Responsabilità penale
Sotto il profilo della responsabilità penale occorre premettere come principio fondamentale sia stabilito dall'art. 27 della Costituzione, il quale recita testualmente: "La responsabilità penale è personale". Stabilito questo principio, il nostro legislatore ha voluto espressamente bandire la cosiddetta responsabilità per fatto altrui che si ha nei casi in cui un soggetto potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto commesso da altro soggetto senza aver fornito alcun contributo causale per il verificarsi del fatto medesimo.
Per inciso va distinta dalla responsabilità per fatto altrui la cosiddetta responsabilità per fatti commessi materialmente da altro soggetto ma imputati ad altri per violazione di un dovere giuridico di impedirli (ad es. la responsabilità del genitore per reati commessi dal figlio minore di età).
Altra forma di responsabilità è quella cosiddetta oggettiva ovvero la responsabilità per fatto proprio non colpevole ove l'imputazione avviene in relazione al rapporto di causalità tra una condotta posta in essere da un soggetto ed un evento, non avendo rilievo alcuno il cosiddetto elemento psicologico (per es. reati commessi a mezzo stampa). Per inciso è necessario richiamare la Sent. N. 364/88 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità delle forme di responsabilità oggettiva pura.
Sinteticamente si ricorda che tra azione od omissione ed evento occorre che sussista un nesso di dipendenza causale. Il principio generale di cui all'art. 27 della Costituzione si rifà alla terza forma di responsabilità penale: fatto proprio dal nostro legislatore ovvero quella per fatto proprio colpevole in base alla quale il soggetto viene chiamato a rispondere dei fatti che a lui medesimo possono essere riferibili a titolo di dolo o colpa.
Occorre inoltre, per la sussistenza di un reato, che la commissione di un fatto (astrattamente previsto dal legislatore come integrante reato) si accompagni all'esistenza di un nesso psichico che unisca il soggetto e l'evento lesivo. Il nostro legislatore ha previsto all'art. 42 c.p. le forme della cosiddetta volontà colpevole e cioè colpa, dolo e preterintenzione.
Sinteticamente il legislatore definisce un reato o meglio un delitto doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Un reato è definibile colposo o contro l'intenzione invece quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente ma si verifica a causa di negligenza.
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Diritto penale - responsabilità penale degli enti
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Diritto penale I
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Diritto penale
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Diritto penale - la responsabilità degli enti