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BENESSERE ANIMALE

Ci si riferisce agli animali per la produzione alimentare: qualsiasi animale, inclusi pesci rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli. Il proprietario o custode ovvero il detentore è qualsiasi persona fisica o giuridica che anche temporaneamente è responsabile e si occupa degli animali. L'autorità competente in Italia è il ministero della salute.

La prima volta che sono stati definiti i diritti degli animali in Italia siamo nel 1961: "Per quanto concerne gli animali non si può parlare propriamente di soggettività giuridica mancando in loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità che sono proprie della personalità; non si può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, concorrendo ad integrare la nostra collettività. Si pone, naturalmente,

In corrispondenza ai diritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, impersonata nello Stato". La legge 189/2004 da delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni autorizzate. È importante perché la violazione del benessere animale può comportare una sanzione e anche l'attribuzione di un reato vero e proprio. Le cinque libertà dell'animale sono segnate nel Brambell report del 1965. - Libertà da fame, sete, malnutrizione tramite facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute e il vigore fisico. - Libertà di disporre di un ambiente fisico adeguato, comprendente ricoveri ed una zona di riposo confortevole. - Libertà da malattie, ferite e traumi attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e cura. - Libertà di esprimere comportamenti naturali, permettendo l'opportunità di esercitare le normali attività proprie della specie. - Libertà da paura e stress, garantendo le condizioni di vita che evitino il dolore e la sofferenza psicologica. La tutela dei diritti degli animali è un tema di grande importanza e impegno per la società. È fondamentale promuovere una cultura di rispetto e cura nei confronti degli animali, riconoscendo il loro valore intrinseco e il diritto a una vita dignitosa.

La pronta terapia.

Libertà dalla paura e dallo stress, assicurando condizioni che evitino la sofferenza mentale.

Libertà di manifestare e caratteristiche comportamentali specie-specifiche fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie.

Numerose normative stabiliscono i criteri di protezione degli animali durante le diverse fasi della vita produttiva: protezione degli animali in allevamento; norme per la protezione animale durante il trasporto; norma per la protezione animale durante la macellazione. Esse si applicano a tutte le specie in produzione zootecniche.

Per quanto riguarda le mutilazioni ed altre pratiche simili la legge 146/01 vieta la bruciatura dei tendini e il taglio delle ali ai volatili, l'amputazione della coda ai bovini se non a fini terapeutici certificati. Tutte le pratiche devono essere effettuate sotto controllo del medico veterinario aziendale. Tutte le mutilazioni sono vietate dal 2004.

Menoche sia strettamente necessario eseguirle. Per tutte le specie ci sono delle superfici minime. Nella vita di un animale è importante il momento del trasporto perché provoca stress e cambiamento. La norma che viene applicata è valida in tutta la comunità europea.

  • DL 532/1992 - Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
  • DL 388/1998 - Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.
  • REG (CE) N. 411/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che stabilisce norme complementari relative alla protezione animale applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore.
  • D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
  • REG (CE) N. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia prevista dall'allegato della
Direttiva 91/628/CEE. Il regolamento 1/2005 differenzia il trasporto da meno di 8 ore e i trasporti da più di 8 ore. I mezzi di trasporto devono essere di facile pulitura, costruiti in modo da evitare qualsiasi lesione agli animali ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli stessi durante il viaggio. Durante il trasporto, i solipedi devono essere muniti di una cavezza, non debbono essere trasportati in veicoli a più livelli e nel caso siano trasportati in gruppi, abbiano gli zoccoli posteriori non ferrati. Gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare eretti in posizione naturale. I mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie. Ventilazione e cubatura d'aria devono essere adeguate alla tipologia ed al numero degli animali, tramite uno spazio libero sufficiente al di sopra degli animali, quando si trovano naturalmente in posizione eretta. Gli animali non devono essere legati per le corna o con un altro metodo che possa causare loro lesioni o sofferenze.Sofferenze durante il viaggio. Comunque, attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.

Per i trasporti superiori alle 8 ore deve essere compilato il ruolino di marcia. Per tutta la durata del tempo gli animali devono essere scortati dall'originale del ruolino di marcia e dal certificato con indicati luogo e ora in cui gli animali sono stati abbeverati ed alimentati. Ci sono dei punti di sosta predefinite. Al termine del viaggio l'originale del ruolino di marcia compilato e firmato deve essere rinviato dal trasportatore al servizio veterinario del luogo di partenza. Il ruolino di marcia va conservato per due anni e presentato per eventuali verifiche su richiesta delle autorità competenti.

I veicoli devono essere attrezzati in modo da consentire in qualsiasi momento un accesso diretto a tutti gli animali per poterli ispezionare ed eventualmente curare. Il veicolo deve disporre di un sistema di areazione adeguato tramite:

Un sistema di aerazione forzata oppure un sistema che garantisca all'interno del veicolo una forbice di temperatura compresa tra i 5 e i 30°C per tutti gli animali con una tolleranza di +5°C munito di un dispositivo di controllo adeguato. Il veicolo deve essere provvisto di tramezzi che consentano di formare compartimenti separati adattabili in funzione della tipologia e numero degli animali trasportati.

I requisiti supplementari per prolungare il viaggio oltre le 8 ore sono:

  • Accesso diretto agli animali
  • Aerazione adattabile in base alla temperatura
  • Pannelli mobili per creare compartimenti separati
  • Dispositivo per erogare l'acqua durante le soste
  • Per i suini abbeveratoio sempre disponibile

Il benessere animale è tutelato in tutte le fasi della filiera. Durante la macellazione il benessere animale è regolamentato dal regolamento 1099/2009. Questo regolamento ha introdotto delle nuove tutele, anche se alcune erano già presenti.

  • maggiori responsabilità per gli operatori e i produttori di dispositivi per lo stordimento e l'abbattimento
  • adeguata formazione per coloro che lavorano negli impianti di macellazione con l'obbligo di acquisire attraverso un esame il certificato d'idoneità
  • maggiori garanzie del rispetto delle condizioni relative al benessere degli animali durante gli abbattimenti eseguiti durante le operazioni di spopolamento per l'eradicazione di malattie infettive
  • elenco dei metodi di stordimento e abbattimento consentiti relativamente alle diverse specie animali oggetto di macellazione. L'animale deve morire per dissanguamento e deve arrivare a quel momento privo di coscienza per la sicurezza dell'animale e dell'operatore. C'è un'eccezione per le macellazioni rituali per le religioni islamiche e ebraiche. Gli operatori devono adottare e applicare nei macelli procedure adeguate di controllo che devono includere
almeno:
  • nome della persona responsabile della procedura di controllo
  • indicatori destinati a rilevare i segni di incoscienza e coscienza o sensibilità negli animali (es. assenza di respirazione ritmica, assenza di vocalizzazione ecc.); gli indicatori destinati a rilevare l'assenza di segni di vita negli animali macellati (assenza di battito cardiaco, assenza di riflesso palpebrale ecc.)
  • circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i controlli
  • numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli.

Gli animali devono essere scaricati al più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.

Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, sesso, età o origine devono essere tenuti separati. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche.

avverse e quindi il macello deve avere strutture che vadano a tutelare gli animali. Questi giungono al macello e dopo essere scaricati va fatto immediatamente un controllo perché il trasporto è un momento stressante per l'animale e quindi il controllo viene fatto per garantire il benessere degli animali.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
18 pagine
SSD Scienze agrarie e veterinarie VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolafasser di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ispezione degli alimenti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Ghidini Sergio.