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Estratto del documento

Cominciamo con i provvedimenti relativi ai figli.

Secondo l'articolo 155 del codice civile il giudice di pronunciare la

separazione addotta una serie di provvedimenti relativi ai figli

indipendentemente dalla eventuale richiesta di addebitabilità

In particolare il giudice

verifica se è possibile affidare i figli ad entrambi i genitori, e se ciò non

• è possibile, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i

tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore

stabilisce la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire

• al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli

prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi

• intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla

prole

stabilisce la misura dell'assegno periodico secondo i parametri stabiliti

• dallo stesso art. 155.

Mentre per il vecchio articolo 155 c.c. l''esercizio della patria potestà spettava

al coniuge affidatario (anche se le decisioni di maggiore interesse erano

adottate da entrambi i coniugi), il nuovo testo dell'art. 155 c.c. (introdotto

dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006 n. 54), ha previsto il c.d. "affidamento

congiunto".

Si è quindi stabilito che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i

genitori, e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,

all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, ma tenendo

conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice seguendo la procedura

ex art. 709 ter c.p.c.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il

giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

La separazione fa venir meno alcuni obblighi derivanti dal matrimonio, ed in

particolare:

1. cessa l'obbligo di convivenza;

2. cessa l'obbligo di assistenza morale e materiale (ma non quello alimentare);

3. si scioglie la comunione legale.

L'addebitabilità della separazione

In aggiunta alla richiesta di separazione giudiziale si può chiedere

l'addebitabilità della separazione all' altro coniuge poiché ha tenuto un

comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.

L'accoglimento della richiesta da parte del tribunale comporterà una serie di

conseguenze sfavorevoli nei confronti del coniuge che sia venuto meno ai suoi

doveri. Accade, infatti, che il coniuge " colpevole " dovrà garantire il

mantenimento all'altro coniuge quando questi non abbia adeguati redditi

propri (art. 156 c.c.).

Chiariamo subito che il mantenimento dell'altro coniuge, in assenza di redditi

adeguati, spetta anche quando non vi sia stata richiesta di addebitabilità e la

separazione si sia chiusa solo con l'accertamento della intollerabilità della

convivenza.

È certo, però, che al coniuge cui sia stata addebitata la separazione non

spetterà il mantenimento, ma avrà pur sempre diritto agli alimenti di cui

all'articolo 433 del codice civile.

Precisiamo, ancora, che " i redditi adeguati " capaci di far venir meno il diritto

al mantenimento non sono solo quelli sufficienti a soddisfare i bisogni del

coniuge, ma anche quelli che permettono di mantenere in tenore di vita simile

a quello tenuto durante la convivenza.

Scioglimento del matrimonio

Può verificarsi in diversi casi indicati genericamente dall'articolo 149 del

codice civile e, precisamente:

con la morte si scioglie il matrimonio, ma non ne cessano

tutti gli effetti. Il coniuge superstite conserva una serie di

morte di uno dei diritti e obblighi, come quelli ereditari, la pensione di

coniugi reversibilità , il divieto temporaneo di contrarre nuove

nozze (art 89 c.c.) etc.

dichiarazione di è equiparata alla morte, ma se il presunto morto ritorna il

morte presunta matrimonio contratto è nullo

con il divorzio si scioglie il matrimonio civile o cessano gli

divorzio effetti del matrimonio concordatario

Visti in generale i casi di scioglimento del matrimonio, occupiamoci

dell'ipotesi più importante cioè del divorzio. Questo è stato introdotto

dell'ordinamento italiano con la legge del primo dicembre 1970 numero 898

modificata dalle legge 1 agosto 1978, dalla legge 6 marzo 1987 numero 74 e

da ultimo dalla legge n. 55\2015

Vediamone i punti caratterizzanti, ricordando che la legge non parla

espressamente di divorzio, ma di casi in cui si verifica lo scioglimento del

matrimonio o la cessazione degli effetti civili.

Si distinguono, in primo luogo, le ipotesi di matrimonio celebrato con rito

civile rispetto a quello celebrato con rito religioso.

rispetto matrimonio civile l'articolo 1 della legge espressamente parla di "

scioglimento del matrimonio ", mentre per il matrimonio religioso

regolarmente trascritto si parla di " cessazione degli effetti civili conseguenti

alla trascrizione al matrimonio "

La ragione della differenza è evidente, perché il matrimonio religioso non può

essere sciolto dalla giurisdizione italiana che può, invece, intervenire sugli

effetti civili. In altre parole mentre il matrimonio come atto è di competenza,

se religioso, della sola giurisdizione ecclesiastica, il matrimonio inteso come

rapporto è di competenza della sola giurisdizione civile.

In tutti e due i casi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti

civili sono pronunciate dal giudice quando, dopo l'esperimento del tentativo di

conciliazione, si accerta che non può essere mantenuta o ricostituita la

comunione spirituale e materiale tra i coniugi per i motivi indicati dalla stessa

legge dell'articolo 3.

Vediamole, quindi, cliccando sui collegamenti qui sotto, insieme agli altri

argomenti relativi al divorzio;

• casi in cui viene meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;

• assegno di mantenimento.

Ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 3 i coniugi possono congiuntamente

o singolarmente chiedere che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio

civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

Come già visto, il tribunale pronuncerà la sentenza disponendo, se richiesto,

l'obbligo per un coniuge di corrispondere all'altro un assegno periodico

purché quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati.

Il tribunale, inoltre, prende i provvedimenti necessari relativi ai figli e

stabilisce la misura in cui il coniuge non affidatario contribuisce al

mantenimento della prole ed ai sui rapporti con essa.

L'abitazione della casa familiare spetta, di preferenza, al genitore cui vengono

affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. L'assegnazione della

casa, quando trascritta, è opponibile al terza acquirente ai sensi dell'articolo

1599 del codice civile.

Comunione legale

campo di la comunione dei beni è il regime patrimoniale ordinario della

applicazione famiglia che si adotta solo se non diversamente stabilito

è sottoposta ad un regime speciale previsto dagli articoli 177

differenze e ss. del codice civile che disciplinano non solo il modo del

rispetto alla godimento, ma anche il modo di acquisto di nuovi beni e

comunione crediti. Le norme sulla comunione ordinaria si applicano solo

ordinaria in via residuale; ne possono far parte anche crediti

Vai al commento di giurisprudenza

Vediamo ora quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e

quali ne sono esclusi.

Cominciamo con i primi indicati dall'articolo 177 c.c.

costituiscono oggetto della comunione

gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente durante il

matrimonio, ad esclusione dei beni personali

le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimoni allo scioglimento

i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati

della comunione allo scioglimento della

i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se,

comunione , non siano stati consumati

Dalla tabella vediamo che non tutti i beni oggetto della comunione hanno lo

stesso regime giuridico.

I primi due, infatti, vi rientrano sempre e comunque, mentre gli ultimi, due

fanno parte della comunione solo al momento del suo scioglimento.

comunione de residuo,

Si tratta della c.d. cioè di beni che normalmente non

rientrano nella comunione legale, ma ne fanno parte solo al momento suo

scioglimento se esistenti.

Facciamo l'ipotesi che uno dei coniugi abbia ricevuto il canone di locazione

del mese di aprile di un suo immobile e che tale somma di denaro non sia stata

ancora spesa.

Nel caso di scioglimento della comunione proprio ad aprile, il coniuge

proprietario dovrà dividere con l'altro tale somma di denaro, ma non le

successive che percepirà come canone di locazione per i mesi successivi.

La comunione legale ha ad oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il

matrimonio, ma ne sono in ogni caso esclusi i "beni personali" indicati

nell'articolo 179 del codice civile.

Vediamoli: beni personali

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era

titolare di un diritto reale di godimento

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione,

quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla

comunione

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (cioè di beni

che non si prestano ad un uso comune, come vestiti, ma anche gioielli, pellicce, etc.)

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla

conduzione di un'azienda facente parte della comunione

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita

parziale o totale della capacità lavorativa

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro

scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto

Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre

per gli acquisti avvenuti successivamente l'art. 179 distingue due categorie e

cioè:

1. beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi;

2. beni che possono essere convenzionalmente escludi dalla comunione.

Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla

vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente

dichiarato nell'a

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A.A. 2018-2019
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianmarcomarcucci92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Sassi Andrea.