Il matrimonio e i diversi riti
Il matrimonio è un atto giuridico libero, un accordo volontario e incondizionato tra due persone, dal quale nasce un complesso rapporto che fa sorgere una serie di diritti e obblighi tra i due coniugi e tra questi e i loro figli.
Matrimonio concordatario e matrimonio civile
A seconda del rito, cioè delle modalità con cui il matrimonio viene celebrato, esso si distingue principalmente in: matrimonio concordatario e matrimonio civile. Esiste anche un matrimonio esclusivamente religioso, che però non ha effetti per l’ordinamento italiano. Il matrimonio religioso cattolico, per esempio, è quello regolato dal diritto canonico, ossia dall’ordinamento della Chiesa cattolica. La celebrazione puramente religiosa non ha alcuna rilevanza giuridica e, pertanto, per la legge italiana è come se i due sposi non fossero coniugati.
Matrimonio concordatario
Il matrimonio concordatario è regolato da un patto internazionale, detto Concordato, stipulato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica nel lontano 1929 e rinnovato nel 1984. La celebrazione di tale matrimonio (che costituisce la modalità scelta con maggiore frequenza dagli italiani) avviene in chiesa, da parte di un sacerdote, che ufficia il culto cattolico, cioè conferisce il sacramento matrimoniale. In questa occasione il sacerdote assume anche le funzioni di ufficiale dello stato civile, proprio come se celebrasse un matrimonio regolato dal diritto civile italiano: prima della cerimonia provvede all’affissione delle pubblicazioni, atti affissi all’albo pretorio del Comune di residenza e in chiesa contenenti le generalità dei futuri sposi; durante la celebrazione dà lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile e compila, per poi trasmetterla al Comune, una copia dell’atto matrimoniale, destinata a essere registrata presso l’ufficio dello stato civile del municipio.
Matrimonio civile
Il matrimonio civile è disciplinato dalla sola legge statale (art. 106 c.c. e segg.). Esso viene celebrato da un laico: un ufficiale dello stato civile (il sindaco del luogo della celebrazione, oppure un assessore comunale), che procede alla lettura delle formule di rito e degli articoli del Codice civile alla presenza di due testimoni e, dopo che entrambi gli sposi hanno manifestato la loro volontà di contrarre il matrimonio, li dichiara marito e moglie.
Matrimonio religioso non cattolico
Il matrimonio religioso non cattolico (art. 83 c.c.) viene celebrato tra coppie di coniugi appartenenti a religioni diverse da quella cattolica (per esempio, valdesi, ebrei ecc.). Esso è, a tutti gli effetti, un matrimonio civile, poiché è regolato dalla legge italiana: viene celebrato da un ministro del culto.
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