CAPITOLO 14-IL POSSESSO
LA NOZIONE DI POSSESSO:
Nel significato tecnico-giuridico “possesso” non indica l’appartenenza giuridica di una cosa al possessore, ma solo il fatto che una persona si trovi ad averne la disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non abbia il diritto di farlo.
L’art. 1140 contiene una definizione di possesso: il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Tutto quel che importa è che una persona si comporti di fatto come si comporterebbe il titolare di un diritto, indipendentemente dal fatto che il potere della cosa sia esercitato in modo lecito o non lecito.
Possessore è di fatto colui che ha in suo potere la cosa. Il possesso è il potere di fatto sulla cosa, che si manifesta... Il possesso non è solo la situazione corrispondente all’esercizio della proprietà, ma anche quella che riproduce l’esercizio di altri diritti reali. Si parla quindi di possesso a titolo di proprietà, a titolo di usufrutto, a titolo di servitù, a titolo di comunione.
LA RILEVANZA DEL POSSESSO:
Al possesso sono collegati due ordini di effetti:
- - un sistema di protezione dello stato di fatto esistente contro spoliazioni, turbative e molestie (c.d. azioni possessorie);
- - la possibilità di trasformare la situazione di possesso senza diritto nella titolarità del diritto corrispondente (acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale per usucapione o nell’ipotesi prevista dall’art. 1153). Al diritto dell’una o dell’altra parte di comportarsi in un certo modo (di tenere la cosa o non tenerla, di usarla o di non usarla) è consentita un azione in via immediata ma provvisoria, la c.d. azione possessoria, che ne consente il ripristino o la protezione.
I REQUISITI DEL POSSESSO. LA DETENZIONE:
N.B. Tolleranza non crea possesso!; Possessore è colui che tiene o utilizza la cosa come la terrebbe il titolare di un diritto: non è possessore, ma detentore, chi dà segno di riconoscere un diritto altrui (non ha quindi l’animus possidendi).
L’art. 1140 precisa al comma 2 che si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa (x esempio se io presto l’automobile a un mio amico, la possiedo tramite il mio amico che in quel momento la detiene).
Se non c’è un oggettivo cambiamento della situazione occorre un atto di opposizione, con cui il detentore dà segno di non riconoscere un “potere” altrui.
Quanto alla prova, se si tratti di possesso o detenzione, l’art. 1141 dispone che il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto: occorre invece provare che ha cominciato a esercitarlo come detenzione.
CAPITOLO 14-IL POSSESSO
LA NOZIONE DI POSSESSO:
Nel significato tecnico-giuridico “possesso” non indica l’appartenenza giuridica di una cosa al possessore, ma solo il fatto che una persona si trovi ad averne la disponibilità, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non abbia il diritto di farlo.
L’art. 1140 contiene una definizione di possesso: il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Tutto quel che importa è che una persona si comporti di fatto come si comporterebbe il titolare di un diritto, indipendentemente dal fatto che il potere della cosa sia esercitato in modo lecito o non lecito.
Possessore è di fatto colui che ha in suo potere la cosa. Il possesso è il potere di fatto sulla cosa, che si manifesta… Il possesso non è solo la situazione corrispondente all’esercizio della proprietà, ma anche quella che riproduce l’esercizio di altri diritti reali. Si parla quindi di possesso a titolo di proprietà, a titolo di usufrutto, a titolo di servitù, a titolo di comunione.
LA RILEVANZA DEL POSSESSO:
Al possesso sono collegati due ordini di effetti:
- - un sistema di protezione dello stato di fatto esistente contro spoliazioni, turbative e molestie (c.d. azioni possessorie);
- - la possibilità di trasformare la situazione di possesso senza diritto nella titolarità del diritto corrispondente (acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale per usucapione o nell’ipotesi prevista dall’art. 1153). Al diritto dell’una o dell’altra parte di comportarsi in un certo modo (di tenere la cosa o non tenerla, di usarla o di non usarla) è consentita un azione in via immediata ma provvisoria, la c.d. azione possessoria, che ne consente il ripristino o la protezione.
I REQUISITI DEL POSSESSO. LA DETENZIONE:
N.B. Tolleranza non crea possesso!; Possessore è colui che tiene o utilizza la cosa come la terrebbe il titolare di un diritto: non è possessore, ma detentore, chi dà segno di riconoscere un diritto altrui (non ha quindi l’animus possidendi).
L’art. 1140 precisa al comma 2 che si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa (x esempio se io presto l’automobile a un mio amico, la possiedo tramite il mio amico che in quel momento la detiene).
Se non c’è un oggettivo cambiamento della situazione occorre un atto di opposizione, con cui il detentore dà segno di non riconoscere un “potere” altrui.
Quanto alla prova, se si tratta di possesso o detenzione, l’art. 1141 dispone che il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto: occorre invece provare che ha cominciato a esercitarlo come detenzione.
Se una persona possiede, per es. a titolo di usufrutto, non può mutare il suo possesso in possesso a titolo di proprietà se non compie atti di opposizione contro il potere del proprietario: questo mutamento si chiama interversione del possesso.
L’ACQUISTO DEL POSSESSO:
Il possesso si acquista in modo originario per apprensione, cioè per impossessamento d’iniziativa di chi diviene possessore, e in modo traslativo per consegna, che può essere anche simbolica. L’acquisto derivativo del possesso può realizzarsi però anche senza la consegna quando:
- l’acquirente è già detentore e diviene possessore (l’inquilino che acquista l’appartamento che gli era stato dato in affitto);
- chi cede il possesso conserva la detenzione della cosa, e costituisce nel possesso l’acquirente.
Altra regola è che il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore. Tuttavia:
- se la persona ha posseduto in tempo più remoto, si presume il possesso intermedio;
- se la persona possiede in base a un titolo si presume che possiede dalla data del titolo, salva prova contraria.
GLI EFFETTI SOSTANZIALI DEL POSSESSO:
Si tratta del diritto di appropriarsi dei frutti, che spetta al possessore di buona fede (chi deve restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese); del problema delle riparazioni, miglioramenti, addizioni portate alla cosa del possessore.
Una norma attribuisce al solo possessore di buona fede, a tutela del diritto alle indennità a lui dovute, il diritto di ritenzione, cioè la facoltà di non restituire la cosa rivendicata finché non sia stata pagata l’indennità o siano state prestate idonee garanzie (art.1152).
L’art. successivo prevede che la persona, a cui è stato alienato un bene mobile (non registrato) ne acquisti la proprietà, anche se l’alienante non era proprietario della cosa purché ricorrano due condizioni:
- che vi sia stato acquisto del possesso in buona fede;
- sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
N.B. La regola non si applica alle universalità e ai beni mobili registrati.
Quanto all’pressione titolo astrattamente idoneo:
- Titolo significa un atto giuridico: compravendita, donazione, dazione in pagamento, ecc...
- Astrattamente idoneo vuol dire che l’atto deve avere tutti i requisiti che sono necessari perché sia idoneo a trasferire la proprietà: cioè deve essere valido.
L’acquisto del possesso di buona fede non sana i vizi dell’atto, ma solo il difetto di legittimazione. Non rappresenta esattamente il diritto attuale l’antica massima secondo cui in fatto di mobili il possesso vale titolo: un titolo valido deve accompagnare il possesso.
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Diritto privato
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Diritto privato
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Il possesso, esame Diritto Privato
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Appunti di diritto privato: il possesso