e religiosi.
Durante il matrimonio vengono letti 4 articoli (dal 143 in poi), che indicano diritti e doveri di natura
personale (fedeltà, coabitazione, assistenza morale; non coercibili) e patrimoniale (dovere di
contribuzione).
Un matrimonio risulta invalido se:
• Ci sono vizi della volontà: obbligo o errore (come sulla persona)
• Se non rispecchia le condizioni di validità
• Se è un matrimonio di comodo
La promessa di matrimonio (non obbligatoria nel nostro ordinamento) può essere presa in
considerazione se c’è un inadempimento alla promessa di matrimonio. Esempio: in base alla
promessa ci sono state delle spese e dei doni in vista del futuro matrimonio, che dovranno essere
restituiti in caso di inadempimento.
La separazione rappresenta un diritto. Può essere consensuale o meno. I presupposti della separazione
sono rappresentati da tutto ciò che rende oggettivamente impossibile la vita coniugale o che crea
danno ai figli. La separazione attenua ma non elimina il vincolo coniugale.
Con la separazione giudiziale (controllo pubblicistico, si va davanti al giudice) il vincolo coniugale
si attenua (sospende). Questo periodo può finire con il divorzio o con la riconciliazione (tacita o no).
Se in una separazione ci sono di mezzo dei figli minori, lo Stato deve intervenire. La separazione
giudiziale prevede inizialmente un ricorso redatto dalle parti con gli avvocati, poi i coniugi vengono
chiamati davanti al presidente del tribunale che ha il compito di tentare la riconciliazione e che si può
rivolgere a un mediatore familiare (serve a suggerire percorsi di riconciliazione). Se ciò non riesce si
rimanda ad un’udienza successiva, ma nel frattempo possono essere emessi decreti temporali a tutela
del minore. Si può anche richiedere l’assegnazione della colpa a uno dei due coniugi. La separazione
giudiziale è lunga e costosa
Ci sono anche separazioni stragiudiziali (dal 2014 con il decreto-legge n.219, se non ci sono figli
minori; non davanti al giudice, controllo privatistico). I coniugi si rivolgono ad avvocati
(negoziazione assistita), dove scrivono un atto in cui disciplinano i rapporti patrimoniali
(mantenimento, casa coniugale). Oltre alla negoziazione assistita, c’è la possibilità della richiesta ad
un ufficiale dello stato civile (funzionario del comune che gestisce il registro di stato civile).
La casa coniugale è la casa dove abitano i coniugi dopo il vincolo matrimoniale.
In caso di separazione non consensuale sorgono problemi in caso di figli minori. Nel 2006 si è passati
ad un affido condiviso da uno mono genitoriale. Nel caso di affidamento condiviso il minore viene
affidato al genitore ritenuto più affidabile a cui viene assegnata anche la casa.
L’assegno di mantenimento (annullato o attenuato nel caso di nuovo matrimonio) è una misura che
serve a tutelare il coniuge più debole. Il coniuge messo meglio dal punto di vista economico deve
provvedere all’assegno di mantenimento, stabilito dal giudice, che sceglie se assegnarlo o meno e la
cifra dell’assegno. Ci può essere opposizione all’assegno di mantenimento. L’assegno deve essere
tale da apportare mezzi adeguati di sostentamento. Dal 2014 il giudice deve analizzare:
• Possesso di reddito di qualsiasi tipo
• Possesso di immobili
• Capacità di lavorare (introdotta nel 2017)
La separazione può portare al divorzio, che, fino al 1970, era causato solo dalla morte di un coniuge.
Dal 1970 è possibile l’annullamento del vincolo coniugale. Dal 2015 (legge 55) si stabilisce che per
chiedere il divorzio i coniugi devono essere separati da 1 anno in caso di separazione giudiziale o da
6 mesi in caso di separazione consensuale e stragiudiziale.
Il regime patrimoniale dei coniugi è l’insieme di diritti e spettanze dei coniugi; in Italia ne esistono
3: 1. Comunione dei beni: tutti i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio entreranno in
comunione (non rientrano beni personali come beni di lavoro e lasciti testamentali)
2. Separazione dei beni: i coniugi chiedono di separare i beni che rimangono nella sfera
patrimoniale del singolo (anche i beni comprati dopo)
3. Fondo patrimoniale: un fondo dove si inseriscono determinati beni che sono necessità della
famiglia. Un creditore può aggredire i beni del coniuge in caso di mancato pagamento. Tra i
beni che si possono aggredire c’è la casa coniugale. Per legge, un bene oggetto del fondo deve
servire ai bisogni della famiglia, e quindi non si può aggredire.
Diritto Privato
Il legislatore divide i fatti della vita quotidiana in 2 categorie:
• Fatti giuridicamente rilevanti: fatti descritti in una norma.
• Fatti giuridicamente irrilevanti: fatti neutri non riportati in una norma
La rilevanza giuridica descrive un fatto riconducibile ad una norma. C’è una metafora che individua
il legislatore come il guardiano di un faro che illumina i fatti giuridici e lascia fatti irrilevanti
giuridicamente. La scelta di rendere un fatto giuridicamente rilevante dipende dalla cultura, dal
momento storico, dalla classe politica.
La norma è scomponibile in 2 parti
• Parte ipotetica: ipotesi normativa
• Parte dispositiva: conseguenze giuridiche
Le funzioni della norma sono 2:
1. Attribuire ad un fatto rilevanza giuridica. (un fatto è rilevante se è descritto in una norma).
2. Ricollegare una conseguenza che prende il nome di effetto giuridico.
La norma &egrav
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