Istituzioni di diritto privato
Viglione Filippo
Esame scritto, 5 domande aperte + 2/3 chiuse
Zatti colussi (lineamenti di diritto privato) + codice civile
Cos’é il privato
diritto
Diritto privato: area del diritto che si occupa di rapporti tra soggetti posti in condizioni di parità
(giuridica). Diritto pubblico: quando dall’altra parte c’è soggetto che esercita potere pubblico
(comune di pd vuole diventare proprietario di un terreno). C’è utilizzo di strumento autoritativo,
invece l’utilizzo di beni autoritativi manca in diritto privato.
Diritto privato disciplina attraverso precetti che sono norme che hanno carattere astratto (si
rivolgono a fattispecie astratte) e generali (non si rivolgono cioè ad un soggetto, ma ad una serie di
soggetti). Regole giuridiche hanno carattere prescrittivo cioè dei precetti, esprimono dei comandi
(la necessità di comportarsi o di non comportarsi in un certo modo).
Ordinamento giuridico: universo di regole di diritto che formano un insieme unitario ed ordinato
perché prodotte in conformità ad un apparato di fonti legittimato da un unico fatto costitutivo,
che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale.
Fonti
Sorgenti da cui nasce la regola giuridica. Dp è quasi esclusivamente di fonte statale. C’è esigenza di
uniformità (stesse regole si applicano ovunque), garantita dal fatto che regole sono statali.
Riferimento principale è costituzione. C’è gerarchia delle fonti.
Norme giuridiche si originano dalle fonti del diritto:
- Fonti di produzione (atti o fatti da cui si originano norme giuridiche, procedimenti
attraverso i quali in un’organizzazione sociale una regola diventa regola giuridica e quindi
vincolante): legge, decreto-legge, decreto legislativo;
- Fonti di cognizione: costituzione, codici. Testo materiale in cui prendo conoscenza della
regola giuridica (contenitore).
In uk e us vale precedente vincolante: giudice è obbligato a rispettare regola seguita da giudice
precedente. Noi più di tipo romanico: obbligato a rispetto della legge.
Fonti del diritto in italia
Sono leggi, regolamenti, norme corporative usi + costituzione, normativa eu (trattato istitutivo,
regolamenti, direttive) e vale il principio gerarchico. Pertanto, fonti del diritto italiano sono:
1. Costituzione e leggi costituzionali
2. Trattato eu e legislazione comunitaria (regolamenti e direttive)
3. Legge (leggi parlamentari, decreto-legge, decreti legislativi, codice civile e leggi reginali)
4. Regolamenti
5. Usi (solo in quanto richiamati dalla legge).
Regole del dp si dispiegano in tutti i momenti della vita quotidiana.
Costituzione in vigore da 1 gennaio 1948. È definita “fonte sulle fonti” in quanto disciplina i
processi di produzione delle fonti. È rigida (modificabile solo attraverso un procedimento più
gravoso rispetto a legislazione ordinaria). Contiene i principi del diritto privato (principio
eguaglianza, diritto a salute, famiglia…). Principi costituzionali sono rilevanti come criterio
interpretativo di altre norme e come norme di immediata applicazione (dettano linee guida)
Fonti del diritto europeo
Sono i trattati istituivi da comunità europea e unione europea.
Da 57 diritto europeo (con trattato di roma, maastricht 92 e lisbona 2007) nel settore del diritto
privato ha avuto importanza da metà anni 80, soprattutto norme a protezione dei consumatori 1
(creazione mercato globale, tutela del mercato e per evitare distorsioni del mercato). Acquirente
online ha vantaggio: diritto di recesso nei contratti a distanza (2 settimane). Eu interviene a
protezione del consumatore perché considera il mercato che considera il consumatore più
concorrenziale.
Responsabilità del produttore: danneggiato non ha azione contro mediaworld ma contro
produttore, che ha messo in circolazione un prodotto difettoso. È forma di protezione ulteriore.
- Regolamenti: regole ad immediata efficacia nei rapporti tra cittadini dell’unione (es muore
mr. In italia con patrimonio sparso). Non sono norme rivolte a stati ma cittadini.
Prevalgono sulla legge interna e hanno immediata efficacia nel diritto interno. Possono
essere emanati solo nelle materie previste dai trattati;
- Direttive: prescrizioni rivolte a stati e obbligano stati membri ad emanare a loro volta
normativa interna legge di recepimento. Queste entrano a far parte dell’ordinamento
come leggi (diventano norme interne). Il mancato recepimento comporta sanzione.
Contengono i principi guida a cui il legislatore dello stato membro deve adeguarsi.
Eccezione: direttiva self executive. Direttiva dettagliata e precisa che abbia efficacia diretta e
immediata senza recepimento dello stato membro. Giudice italiano che si trova di fronte a due
leggi contrastanti (italiana e europea) deve disapplicare la legge dell’ordinamento italiano (solo
corte costituzionale può eliminare una legge).
Norme interne: modello è legge. Alcune sono materia dello stato o regioni.
Legge ordinarie e atti aventi forza di legge
Þ Legge ordinaria (secondo procedura scritta da art 70 ss. Costituzione): è quella alla quale
facciamo sempre riferimento. Detta regole di diritto privato. Anche cc ha stesso rango di
legge ordinaria. Leggi statali e regionali poste sullo stesso piano, no differenza gerarchica
ma di materia;
Þ Decreto-legge (art 77 cost.): emanato da governo che si fa legislatore, emana
provvedimento che ha stessa forza della legge quando ricorrono casi presupposti (di
necessità e urgenza). Entra in vigore immediatamente, quando governo lo approva. Hanno
efficacia provvisoria (entro 60 gg devo essere convertiti in legge, altrimenti decade
perdendo gli effetti: ex tunc). A volte abuso di presupposti. Efficacia retroattiva: coinvolge
anche effetti dei 60 gg. Si può convertire (anche con limitazioni), non convertirlo e limitare
l’impatto che la mancata conversione può avere (decade non efficacia ex-nunc, da ora in
avanti);
Þ Decreto legislativo (art 76): meccanismo capovolto. Parlamento che delega funzione
legislativa al governo a patto che siano determinati nella legge delega i principi e criteri
direttivi. Non tutte materie possono essere delegate, alcune devono essere ordinate da
legge ordinaria (es legge elettorale, di bilancio, ratifiche di trattati internazionali).
Sono alla base del diritto privato. Essendoci gerarchia delle fonti, bisogna individuare criteri che
sciolgono possibili conflitti:
1. Cronologico: regola successione delle fonti nel tempo. Prevale la fonte più recente tra
fonti di stesso livello (applicazione comporta abrogazione della fonte più vecchia, anche
solo quando c’è contrasto implicito, tacito);
2. Gerarchico: regola rapporti tra fonti di diverso rango (es. Costituzione e legge
ordinaria);
3. Della competenza: regola rapporti tra fonti abilitate ad incidere su materie diverse (es.
Leggi regionali non devono interferire con leggi statali).
Corte costituzionale: chiamata a decide in merito a questi conflitti. 2
Applicazione delle norme giuridiche
Da generali ad astratte sono destinate a diventare comandi particolari e concreti, si calano nei casi
concreti. Il giudice trasforma e traduce il comando sul piano concreto attraverso le sue decisioni
(sentenza). È lo scopo del diritto.
Diritto in action o legal process si compone di 3 momenti agganciati l’uno all’altro in un processo
dinamico:
1. Legislazione (fonte di diritto);
2. Giurisprudenza (insieme delle decisioni dei giudici);
3. Dottrina (letteratura specialistica).
Dottrina e giurisprudenza non sono fonti del diritto (unica corte che ha funzione di incidere è corte
costituzionale). Nel nostro ordinamento il modello è improntato su principio di ordinazione e
buona fede (opposto a principio di massimizzazione del proprio profitto), poi il giudice tradure
secondo clausole generali. Molte regole sono tradotte da principi generali dalla giurisprudenza.
Interpretazione delle fonti
È l’attribuzione di significato a dei segni linguistici che normalmente non si presentano come ovvi
ma sono suscettibili a significati diversi. Tutte le norme giuridiche devono essere interpretate. Si
può chiamare “norma” dopo l’interpretazione (prima si chiama “disposizione”). Non è
interpretazione meccanica ma serie di operazioni complesse:
1. Scegliere la regola;
2. Scegliere tra più significati possibili quello che si addice al caso che si ha dinanzi.
Interpretazione più autorevole è quella dettata dai giudici (in relazione a loro livello gerarchico), o
lo stesso legislatore (si chiama “interpretazione autentica”: stesso soggetto che emana
disposizione che la interpreta). Interpretazione cambia nel tempo.
Criteri per svolgere questa operazione: vincolati e oggetto di regola specifica.
Disposizioni preliminari: articoli inseriti prima del cc ma approvati con lo stesso provvedimento in
un periodo in cui mancava costituzione (dettano principi su efficacia legge, come si interpreta,
abrogazione, trattamento stranieri e regole su materia internazionali). Tra queste l’art 12 detta al
giudice come interpretare la legge: giudice deve seguire alla lettera secondo la loro connessione e
dall’intenzione del legislatore (si chiama “interpretazione teleologica”), di solito attuale, non
quello storico (interpretazione evolve con il passare degli anni).
Esempio articolo 3: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. In realtà è rispettato non solo ai
cittadini, ma tutti (applicazione estensiva). Si dice che “lex minus dixit quam quorit” ovvero la
legge dice meno di quello che voleva.
Principio di completezza dell’ordinamento giuridico: ordinamento ambisce a essere completo,
senza lasciare spazi vuoti (colmati dal giudice che deduce le regole per analogia: strumento che gli
consente di colmare le lacune lasciate dal legislatore). Giudice non può non decidere una
controversia, ovvero non può dire alle parti di fronte a conflitto di interessi che manca una norma
e non disporre nulla. Nel secondo comma dell’art. 12 vengono dettate le modalità:
1. Analogia legis: giudice non decide su casi simili o materie analoghe, ma va a vedere
altre disposizioni normative che regolano casi simili o materie analoghe;
2. Analogia iuris: se mancano materie analoghe, il giudice decide secondo i principi
generali dell’ordinamento giuridico dello stato (es. Caso englaro).
Codice civile
Codici nascono per esigenze di chiarezza e certezza e per esigenze di riscatto dal “particolarismo
giuridico”. Cc italiano è figlio della codificazione francese (molte regole ricalcano codice
napoleonico: esigenza di consolidare suo potere dando stesso potere a tutti i cittadini con potere
autoritativo centrale). 3
1865 primo codice civile italiano (copia del cc francese). Esisteva cc e codice commerciale che
disciplinava i contratti del commercio e gli strumenti societari (1882).
1942 nasce nuovo cc unitario: unifica codice civile e del commercio e si chiama
“commercializzazione del codice privato”. Passa da avere 3 a 6 libri, il cui principale è il quarto
chiamato “delle obbligazioni”. È il centro del sistema dei rapporti civili (mancava costituzione ed in
pratica esisteva solo quello per disciplinare rapporti civili). Viene ammodernato con:
Þ L’interpretazione sistematica e evolutiva;
Þ Novellazione (interventi del legislatore che modifica cc);
Þ Emanazione di leggi collegate che si affiancano a cc su materie nuove (es. Divorzio,
adozione, locazione, codice del consumo). Crea rischio di frammentazione legislativa anche
se facilita il legislatore
Struttura del cc (1942)
Disposizioni sulla legge in generale (art. 1-31)
1. Delle persone e della famiglia (art. 1-455): con persone intendiamo fisiche e giuridiche
(enti: sindacati, partiti politici, comuni, società, non disciplinate nel libro i). In questo libro
tratta solo gli enti non-profit. Si occupa soprattutto di associazioni (disciplina chi risponde
dei debiti, ovvero l’associazione stessa, come sono strutturate) e fondazioni. Enti possono
essere vere e proprie persone con loro patrimonio;
2. Delle successioni (art. 456-809): regola la successione a causa di morte (cosa succede a
patrimonio del defunto dalla morte in poi) e donazione: è contratto (richiede volontà delle
due parti);
3. Della proprietà (art. 810-1172): regola diritti che gravano sulle cose;
4. Delle obbligazioni (art. 1173-2059): indica il rapporto tra debitore e creditore (relazione
che nasce con un credito). È centro del sistema economico disegnato nel cc. Obbligazione
nasce da contratto di vendita, fatto illecito…;
5. Del lavoro (art. 2060-2642): tratta la materia societaria;
6. Della tutela dei diritti (art. 2643-2969): tratta di istituti accomunati dal fatto di essere
strumentali all’esercizio di altri diritti (es: trascrizione: modo per rendere solito l’acquisto di
un bene, o prescrizione: quando diritto cessa di esistere conseguente al decorso del
tempo).
Ciascun libro è suddiviso in titoli che possono essere divisi in capi e poi articoli.
Situazioni giuridiche soggettive
Nucleo essenziale del d.p. appartiene al soggetto, è condizione del soggetto in rapporto a un
determinato possibile conflitto di interessi. Alcune sono attive (attribuiscono vantaggio per chi ne
è titolare). Situazioni elementari:
Þ Obbligo
È la situazione di chi è tenuto ad un certo comportamento (sia a carattere personale, come
obbligo di fornire educazione a figli o obbligo di fedeltà a coniuge, sia patrimoniale.
Diverso da obbligazione (fa parte degli obblighi ma è a contenuto patrimoniale). C’è tutela per
parte creditrice.
Þ Potere
È la situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto (se compie quell’atto
produce conseguenze giuridiche). Efficace: che produce effetti giuridici. Es: trasferimento della
proprietà. Dipende da titolarità del bene, assegnazione di potere di rappresentanza (delego una
persona a vendere bene per conto mio).
Þ Facoltà
È la situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto. 4
Non si guardano agli effetti del mondo del diritto, ma cosa si può fare materialmente. Proprietario
ha poteri (di compiere atti giuridici efficaci relativi al bene, come vendere casa) e facoltà (di
godere del bene, di utilizzarlo). Diritto è situazione giuridica a sua volta che è fascio di poteri e
facoltà.
Þ Soggezione
È la situazione del soggetto che, senza essere obbligato ad un determinato comportamento,
subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui. Esempio: figlio minore è soggetto a
responsabilità dei genitori.
Þ Onere
È la necessità di tenere un dato comportamento se si vuole ottenere un certo risultato.
Esempio: chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Ogni volta che debitore paga, creditore ottiene la quietanza.
Tutte le norme generano rapporti giuridici tra due o più soggetti, stabiliscono cioè una relazione di
carattere giuridico tra più persone che si trovano in situazioni giuridiche tra loro correlate. Avviene
perché ogni norma giuridica risolve un conflitto di interessi.
Diritto soggettivo
situazione di possibilità, libertà, vantaggio, garantita dall’ordinamento giuridico. Se c’è lesione si
può ricorrere al giudice per ottenere una tutela (tutela diretta). Esempio: diritto reale, di
proprietà, all’immagine, agli alimenti, di credito ecc. Non esiste diritto che non abbia tutela.
Titolare di diritto soggettivo può esercitarlo tenendo una serie di comportamenti o rimanendo
inerte.
Interesse legittimo: interesse al corretto comportamento della pubblica amministrazione.
Situazione di potere garantita dall’ordinamento ad un soggetto per tutelare i propri diritti soltanto
se questi coincidono con quelli della pubblica amministrazione (tutela mediata). L’attribuzione di
un potere ad un soggetto dipende dalla coincidenza dell’interesse particolare con quello generale.
Esempio: se partecipo a concorso pubblico, ho interesse se si svolga nel rispetto delle norme, del
bando.
Giudice civile: tribunale, corte d’appello (secondo grado), corte di cassazione (valuta la legittimità).
Non può intervenire su rapporti che riguardano la giurisprudenza amministrativa.
Giudice amministrativo: tar (tribunale amministrativo regionale), consiglio di stato. Può dare
risarcimento dei danni.
Diritto soggettivo: differenza nella modalità di tutela
Þ Assoluto
Si fa valere verso tutti (erga omese), tutela verso tutti e la soddisfazione del titolare del diritto non
è in connessione con un comportamento altrui.
Esempio: diritto di proprietà, diritto reale e della personalità (non hanno a che fare con i beni ma
vengono riconosciuti in virtù dell’esistenza, sono inalienabili);
Þ Relativo
Si fa valere solo nei confronti di determinati soggetti. Esempio: diritto di credito (o rapporti di
obbligazione). Attribuiscono ad un soggetto (creditore) il potere di pretendere un comportamento
(prestazione) da parte di un altro soggetto (debitore). Il vincolo del debitore verso il
Creditore si dice obbligazione.
Titolarità
Relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo ad un soggetto. Titolo: fattispecie che ha
per conseguenza l’acquisto del diritto o dell’obbligo, è il modo in cui il diritto è stato acquistato. 5
Þ Acquisto a titolo originario
Il diritto si costituisce in capo ad una persona senza dipendere da un precedente titolare (si
costituisce ex novo). Caratteristiche non coincidono con quelle del precedente titolare.
Esempio: usucapione (se utilizzo un bene per un certo lasso di tempo, ne divento proprietario) o
acquisto di proprietà su cosa smarrita.
Þ Acquisto a titolo der
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