vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CAPITOLO 14-IL POSSESSO
LA NOZIONE DI POSSESSO:
Nel significato tecnico-giuridico "possesso" non indica l'appartenenza giuridica di una cosa al possessore, ma solo il fatto che una persona si trovi ad averne la disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non abbia il diritto di farlo.
L'art. 1140 contiene una definizione di possesso: il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Tutto quel che importa è che una persona si comporti di fatto come si comporterebbe il titolare di un diritto, indipendentemente dal fatto che il potere della cosa sia esercitato in modo lecito o non lecito.
Possessore è di fatto colui che ha in suo potere la cosa. Il possesso è il potere di fatto sulla cosa, che si manifesta... Il possesso non è solo la situazione corrispondente all'esercizio della proprietà, ma anche quella che riproduce l'esercizio di altri diritti reali. Si parla quindi di possesso a titolo di proprietà, a titolo di usufrutto, a titolo di servitù, a titolo di comunione.
LA RILEVANZA DEL POSSESSO:
Al possesso sono collegati due ordini di effetti:
- un sistema di protezione dello stato di fatto esistente contro spoliazioni, turbative e molestie (c.d. azioni possessorie);
- la possibilità di trasformare la situazione di possesso senza diritto nella titolarità del diritto corrispondente (acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale per usucapione o nell'ipotesi prevista dall'art. 1153). Al diritto dell'una o dell'altra parte di comportarsi in un certo modo (di tenere la cosa o non tenerla, di usarla o di non usarla) è consentita un'azione in via immediata ma provvisoria, la c.d. azione possessoria, che ne consente il ripristino o la protezione.
I REQUISITI DEL POSSESSO. LA DETENZIONE:
N.B. Tolleranza non crea possesso!; Possessore è colui che tiene o utilizza la cosa come la terrebbe il titolare di un diritto: non è possessore, ma detentore, chi dà segno di riconoscere un diritto altrui (non ha quindi l'animus possidendi).
L'art. 1140 precisa al comma 2 che si può possedere direttamente o per mezzo di un'altra persona, che ha la detenzione della cosa (x esempio se io presto l'automobile a un mio amico, la possiedo tramite il mio amico che in quel momento la detiene).
Se non c'è un oggettivo cambiamento della situazione occorre un atto di opposizione, con cui il detentore dà segno di non riconoscere un "potere" altrui.
Quanto alla prova, se si tratti di possesso o detenzione, l'art. 1141 dispone che il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto: occorre invece provare che ha cominciato a esercitarlo come detenzione.
52