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Elementi=
1. pluralità di cose
2. appartenenza allo stesso soggetto
3. destinazione unitaria
Caratteristica dell’universalità= poter essere considerata come un bene, ma anche come più beni -> ogni
singola cosa può essere oggetto di un separato atto giuridico
Azienda= universalità
Universalità di diritto= eredità
Patrimonio= rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a un soggetto e valutabili economicamente
Va riferito a un solo soggetto= ogni soggetto è titolare di un solo patrimonio 24
Separato= beni che devono considerarsi staccati da un soggetto, ma che continuano comunque ad
appartenere a questi
Autonomo= fa capo a un soggetto che, pur se sprovvisto di personalità giuridica, è dotato di
autonomia patrimoniale imperfetta
9. I beni pubblici
Art 42 Cost= la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati
Carattere comune a tutti i beni pubblici=
1. sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici
2. sono destinati all’utilità pubblica o a un pubblico servizio
Beni demaniali= beni pubblici che appartengono solo a enti pubblici territoriali e che la legge qualifica
espressamente come tali. Sono disciplinati dal diritto pubblico
Non possono formare oggetto di negozi di diritto privato
Sono inalienabili (823)
Non possono essere oggetto di possesso
Non possono essere acquistati per usucapione dai privati
Art 822= elenca i beni demaniali (demanio naturale e artificiale)
Beni del patrimonio indisponibile= foreste, cave, miniere -> appartengono a enti pubblici territoriali ->
beni che servono a soddisfare un interesse pubblico, o destinati all’uso della collettività, o ritenuti
che non debbano essere sfruttati da privati ma per il vantaggio generale, o servono all’attività dello
Stato e degli altri enti
Beni patrimoniali= beni non demaniali appartenenti a un ente pubblico
Categorie=
1. beni indisponibili= non possono essere sottratti dalla loro destinazione stabilita dalla legge
2. beni disponibili= non sono destinati direttamente e immediatamente a pubblici servizi e sono
soggetti, salvo eccezioni, alle norme del cc
Capitolo 8: La tutela delle situazioni giuridiche
1. Premessa. La tutela dei diritti: Libro VI e dintorni
Libro VI del cc= tutela dei diritti -> strumenti di protezione e attuazione delle situazioni giuridiche
soggettive
Funzioni dei diversi istituti= per prevenire quanto più possibile le liti o rendere più facile e
prevedibile la loro soluzione
Un primo gruppo di strumenti= per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche -> strumenti di scopo
sostanziale (non-processuale) dei diritti -> mezzi di pubblicità e gli istituti della prescrizione e della
decadenza
Più direttamente nel terreno della lite= si colloca la disciplina dei mezzi di prova
Istituti di tutela del credito= mirano a una sicura attuazione dei diritti
Giudizio= strumento finale di attuazione del diritto
I. Gli strumenti di pubblicità
2. Nozioni generali
Certezza delle situazioni giuridiche= una delle esigenze più importanti di cui un legislatore deve tenere
conto
Sistema della pubblicità dei fatti e atti giuridici= tende ad assicurare la conoscibilità legale di diversi tipi di
atto
In base alle conseguenze giuridiche che la legge collega alla pubblicità= questi mezzi si dividono in 3
categorie=
1. strumenti di mera pubblicità-notizia 25
2. strumenti di pubblicità dichiarativa
3. strumenti di pubblicità costitutiva
1) per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, per esigenze di carattere pubblico, e
senza connettervi un particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico
2) la conoscibilità non è fine a se stessa, ma condiziona l’efficacia dell’atto (in mancanza della
pubblicità, l’atto non può essere fatto valere verso determinati terzi)
3) l’atto non produce effetti se non quando è reso pubblico
3. Pubblicità immobiliare e forme analoghe
Trascrizione= strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all’acquisto della proprietà o di diritti
reali sui beni immobili e su alcune categorie di beni mobili
Consiste nel riporta il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri, rendendolo così legalmente
conoscibile
Istituto che si inserisce in un sistema di circolazione dei beni immobili costruito sulla base del
principio consensualistico (regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del
solo consenso legittimamente manifestato tra le parti) -> vantaggi= semplicità e immediatezza dei
trasferimenti -> rischi= incertezza delle situazioni giuridiche
Effetto giuridico= opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base
a un atto non trascritto o trascritto in data posteriore
Curare la trascrizione= è interesse di chi vuol far valere il proprio atto anche verso i terzi
Trascrizione= in alcuni casi ha mero valore di pubblicità notizia
Art 2657= la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o accertata giudizialmente -> funzione ed effetti della trascrizione= richiedono
che sia legalmente certa la provenienza dell’atto dai soggetti che figurano come parti
Registri immobiliari= ordinati su base personale -> non con riguardo ai fondi, ma alle persone che
acquistano o alienano beni
Art 2650= la certezza dell’acquisto si ha solo sulla base della continuità delle trascrizioni (sequenza non
interrotta di trascrizioni che risalga fino a un acquisto a titolo originario)
Art 2643= elenca gli atti soggetti a trascrizione -> contratti, atti unilaterali, provvedimenti giudiziali con
cui si trasferisce la proprietà dei beni immobili; si trasferiscono, si costituiscono, si estinguono diritti
reali limitati; si costituiscono rapporti di locazione ultranovennale; si conferiscono immobili; i
contratti che trasferiscono diritti edificatori
Art 2645= aggiunge all’elenco ogni altro atto o provvedimento che produca gli stessi effetti di quelli
menzionati nell’art 2643
Beni mobili registrati= per la loro circolazione è previsto un sistema analogo a quello della trascrizione ->
registri= organizzati su base reale (ordinati in base al numero di targa che individua il bene con
riguardo al quale sono poi trascritti gli atti di alienazione)
4. Altri mezzi di pubblicità
Beni mobili non registrati= meccanismo di certezza della circolazione -> possesso
Diritti di credito= notificazione della cessione al debitore (funzione vicina alla pubblicità)
Titoli di credito= presenti diverse regole (vedi capitolo 29)
Pubblicità= serve a esigenze di certezza, con il collegamento tra conoscibilità e opponibilità di atti e fatti
giuridici
Registri delle persone giuridiche= mezzi di pubblicità-notizia + pubblicità dichiarativa
Registro delle Imprese= iscrizione con effetto costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica + funzioni
di pubblicità dichiarativa per altri atti 26
II. Le prove
5. Principio dispositivo e onere della prova
Principio dispositivo= spetta alle parti interessate di promuovere la difesa dei propri diritti -> nel processo
civile non è il giudice che deve ricercare le prove relative ai fatti dedotti in giudizio, ma sono le parti
che devono indicare i mezzi di prova con cui comprovare le loro affermazioni, il giudice deve
valutarne l’ammissibilità, la rilevanza e la concludenza
Onere della prova= art 2697= chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provare i fatti che ne
costituiscono il fondamento, mentre chi oppone che il diritto si è modificato o estinto deve provare
i fatti su cui l’eccezione si fonda
6. I mezzi di prova
Dare la prova di un fatto= dimostrare che un fatto è accaduto -> non sempre la dimostrazione arriva a
stabilire la certezza assoluta del fatto
Mezzi con cui si raggiunge il risultato della prova= distinti in=
1. prove precostituite o documentali
2. prove semplici o costituende
1) esistono prima del giudizio in cui sono addotte. La funzione di prova è affidata a un mezzo
materiale che serve da documento di un fatto o di un atto
Documento= qualsiasi mezzo o sostrato materiale in grado di raccogliere e conservare la memoria
dell’accadimento di un fatto o di un atto o soltanto alcuni aspetti di un tale accadimento
Atto pubblico, scrittura privata
2) si formano in giudizio
Testimonianza, presunzioni, confessione, giuramento
Prova legale= il giudice non può valutarla liberamente, deve giudicare assumendo per verificati i fatti che
da quelle prove risultano accaduti
7. Le prove documentali
Prove documentali= prove raggiunte tramite documenti. Per documento si intende un atto scritto
rappresentativo di un fatto
1. atto pubblico= documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale nell’esercizio delle
sue funzioni (2699)
Art 2700= questo tipo di atto fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento
dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o d lui compiuti
2. scrittura privata= documento scritto, sottoscritto dalle parti
Art 2702= la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta
Scrittura privata autenticata= art 2703= documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti a un pubblico
ufficiale che attesta che la firma è stata apposta in sua presenza e dunque è autentica
Atto pubblico= data certa, coperta da prova legale
Scrittura privata= non ha data certa, la può acquistare con la registrazione
8. La prova per i testimoni
Testimonianza= dichiarazione resa nota al giudice durante l’interrogatorio del testimone sui fatti di cui
egli abbia avuto diretta conoscenza
Problema= ammissibilità della prova
Limiti= non è sempre ammessa 27
9. La confessione e il giuramento
Confessione= art 2730= dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli
all’altra parte
Confessare= è un modo di disporre
Giuramento= è la dichiarazione solenne resa in giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la decisione.
È la prova estrema cui si ricorre in mancanza di ogni altra
10. Le presunzioni
Presunzione= argomentazione che sulla base di un fatto noto risale al fatto i