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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Di LEGITTIMITÀ: di conformità alla legge di attuazione presso l'ufficio centrale della corte costituzionale;

Di AMMISSIBILITÀ.

Sono chiamati a votare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati (18 anni).

I TESTI UNICI vanno a raccogliere e riordinare in un unico atto normativo la disciplina di un'intera materia giuridica precedentemente regolata da diverse norme (ESEMPIO: i codici).

IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI

La norma abrogata può essere applicata con riguardo ai casi che si siano verificati prima dell'abrogazione, anche se la controversia sorge dopo.

Dispositivo dell'art. 11 Preleggi

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI può

essere soggetto ad alcune deroghe contenute nella norma stessa.

IL DIRITTO TRANSITORIO o INTERTEMPORALE regola il passaggio da una disciplina all'altra.

GLI USI

Consiste nella continua osservazione di essi come se fosse un obbligo giuridico, a cui ci si attiene per materie non regolate da altra fonte o perché sono richiamati dalla legge stessa. Esistono diversi tipi di usi:

USI NORMATIVI: si applicano in mancanza di regole scritte o per espresso richiamo di queste;

USI CONTRATTUALI: il modo in cui comunemente si regolano negli accordi contrattuali particolari questioni;

USI INTERPRETATIVI: modo in cui viene comunemente inteso un termine.

LEGISLAZIONE, GIURISPRUDENZA E DOTTRINA

Il nostro sistema si basa su leggi scritte CIVIL LAW. Invece nel sistema COMMON LAW vale la sentenza del giudice precedente.

Il diritto in ACTION o LEGAL PROCESS è composto da:

LEGISLAZIONE: l'insieme delle leggi, decreti legge, ecc.;

GIURISPRUDENZA: l'insieme delle sentenze dei

giudici;

DOTTRINA: bibliografia, la letteratura specialistica. I giuristi che hanno scritto sulla materia hanno la funzione di sistemare le materie, fornendo delle linee di indirizzo perché interpretano le leggi.

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

La REGOLA è la prescrizione con carattere generale ed astratto che si applica a una serie indefinita di casi. Da generale ed astratta diventa particolare e concreta perché la regola è fatta per essere applicata al caso dal giudice. Il giudice deve interpretare la regola per vedere quale norma specifica deve essere applicata al caso specifico, cioè deve attribuirle un significato. La decisione viene presa tramite sentenza. I giudici nel nostro ordinamento si dividono in:

GIUDICE DI PRIMO GRADO (TRIBUNALE, GIUDICE DEL MERITO): decide nel merito della controversia;

GIUDICE DI SECONDO GRADO: corte d'appello;

GIUDICE DI TERZO GRADO: CORTE DI CASSAZIONE o SUPREMO COLLEGIO (detto

di LEGITTIMITÀ) è una sola con varie sezioni, può essere penale o civile. Si esprime in merito alla legittimità di una norma, ovvero la corretta applicazione della regola al caso specifico. Se la cassazione accoglie il ricorso il caso viene inviato ad un'altra corte di appello. Si distingue dalla CORTE COSTITUZIONALE (o CONSULTA o GIUDICE DELLE LEGGI) che controlla la costituzionalità della norma. La norma segue una REGOLA DI COMPORTAMENTO CONDIZIONATA, la quale prevede che SE si verificano certi fatti ALLORA ci si dovrà comportarsi in un certo modo. Per indicare una situazione a cui una norma giuridica collega certe conseguenze si usa il termine FATTISPECIE, che può essere:
  • ASTRATTA: se si tratta di una situazione-tipo;
  • CONCRETA: la situazione pratica a cui si applica la regola.
L'attività esercitata dal giudice di riconoscere nel caso concreto i connotati della fattispecie astratta viene detta SUSSUNZIONE. Una determinata

La fattispecie ha per conseguenza la costituzione, il trasferimento, o l'estinzione di un diritto o di un obbligo. La fattispecie viene detta COMPLESSA se si produce come "somma" di un certo numero di elementi distinti tra loro. Quando la fattispecie complessa si forma con il decorrere del tempo si parla di fattispecie A FORMAZIONE PROGRESSIVA.

Dispositivo dell'art. 12 Preleggi

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'interpretazione della legge consiste nell'attribuzione di un significato alla disposizione normativa. Può

essere: LETTERALE: si dovrà stabilire il significato delle parole in relazione al contesto;
LOGICA: chi riceve il messaggio deve chiedersi quale risultato pratico la prescrizione voglia raggiungere. Si parla quindi di RATIO ovvero lo scopo immanente di una regola, lo scopo per cui è stata emanata dal legislatore;
ESTENSIVA O RESTRITTIVA (con riguardo ai risultati dell'interpretazione): quando la regola ha un campo di applicazione più esteso rispetto al significato letterale della disposizione, e viceversa;
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO GIUDIZIALE: l'interpretazione effettuata dal giudice nel momento in cui è chiamato ad applicare la regola al caso specifico;
DOTTRINALE: proposte di interpretazione che vengono avanzate dagli studiosi del diritto;
AUTENTICA: fatta dallo stesso legislatore con una o più nuove disposizioni che prescrivono come si debbano interpretare norme vigenti che siano risultate di difficile interpretazione o.che abbiano condotto a risultati che il legislatore vuole evitare. Il criterio dell'interpretazione SISTEMATICA prescrive di attribuire a una disposizione normativa quel significato che essa può avere in quanto posta in relazione con tutte le altre che fanno parte del sistema. Si presume però che il linguaggio del legislatore sia coerente e che sia riconoscibile anche una coerenza dei fini delle varie norme. Un ISTITUTO GIURIDICO è un complesso di norme che regolano la stessa fattispecie. Il giudice può non trovare una legge specifica che disciplini il caso, in questo caso può far ricorso ALL'ANALOGIA: si adottano leggi che disciplinano casi simili o materie analoghe. Questo criterio non può essere applicato alle leggi penali e alle leggi eccezionali, cioè che stabiliscono una eccezione a regole più generali; se il caso rimane ancora dubbio si applicano principi ANALOGIA IURIS: generali dell'ordinamento giuridico.

ovvero principi che si ricavano da un (ESEMPIO: insieme di norme. principio di conservazione del contratto oppure diritto di autodeterminazione). Si dice quindi che si adotta il POSTULATO DELLA COMPLETEZZA DELL'ORDINAMENTO per fare in modo che vengano colmate le lacune del diritto senza che l'apparato normativo venga integrato da regole attinte da fonti esterne all'ordinamento, garantendo così la chiusura del sistema.

CODIFICAZIONE

La prima forma di codificazione è costituita dal CODICE DI GIUSTINIANO (O ROMANO) utilizzato in caso di vuoti del diritto consuetudinario, adottato in precedenza della stesura del codice civile.

Il codice civile viene scritto con l'obiettivo di:

  • Eliminare il PARTICOLARISMO GIURIDICO;
  • Per esigenze di chiarezza, coerenza e certezza dell'apparato normativo.

Il primo codice civile fu il CODICE NAPOLEONICO del 1804, nato come risultato della rivoluzione francese. Si crea quindi l'uguaglianza fra i soggetti e un sistema di

regole organico. Il codice civile francese, nato dalla volontà di Napoleone di lasciare un segno anche in ambito giuridico, è attualmente ancora in vigore in Francia e ha influenzato la codificazione italiana che lo ha preso come modello per il codice del 1865.

In Italia erano presenti due codici:

16ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Codice CIVILE o della proprietà: regolava la proprietà terriera. Si componeva dei libri delle persone, della proprietà e dei modi di acquisto e trasferimento della proprietà;

Il codice di COMMERCIO (1882): gestiva il contratto e le obbligazioni.

Il codice tedesco (BGB) attualmente in vigore in Germania, ha contaminato il codice italiano soprattutto per quanto riguarda la figura del NEGOZIO GIURIDICO (atto con cui un soggetto manifesta la propria volontà).

Il codice civile regola la vita economica e sociale del paese, riflettendo le idee di un certo tipo determinate dal periodo storico. Nasce quindi il problema

Diadattare le varie norme del codice civile al contesto temporale in cui ci si trova. Il problema dell'invecchiamento viene ovviato tramite:

  • L'interpretazione sistemica ed evolutiva delle leggi;
  • La novellazione: riforma di parti più o meno ampie del codice stesso;
  • Esempio: il diritto di famiglia del 1975;
  • Ricorso a leggi collegate che, affiancandosi al codice civile, regolano nuove materie oppure offrono nuove soluzioni per problemi già considerati dal codice civile.

La prima grande riforma del codice civile avviene dopo la Prima Guerra Mondiale, in un periodo che va dal 1930, con l'approvazione del codice penale e del codice di procedura penale, al 1940, con il codice di procedura civile, al 1942, con il codice civile e il codice della navigazione.

In Italia, fino al 1942, il codice civile era affiancato dal codice di commercio che disciplinava gli istituti giuridici tipici del diritto commerciale (la figura del commerciante, le società commerciali, ...).

  1. PERSONA E DELLA FAMIGLIA: tratta la persona fisica e giuridica (diritti, capacità) e il diritto di famiglia.
  2. DIRITTI REALI: disciplina i diritti di proprietà e gli altri diritti reali.
  3. OBBLIGAZIONI: regola le obbligazioni contrattuali e extracontrattuali.
  4. DIRITTO DEL LAVORO: riguarda il rapporto di lavoro subordinato e le altre forme di lavoro.
  5. DIRITTO DELLE IMPRESE: si occupa delle società, delle imprese individuali e delle altre forme di organizzazione economica.
  6. PROCEDURA CIVILE: disciplina le regole del processo civile.
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica_donini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Fusaro Arianna.