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Diritto privato - regime del matrimonio e regime patrimoniale familiare Pag. 1
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DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI

L'art. 29 costituzione parla di “eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. La giurisprudenza ha

fatto molti passi avanti nel disapplicare la norma che prevedeva la superiorità maritale, per giungere

poi alla riforma del 1975 che sancisce l'uguaglianza dei coniugi.

L'art.143 sancisce diritti e doveri dei coniugi. Specificando che essi acquistano col matrimonio

stessi diritti e medesimi doveri. Dal matrimonio deriva obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza

morale e materiale, alla coabitazione e all'educazione dei figli.

Per quanto riguarda la fedeltà, l'adulterio tuttavia non è più reato, tuttavia la fedeltà è obbligo

giuridico, e la violazione comporta addebito in caso di separazione.

L'art. 143 parla anche di assistenza “morale a materiale” (1975) e la violazione può comportare

addebito in caso di separazione. La “collaborazione nell'interesse della famiglia” (1975) sottolinea

che l'andamento familiare è risultato della collaborazione e del dialogo coniugale, con l'accento

sulla necessità di sacrificare interessi individuali in favore di quelli familiari.

Sempre su questa base, l'art. 144 specifica che i coniugi debbano “concordare” assieme sia la

residenza della famiglia, che l'indirizzo di vita della stessa.

L'interruzione della convivenza non è violazione dei doveri coniugali se dipende da “giusta causa”.

L'abbandono ingiustificato della residenza familiare può far nascere sanzioni a carico del coniuge

allontanatisi.

Gli obblighi finora esposti, essendo di carattere personale ed incoercibili, non danno luogo a

sanzioni se violati; tuttavia, nel caso di sentenza di separazione, può decidere a quale dei coniugi

addebitare la separazione sulla base della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio.

Nel 2001 il legislatore ha introdotto i cosiddetti “ordini di protezione” cioè una nuova disciplina che

punisce, predisponendo strumenti sia civilistici che sanzioni penali a carico di chi si rende

responsabile di violenze a carico del coniuge/convivente.

Gli strumenti civilistici si trovano negli artt. 342 bis, 342 ter del C.C. E il giudice può ottenere

l'allontanamento della famiglia del soggetto responsabile della violenza, con la possibilità di

precludergli l'avvicinamento alle zone frequentate dalla vittima, o ancora chiedere l'intervento dei

servizi sociali.

LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

La separazione dei coniugi consiste nella cessazione dell'obbligo di convivere; essa, non

comportando la cessazione degli effetti del matrimonio, differisce sostanzialmente dal divorzio.

La separazione può essere legale, ma si può avere anche una separazione di fatto (in caso di

interruzione volontaria della convivenza non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, attuata

liberamente e non determinante conseguenze giuridiche; in ogni momento può riprendere la

convivenza).

La separazione legale può essere giudiziale o consensuale.

La separazione giudiziale , modificata dal nuovo testo di legge (art.151 c.1)è consentita

• solo nel caso in cui la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile per uno o

entrambi i coniugi e o arrechi grave pregiudizio all'educazione della prole.

Se gli è richiesto, il giudice può segnalare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione

se risulta che egli abbia violato gli obblighi derivanti dal matrimonio determinando il

fallimento della vita comune (tradimento ecc.). se uno dei coniugi non abbia reddito

sufficiente a consentirgli di continuare a vivere mantenendo il precedente tenore di vita, ha

diritto all'assegno di mantenimento (periodico). Tale assegno è negato se al coniuge sia

addebitata la separazione; in tal caso egli ha solo diritto agli alimenti. La misura dell'assegno

può essere rivista in base alla modificazione delle condizioni patrimoniali dell'assegnatario.

La separazione consensuale è la separazione che occorre con il consenso dei coniugi, e

• inoltre un'omologazione del tribunale che prima deve tentare la riconciliazione dei coniugi.

In entrambi i casi, la separazione comporta la cessazione dell'obbligo di convivenza per entrambi i

coniugi, lo scioglimento della comunione legale dei beni, ma NON cessa l'obbligo di collaborazione

specie riguardo alla prole.

La cessazione della separazione si ha con la riconciliazione, che non richiede forma solenne e può

essere desunta anche da un fatto che consista nella ripresa della comunione di vita fra i coniugi.

Con la riconciliazione ricomincia la comunione legale dei beni; tale evento è sottoposto a

pubblicità.

PROVVEDIMENTI VERSO I FIGLI PER LA CRISI DI COPPIA

la disciplina riguardante i provvedimenti per i figli delle coppie separate è stata modificata con la

legge 54/2006; questa disciplina si applica non solo nei casi di separazione coniugale, ma anche in

caso di divorzio, nullità di matrimonio, figli di genitori non coniugati.

La nuova legge non prevede più l'affidamento esclusivo, bensì l'affidamento condiviso

• (art.155).

L'art.155 dichiara che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore

ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di

ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (...)”.

il giudice, nel definire i provvedimenti relativi alla prole, deve tenere conto esclusivamente

dell'interesse del minore; allo stesso modo, l'affidamento esclusivo può essere deciso solo

nel caso in cui il rapporto con l'altro genitore si pregiudizievole (art.155 bis) e ciascun

genitore può si chiedere di beneficiare dell'affidamento esclusivo, ma se la domanda viene

rigettata, il giudice può tenere conto nei provvedimenti e addirittura agire per condannarlo al

“risarcimento dei danni” secondo l'art. 96 cod.proc.civ. per “lite temeraria”.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, e quelle di maggior interesse

• congiuntamente, tenendo conto di aspirazioni e inclinazioni della prole.

I provvedimenti economici (art.155 c.4) sono liberamente circoscritti da genitori, e ognuno

• provvede al mantenimento economico in modo proporzionale al proprio reddito.

Anche i figli maggiorenni, se non autonomi economicamente, possono essere destinatari di

assegni di mantenimento (art. 155 quinquies). La stessa disciplina che riguarda i figli minori

è invece applicata a figli con grave handicap.

La casa familiare (art.155-quater): il giudice deve rilevare l’esigenza dei figli e il loro

• interesse anche in questo ambito. Il giudice tiene conto dell’assegnazione del godimento

della casa nel regolare i rapporti economici fra i genitori. Il provvedimento di assegnazione

è suscettibile di trascrizione.

In caso uno dei coniugi cambi residenza o domicilio e tale mutamento incida sulle modalità

di affidamento, l’altro può chiedere la revisione degli accordi anche economici già adottati.

IL DIVORZIO

L’istituto del divorzio, o meglio dello scioglimento del matrimonio civile e la cessazione di effetti

del matrimonio concordatario è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la legge

74/1987.

Già il Codice Civile prevedeva casi di scioglimento del matrimonio per morte del coniuge; mentre

nel caso di morte presunta, il coniuge poteva contrarre nuove nozze ma se veniva confermata la

sopravvivenza dell’altro, il matrimonio successivamente contratto era considerato putativo.

Il referendum del 1974 ha fatto sì che si introducessero nuove norme sullo scioglimento del

matrimonio (divorzio) permesso quando la comunione spirituale e materiale fra coniugi non può

essere mantenuta o ricostituita.

Seguono le cause di divorzio:

Separazione giudiziale o consensuale omologata per tre anni: i tre anni decorrono

• dall’udienza iniziale del procedimento; la separazione deve essere ininterrotta, e

l’interruzione della separazione deve essere provata dal coniuge convocata in giudizio.

Altre cause elencate da legge sono: condanna penale passata in giudicato; condanna penale

• per reati contro un figlio o coniuge; divorzio ottenuto dal coniuge all’estero; mancata

consumazione del matrimonio…

Il divorzio può essere chiesto da uno o entrambi i coniugi, che chiedano al giudice “lo

scioglimento del matrimonio contratto secondo il codice civile” o in caso di matrimonio

concordatario, la cessazione degli effetti del matrimonio conseguenti alla trascrizione dello

stesso.

Il giudice deve esperire un tentativo di riconciliazione.

Con la sentenza di divorzio, il giudice può incaricare uno dei coniugi a provvedere al pagamento

di un assegno divorzile, determinato in base a diversi fattori, che serve a mantenere il coniuge

consentendogli uno stile di vita decoroso (anche se non necessariamente equiparato alla

condizione di vita durante il matrimonio). Se tale corresponsione avviene in un’unica soluzione,

il coniuge che beneficia dell’assegno non può chiedere altri prestiti monetari neppure in caso di

sopravvenuta necessità.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge contrae nuove nozze.

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

PRINCIPI GENERALI

Il codice civile del 1942 prevedeva che il marito dovesse mantenere la moglie, e che il regime

legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi era quella della “separazione dei beni”; tra le

convenzioni matrimoniali era prevista solo la “dote”.

La riforma del 1975 ha voluto rinnovare completamente la disciplina ed equiparare la situazione

giuridica dei coniugi.

L’art. 143 e 148 C.C. cita che “entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie

sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni della

famiglia”.

IL REGIME PATRIMONIALE LEGALE e LE CONVENZIONI PATRIMONIALI

L’art. 177 C.C. regola il “regime patrimoniale legale della comunione dei beni” prevista dalla

riforma del ’75. Le coppie unite in matrimonio dopo la riforma, se decidono di prevedere fra loro un

regime di separazione dei beni, devono convenirlo con atto pubblico o nell’atto di celebrazione del

matrimonio.

I coniugi possono anche decidere di costituire un fondo patrimoniale, o dar luogo a una comunione

convenzionale.

Queste “convenzioni matrimoniali” sono opponibili a terzi se annotate a margine dell’atto di

matrimonio.

COMUNIONE LEGALE

In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale legale degli sposi è quello della

“comunione dei beni”. Nell&rs

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Publisher
A.A. 2013-2014
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jo.jo1991 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Pescatore Valerio.