Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
CAPITOLO 3 – IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ QUALE GARANZIA PENALE DELLA PERSONA
1. Il problema dello scopo del diritto penale
Jakobs sostiene che il diritto penale ha lo scopo di tutelare le "istituzioni sociali". Il delitto è una perturbazione della struttura normativa della società, cioè un danno sociale. Una condotta è socialmente lesiva quando è pericolosa per la capacità permanente del sistema sociale di risolvere i problemi della sua sopravvivenza. Lo scopo del diritto penale è tutela del diritto penale medesimo, cioè la protezione della vigenza della norma, e che è la stessa norma penale l'oggetto, la parte lesa del reato.
Jakobs, tuttavia, respinge fermamente ogni connotazione politica della sua tesi in senso autoritario. E a sostegno della sua neutralità politica porta due argomenti, l'uno di carattere metateorico, l'altro di carattere teorico.
• Il primo argomento, di livello
2. Il principio di offensività nella filosofia giuridica e nella dogmatica penalistica. La vera alternativa, ai fini della definizione di ciò la cui tutela giustifica il diritto penale, non è tanto quella indicata da Jakobs tra beni giuridici individuali e
sistema sociale. → È in breve l’alternativa tra concezionieteropoietiche e concezioni autopoietiche del diritto penale: cioè tra la configurazione del principio dioffensività con riferimento alla lesione di beni empirici esterni al diritto medesimo o invece con riferimentoalla lesione dello stesso ordine giuridico e perciò dello stesso diritto. → E questa alternativa rimanda eriflette un’alternativa filosofico-politica più generale: quella tra la concezione del diritto, dello Stato e delleistituzioni politiche come strumenti, cioè come artifici costruiti dagli uomini per finalità esterne al dirittomedesimo, e la concezione del diritto e dello Stato come fini e valori in se stessi, che hanno nella loro stessaconservazione, quali che siano i loro contenuti e connotati, la loro ragion d’essere.Del resto l’idea che il danno del reato non è una lesione delle persone offese ma la vigenza della
stessanorma penale non è affatto una novità. Essa è la riproposta del vecchio svuotamento e della vecchiasmaterializzazione idealistica del "bene giuridico" prodottisi nella cultura tedesca della prima metà delNovecento con la sua identificazione dapprima con la stessa norma giuridica e poi con la fedeltà al dirittomedesimo.La questione filosofica sul perché del diritto penale torna così a riproporsi come opzione tra due diverseidee: se il diritto penale debba tutelare se stesso, ossia lo stesso ordine e la stessa abilità sociale, o se debbaessere finalizzato alla tutela di beni giuridici direttamente o indirettamente legate ad interessi vitali dellepersone in carne ed ossa.Quali sono questi beni giuridici?Per chi adotta una dottrina di giustificazione di tipo liberal-democratico, i beni meritevoli di protezionepenale saranno formulati assumendo il punto di vista delle persone in carne ed ossa: e siIdentificheranno non solo con i "beni giuridici individuali", ma anche con tutti quei beni collettivi e determinati la cui tutela è nell'interesse di tutti.
Per chi invece adotta una dottrina di giustificazione di tipo autoritario, i beni giuridici meritevoli di protezione penale saranno quelli formulati dal punto di vista della conservazione dello stesso ordine esistente, o della struttura normativa della società o simili; con la conseguenza che sarà giustificata, a sostegno della loro tutela, qualunque espansione del diritto penale.
Sono pertanto opposte le implicazioni di queste due concezioni dell'offensività: la quale si configura nel primo caso come una garanzia penale della persona e quindi come un limite, cioè come una condizione necessaria dell'intervento penale; mentre nel secondo si configura come una condizione sufficiente a legittimare tale intervento e quindi come un fattore di espansione.
E massimizzazione del diritto penale. Una simile alternativa se è possibile sul piano della filosofia politica, non mi sembra possibile sul piano della dogmatica penalistica.
Il principio, ove se ne condivida la prima concezione, svolge una duplice funzione: a) come una condizione della laicità del diritto e delle istituzioni statali; b) come il principale fondamento della costruzione del diritto penale come diritto del fatto anziché dell'autore. In entrambi i casi, si tratta di un ruolo di garanzia delle libertà e di limitazione dell'arbitrio punitivo.
3. Principio di offensività e laicità del diritto. Concepito in senso eteropoietico, il principio di offensività implica e, al tempo stesso, è implicato dalla separazione assiologica tra diritto e morale. → Il diritto, in forza di questa separazione, non ha il compito di imporre o di rafforzare la morale. Una simile pretesa si tradurrebbe nella pretesa dell'imposizione.
giuridica a tutti, anche a quanti non la condividono, della morale dominante. Al contrario, a garanzia del pluralismo morale e politico, cioè della convivenza pacifica di più punti di vista morali, si richiede che la legge limiti la punibilità ai soli comportamenti concretamente offensivi nei confronti di altri, garantendo per il resto una sfera intangibile di libertà. Di qui la liceità degli atti interni, di quelli contro se stessi o contro la religione e, in generale, dei comportamenti non dannosi, rientranti tutti nella sfera di libertà di tutti e di ciascuno. Di qui il diritto di ciascuno di coltivare pensieri cattivi e di compiere atti immorali, ove essi non procurino danni a terzi, senza che la cosa interessi in alcun modo le istituzioni giuridiche e meno che meno le istituzioni penali (laicità = la reciproca autonomia tra diritto e morale). Ebbene, non è possibile associare al principio di offensività un simile ruolo digaranzia della laicità e delle libertà, ove si intenda nel senso autopoietico o autoreferenziale. → Se per lesività di una condotta si intende genericamente la «perturbazione della struttura normativa della società» o un non meglio precisato &ldquo>danno sociale”, è difficile che il principio di offensività possa operare come un limite alla potestà punitiva e che possa impedire la configurazione come offensiva di qualunque condotta che il legislatore giudichi “immorale”. In questa prospettiva, infatti, la stessa morale può ben essere concepita come costitutiva della «struttura normativa della società» ed essere elevata e protetta al rango di «morale ufficiale». Insomma, proprio per la sua estrema genericità e indeterminatezza, il principio di offensività declinato in termini di lesività del sistema sociale in generale, anziché di beni giuridici.concretamente determinati, non è in grado di svolgere nessun ruolo di limitazione dell'arbitrio punitivo né di garanzia delle libertà individuali. → Può fondare e giustificare, al contrario, forme di diritto penale massimo e massimamente antigarantiste e illiberale, caratterizzate dall'intolleranza per il dissenso, e operare soltanto come fonte di legittimazione e non già come fonte di delegittimazione del diritto penale. 4. Principio di offensività e diritto penale del fatto Un discorso analogo può ripetersi per il modello di diritto penale che le due diverse concezioni del principio di offensività sono in grado di fondare e giustificare: da un lato il diritto penale del fatto, dall'altro il diritto penale dell'autore. L'idea del bene giuridico meritevole di tutela penale come bene empiricamente determinato rimanda all'idea della sua lesione come comportamento a sua volta determinato: la lesione diUn simile bene, infatti, non può che essere un comportamento, cioè un fatto che con tale lesione, consistente in un danno o in un pericolo materialmente identificabile, sia in un rapporto di causalità. Ne deriva il principio dell'inderogabilità del fatto (nulla poena sine crimine) in forza del quale non si può essere puniti per ciò che si è, ma solo per ciò che si fa.
Ne consegue, grazie a questa determinatezza, la possibilità di articolare il principio di offensività in due sottoprincipi:
- quello dell'offensività in astratto = che potrebbe essere ancorato alla Costituzione da una formulazione del tipo "nessuno può essere punito per un fatto che non offenda beni giuridici di rilevanza costituzionale";
- quello dell'offensività in concreto = con cui potrebbe stabilirsi che "nessuno può essere punito per un fatto che, pur corrispondendo a un tipo normativo di reato,
“non produca in concreto, al bene da questoprotetto, nessun danno o pericolo”.In entrambi casi il principio ha la forma, che è propria di tutte le garanzie, di limite o condicio sine qua nondell’intervento penale.La concezione qui proposta del ben gi