Il matrimonio
Il matrimonio celebrato da organi incaricati dalla legge italiana ha bisogno della trascrizione nei registri dello stato civile. Quelli che non vengono inseriti nel registro di stato civile (svolti dall'organizzazione ecclesiastica) devono essere inseriti in un registro in almeno 5 giorni (matrimonio unicamente presente nei registri dell'ordinamento ecclesiastico e che non si va ad inserire nei registri dello stato civile). Le conseguenze alla trascrizione tardiva non vi sono (non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede).
Nell'atto di matrimonio (lo stesso foglio del giorno del matrimonio) vengono anche scritti successivi eventi; divorzi, eventuali modifiche dello stato patrimoniale. Il matrimonio rapporto è sempre disciplinato dalla sede civile, indipendentemente dalla disciplina del matrimonio atto. Il matrimonio è il mezzo attraverso il quale i coniugi intendono realizzare una comunione di vita spirituale e materiale che si attua attraverso la convivenza, l'assistenza, il rispetto reciproco e la ricerca di un indirizzo di vita unitario.
Distinzione tra matrimonio civile e concordatario
Nel nostro ordinamento il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, tuttavia c'è grande dibattito su questo punto, perché coloro che sostengono la possibilità del matrimonio tra persone dello stesso sesso ritengono che non esista alcuna norma di diritto positivo che escluda tale possibilità, e meno che mai che la vieti.
Tradizionalmente si distingue il matrimonio come atto dal matrimonio come rapporto; matrimonio come atto ha una struttura complessa che vede l'intervento di diversi soggetti, oltre ai nubendi, e si forma attraverso una procedura che inizia con le pubblicazioni e culmina nella celebrazione dell'atto; nel nostro ordinamento abbiamo due tipi di atto matrimoniale:
- Il matrimonio civile, celebrato innanzi all'ufficiale di stato civile
- Il matrimonio concordatario, celebrato innanzi ad un ministro del culto cattolico
È facile immaginare come la procedura sia abbastanza diversa. Si riconosce, inoltre, la possibilità di celebrare matrimonio con effetti civili davanti a ministri di culto diverso da quello cattolico; in quest'ultimo caso si seguirà la procedura prevista per il matrimonio civile, ma differirà la forma di celebrazione.
Matrimonio come rapporto è inteso come i diritti e gli obblighi che i coniugi devono necessariamente osservare. In questo caso non si può fare alcuna distinzione tra matrimonio civile e matrimonio concordatario, poiché i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono in ogni caso identici.
Nella nostra analisi ci occuperemo principalmente del matrimonio come atto distinguendo quello contratto con rito civile da quello contratto con il rito cattolico. Ci occuperemo poi del matrimonio inteso come rapporto.
Promessa di matrimonio
Prevista dagli articoli 79 e 80 e ss. del codice civile, viene di solito scambiata dai fidanzati prima del matrimonio. Non bisogna pensare che con la promessa i fidanzati siano comunque obbligati a contrarre matrimonio. L'articolo 79, infatti, esplicitamente dispone che la promessa non obbliga né a contrarre matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di inadempimento.
In altre parole, non si potrebbe adire un giudice per ottenere il pagamento di una penale precedentemente convenuta in caso d'inadempimento dell'obbligo matrimoniale, oppure chiedere di far rispettare l'obbligo matrimoniale. La funzione della promessa di matrimonio la ritroviamo, invece, negli articoli 80 e 81 del codice civile.
Per tutelare il coniuge che aveva creduto nella celebrazione del matrimonio, è stabilito che il mancato rispetto della promessa obbliga il promittente che senza giusto motivo rifiuti di eseguirla, al risarcimento dei danni, danni, peraltro, limitati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa della promessa.
Si stabilisce, inoltre, all'articolo 80, che il promittente può domandare la restituzione dei doni quando il matrimonio non è stato poi contratto. Ci si riferisce in questo caso alle cosiddette donazioni manuali, ossia ai regali d'uso che normalmente si fanno tra fidanzati proprio in vista del matrimonio. Tali donazioni non richiedono forme particolari e si perfezionano con la consegna. Si distinguono, quindi, dalle donazioni obnuziali (articolo 785 c.c.) che richiedono l'atto pubblico e non producono alcun effetto sino alla celebrazione del matrimonio.
Condizioni per la celebrazione del matrimonio
Per celebrare matrimonio occorre il concorso di specifiche condizioni previste dal codice civile agli articoli 84 e seguenti. Possiamo distinguerle in:
- Condizioni che riguardano in generale la capacità a sposarsi chiunque sia l'altro coniuge (come ad esempio la minore età)
- Condizioni che si riferiscono ad ostacoli che impediscono la celebrazione del matrimonio tra soggetti determinati come ad esempio il rapporto di affinità
Cominciamo ad occuparci delle condizioni che devono sussistere in ogni caso per contrarre matrimonio. Per la maggiore età, per contrarre matrimonio è necessario aver compiuto 18 anni. Solo in presenza di gravi motivi il tribunale può (art. 84 c.c.) decidere di ammettere a matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da precedenti nozze. È chiaro che il vincolo non sussiste (art. 86 c.c.) quando le nozze precedenti siano state annullate o erano all'origine nulle o inefficaci. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (art. 85 c.c.).
La donna che sia stata già sposata non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il divieto è stato introdotto per evitare incertezze sulla paternità di un eventuale figlio nato dopo il matrimonio. È chiaro che il divieto non ha ragion d'essere quando il precedente matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche di uno dei coniugi oppure quando il tribunale ha accertato che sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza. La violazione del divieto comporterà solo un'ammenda per i coniugi e per l'ufficiale dello stato civile.
Impedimenti al matrimonio
Passiamo ora agli impedimenti, cioè a quegli ostacoli che impediscono il matrimonio solo tra particolari soggetti. Non possono contrarre matrimonio tra loro tutti coloro che sono indicati all'articolo 87, cioè coloro che sono legati a vario titolo da un vincolo di sangue oppure familiare in senso lato come l'adozione, l'affinità; il divieto non è però sempre assoluto; il tribunale, infatti, nei casi in cui lo zio e la nipote o la zia e il nipote, o, ancora, gli affini in linea collaterale in secondo grado, intendano sposarsi, può autorizzare il matrimonio; analoga autorizzazione può essere concessa dal tribunale quando il matrimonio debba celebrarsi tra affini in linea retta dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo.
Secondo l'articolo 88 del codice civile non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. La ragione del divieto è intuitiva. Il matrimonio dev'essere preceduto dalla pubblicazione, che consiste dell'affissione alla porta della casa comunale del luogo di residenza di uno dei coniugi, di un atto dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ad identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione (articolo 93 c.c.).
Le pubblicazioni
La pubblicazione deve essere richiesta da ambedue gli sposi o da persona da loro incaricata. Lo scopo della pubblicazione è quello di rendere di pubblico dominio la futura celebrazione del matrimonio; in tal modo, chiunque vi abbia interesse potrà fare opposizione al matrimonio ove sussistano impedimenti. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo che sia compiuta la pubblicazione.
In alcuni casi si può evitare la pubblicazione o ridurre il termine; l'articolo 100 del codice civile si riferisce espressamente all'esistenza di gravi motivi che possono portare alla riduzione o addirittura alla soppressione della pubblicazione; ancora l'articolo 101 stabilisce che nel caso in cui uno dei coniugi versi in imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile procede alla celebrazione del matrimonio omettendo la pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio (articoli 106 e 107 c.c.) avviene nella casa comunale dove fu fatta richiesta di pubblicazione davanti all'ufficiale di stato civile ed in forma pubblica. L'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni riceve le dichiarazioni delle parti che si vogliono sposare e in seguito le dichiara unite in matrimonio. L'atto di matrimonio non può essere sottoposto a termine o a condizione, è quindi un actus legitimus, ma nel caso in cui queste vengano comunque inserite si hanno per non apposte.
È possibile il matrimonio per procura previsto dall'articolo 111 del codice civile. Osserviamo subito che la "procura" di cui all'articolo 111 non ha nulla a che vedere con la procura intesa come atto attraverso il quale si conferisce il potere di rappresentanza. In questo caso il procuratore riveste la figura di nuncius, cioè di semplice portatore della volontà della parte senza che con quest'ultima vi possa interferire.
L'ufficiale di stato civile non può rifiutarsi di celebrare matrimonio in presenza delle condizioni previste dalla legge. Secondo l'articolo 112 del codice civile il rifiuto può legittimamente aversi solo quando vi sia una causa ammessa alla legge, come, ad esempio, il rapporto di parentela tra le parti.
Consideriamo, infine, che l'articolo 113 del codice civile ritiene valido il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile. La validità è però subordinata a due condizioni:
- Esercizio di funzioni pubbliche da parte del falso ufficiale dello stato civile
- Buona fede degli sposi al momento della celebrazione del matrimonio
Le opposizioni al matrimonio
Abbiamo visto che la pubblicazione serve a rendere di pubblico dominio la futura celebrazione e ciò per permettere un'eventuale opposizione al matrimonio. È chiaro che la possibilità di opposizione sarà subordinata alla possibile invalidità del futuro matrimonio.
Ci preme ora osservare, però, come il legislatore all'articolo 102 del codice civile abbia contemplato un notevole numero di soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio. In particolare si è consentita l'impugnazione anche al pubblico ministero, obbligandolo ad intervenire se viene a conoscenza di impedimento o di infermità mentale di uno degli sposi che non è stata ancora dichiarata a causa della sua età (vedi l'articolo 414 c.c. che prevede l'interdizione solo per i maggiori d'età).
Invalidità del matrimonio
Il codice civile agli articoli 117 e seguenti prevede numerosi casi di invalidità del matrimonio, tutti considerati come ipotesi di nullità. Non viene fatta quindi, alcuna distinzione tra annullabilità, nullità ed inesistenza, anche se le ipotesi contemplate sono sicuramente diverse in quanto a gravità e conseguenze. Il problema, però, riveste un'importanza puramente teorica poiché la legge disciplina puntualmente le conseguenze delle diverse ipotesi.
Cominciamo subito con l'osservare che siamo al di fuori delle ipotesi previste dal codice quando il matrimonio non sia stato proprio celebrato. In questo caso possiamo parlare di inesistenza. Analizziamo ora le diverse ipotesi previste dal codice, rilevando che in alcuni casi la legittimazione ad impugnarlo spetta solo a determinati soggetti, mentre in altri spetta a chiunque vi abbia un legittimo interesse.
- Matrimonio contratto in violazione dell'articolo 86 (libertà di stato): il matrimonio contratto da chi era già precedentemente sposato può essere impugnato non solo dai coniugi e dagli ascendenti legittimi ma anche da chiunque abbia interesse legittimo ed attuale ad impugnarlo. Sino a quando non viene pronunziata la sentenza di divorzio non si potrà contrarre un nuovo matrimonio. Se però il matrimonio è stato contratto dal coniuge dell'assente, non può essere impugnato sino a quando durerà l'assenza. Si ritiene questa un'ipotesi di nullità.
- Matrimonio contratto in violazione dell'articolo 87 (rapporti di parentela, affinità, adozione): l'impugnativa può essere esercitata dagli stessi soggetti indicati nel caso precedente. Anche qui abbiamo l'ipotesi di nullità, con la particolarità, però, che se fosse possibile un’autorizzazione al matrimonio si dovrebbe parlare di annullabilità.
- Matrimonio contratto in violazione dell'articolo 88 (delitto contro il precedente coniuge): legittimati all'impugnazione sono sempre gli stessi soggetti visti nei casi precedenti. Il matrimonio contratto in violazione di questo divieto è nullo.
- Matrimonio contratto in relazione all'articolo 84 (minore età): in questo caso legittimate l'impugnazione sono solo i coniugi, i genitori e il pubblico ministero. Si tratta di ipotesi di annullabilità relativa, poiché sono determinati i soggetti legittimati all'impugnazione; il vizio, inoltre, è sanato quando il coniuge minorenne al momento della celebrazione, dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia impugnato il matrimonio.
- Matrimonio celebrato in violazione all'articolo 85 (interdizione per infermità di mente): legittimati all'impugnazione sono il tutore, il pubblico ministero, e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e sempre che al tempo della celebrazione matrimonio vi era già stata una sentenza di interdizione. Si tratterebbe di un caso di annullabilità relativa. Si decade dall'azione si vi è stata coabitazione della durata di un anno dalla revoca della sentenza di interdizione.
- Incapacità naturale di uno dei coniugi (articolo 120 c.c.): se uno dei coniugi prova di essere stato incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione matrimonio può impugnarlo nel termine di un anno dal recupero delle facoltà mentali. Si tratta di un caso di annullabilità relativa poiché l'impugnazione spetta solo al coniuge ed è sottoposta al breve termine di decadenza di un anno.
Sino ad ora abbiamo visto casi d'invalidità relativi a circostanze oggettive, facilmente verificabili. Qualche problema in più sorge nel caso di vizi che riguardano la formazione della volontà del negozio matrimoniale, come l'errore e la violenza. Tali vizi sono denominati dal codice civile vizi del consenso.
Vizi del consenso
Secondo l'articolo 122 del codice civile, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza, determinato timore di eccezionale gravità, da errore sulla identità del coniuge o da errore essenziale sulle sue qualità personali. Come si vede si tratta di ipotesi distinte. Analizziamole una per una.
La violenza; è il caso in cui consenso del coniuge sia stato estorto con la minacce; si tratta, quindi, di violenza morale, ipotesi è identica a quella già studiata in relazione all'annullabilità dei contratti.
Timore di eccezionale gravità derivato da cause esterne allo sposo; i casi in cui può verificarsi questa ipotesi sono molteplici; chiariamo subito che questo timore prescinde da una minaccia e non deve essere ispirato dallo sposo. Potremmo pensare, ad esempio, al matrimonio contratto per sfuggire a persecuzioni razziali o politiche. È comunque irrilevante il timore putativo, cioè quello che non trova giustificazione in ragioni obiettive.
Errore sull'identità della persona dell'altro coniuge; ipotesi più di scuola che reale. È il caso, ad esempio, di chi commette un vero e proprio sbaglio sulla persona che ha sposato, magari perché sotto il velo non aveva visto trattarsi di un'altra donna. Non ricorre questa ipotesi nel caso di matrimonio contratto sotto falso nome, poiché qui non vi è alcun errore sull'identità della persona. Basterà semplicemente rettificare l'atto.
Errore sulle qualità personali dell'altro coniuge; in questo caso l'errore verte sulla qualità del coniuge che sia essenziale alla prestazione del consenso al matrimonio. L'articolo 122 elenca cinque ipotesi tassative di errore essenziale che riportiamo nel collegamento.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Il diritto di famiglia
-
Il Matrimonio
-
Diritto privato - regime del matrimonio e regime patrimoniale familiare
-
Il matrimonio e i diversi riti