Estratto del documento

Regime del matrimonio: diritti e doveri dei coniugi

L'art. 29 della Costituzione parla di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La giurisprudenza ha fatto molti passi avanti nel disapplicare la norma che prevedeva la superiorità maritale, per giungere poi alla riforma del 1975 che sancisce l'uguaglianza dei coniugi.

Diritti e doveri dei coniugi

L'art.143 sancisce diritti e doveri dei coniugi, specificando che essi acquistano col matrimonio stessi diritti e medesimi doveri. Dal matrimonio deriva obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione e all'educazione dei figli.

Per quanto riguarda la fedeltà, l'adulterio non è più reato; tuttavia, la fedeltà è obbligo giuridico, e la violazione comporta addebito in caso di separazione.

L'art. 143 parla anche di assistenza "morale e materiale" (1975) e la violazione può comportare addebito in caso di separazione. La "collaborazione nell'interesse della famiglia" (1975) sottolinea che l'andamento familiare è risultato della collaborazione e del dialogo coniugale, con l'accento sulla necessità di sacrificare interessi individuali in favore di quelli familiari.

L'art. 144 specifica che i coniugi debbano "concordare" assieme sia la residenza della famiglia, che l'indirizzo di vita della stessa. L'interruzione della convivenza non è violazione dei doveri coniugali se dipende da "giusta causa". L'abbandono ingiustificato della residenza familiare può far nascere sanzioni a carico del coniuge allontanatosi.

Gli obblighi finora esposti, essendo di carattere personale ed incoercibili, non danno luogo a sanzioni se violati; tuttavia, nel caso di sentenza di separazione, può decidere a quale dei coniugi addebitare la separazione sulla base della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.

Ordini di protezione

Nel 2001, il legislatore ha introdotto i cosiddetti "ordini di protezione", cioè una nuova disciplina che punisce, predisponendo strumenti sia civilistici che sanzioni penali a carico di chi si rende responsabile di violenze a carico del coniuge/convivente. Gli strumenti civilistici si trovano negli artt. 342 bis, 342 ter del C.C. E il giudice può ottenere l'allontanamento della famiglia del soggetto responsabile della violenza, con la possibilità di precludergli l'avvicinamento alle zone frequentate dalla vittima, o ancora chiedere l'intervento dei servizi sociali.

La separazione personale dei coniugi

La separazione dei coniugi consiste nella cessazione dell'obbligo di convivere; essa, non comportando la cessazione degli effetti del matrimonio, differisce sostanzialmente dal divorzio. La separazione può essere legale, ma si può avere anche una separazione di fatto (in caso di interruzione volontaria della convivenza non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, attuata liberamente e non determinante conseguenze giuridiche; in ogni momento può riprendere la convivenza).

Tipi di separazione

La separazione legale può essere giudiziale o consensuale.

  • Separazione giudiziale: Modificata dal nuovo testo di legge (art.151 c.1) è consentita solo nel caso in cui la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile per uno o entrambi i coniugi e/o arrechi grave pregiudizio all'educazione della prole. Se richiesto, il giudice può segnalare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione se risulta che egli abbia violato gli obblighi derivanti dal matrimonio determinando il fallimento della vita comune (tradimento ecc.). Se uno dei coniugi non ha reddito sufficiente a consentirgli di continuare a vivere mantenendo il precedente tenore di vita, ha diritto all'assegno di mantenimento (periodico). Tale assegno è negato se al coniuge sia addebitata la separazione; in tal caso egli ha solo diritto agli alimenti. La misura dell'assegno può essere rivista in base alla modificazione delle condizioni patrimoniali dell'assegnatario.
  • Separazione consensuale: La separazione che occorre con il consenso dei coniugi, e richiede inoltre un'omologazione del tribunale che prima deve tentare la riconciliazione dei coniugi.

In entrambi i casi, la separazione comporta la cessazione dell'obbligo di convivenza per entrambi i coniugi, lo scioglimento della comunione legale.

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Diritto privato - regime del matrimonio e regime patrimoniale familiare Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jo.jo1991 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Pescatore Valerio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community