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Cominciamo con i provvedimenti relativi ai figli.
Secondo l'articolo 155 del codice civile il giudice di pronunciare la
separazione addotta una serie di provvedimenti relativi ai figli
indipendentemente dalla eventuale richiesta di addebitabilità
In particolare il giudice
verifica se è possibile affidare i figli ad entrambi i genitori, e se ciò non
• è possibile, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore
stabilisce la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire
• al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli
prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi
• intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla
prole
stabilisce la misura dell'assegno periodico secondo i parametri stabiliti
• dallo stesso art. 155.
Mentre per il vecchio articolo 155 c.c. l''esercizio della patria potestà spettava
al coniuge affidatario (anche se le decisioni di maggiore interesse erano
adottate da entrambi i coniugi), il nuovo testo dell'art. 155 c.c. (introdotto
dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006 n. 54), ha previsto il c.d. "affidamento
congiunto".
Si è quindi stabilito che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori, e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, ma tenendo
conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice seguendo la procedura
ex art. 709 ter c.p.c.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
La separazione fa venir meno alcuni obblighi derivanti dal matrimonio, ed in
particolare:
1. cessa l'obbligo di convivenza;
2. cessa l'obbligo di assistenza morale e materiale (ma non quello alimentare);
3. si scioglie la comunione legale.
L'addebitabilità della separazione
In aggiunta alla richiesta di separazione giudiziale si può chiedere
l'addebitabilità della separazione all' altro coniuge poiché ha tenuto un
comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.
L'accoglimento della richiesta da parte del tribunale comporterà una serie di
conseguenze sfavorevoli nei confronti del coniuge che sia venuto meno ai suoi
doveri. Accade, infatti, che il coniuge " colpevole " dovrà garantire il
mantenimento all'altro coniuge quando questi non abbia adeguati redditi
propri (art. 156 c.c.).
Chiariamo subito che il mantenimento dell'altro coniuge, in assenza di redditi
adeguati, spetta anche quando non vi sia stata richiesta di addebitabilità e la
separazione si sia chiusa solo con l'accertamento della intollerabilità della
convivenza.
È certo, però, che al coniuge cui sia stata addebitata la separazione non
spetterà il mantenimento, ma avrà pur sempre diritto agli alimenti di cui
all'articolo 433 del codice civile.
Precisiamo, ancora, che " i redditi adeguati " capaci di far venir meno il diritto
al mantenimento non sono solo quelli sufficienti a soddisfare i bisogni del
coniuge, ma anche quelli che permettono di mantenere in tenore di vita simile
a quello tenuto durante la convivenza.
Scioglimento del matrimonio
Può verificarsi in diversi casi indicati genericamente dall'articolo 149 del
codice civile e, precisamente:
con la morte si scioglie il matrimonio, ma non ne cessano
tutti gli effetti. Il coniuge superstite conserva una serie di
morte di uno dei diritti e obblighi, come quelli ereditari, la pensione di
coniugi reversibilità , il divieto temporaneo di contrarre nuove
nozze (art 89 c.c.) etc.
dichiarazione di è equiparata alla morte, ma se il presunto morto ritorna il
morte presunta matrimonio contratto è nullo
con il divorzio si scioglie il matrimonio civile o cessano gli
divorzio effetti del matrimonio concordatario
Visti in generale i casi di scioglimento del matrimonio, occupiamoci
dell'ipotesi più importante cioè del divorzio. Questo è stato introdotto
dell'ordinamento italiano con la legge del primo dicembre 1970 numero 898
modificata dalle legge 1 agosto 1978, dalla legge 6 marzo 1987 numero 74 e
da ultimo dalla legge n. 55\2015
Vediamone i punti caratterizzanti, ricordando che la legge non parla
espressamente di divorzio, ma di casi in cui si verifica lo scioglimento del
matrimonio o la cessazione degli effetti civili.
Si distinguono, in primo luogo, le ipotesi di matrimonio celebrato con rito
civile rispetto a quello celebrato con rito religioso.
rispetto matrimonio civile l'articolo 1 della legge espressamente parla di "
scioglimento del matrimonio ", mentre per il matrimonio religioso
regolarmente trascritto si parla di " cessazione degli effetti civili conseguenti
alla trascrizione al matrimonio "
La ragione della differenza è evidente, perché il matrimonio religioso non può
essere sciolto dalla giurisdizione italiana che può, invece, intervenire sugli
effetti civili. In altre parole mentre il matrimonio come atto è di competenza,
se religioso, della sola giurisdizione ecclesiastica, il matrimonio inteso come
rapporto è di competenza della sola giurisdizione civile.
In tutti e due i casi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti
civili sono pronunciate dal giudice quando, dopo l'esperimento del tentativo di
conciliazione, si accerta che non può essere mantenuta o ricostituita la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi per i motivi indicati dalla stessa
legge dell'articolo 3.
Vediamole, quindi, cliccando sui collegamenti qui sotto, insieme agli altri
argomenti relativi al divorzio;
• casi in cui viene meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
• assegno di mantenimento.
Ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 3 i coniugi possono congiuntamente
o singolarmente chiedere che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio
civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Come già visto, il tribunale pronuncerà la sentenza disponendo, se richiesto,
l'obbligo per un coniuge di corrispondere all'altro un assegno periodico
purché quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati.
Il tribunale, inoltre, prende i provvedimenti necessari relativi ai figli e
stabilisce la misura in cui il coniuge non affidatario contribuisce al
mantenimento della prole ed ai sui rapporti con essa.
L'abitazione della casa familiare spetta, di preferenza, al genitore cui vengono
affidati i figli o con il quale convivono i figli maggiorenni. L'assegnazione della
casa, quando trascritta, è opponibile al terza acquirente ai sensi dell'articolo
1599 del codice civile.
Comunione legale
campo di la comunione dei beni è il regime patrimoniale ordinario della
applicazione famiglia che si adotta solo se non diversamente stabilito
è sottoposta ad un regime speciale previsto dagli articoli 177
differenze e ss. del codice civile che disciplinano non solo il modo del
rispetto alla godimento, ma anche il modo di acquisto di nuovi beni e
comunione crediti. Le norme sulla comunione ordinaria si applicano solo
ordinaria in via residuale; ne possono far parte anche crediti
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Vediamo ora quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e
quali ne sono esclusi.
Cominciamo con i primi indicati dall'articolo 177 c.c.
costituiscono oggetto della comunione
gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente durante il
matrimonio, ad esclusione dei beni personali
le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimoni allo scioglimento
i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati
della comunione allo scioglimento della
i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se,
comunione , non siano stati consumati
Dalla tabella vediamo che non tutti i beni oggetto della comunione hanno lo
stesso regime giuridico.
I primi due, infatti, vi rientrano sempre e comunque, mentre gli ultimi, due
fanno parte della comunione solo al momento del suo scioglimento.
comunione de residuo,
Si tratta della c.d. cioè di beni che normalmente non
rientrano nella comunione legale, ma ne fanno parte solo al momento suo
scioglimento se esistenti.
Facciamo l'ipotesi che uno dei coniugi abbia ricevuto il canone di locazione
del mese di aprile di un suo immobile e che tale somma di denaro non sia stata
ancora spesa.
Nel caso di scioglimento della comunione proprio ad aprile, il coniuge
proprietario dovrà dividere con l'altro tale somma di denaro, ma non le
successive che percepirà come canone di locazione per i mesi successivi.
La comunione legale ha ad oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il
matrimonio, ma ne sono in ogni caso esclusi i "beni personali" indicati
nell'articolo 179 del codice civile.
Vediamoli: beni personali
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era
titolare di un diritto reale di godimento
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione,
quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla
comunione
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (cioè di beni
che non si prestano ad un uso comune, come vestiti, ma anche gioielli, pellicce, etc.)
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla
conduzione di un'azienda facente parte della comunione
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita
parziale o totale della capacità lavorativa
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro
scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto
Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre
per gli acquisti avvenuti successivamente l'art. 179 distingue due categorie e
cioè:
1. beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi;
2. beni che possono essere convenzionalmente escludi dalla comunione.
Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla
vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente
dichiarato nell'a