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Estratto del documento

Elementi=

1. pluralità di cose

2. appartenenza allo stesso soggetto

3. destinazione unitaria

Caratteristica dell’universalità= poter essere considerata come un bene, ma anche come più beni -> ogni

singola cosa può essere oggetto di un separato atto giuridico

Azienda= universalità

Universalità di diritto= eredità

Patrimonio= rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a un soggetto e valutabili economicamente

Va riferito a un solo soggetto= ogni soggetto è titolare di un solo patrimonio 24

Separato= beni che devono considerarsi staccati da un soggetto, ma che continuano comunque ad

appartenere a questi

Autonomo= fa capo a un soggetto che, pur se sprovvisto di personalità giuridica, è dotato di

autonomia patrimoniale imperfetta

9. I beni pubblici

Art 42 Cost= la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati

Carattere comune a tutti i beni pubblici=

1. sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici

2. sono destinati all’utilità pubblica o a un pubblico servizio

Beni demaniali= beni pubblici che appartengono solo a enti pubblici territoriali e che la legge qualifica

espressamente come tali. Sono disciplinati dal diritto pubblico

Non possono formare oggetto di negozi di diritto privato

Sono inalienabili (823)

Non possono essere oggetto di possesso

Non possono essere acquistati per usucapione dai privati

Art 822= elenca i beni demaniali (demanio naturale e artificiale)

Beni del patrimonio indisponibile= foreste, cave, miniere -> appartengono a enti pubblici territoriali ->

beni che servono a soddisfare un interesse pubblico, o destinati all’uso della collettività, o ritenuti

che non debbano essere sfruttati da privati ma per il vantaggio generale, o servono all’attività dello

Stato e degli altri enti

Beni patrimoniali= beni non demaniali appartenenti a un ente pubblico

Categorie=

1. beni indisponibili= non possono essere sottratti dalla loro destinazione stabilita dalla legge

2. beni disponibili= non sono destinati direttamente e immediatamente a pubblici servizi e sono

soggetti, salvo eccezioni, alle norme del cc

Capitolo 8: La tutela delle situazioni giuridiche

1. Premessa. La tutela dei diritti: Libro VI e dintorni

Libro VI del cc= tutela dei diritti -> strumenti di protezione e attuazione delle situazioni giuridiche

soggettive

Funzioni dei diversi istituti= per prevenire quanto più possibile le liti o rendere più facile e

prevedibile la loro soluzione

Un primo gruppo di strumenti= per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche -> strumenti di scopo

sostanziale (non-processuale) dei diritti -> mezzi di pubblicità e gli istituti della prescrizione e della

decadenza

Più direttamente nel terreno della lite= si colloca la disciplina dei mezzi di prova

Istituti di tutela del credito= mirano a una sicura attuazione dei diritti

Giudizio= strumento finale di attuazione del diritto

I. Gli strumenti di pubblicità

2. Nozioni generali

Certezza delle situazioni giuridiche= una delle esigenze più importanti di cui un legislatore deve tenere

conto

Sistema della pubblicità dei fatti e atti giuridici= tende ad assicurare la conoscibilità legale di diversi tipi di

atto

In base alle conseguenze giuridiche che la legge collega alla pubblicità= questi mezzi si dividono in 3

categorie=

1. strumenti di mera pubblicità-notizia 25

2. strumenti di pubblicità dichiarativa

3. strumenti di pubblicità costitutiva

1) per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, per esigenze di carattere pubblico, e

senza connettervi un particolare effetto riguardo all’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico

2) la conoscibilità non è fine a se stessa, ma condiziona l’efficacia dell’atto (in mancanza della

pubblicità, l’atto non può essere fatto valere verso determinati terzi)

3) l’atto non produce effetti se non quando è reso pubblico

3. Pubblicità immobiliare e forme analoghe

Trascrizione= strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all’acquisto della proprietà o di diritti

reali sui beni immobili e su alcune categorie di beni mobili

Consiste nel riporta il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri, rendendolo così legalmente

conoscibile

Istituto che si inserisce in un sistema di circolazione dei beni immobili costruito sulla base del

principio consensualistico (regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del

solo consenso legittimamente manifestato tra le parti) -> vantaggi= semplicità e immediatezza dei

trasferimenti -> rischi= incertezza delle situazioni giuridiche

Effetto giuridico= opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base

a un atto non trascritto o trascritto in data posteriore

Curare la trascrizione= è interesse di chi vuol far valere il proprio atto anche verso i terzi

Trascrizione= in alcuni casi ha mero valore di pubblicità notizia

Art 2657= la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura

privata autenticata o accertata giudizialmente -> funzione ed effetti della trascrizione= richiedono

che sia legalmente certa la provenienza dell’atto dai soggetti che figurano come parti

Registri immobiliari= ordinati su base personale -> non con riguardo ai fondi, ma alle persone che

acquistano o alienano beni

Art 2650= la certezza dell’acquisto si ha solo sulla base della continuità delle trascrizioni (sequenza non

interrotta di trascrizioni che risalga fino a un acquisto a titolo originario)

Art 2643= elenca gli atti soggetti a trascrizione -> contratti, atti unilaterali, provvedimenti giudiziali con

cui si trasferisce la proprietà dei beni immobili; si trasferiscono, si costituiscono, si estinguono diritti

reali limitati; si costituiscono rapporti di locazione ultranovennale; si conferiscono immobili; i

contratti che trasferiscono diritti edificatori

Art 2645= aggiunge all’elenco ogni altro atto o provvedimento che produca gli stessi effetti di quelli

menzionati nell’art 2643

Beni mobili registrati= per la loro circolazione è previsto un sistema analogo a quello della trascrizione ->

registri= organizzati su base reale (ordinati in base al numero di targa che individua il bene con

riguardo al quale sono poi trascritti gli atti di alienazione)

4. Altri mezzi di pubblicità

Beni mobili non registrati= meccanismo di certezza della circolazione -> possesso

Diritti di credito= notificazione della cessione al debitore (funzione vicina alla pubblicità)

Titoli di credito= presenti diverse regole (vedi capitolo 29)

Pubblicità= serve a esigenze di certezza, con il collegamento tra conoscibilità e opponibilità di atti e fatti

giuridici

Registri delle persone giuridiche= mezzi di pubblicità-notizia + pubblicità dichiarativa

Registro delle Imprese= iscrizione con effetto costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica + funzioni

di pubblicità dichiarativa per altri atti 26

II. Le prove

5. Principio dispositivo e onere della prova

Principio dispositivo= spetta alle parti interessate di promuovere la difesa dei propri diritti -> nel processo

civile non è il giudice che deve ricercare le prove relative ai fatti dedotti in giudizio, ma sono le parti

che devono indicare i mezzi di prova con cui comprovare le loro affermazioni, il giudice deve

valutarne l’ammissibilità, la rilevanza e la concludenza

Onere della prova= art 2697= chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha l’onere di provare i fatti che ne

costituiscono il fondamento, mentre chi oppone che il diritto si è modificato o estinto deve provare

i fatti su cui l’eccezione si fonda

6. I mezzi di prova

Dare la prova di un fatto= dimostrare che un fatto è accaduto -> non sempre la dimostrazione arriva a

stabilire la certezza assoluta del fatto

Mezzi con cui si raggiunge il risultato della prova= distinti in=

1. prove precostituite o documentali

2. prove semplici o costituende

1) esistono prima del giudizio in cui sono addotte. La funzione di prova è affidata a un mezzo

materiale che serve da documento di un fatto o di un atto

Documento= qualsiasi mezzo o sostrato materiale in grado di raccogliere e conservare la memoria

dell’accadimento di un fatto o di un atto o soltanto alcuni aspetti di un tale accadimento

Atto pubblico, scrittura privata

2) si formano in giudizio

Testimonianza, presunzioni, confessione, giuramento

Prova legale= il giudice non può valutarla liberamente, deve giudicare assumendo per verificati i fatti che

da quelle prove risultano accaduti

7. Le prove documentali

Prove documentali= prove raggiunte tramite documenti. Per documento si intende un atto scritto

rappresentativo di un fatto

1. atto pubblico= documento redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale nell’esercizio delle

sue funzioni (2699)

Art 2700= questo tipo di atto fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento

dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il

pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o d lui compiuti

2. scrittura privata= documento scritto, sottoscritto dalle parti

Art 2702= la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle

dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la

sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta

Scrittura privata autenticata= art 2703= documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti a un pubblico

ufficiale che attesta che la firma è stata apposta in sua presenza e dunque è autentica

Atto pubblico= data certa, coperta da prova legale

Scrittura privata= non ha data certa, la può acquistare con la registrazione

8. La prova per i testimoni

Testimonianza= dichiarazione resa nota al giudice durante l’interrogatorio del testimone sui fatti di cui

egli abbia avuto diretta conoscenza

Problema= ammissibilità della prova

Limiti= non è sempre ammessa 27

9. La confessione e il giuramento

Confessione= art 2730= dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli

all’altra parte

Confessare= è un modo di disporre

Giuramento= è la dichiarazione solenne resa in giudizio con cui si attestano fatti rilevanti per la decisione.

È la prova estrema cui si ricorre in mancanza di ogni altra

10. Le presunzioni

Presunzione= argomentazione che sulla base di un fatto noto risale al fatto i

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher UniversitarioAnonimo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cherubini Maria.