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Diritti del possessore riguardo alle spese straordinarie
Il possessore, sia di buona che di mala fede, ha sempre diritto al rimborso delle spese straordinarie.
Il possessore, sia di buona che di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per miglioramenti, purché questi sussistano al tempo della restituzione.
Al possessore di buona fede è riconosciuto il diritto di ritenzione, cioè il diritto di non restituire il bene fino a che non gli siano state rimborsate le spese.
La regola "possesso vale titolo" (art. 1153 c.c.) stabilisce che se acquisto un bene da chi non ne è l'effettivo proprietario (acquisto a non domino), non ne divento proprietario semplicemente perché colui che mi ha alienato il bene non era legittimato a farlo transferre potest quam ipse habet.
Ma se detta regola fosse
applicata in modo rigoroso, grosso ostacolo alla circolazione dell'acostituirebbe unricchezza: infatti, per essere sicuri di non restare espostiall’azione di rivendicazione dell’effettivo proprietario delbene, prima di qualsiasi acquisto, occorrerebbe accertarsiche l’alienante del bene sia davvero l’effettivo proprietariodel bene che si intende acquistare.Per far fronte a tale ostacolo, il legislatore haprevisto, per i beni immobili e mobili registratil’istituzione di pubblici registri, per i beni mobili nonregistrati la regola “possesso vale titolo”a non domino,In forza di tale regola, chi acquista un benene diventa proprietario a condizione che:- L’acquisto riguardi beni mobili non registratisuscettibili di possesso;
- L’acquirente sia in buona fede al momento in cui ilbene gli viene consegnato (e poiché la buona fede nelpossesso si presume, spetta a chi la vuole contestareprovare la mala fede);
- L’acquirente possa
Vantare un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (un contratto), che non presenti altro vizio se non quello di essere stipulato con chi non è legittimato a disporre del bene;
L'acquirente abbia acquisito il possesso del bene, tramite consegna. Il possesso vale titolo e costituisce acquisto a titolo originario di un diritto reale. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa.
Se un bene mobile viene alienato con successivi contratti a diverse persone, tra esse prevale chi ne acquista per primo il possesso in buona fede, anche se il suo titolo è di data posteriore.
L'acquisto della proprietà in forza del possesso: l'usucapione (art. 1158 c.c.). Il possesso prolungato per un certo lasso di tempo fa acquisire al possessore la titolarità del diritto reale attraverso l'istituto dell'usucapione. L'usucapione costituisce acquisto a titolo originario di un diritto reale.
Oggetto: per usucapione si possono acquistare...
la proprietà e i diritti reali di godimento, eccetto le servitù non apparenti. I diritti usucapibili possono avere a oggetto tutti i beni corporali (immobili, mobili registrati e non, universalità di mobili), ad eccezione dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato. Presupposti per l'usucapione: a) Possesso, sia di buona che di mala fede (differente è il tempo per usucapire), del bene. Il possesso deve svolgersi alla luce del sole, non occultamente. Vizi del possesso: il possesso acquistato in modo violento o clandestino giova per l'usucapione dal momento della cessazione della violenza o della clandestinità; b) Continuità del possesso per un determinato lasso di tempo -> basta che il possessore dimostri di possedere ora e di avere posseduto in un tempo più remoto (presunzione di possesso intermedio); c) Non interruzione del possesso. Un'azione di rivendicazione del legittimo proprietario del diritto puòinterrompere il decorrere del tempo.
Tempi necessari per usucapire diritti reali:
- Beni immobili e universalità di mobili: 20 anni
- Beni mobili registrati: 10 anni
Usucapione abbreviata: se l'acquirente acquista il possesso del bene in buona fede, in presenza di un titolo idoneo e trascritto:
- Beni mobili e universalità di mobili: 10 anni
- Beni mobili registrati: 3 anni
Ratio dell'usucapione: TUTELA DELLA CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI - l'ordinamento giuridico non tollera che uno scostamento tra situazione di fatto (possesso) e situazione di diritto (diritto di proprietà) si prolunghi eccessivamente nel tempo.
Usucapio libertatis: Principio in base al quale chi usucapisce, se ha posseduto il bene come libero da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la piena e libera proprietà, a prescindere da eventuali pesi.