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Il dolo del fatto

Il dolo del fatto, cioè l’intenzionalità della condotta, si riferisce alla rappresentazione e volizione degli elementi costitutivi del fatto tipico. La volontà in senso stretto, cioè la direzione della condotta verso un obiettivo, riguarda condotta ed evento, oltre al nesso di causalità come implicazione tra i due. Mentre il momento rappresentativo di cognizione del fatto tipico ha un’ampiezza più estesa, perché riguarda tutti gli elementi caratteristici del fatto tipico, anche elementi che si possono solo conoscere e non ha senso porsi il quesito se sono stati effettivamente voluti, come ad esempio i presupposti della condotta (es. precedente matrimonio nel reato di bigamia, basta che l’agente ne abbia conoscenza).

Il dolo inteso come intenzione verso un determinato comportamento e le sue conseguenze (evento) è un elemento che caratterizza il tipo delittuoso e lo chiamiamo infatti dolo del fatto. Lo caratterizza in virtù del contenuto intenzionale, che impregna di un certo tipo di disvalore la condotta e l’evento e distingue l’intero fatto da altri fatti che hanno la stessa struttura oggettiva ma che sono privi di intenzionalità.

Esempio

In caso di morte causalmente prodotta di un uomo si possono verificare tre possibilità ai fini del chiarimento del dolo come elemento del fatto:

  • La condotta di Tizio è causale rispetto all'evento, ma è prodotta da circostanze che non dipendono dalla sua intenzione né possono essere ricondotte a un rimprovero a titolo colposo = condotta lecita che esula dall’interesse del giudice penale (morte di un uomo prodotta accidentalmente). → evento, condotta nc – dolo - colpa.
  • Oppure la condotta può essere stata prodotta intenzionalmente, questo soggetto risponderà a titolo di dolo (art. 575, omicidio tout court o volontario non denominato doloso poiché è un delitto che commina la pena non inferiore ad anni 21 per chi realizza a queste condizioni questo fatto). → evento, condotta nesso causale intenzionale, doloso.
  • Condotta nesso causale evento - dolo + negligenza, imperizia, imprudenza = colpa (art. 589: omicidio colposo, prevede reclusione da 6 mesi a 5 anni).

Nell'ipotesi 2 e 3, la condotta materiale è perfettamente identica naturalisticamente. Esempio: Tizio apre l’addome con un bisturi e provoca la morte di Caio. Quindi la condotta materiale è la stessa, ma il diritto penale si comporta diversamente a seconda che Tizio sia un medico chirurgo o Jack lo squartatore. Jack si prenderà una condotta non inferiore ad anni 21, mentre il medico chirurgo che fa esattamente la stessa cosa sicuramente non rischierà la stessa pena. Si andrà...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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