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Diritto penale - Il dolo del fatto Pag. 1
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Estratto del documento

o legittima difesa e quindi non integra un fatto antigiuridico e quindi non punibile. In mancanza della

scriminante il giudice avrà di fronte un fatto tipico antigiuridico di omicidio volontario, dovrà porsi il problema

se il soggetto che ha compiuto questo fatto è anche punibile e quindi arriviamo all’ultimo step.

Es. In presenza di un fatto tipico doloso ex art. 575 sarà necessaria un’analisi per valutare la meritevolezza

di pena:

o Il primo elemento da valutare e l’imputabilità, in mancanza di essa il soggetto non è punibile, non

abbiamo un reato ma solo un illecito penale non punibile per mancanza di colpevolezza. Se ci sarà

la pericolosità criminale il soggetto sarà sottoposto ad una misura di sicurezza ma mai ad una pena,

perché non c’è un reato.

o L’altra ipotesi è che ci siano una serie di circostanze che escludono la riprovevolezza del fatto. Ad

esempio il soggetto ha volontariamente realizzato un fatto tipico e antigiuridico ma perché costretto

dalla volontà di alti, risponderanno gli altri perché manca la colpevolezza.

o Da questo punto si può cominciare a parlare di doppia valutazione, nel senso che il dolo del fatto è

accertato e dobbiamo valutare, tenuto conto che l’imputato risponderà ex art. 575 e che è capace di

intendere e di volere, il quantum di pena. Qui avviene il secondo giudizio sullo stesso oggetto(il dolo

del fatto), non è più un discorso sulla sua presenza o meno poiché è già stata decisa, è un discorso

gradualistico, qual’era la quantità di dolo accertata(2° valutazione del dolo che serve solo ai fini della

commisurazione della pena, per es. tra 21 anni o 24 piuttosto che 30). Questa fase viene detta dolo

colpevolezza poiché è la valutazione della quantità di dolo ai fini della quantità di pena che il

soggetto deve meritare; se è un dolo intenzionale la pena salirà, scenderà se è eventuale, se è una

premeditazione(aggravante autonoma) la pena uscirà dalla cornice edittale per salire fino

all’ergastolo.

Punti di contatto tra disvalore della personalità e colpevolezza:

Il primo avviene in relazione ai reati di status.

 Un secondo punto di contatto tra giudizio di colpevolezza e disvalore della personalità si verifica per

 graduare la pena in relazione alla 2° parte dell’art. 133 che prevede: “ il giudice deve tener conto

altresì nella determinazione della pena tra un minimo e un massimo della capacità a delinquere del

colpevole desunta dai motivi a delinquere, precedenti penali, condizioni di vita individuale, condotta

precedente e successiva”. Tutti questi elementi sono estranei al fatto e possono riguardare anche

fatti diversi, sono tutti connessi alla persona del soggetto come tale e servono a graduare la pena sia

verso l’alto che verso il basso a seconda che siano elementi che integrano un’elevata capacità a

delinquere oppure un’esigua capacità a delinquere(es. soggetto con vita travagliatissima che

realizza il fatto per motivi quasi di necessità o sopravvivenza integra una serie di questi elementi ma

evidentemente li integra in senso a lui favorevole per diminuire la capacità a delinquere e quindi la

pena).

Struttura del reato in base alla dinamica dei disvalori presenti nella fattispecie.

Ci sono 2 elementi essenziali:

Concentriamo il discorso su un certo modello di fattispecie poiché didatticamente è il più completo ed è

l’idealtipo reato di evento, ad evento naturalistico, di danno, reato d'azione.

Il disvalore dell'evento = lesione del bene giuridico + disvalore della condotta(reato causalmente orientato).

Come elemento di raccordo tra condotta ed evento introduciamo il concetto di rischio. È un concetto molto

sviluppato all’interno della sociologia che ha elaborato la teoria della società del rischio= la nostra società è

permeata da un rischio diffuso altamente percepito con conseguenze incontrollabili qualora si realizzi come

ad esempio il rischio atomico. Insomma vi è un certo grado di probabilità di realizzazione di un rischio, la

società dunque si deve organizzare per minimizzarlo, ma non può farlo in modo assoluto. Il rischio si

distingue in: oggettivo, cioè reale e soggettivo, ovvero percepito dalla società. C'è sempre una sfasatura tra

rischio reale e percepito.

Dettagli
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.