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GIURIDICA

EXTRACONTRATTUALE.

 Risarcimento del danno pre contrattuale si disciplinano le norme di materia extracontrattuale/aquiliana.

La condotta scorretta durante le trattative è ritenuta illecita e lesiva degli interessi giuridicamente protetti dall’altra parte.

- TEORIA DELL’OBBLIGAZIONE SENZA PRESTAZIONE/DEL CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO

Una parte minoritaria recente della dottrina e della giurisprudenza sostiene che sarebbe responsabilità contrattuale

(LUIGI MENGONI, Trentino, giudice della corte costituzionale)  durante la fase delle trattative i soggetti entrano in una

relazione stretta, particolarmente qualificata, tra di essi c’è una situazione di affidamento sulla BUONAFEDE della

controparte. Questo dovere di rispettare l’affidamento della controparte è giuridicamente tutelato dal dovere di

comportarsi secondo buonafede. I soggetti non sono quindi estranei come deve essere la responsabilità

extracontrattuale, ma sono vincolati a degli obblighi specifici che configurano la fase delle trattative come un rapporto

obbligatorio.

PROBLEMA/CRITICA DELLA TEORIA: rispetto ad altri rapporti obbligatori MANCA la prestazione! È un rapporto che

vincola 2 soggetti ad uno/+ doveri di condotta senza una prestazione specifica che il debitore deve compiere nei

confronti del creditore. Manca l’elemento fondamentale del rapporto obbligatorio.

CASI DI RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE

1. Febbraio 2013 dal CONSIGLIO DI STATO (2° giurisdizione amministrativa, dopo TAR  per interesse legittimo

ovvero una situazione giuridica attiva di un privato verso l’attività della PA che lede l’interesse pubblico e non un

diritto soggettivo).

GARA D’APPALTO (=contratto pubblico disciplinato dal codice dei contratti pubblicistici che tutela la trasparenza e la

concorrenza tra gli operatori).

Una società pubblica avvia una gara d’appalto che si concluse e venne aggiudicata ad un ATI (=associazione

temporanea d’imprese). Si avviano però indagini della procura sul comportamento di presunti reati che la PA ha

compiuto per ottenere dei finanziamenti per finanziare l'appalto. Per questo motivo l’amministrazione sceglie di

revocare la gara emanando un provvedimento per eliminare il provvedimento di aggiudicazione. RESPONSABILITA’

PERCONTRATTUALE perché affidamento sul contratto aggiudicato.

CONSIGLIO DI STATO  risarcimento del danno (interesse contrattuale negativo).

DANNO: spese sostenute dall’ATI che sono state documentate dall’impresa (es: spese per dare un compenso agli

ingegneri che hanno presentato l’offerta) + spese sostenute per la retribuzione del personale dipendente (si sarebbe

comunque verificato, ma hanno destinato risorse umane alla partecipazione alla gara  25% dell’importo relativo alle

spese sostenute: VALUTAZIONE EQUITATIVA del giudice) + lucro cessante: risarcito il danno conseguente al

guadagno che avrebbe potuto avere dall’esecuzione di un contratto cui ha rinunciato in forza del contratto che

sarebbe andato a stipulare (importo 5% dell’importo del contratto alternativo: VALUTAZIONE EQUITATIVA del

giudice).

Non risarcito il DANNO CURRICOLARE: generato dalla lesione dall’interesse all’aggiudicazione, lo potrebbe

ottenere un soggetto che fa avvalere l’annullamento di un’aggiudicazione nei confronti di un altro soggetto.

2. Contratto preliminare di compravendita con oggetto 4 unità abitative. Per una di esse il venditore aveva indicato che

il canone di locazione era 335€ al mese. Dalla stipula del preliminare viene chiesto al soggetto che paga l’affitto di

pagarlo all’acquirente. Al momento del pagamento dei ratei il nuovo proprietario si accorge che quanto viene pagato

mensilmente dal locatario è inferiore di circa 1/3 rispetto a quanto gli aveva detto l’antecedente proprietario

dell’immobile. L’acquirente fa valere una domanda di risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale per un

contratto valido, ma svantaggioso (pensava di guadagnare di più). Il venditore ha tenuto un comportamento

contrario di BUONAFEDE e correttezza.

La cassazione esclude al risarcimento del danno pur comportamento contrario a buonafede posta l’alta probabilità

della conoscenza soggettiva da parte dell’acquirente reale entità economica del canone locatizio pagato (abitava già

in una di quelle case acquistate, sapeva che non era il vero canone pagato dal vicino di casa)  non è stato leso

l’affidamento su quel canone di locazione di cui ti aveva reso noto il creditore.

BUONA FEDE DOPO, quando il contratto si è sciolto (concluso+estinto)

Es: un soggetto fallisce e la gestione del suo patrimonio viene affidata al curatore fallimentare. Egli richiede alla banca

del soggetto la consegna degli strati periodici del c/c e dei contratti. La banca si oppone per 2 principali motivi:

1. I documenti erano già stati consegnati al correntista

2. Art. 78: legge fallimentare nel quale il contratto è considerato sciolto e l’obbligazione si è estinta

Il processo arriva alla cassazione che rileva anche questo caso con l’uso del principio di buonafede e correttezza (1175)

in sede d’integrazione contrattuale. La buonafede permane anche con la conclusione dell’obbligazione qualora ci sia un

interesse di una delle parti, salvo eccessivo sacrificio.

Talvolta il contratto non si discute con il contraente, ma esistono dei contratti di MASSA/STANDARD, art. 1341, dei

contratti che l’impresa conclude con un gran numero di persone (es: banche/assicurazioni/gas). L’impresa non può

discutere con ciascun cliente perché sarebbe arduo. Esistono moduli/formulari predisposti con clausole uniformi e

standardizzate.  CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Il cliente non può discutere, o aderisce o rifiuta. Il codice

del 1942 prevede:

- Che le condizioni generali di contratto sono efficaci solo se la parte che le ha predisposte fa in modo di garantire che

l’altro contraente al momento della conclusione del contratto le conoscesse o dovrebbe conoscerle con l’ordinaria

diligenza e NON dopo, es: scontrino, art. 1341

- Le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo con cui siano incompatibili, art. 1342

- Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto s’interpretano, in caso di dubbio, a favore dell’altro, art.

1370

- Non hanno effetto se non sono approvate per iscritto le clausole standard che stabiliscono

decadenze/limitazioni/eccezioni/restrizioni alla libertà contrattuale, es: limitano la responsabilità (CLAUSOLE

VESSATORIE), necessitano quindi una specifica approvazione scritta, ALTRIMENTI nullità, art. 1341

LIMITE: la tutela era formale e non sostanziale perché bastava richiedere al contraente una doppia firma, la tutela

viene quindi incrementata qualora l’aderente sia un consumatore!  C’è una direttiva nel IV libro del codice civile,

un capo XIV-bis dei contratti del consumatore costituito da 5 articoli confluite nel codice del consumo dove ci

sono le tutele per il consumatore! Sancisce la nullità delle clausole vessatorie non solo in mero ordine di forma, ma

anche al contenuto sostanziale! Gli artt. 1341 e 1342 non sono stati abrogati, ma sono in vigore e riguardano le

condizioni generali di contratto e il contratto concluso mediante formulari. La nuova disciplina si occupa di qualsiasi

patto qualificabile come abusivo, ma maggiormente delle figure del professionista e del consumatore. La tutela è

stata estesa alle microimprese.

I VIZI DELLA VOLONTA’ , art. 1427 : se il contratto è stipulato da un soggetto incapace di agire o da un soggetto la cui

volontà risulti viziata è annullabile. È un rimedio che consente a colui il cui consenso sia viziato di impugnare il contratto

chiedendo l’annullamento al giudice. Vizi della volontà avvengono quando la volontà è essere formata in maniera

anormale, per influenza di elementi che fanno porre in essere a un soggetto un atto che altrimenti non avrebbe

compiuto.

È necessaria la comunicazione ad altri  qualsiasi negozio è una manifestazione di volontà che deve essere percepito

dai terzi, ha quindi un rilievo sociale e giuridico in quanto esteriorizzato/DICHIARATO. Se così non fosse sarebbe un

mero fenomeno personale, privo di rilevanze giuridiche.

Può verificarsi che la dichiarazione non è conforme con l’intento del negoziante/volontà viziata (avviene per cause

varie). Essendo il negozio una manifestazione di una volontà individuale, se la dichiarazione non corrisponde alla

volontà non dovrebbe esistere e per questo il contratto dovrebbe essere nullo, però ci si deve preoccupare anche della

tutela del soggetto a cui è rivolta la dichiarazione che ne ha posto affidamento che potrebbe non accorgersi dell’inesatta

dichiarazione ed accettare la proposta, rifiutando anche altre proposte che avrebbe potuto altrimenti accettare. La

dichiarazione potrebbe essere intenzionalmente divergente alla volontà (RISERVA MENTALE/SIMULAZIONE). Come ci

si comporta per la volontà viziata:

- TEORIA DELLA DICHIARAZIONE: di regola si deve prestare fede alla dichiarazione altrui, tutela del 3°: NO

- TEORIA DELLA VOLONTA’: una dichiarazione che contiene una volontà diversa dei contraenti non soddisfa

l’interesse e quindi manca l’accordo e il contratto con volontà viziata è nullo (ma non si può approfittare di una

distrazione): NO

- TEORIA DELL’AUTORESPONSABILITA’: se manca la volontà di dichiarante è comunque obbligato: NO

- TEORIA DELL’AFFIDAMENTO: punto di equilibrio tra la tutela del 3° e la volontà del dichiarante, occorre la

buonafede del contraente che deve comportarsi con la normale diligenza (auto responsabilità). Se la dichiarazione

diverge dall’interno volere, o se questo non si è correttamente formato, deve essere protetto l’affidamento dei terzi

che hanno regolato la loro condotta considerando pienamente attendibile ed efficace la dichiarazione! Viene

utilizzata per varie fattispecie, MA VALE SOLO per i negozi inter vivos a titolo oneroso (NO mortis causa/a titolo

gratuito/negozi personali e familiari). Quindi un errore volitivo produce l’annullabilità. Ratio: tutela dell’affidamento

del destinatario circa l’affidabilità della dichiarazione + tutela del traffico giuridico!

I vizi della volontà si dividono in:

ERRORE: è una falsa coscienza della realtà. ~ignoranza. Molto importante per il codice abrogato erano:

→ Errore-vizio , art. 1433: incidente nel processo interno di formazione della volontà. Si verifica quando un soggetto ha

malamente accettato/valutato le circostante/presupposti di fatto del negozio, la volontà espressa nel negozio è

viziata dall’errore in cui è caduto il

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher evetonini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sartori Filippo.