Istituzioni di diritto privato
Esame e materiali di studio
Viglione Filippo
Esame scritto, 5 domande aperte + 2/3 chiuse
Zatti, Colussi (Lineamenti di diritto privato) + codice civile
Cos'è il diritto privato
Diritto privato: area del diritto che si occupa di rapporti tra soggetti posti in condizioni di parità (giuridica). Diritto pubblico: quando dall’altra parte c’è soggetto che esercita potere pubblico (come un comune che vuole diventare proprietario di un terreno). Vi è utilizzo di strumento autoritativo, mentre l’utilizzo di beni autoritativi manca nel diritto privato. Il diritto privato disciplina attraverso precetti che sono norme astratte (si rivolgono a fattispecie astratte) e generali (non si rivolgono cioè ad un soggetto, ma ad una serie di soggetti). Regole giuridiche hanno carattere prescrittivo cioè dei precetti, esprimono dei comandi (la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo).
Ordinamento giuridico
Ordinamento giuridico: universo di regole di diritto che formano un insieme unitario ed ordinato perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale.
Fonti del diritto
Fonti: Sorgenti da cui nasce la regola giuridica. Il diritto privato è quasi esclusivamente di fonte statale. C’è esigenza di uniformità (stesse regole si applicano ovunque), garantita dal fatto che le regole sono statali. Riferimento principale è la costituzione. C’è gerarchia delle fonti.
- Fonti di produzione (atti o fatti da cui si originano norme giuridiche, procedimenti attraverso i quali in un’organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica e quindi vincolante): legge, decreto-legge, decreto legislativo;
- Fonti di cognizione: costituzione, codici. Testo materiale in cui prendo conoscenza della regola giuridica (contenitore).
In UK e US vale precedente vincolante: il giudice è obbligato a rispettare la regola seguita da un giudice precedente. Noi siamo più di tipo romanico: obbligato al rispetto della legge.
Fonti del diritto in Italia
Sono leggi, regolamenti, norme corporative usi + costituzione, normativa EU (trattato istitutivo, regolamenti, direttive) e vale il principio gerarchico. Pertanto, fonti del diritto italiano sono:
- Costituzione e leggi costituzionali
- Trattato EU e legislazione comunitaria (regolamenti e direttive)
- Legge (leggi parlamentari, decreto-legge, decreti legislativi, codice civile e leggi regionali)
- Regolamenti
- Usi (solo in quanto richiamati dalla legge)
Le regole del diritto privato si dispiegano in tutti i momenti della vita quotidiana.
Costituzione e principi costituzionali
La costituzione è in vigore dal 1 gennaio 1948. È definita "fonte sulle fonti" in quanto disciplina i processi di produzione delle fonti. È rigida (modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso rispetto alla legislazione ordinaria). Contiene i principi del diritto privato (es. principio di eguaglianza, diritto alla salute, famiglia…). I principi costituzionali sono rilevanti come criterio interpretativo di altre norme e come norme di immediata applicazione (dettano linee guida).
Fonti del diritto europeo
Sono i trattati istitutivi della Comunità Europea e dell'Unione Europea. Dal 1957, con il trattato di Roma, Maastricht 1992 e Lisbona 2007, il diritto europeo nel settore del diritto privato ha avuto importanza da metà anni '80, soprattutto per norme a protezione dei consumatori (creazione di un mercato globale, tutela del mercato e per evitare distorsioni del mercato). L'acquirente online ha vantaggio: diritto di recesso nei contratti a distanza (2 settimane). L'EU interviene a protezione del consumatore perché considera il mercato come più concorrenziale.
Responsabilità del produttore: il danneggiato non ha azione contro il rivenditore ma contro il produttore, che ha messo in circolazione un prodotto difettoso. È una forma di protezione ulteriore.
- Regolamenti: regole ad immediata efficacia nei rapporti tra cittadini dell’unione. Non sono norme rivolte agli stati ma ai cittadini. Prevalgono sulla legge interna e hanno immediata efficacia nel diritto interno. Possono essere emanati solo nelle materie previste dai trattati;
- Direttive: prescrizioni rivolte agli stati e obbligano gli stati membri ad emanare a loro volta normativa interna di recepimento. Queste entrano a far parte dell’ordinamento come leggi (diventano norme interne). Il mancato recepimento comporta sanzione. Contengono i principi guida a cui il legislatore dello stato membro deve adeguarsi.
Eccezione: direttiva self-executive. Direttiva dettagliata e precisa che abbia efficacia diretta e immediata senza recepimento dello stato membro. Il giudice italiano che si trova di fronte a due leggi contrastanti (italiana e europea) deve disapplicare la legge dell’ordinamento italiano (solo la corte costituzionale può eliminare una legge).
Norme interne e leggi
Il modello è la legge. Alcune sono materia dello stato o regioni.
- Legge ordinarie e atti aventi forza di legge
- Legge ordinaria (secondo procedura scritta da art 70 ss. Costituzione): è quella alla quale facciamo sempre riferimento. Detta regole di diritto privato. Anche il codice civile ha lo stesso rango di legge ordinaria. Leggi statali e regionali sono poste sullo stesso piano, senza differenza gerarchica ma di materia;
- Decreto-legge (art 77 cost.): emanato dal governo che si fa legislatore, emanando provvedimento che ha stessa forza della legge quando ricorrono casi presupposti (di necessità e urgenza). Entra in vigore immediatamente, quando il governo lo approva. Hanno efficacia provvisoria (entro 60 giorni devono essere convertiti in legge, altrimenti decadono perdendo gli effetti: ex tunc). A volte abuso di presupposti. Efficacia retroattiva: coinvolge anche effetti dei 60 giorni. Si può convertire (anche con limitazioni), non convertirlo e limitare l’impatto che la mancata conversione può avere (decade non efficacia ex-nunc, da ora in avanti);
- Decreto legislativo (art 76): meccanismo capovolto. Parlamento che delega funzione legislativa al governo a patto che siano determinati nella legge delega i principi e criteri direttivi. Non tutte materie possono essere delegate, alcune devono essere ordinate dalla legge ordinaria (es. legge elettorale, di bilancio, ratifiche di trattati internazionali).
Criteri per risolvere i conflitti tra fonti
- Cronologico: regola la successione delle fonti nel tempo. Prevale la fonte più recente tra fonti di stesso livello (applicazione comporta abrogazione della fonte più vecchia, anche solo quando c’è contrasto implicito, tacito);
- Gerarchico: regola rapporti tra fonti di diverso rango (es. Costituzione e legge ordinaria);
- Della competenza: regola rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse (es. Leggi regionali non devono interferire con leggi statali).
Corte costituzionale: chiamata a decidere in merito a questi conflitti.
Applicazione delle norme giuridiche
Da generali ad astratte, sono destinate a diventare comandi particolari e concreti, si calano nei casi concreti. Il giudice trasforma e traduce il comando sul piano concreto attraverso le sue decisioni (sentenza). È lo scopo del diritto.
Diritto in action o legal process si compone di 3 momenti agganciati l’uno all’altro in un processo dinamico:
- Legislazione (fonte di diritto);
- Giurisprudenza (insieme delle decisioni dei giudici);
- Dottrina (letteratura specialistica).
Dottrina e giurisprudenza non sono fonti del diritto (unica corte che ha funzione di incidere è cortecostituzionale). Nel nostro ordinamento il modello è improntato su principio di ordinazione e buona fede (opposto a principio di massimizzazione del proprio profitto), poi il giudice tradure secondo clausole generali. Molte regole sono tradotte da principi generali dalla giurisprudenza.
Interpretazione delle fonti
È l’attribuzione di significato a dei segni linguistici che normalmente non si presentano come ovvi ma sono suscettibili a significati diversi. Tutte le norme giuridiche devono essere interpretate. Si può chiamare “norma” dopo l’interpretazione (prima si chiama “disposizione”). Non è interpretazione meccanica ma serie di operazioni complesse:
- Scegliere la regola;
- Scegliere tra più significati possibili quello che si addice al caso che si ha dinanzi.
Interpretazione più autorevole è quella dettata dai giudici (in relazione a loro livello gerarchico), o lo stesso legislatore (si chiama “interpretazione autentica”: stesso soggetto che emanadisposizione che la interpreta). Interpretazione cambia nel tempo.
Criteri per svolgere questa operazione: vincolati e oggetto di regola specifica. Disposizioni preliminari: articoli inseriti prima del codice civile ma approvati con lo stesso provvedimento in un periodo in cui mancava costituzione (dettano principi su efficacia legge, come si interpreta, abrogazione, trattamento stranieri e regole su materia internazionali). Tra queste l’articolo 12 detta al giudice come interpretare la legge: giudice deve seguire alla lettera secondo la loro connessione ed all’intenzione del legislatore (si chiama “interpretazione teleologica”), di solito attuale, non quello storico (interpretazione evolve con il passare degli anni).
Esempio articolo 3: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. In realtà è rispettato non solo ai cittadini, ma a tutti (applicazione estensiva). Si dice che “lex minus dixit quam voluit” ovvero la legge dice meno di quello che voleva.
Principio di completezza dell’ordinamento giuridico
Ordinamento ambisce a essere completo, senza lasciare spazi vuoti (colmati dal giudice che deduce le regole per analogia: strumento che gli consente di colmare le lacune lasciate dal legislatore). Giudice non può non decidere una controversia, ovvero non può dire alle parti di fronte a conflitto di interessi che manca una norma e non disporre nulla. Nel secondo comma dell’art. 12 vengono dettate le modalità:
- Analogia legis: giudice non decide su casi simili o materie analoghe, ma va a vedere altre disposizioni normative che regolano casi simili o materie analoghe;
- Analogia iuris: se mancano materie analoghe, il giudice decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato (es. Caso Englaro).
Codice civile
Codici nascono per esigenze di chiarezza e certezza e per esigenze di riscatto dal “particolarismo giuridico”. Il codice civile italiano è figlio della codificazione francese (molte regole ricalcano codice napoleonico: esigenza di consolidare suo potere dando stesso potere a tutti i cittadini con potere autoritativo centrale).
1865: primo codice civile italiano (copia del codice francese). Esisteva codice civile e codice commerciale che disciplinava i contratti del commercio e gli strumenti societari (1882).
1942: nasce nuovo codice civile unitario: unifica codice civile e del commercio e si chiama “commercializzazione del codice privato”. Passa da avere 3 a 6 libri, il cui principale è il quarto chiamato “delle obbligazioni”. È il centro del sistema dei rapporti civili (mancava costituzione ed in pratica esisteva solo quello per disciplinare rapporti civili). Viene ammodernato con:
- L’interpretazione sistematica e evolutiva;
- Novellazione (interventi del legislatore che modifica il codice civile);
- Emanazione di leggi collegate che si affiancano al codice civile su materie nuove (es. Divorzio, adozione, locazione, codice del consumo). Crea rischio di frammentazione legislativa anche se facilita il legislatore.
Struttura del codice civile (1942)
Disposizioni sulla legge in generale (art. 1-31)
- Delle persone e della famiglia (art. 1-455): Con persone intendiamo fisiche e giuridiche (enti: sindacati, partiti politici, comuni, società, non disciplinate nel libro I). In questo libro tratta solo gli enti non-profit. Si occupa soprattutto di associazioni (disciplina chi risponde dei debiti, ovvero l’associazione stessa, come sono strutturate) e fondazioni. Enti possono essere vere e proprie persone con loro patrimonio;
- Delle successioni (art. 456-809): Regola la successione a causa di morte (cosa succede al patrimonio del defunto dalla morte in poi) e donazione: è contratto (richiede volontà delle due parti);
- Della proprietà (art. 810-1172): Regola diritti che gravano sulle cose;
- Delle obbligazioni (art. 1173-2059): Indica il rapporto tra debitore e creditore (relazione che nasce con un credito). È centro del sistema economico disegnato nel codice civile. L'obbligazione nasce da contratto di vendita, fatto illecito…;
- Del lavoro (art. 2060-2642): Tratta la materia societaria;
- Della tutela dei diritti (art. 2643-2969): Tratta di istituti accomunati dal fatto di essere strumentali all’esercizio di altri diritti (es: trascrizione: modo per rendere solido l’acquisto di un bene, o prescrizione: quando diritto cessa di esistere conseguente al decorso del tempo).
Ciascun libro è suddiviso in titoli che possono essere divisi in capi e poi articoli.
Situazioni giuridiche soggettive
Nucleo essenziale del diritto privato appartiene al soggetto, è condizione del soggetto in rapporto a un determinato possibile conflitto di interessi. Alcune sono attive (attribuiscono vantaggio per chi ne è titolare). Situazioni elementari:
- Obbligo: È la situazione di chi è tenuto ad un certo comportamento (sia a carattere personale, come obbligo di fornire educazione a figli o obbligo di fedeltà a coniuge, sia patrimoniale. Diverso da obbligazione (fa parte degli obblighi ma è a contenuto patrimoniale). C’è tutela per parte creditrice.
- Potere: È la situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto (se compie quell’atto produce conseguenze giuridiche). Efficace: che produce effetti giuridici. Es: trasferimento della proprietà. Dipende da titolarità del bene, assegnazione di potere di rappresentanza (delego una persona a vendere un bene per conto mio).
- Facoltà: È la situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto. Non si guardano agli effetti del mondo del diritto, ma cosa si può fare materialmente. Il proprietario ha poteri (di compiere atti giuridici efficaci relativi al bene, come vendere casa) e facoltà (di godere del bene, di utilizzarlo). Diritto è situazione giuridica a sua volta che è fascio di poteri e facoltà.
- Soggezione: È la situazione del soggetto che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui. Esempio: figlio minore è soggetto a responsabilità dei genitori.
- Onere: È la necessità di tenere un dato comportamento se si vuole ottenere un certo risultato. Esempio: chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Ogni volta che il debitore paga, il creditore ottiene la quietanza.
Tutte le norme generano rapporti giuridici tra due o più soggetti, stabiliscono cioè una relazione di carattere giuridico tra più persone che si trovano in situazioni giuridiche tra loro correlate. Avviene perché ogni norma giuridica risolve un conflitto di interessi.
Diritto soggettivo
È una situazione di possibilità, libertà, vantaggio, garantita dall’ordinamento giuridico. Se c’è lesione si può ricorrere al giudice per ottenere una tutela (tutela diretta). Esempio: diritto reale, di proprietà, all’immagine, agli alimenti, di credito ecc. Non esiste diritto che non abbia tutela. Il titolare di diritto soggettivo può esercitarlo tenendo una serie di comportamenti o rimanendo inerte.
Interesse legittimo: interesse al corretto comportamento della pubblica amministrazione. Situazione di potere garantita dall’ordinamento ad un soggetto per tutelare i propri diritti soltanto se questi coincidono con quelli della pubblica amministrazione (tutela mediata). L’attribuzione di un potere ad un soggetto dipende dalla coincidenza dell’interesse particolare con quello generale. Esempio: se partecipo a concorso pubblico, ho interesse che si svolga nel rispetto delle norme, del bando.
Giudice civile: tribunale, corte d’appello (secondo grado), corte di cassazione (valuta la legittimità). Non può intervenire su rapporti che riguardano la giurisprudenza amministrativa.
Giudice amministrativo: TAR (tribunale amministrativo regionale), consiglio di stato. Può dare risarcimento dei danni.
Diritto soggettivo: differenza nella modalità di tutela
- Assoluto: si fa valere verso tutti (erga omnes), tutela verso tutti e la soddisfazione del titolare del diritto non è in connessione con un comportamento altrui. Esempio: diritto di proprietà, diritto reale e della personalità (non hanno a che fare con i beni ma vengono riconosciuti in virtù dell’esistenza, sono inalienabili);
- Relativo: si fa valere solo nei confronti di determinati soggetti. Esempio: diritto di credito (o rapporti di obbligazione). Attribuiscono ad un soggetto (creditore) il potere di pretendere un comportamento (prestazione) da parte di un altro soggetto (debitore). Il vincolo del debitore verso il creditore si dice obbligazione.
Titolarità
Relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo ad un soggetto. Titolo: fattispecie che ha per conseguenza l’acquisto del diritto o dell’obbligo, è il modo in cui il diritto è stato acquistato.
- Acquisto a titolo originario: Il diritto si costituisce in capo ad una persona senza dipendere da un precedente titolare (si costituisce ex novo). Caratteristiche non coincidono con quelle del precedente titolare. Esempio: usucapione (se utilizzo un bene per un certo lasso di tempo, ne divento proprietario) o acquisto di proprietà su cosa smarrita.
- Acquisto a titolo derivativo: [Continuare la descrizione...]
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