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Contratto

Art. 1321 c.c.

Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Atto e rapporto

Atto: Atto di volontà, dichiarazione delle parti fuse nell’accordo.

Rapporto: Creazione del rapporto giuridico, derivano per le parti una serie di diritti ed obblighi.

Autonomia contrattuale

Art. 1322 c.c. Si inserisce nell’autonomia privata: libertà dei soggetti di autodeterminarsi per il perseguimento di interessi personali ed economici. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti.

Autonomia dalla legge (libertà contrattuale positiva): Possono concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Contratti tipici ed atipici

  • Tipici: Modelli predeterminati dal legislatore.
  • Atipici: Regolamento degli interessi non corrispondente ai tipi predisposti dalla legge (es.: factoring). Devono essere volti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Atti unilaterali

Art. 1324 c.c. Si applicano per quanto compatibili le norme che disciplinano i contratti tipo. Limite di tipicità effetti:

  • Recettizio
  • Non recettizio

Contratto: categorie e distinzioni

  • Bilateralistruttura
  • Plurilaterali
  • Oneroso
  • Gratuito

Distinzioni

  • Consensuali
  • Reali
  • Ad effetti reali
  • Ad effetti obbligatori

Trattative

Art. 1337 c.c. Fase preliminare alla stipulazione di un contratto in cui le parti tentano di raggiungere un’intesa sul programma contrattuale valutandone l’opportunità. Le parti devono comportarsi secondo buona fede.

Responsabilità precontrattuale

Art. 1337 c.c. Trattative Buona Fede, Accordo, Informazione, Chiarezza, Riservatezza.

Buona fede in senso oggettivo: Dovere di correttezza che impronta a principi di solidarietà e lealtà tutta la materia contrattuale. Buona fede: obbligo di salvaguardare l’altrui interesse nei limiti in cui è compatibile con il proprio.

Buona fede

  • Oggettiva: Dovere di correttezza (es.: conoscenza delle cause di invalidità, art. 1338 c.c.)
  • Soggettiva: Ignoranza di ledere l’altrui diritto (es.: possesso di buona fede, art. 1147 c.c.)

Responsabilità precontrattuale

Art. 1337 c.c. Sanzione per la violazione del dovere di correttezza nelle trattative. La norma tutela la legittima aspettativa alla conclusione del contratto.

Responsabilità precontrattuale: risarcimento

Art. 1337 c.c. Obbliga al risarcimento del danno arrecato: danno lucro emergente cessante. Viene in considerazione l’interesse negativo: Non stipulare un contratto invalido, non farsi sfuggire altre occasioni, non affrontare spese inutili.

Obblighi di contrarre

Ipotesi in cui viene meno la libertà di stipulare o no un contratto (libertà negativa). Obbligo di chi esercita un’impresa in legali condizioni di monopolio legale di contrattare con chiunque ne faccia richiesta osservando parità di trattamento (art. 2597 c.c.) convenzionali Contratto preliminare (art. 1351 c.c.).

Contratto preliminare

Art. 1351 c.c. Accordo con cui le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto:

  • Effetti obbligatori
  • Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare (definitivo)
  • Deve avere la stessa forma richiesta per il definitivo
  • In caso di inadempimento si può domandare al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)

Prelazione

Obbligo di preferire un certo contraente a parità di condizioni quando si decide di stipulare un certo contratto. Si è obbligati a preferire nella stipula del contratto un determinato soggetto (prelazionario).

Prelazione: fonti

  • Legale: Es. conduttore nel caso di alienazione dell’immobile locato. Tutela reale: in caso di violazione si potrà ottenere il retrato del bene.
  • Convenzionale: Es. patto di prelazione. Tutela obbligatoria: in caso di violazione si potrà ottenere il risarcimento dei danni.

Parti del contratto

Autonomo centro di imputazione di interessi. Soggetti che emettono le dichiarazioni in senso contrattuali (es.: rappresentante) formale Persona fisica o ente giuridico avente in senso personalità giuridica su cui si producono gli effetti del contratto (es.: rappresentato).

Contratti intuitus personae

Contratti in cui è rilevante l’identità dei contraenti.

  • Intrasmissibilità della posizione contrattuale sia per atto inter vivos che mortis causa
  • Impugnabilità del contratto per errore sulla qualità personale

Requisiti del contratto

Art. 1325 c.c.

  • Accordo delle parti
  • Causa
  • Oggetto
  • Forma

Requisiti: accordo

Convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti. Il contratto è perfetto.

Accordo

L’accordo può raggiungersi in modo espresso o tacito a seconda del modo di manifestazione di volontà delle parti.

Espressa: Attuata con segni linguistici dichiarazione.

Tacita: Mediante comportamenti concludenti. Silenzio circostanziato.

Modi di conclusione del contratto

  • I Scambio proposta e accettazione (1326)
  • II Inizio dell’esecuzione
  • III Contratti con obbligazioni del solo proponente
  • IV Contratti reali
  • V Contratti standard

Modi di conclusione del contratto

I. Scambio proposta e accettazione

(1326) È concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte (atti recettizi). La proposta deve essere completa di tutti gli elementi. L’accettazione deve essere conforme alla proposta altrimenti vale come una proposta.

Revoca della proposta e dell’accettazione

(art. 1328 c.c.) La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. L’accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

Proposta irrevocabile

(1329) La proposta è irrevocabile quando il proponente si è obbligato a mantenerla ferma per un certo tempo. Atto unilaterale del proponente. La controparte può verificare la convenienza della proposta entro il tempo stabilito nella stessa.

Opzione

(1331) Contratto o clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che il proponente resti vincolato alla propria dichiarazione. Atto bilaterale. Diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto con una dichiarazione unilaterale di accettazione entro il tempo stabilito.

Offerta al pubblico

(1336) Offerta rivolta ad una generalità di persone e contenente gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Non è recettizia: è efficace appena è resa pubblica. Equivale ad una proposta contrattuale: il contratto si conclude con l’accettazione espressa o tacita. Es.: esposizione di merce con indicazione del prezzo.

Adesione al contratto aperto

(1332) Contratto già concluso tra due o più parti ed aperti all’adesione di altri soggetti. L’adesione va indirizzata ai contraenti originari. La nuova adesione ha effetto quando giunge a conoscenza dei contraenti originari (salvo che sia richiesta approvazione dell’adesione). Es.: il contratto di società.

Inizio dell’esecuzione

(1327) Il contratto può perfezionarsi nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte dell’oblato accettante. L’accettazione è implicita nell’esecuzione. La conclusione avviene prima che il proponente abbia notizia dell’accettazione.

Inizio dell’esecuzione

È ammesso solo quando su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi non appaia necessaria una preventiva risposta di accettazione. Deroga al principio della conclusione nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione. Es.: spedizione della merce ordinata da cataloghi.

Modi di conclusione del contratto

III. Contratti con obbligazioni del solo proponente

(1333) I contratti da cui derivino obbligazioni per il solo proponente si concludono semplicemente con il mancato rifiuto dell’oblato. Silenzio circostanziato. In mancanza di rifiuto il contratto è concluso. Un silenzio a cui la legge attribuisce significato di accettazione.

Ragione

Si presuppone la convenienza dell’oblato ad accettare.

  • È irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è destinata;
  • Il destinatario può rifiutare nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi

Modi di conclusione del contratto

IV. Contratti reali

Contratti per la cui conclusione, oltre al consenso, è necessaria la consegna della cosa (res). Es.: il mutuo si perfeziona con la consegna della somma di denaro pattuita nel contratto.

Modi di conclusione del contratto

V. Contratti standard

Contratti stipulati senza preventiva contrattazione del contenuto. Le clausole contrattuali sono predisposte unilateralmente dalla parte più forte spesso con moduli o formulari. Il cliente può solo accettare o rifiutare in blocco.

Effetti

Condizioni generali di contratto (1341)

Clausole contrattuali predisposte unilateralmente da una parte. Efficaci nei confronti del contraente debole se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

Condizioni generali di contratto (1341)

Non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto le clausole che prevedono a favore di chi le predispone:

  • Limitazioni di responsabilità
  • Facoltà di recedere
  • Facoltà di sospendere l’esecuzione

Clausole vessatorie

Sottoscrizione di moduli o formulari (1342)

Le clausole aggiunte ai moduli o formulari prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora siano incompatibili con esse.

Contratti tra consumatore e professionista

Codice del consumo: La legge prevede una specifica tutela dei consumatori nella stipulazione.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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