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GIURIDICA
EXTRACONTRATTUALE.
Risarcimento del danno pre contrattuale si disciplinano le norme di materia extracontrattuale/aquiliana.
La condotta scorretta durante le trattative è ritenuta illecita e lesiva degli interessi giuridicamente protetti dall’altra parte.
- TEORIA DELL’OBBLIGAZIONE SENZA PRESTAZIONE/DEL CONTATTO SOCIALE QUALIFICATO
Una parte minoritaria recente della dottrina e della giurisprudenza sostiene che sarebbe responsabilità contrattuale
(LUIGI MENGONI, Trentino, giudice della corte costituzionale) durante la fase delle trattative i soggetti entrano in una
relazione stretta, particolarmente qualificata, tra di essi c’è una situazione di affidamento sulla BUONAFEDE della
controparte. Questo dovere di rispettare l’affidamento della controparte è giuridicamente tutelato dal dovere di
comportarsi secondo buonafede. I soggetti non sono quindi estranei come deve essere la responsabilità
extracontrattuale, ma sono vincolati a degli obblighi specifici che configurano la fase delle trattative come un rapporto
obbligatorio.
PROBLEMA/CRITICA DELLA TEORIA: rispetto ad altri rapporti obbligatori MANCA la prestazione! È un rapporto che
vincola 2 soggetti ad uno/+ doveri di condotta senza una prestazione specifica che il debitore deve compiere nei
confronti del creditore. Manca l’elemento fondamentale del rapporto obbligatorio.
CASI DI RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
1. Febbraio 2013 dal CONSIGLIO DI STATO (2° giurisdizione amministrativa, dopo TAR per interesse legittimo
ovvero una situazione giuridica attiva di un privato verso l’attività della PA che lede l’interesse pubblico e non un
diritto soggettivo).
GARA D’APPALTO (=contratto pubblico disciplinato dal codice dei contratti pubblicistici che tutela la trasparenza e la
concorrenza tra gli operatori).
Una società pubblica avvia una gara d’appalto che si concluse e venne aggiudicata ad un ATI (=associazione
temporanea d’imprese). Si avviano però indagini della procura sul comportamento di presunti reati che la PA ha
compiuto per ottenere dei finanziamenti per finanziare l'appalto. Per questo motivo l’amministrazione sceglie di
revocare la gara emanando un provvedimento per eliminare il provvedimento di aggiudicazione. RESPONSABILITA’
PERCONTRATTUALE perché affidamento sul contratto aggiudicato.
CONSIGLIO DI STATO risarcimento del danno (interesse contrattuale negativo).
DANNO: spese sostenute dall’ATI che sono state documentate dall’impresa (es: spese per dare un compenso agli
ingegneri che hanno presentato l’offerta) + spese sostenute per la retribuzione del personale dipendente (si sarebbe
comunque verificato, ma hanno destinato risorse umane alla partecipazione alla gara 25% dell’importo relativo alle
spese sostenute: VALUTAZIONE EQUITATIVA del giudice) + lucro cessante: risarcito il danno conseguente al
guadagno che avrebbe potuto avere dall’esecuzione di un contratto cui ha rinunciato in forza del contratto che
sarebbe andato a stipulare (importo 5% dell’importo del contratto alternativo: VALUTAZIONE EQUITATIVA del
giudice).
Non risarcito il DANNO CURRICOLARE: generato dalla lesione dall’interesse all’aggiudicazione, lo potrebbe
ottenere un soggetto che fa avvalere l’annullamento di un’aggiudicazione nei confronti di un altro soggetto.
2. Contratto preliminare di compravendita con oggetto 4 unità abitative. Per una di esse il venditore aveva indicato che
il canone di locazione era 335€ al mese. Dalla stipula del preliminare viene chiesto al soggetto che paga l’affitto di
pagarlo all’acquirente. Al momento del pagamento dei ratei il nuovo proprietario si accorge che quanto viene pagato
mensilmente dal locatario è inferiore di circa 1/3 rispetto a quanto gli aveva detto l’antecedente proprietario
dell’immobile. L’acquirente fa valere una domanda di risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale per un
contratto valido, ma svantaggioso (pensava di guadagnare di più). Il venditore ha tenuto un comportamento
contrario di BUONAFEDE e correttezza.
La cassazione esclude al risarcimento del danno pur comportamento contrario a buonafede posta l’alta probabilità
della conoscenza soggettiva da parte dell’acquirente reale entità economica del canone locatizio pagato (abitava già
in una di quelle case acquistate, sapeva che non era il vero canone pagato dal vicino di casa) non è stato leso
l’affidamento su quel canone di locazione di cui ti aveva reso noto il creditore.
BUONA FEDE DOPO, quando il contratto si è sciolto (concluso+estinto)
Es: un soggetto fallisce e la gestione del suo patrimonio viene affidata al curatore fallimentare. Egli richiede alla banca
del soggetto la consegna degli strati periodici del c/c e dei contratti. La banca si oppone per 2 principali motivi:
1. I documenti erano già stati consegnati al correntista
2. Art. 78: legge fallimentare nel quale il contratto è considerato sciolto e l’obbligazione si è estinta
Il processo arriva alla cassazione che rileva anche questo caso con l’uso del principio di buonafede e correttezza (1175)
in sede d’integrazione contrattuale. La buonafede permane anche con la conclusione dell’obbligazione qualora ci sia un
interesse di una delle parti, salvo eccessivo sacrificio.
Talvolta il contratto non si discute con il contraente, ma esistono dei contratti di MASSA/STANDARD, art. 1341, dei
contratti che l’impresa conclude con un gran numero di persone (es: banche/assicurazioni/gas). L’impresa non può
discutere con ciascun cliente perché sarebbe arduo. Esistono moduli/formulari predisposti con clausole uniformi e
standardizzate. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Il cliente non può discutere, o aderisce o rifiuta. Il codice
del 1942 prevede:
- Che le condizioni generali di contratto sono efficaci solo se la parte che le ha predisposte fa in modo di garantire che
l’altro contraente al momento della conclusione del contratto le conoscesse o dovrebbe conoscerle con l’ordinaria
diligenza e NON dopo, es: scontrino, art. 1341
- Le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo con cui siano incompatibili, art. 1342
- Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto s’interpretano, in caso di dubbio, a favore dell’altro, art.
1370
- Non hanno effetto se non sono approvate per iscritto le clausole standard che stabiliscono
decadenze/limitazioni/eccezioni/restrizioni alla libertà contrattuale, es: limitano la responsabilità (CLAUSOLE
VESSATORIE), necessitano quindi una specifica approvazione scritta, ALTRIMENTI nullità, art. 1341
LIMITE: la tutela era formale e non sostanziale perché bastava richiedere al contraente una doppia firma, la tutela
viene quindi incrementata qualora l’aderente sia un consumatore! C’è una direttiva nel IV libro del codice civile,
un capo XIV-bis dei contratti del consumatore costituito da 5 articoli confluite nel codice del consumo dove ci
sono le tutele per il consumatore! Sancisce la nullità delle clausole vessatorie non solo in mero ordine di forma, ma
anche al contenuto sostanziale! Gli artt. 1341 e 1342 non sono stati abrogati, ma sono in vigore e riguardano le
condizioni generali di contratto e il contratto concluso mediante formulari. La nuova disciplina si occupa di qualsiasi
patto qualificabile come abusivo, ma maggiormente delle figure del professionista e del consumatore. La tutela è
stata estesa alle microimprese.
I VIZI DELLA VOLONTA’ , art. 1427 : se il contratto è stipulato da un soggetto incapace di agire o da un soggetto la cui
volontà risulti viziata è annullabile. È un rimedio che consente a colui il cui consenso sia viziato di impugnare il contratto
chiedendo l’annullamento al giudice. Vizi della volontà avvengono quando la volontà è essere formata in maniera
anormale, per influenza di elementi che fanno porre in essere a un soggetto un atto che altrimenti non avrebbe
compiuto.
È necessaria la comunicazione ad altri qualsiasi negozio è una manifestazione di volontà che deve essere percepito
dai terzi, ha quindi un rilievo sociale e giuridico in quanto esteriorizzato/DICHIARATO. Se così non fosse sarebbe un
mero fenomeno personale, privo di rilevanze giuridiche.
Può verificarsi che la dichiarazione non è conforme con l’intento del negoziante/volontà viziata (avviene per cause
varie). Essendo il negozio una manifestazione di una volontà individuale, se la dichiarazione non corrisponde alla
volontà non dovrebbe esistere e per questo il contratto dovrebbe essere nullo, però ci si deve preoccupare anche della
tutela del soggetto a cui è rivolta la dichiarazione che ne ha posto affidamento che potrebbe non accorgersi dell’inesatta
dichiarazione ed accettare la proposta, rifiutando anche altre proposte che avrebbe potuto altrimenti accettare. La
dichiarazione potrebbe essere intenzionalmente divergente alla volontà (RISERVA MENTALE/SIMULAZIONE). Come ci
si comporta per la volontà viziata:
- TEORIA DELLA DICHIARAZIONE: di regola si deve prestare fede alla dichiarazione altrui, tutela del 3°: NO
- TEORIA DELLA VOLONTA’: una dichiarazione che contiene una volontà diversa dei contraenti non soddisfa
l’interesse e quindi manca l’accordo e il contratto con volontà viziata è nullo (ma non si può approfittare di una
distrazione): NO
- TEORIA DELL’AUTORESPONSABILITA’: se manca la volontà di dichiarante è comunque obbligato: NO
- TEORIA DELL’AFFIDAMENTO: punto di equilibrio tra la tutela del 3° e la volontà del dichiarante, occorre la
buonafede del contraente che deve comportarsi con la normale diligenza (auto responsabilità). Se la dichiarazione
diverge dall’interno volere, o se questo non si è correttamente formato, deve essere protetto l’affidamento dei terzi
che hanno regolato la loro condotta considerando pienamente attendibile ed efficace la dichiarazione! Viene
utilizzata per varie fattispecie, MA VALE SOLO per i negozi inter vivos a titolo oneroso (NO mortis causa/a titolo
gratuito/negozi personali e familiari). Quindi un errore volitivo produce l’annullabilità. Ratio: tutela dell’affidamento
del destinatario circa l’affidabilità della dichiarazione + tutela del traffico giuridico!
I vizi della volontà si dividono in:
ERRORE: è una falsa coscienza della realtà. ~ignoranza. Molto importante per il codice abrogato erano:
→ Errore-vizio , art. 1433: incidente nel processo interno di formazione della volontà. Si verifica quando un soggetto ha
malamente accettato/valutato le circostante/presupposti di fatto del negozio, la volontà espressa nel negozio è
viziata dall’errore in cui è caduto il