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ITER PROCESSUALE
1. Tribunale di Milano:
• Condanna dell’autore dell’articolo per diffamazione aggravata (art. 595, co. 3 c.p.). 12
• Condanna del direttore responsabile per omessa vigilanza (art. 57 c.p.), attribuendogli la
responsabilità di non aver impedito l’offesa alla reputazione.
• Entrambi sono stati condannati a una pena pecuniaria e al risarcimento dei danni non
patrimoniali alla persona offesa.
2. Corte d’Appello di Milano: conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la responsabilità
penale e civile dei due imputati.
3. Cassazione: la Suprema Corte è intervenuta per valutare la legittimità della decisione d’appello
rispetto alle obiezioni presentate dagli imputati.
PUNTI DI INTERESSE GIURIDICO
Art. 595 c.p. (diffamazione aggravata): L’autore è stato ritenuto colpevole per aver pubblicato
• informazioni lesive della reputazione del querelante.
Art. 57 c.p. (responsabilità del direttore): Il direttore della testata è stato giudicato
• responsabile per non aver esercitato un controllo adeguato, obbligo derivante dalla sua
posizione di garanzia.
RILEVANZA DEL CASO
Questa sentenza sottolinea la centralità del bilanciamento tra diritto di cronaca e tutela della
reputazione, evidenziando che:
Il diritto di informare deve essere esercitato nel rispetto dei limiti della verità, pertinenza e
• continenza.
La responsabilità del direttore della testata è giuridicamente autonoma e richiede un controllo
• preventivo sufficiente a evitare la commissione di reati.
Il caso ribadisce anche la crescente rilevanza delle testate giornalistiche online e l’applicabilità
delle norme tradizionali della stampa al contesto digitale.
IL CRITERIO DEL C.D. “LETTORE MEDIO”: CRITERIO DI BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELLA
REPUTAZIONE E DIRITTO DI CRONACA GIORNALISTICA
La lesione della reputazione è un concetto relativo e variabile, che richiede una valutazione del
contesto e del destinatario del messaggio diffamatorio. La giurisprudenza ha elaborato il criterio del
“lettore medio” per stabilire se un’espressione, in caso di diffamazione a mezzo stampa, possa
essere considerata offensiva della reputazione altrui.
IL CRITERIO DEL LETTORE MEDIO
1. Definizione:
La carica diffamatoria di una frase non dipende dalla sua struttura grammaticale o sintattica, ma
dalla idoneità della condotta a ledere la reputazione secondo la percezione del lettore
medio. Anche frasi apparentemente neutre possono risultare diffamatorie se il contesto
o attribuisce loro un significato allusivo percepibile dal lettore medio.
2. Duplice utilizzo del criterio:
a) Per valutare se le espressioni siano percepite come offensive.
b) Per determinare il livello di attenzione e approfondimento tipico del lettore medio rispetto
all’articolo in questione. 13
APPLICAZIONE PRATICA NELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE
La Corte ha analizzato un caso in cui i termini “multa” e “abusivismo” erano stati usati in un
• articolo.
Ha stabilito che il lettore medio:
• 1. Non associa “multa” a un illecito penale, bensì a una violazione amministrativa, come le
contravvenzioni al codice stradale.
2. Non collega il termine “abusivismo” a reati edilizi gravi, ma lo interpreta come un’attività
priva di autorizzazione.
Inoltre, si è sottolineato che il lettore medio, non frettoloso, avrebbe letto non solo il titolo ma
• anche il sommario, da cui emergeva chiaramente che la sanzione inflitta non riguardava un
illecito penale o edilizio, ma era di natura amministrativa.
La Corte ha escluso il carattere diffamatorio delle espressioni contestate, rilevando che, secondo
è il criterio del lettore medio, esse non erano idonee a ledere la reputazione, in quanto non
evocavano il significato gravemente lesivo attribuito dalla parte querelante.
CRITERIO DEL LETTORE MEDIO IN TEMA DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA ONLINE:
CRITERIO ATTUALE
Il criterio giuridico sulla diffamazione a mezzo stampa, sviluppatosi negli anni '90, rimane attuale
nonostante i cambiamenti nel panorama del giornalismo, ora influenzato dai social media. Nell'era
dell'informazione 2.0, i "link con anteprima" giocano un ruolo cruciale, poiché servizi come Google
News e social network permettono la condivisione di articoli accompagnati da titoli e immagini.
Questo orientamento giurisprudenziale, che privilegia la libertà di cronaca rispetto alla reputazione
individuale, deve confrontarsi con la nuova realtà digitale. La giurisprudenza considera il lettore
medio come un "lettore non frettoloso", ma l'evoluzione dei mezzi di comunicazione richiede una
revisione di tali principi per adattarli alle dinamiche contemporanee della diffusione delle notizie.
L’informazione sul web si caratterizza per alcune peculiarità legate all’evoluzione delle abitudini dei
lettori e all’uso dei social network:
1. Riduzione della soglia di attenzione:
• Numerosi studi, tra cui una ricerca della Columbia University e del French National
Institute, mostrano che il 59% dei link condivisi su Twitter non viene aperto dagli utenti.
• Gli utenti si limitano spesso a scorrere i titoli per ottenere un’informazione rapida, a
differenza dei lettori tradizionali della stampa cartacea.
2. Strategie dei giornali online:
• Le testate sfruttano i social network e tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale,
per creare titoli sensazionalistici e allusivi (noti come clickbait).
• Questi titoli, progettati per catturare immediatamente l’attenzione, generano curiosità o
sdegno e incentivano la condivisione dei link, aumentando la diffusione delle notizie.
3. Rischi connessi ai titoli:
• In un contesto in cui i titoli spesso sostituiscono il contenuto degli articoli, cresce il rischio
di danni reputazionali. 14
• La velocità e la capillarità con cui le notizie si diffondono in rete, attraverso condivisioni
multiple, amplificano tale rischio.
4. Il ruolo del lettore medio:
• La Cassazione, nella recente sentenza, ha descritto il lettore medio come una persona non
frettolosa, che legge l’intero articolo.
• Tuttavia, questa definizione potrebbe ridurre l’ambito del penalmente rilevante, trascurando
il rischio che i titoli da soli possano compromettere la tutela della reputazione individuale,
data la loro predominanza nell’informazione digitale.
RESPONSABILITÀ DEL BLOGGER PER CONTENUTI DIFFAMATORI (COMMENTI)
PUBBLICATI DA TERZI
La Cassazione Penale n. 12546/2019 ha esaminato la responsabilità del gestore di un blog (blogger)
in relazione a contenuti diffamatori pubblicati sia da lui stesso che da utenti terzi.
IL CASO
Prima condotta: il blogger aveva pubblicato una lettera aperta con contenuto diffamatorio.
• Seconda condotta: utenti anonimi avevano pubblicato numerosi commenti offensivi, rimossi
• solo tre anni dopo, a seguito dell’oscuramento della pagina da parte del provider.
DECISIONI DELLA CORTE
1. Prima condotta (lettera diffamatoria del blogger):
• La responsabilità del blogger è stata riconosciuta ai sensi dell’art. 595 c.p., aggravata ai
sensi del terzo comma dello stesso articolo, in quanto il mezzo utilizzato (internet) rientra
nella nozione di "mezzo di pubblicità" per la sua capacità di diffusione illimitata.
2. Seconda condotta (commenti di terzi):
La Corte ha analizzato la possibilità di configurare una responsabilità del blogger per i commenti
offensivi degli utenti.
• Iter logico:
La Corte ha richiamato la giurisprudenza in tema di provider, stabilendo che quest’ultimo
non ha un obbligo di verifica preventiva (ex ante) dei contenuti trasmessi, ma solo un
obbligo di rimozione ex post una volta che sia a conoscenza di contenuti diffamatori.
Parallelamente, la Corte ha escluso una responsabilità del blogger basata su una culpa in vigilando
(ex art. 57 c.p.), ritenendo il blog non assimilabile alla "stampa".
• Motivazioni dell’esclusione:
I blog non presentano le caratteristiche essenziali dei giornali o riviste (assenza di una
o testata, periodicità, e di una figura analoga al direttore responsabile).
Lo scopo del blog è lo scambio di opinioni, e non la raccolta e diffusione
o professionale di notizie, differenziandolo dai mezzi di stampa, inclusi giornali online.
15
Il blogger è responsabile per i contenuti diffamatori da lui stesso pubblicati, ma non per quelli
è immessi da terzi, a meno che non ometta la rimozione dei commenti diffamatori dopo esserne
venuto a conoscenza.
IL BLOG
Un blog (contrazione di web-log, "diario di rete") è un sito personale, concepito principalmente come
un contenitore di testi, spesso aggiornato in tempo reale tramite appositi software. Può avere diverse
finalità, come fungere da diario personale o rappresentare un organo di informazione indipendente. I
contenuti vengono visualizzati in ordine anti-cronologico (dal più recente al più vecchio) e gestiti da
uno o più blogger, che pubblicano contenuti multimediali o testuali chiamati post. Ogni post è
caratterizzato da un titolo, una data di pubblicazione, e spesso da parole chiave per facilitarne
l'indicizzazione.
INTERAZIONE CON I LETTORI
Un aspetto distintivo del blog è la possibilità di interazione, consentendo ai lettori di commentare i
post. Questa caratteristica, sebbene arricchisca il dialogo e il confronto, comporta dei rischi, in
particolare la pubblicazione di contenuti denigratori o diffamatori da parte di soggetti terzi, spesso
anonimi.
RESPONSABILITÀ DEL BLOGGER
Il blogger non è equiparabile al direttore responsabile di una testata giornalistica, motivo per cui non
si applica l’art. 57 c.p. (che disciplina la responsabilità del direttore per la vigilanza sui contenuti
pubblicati). Tuttavia, può essere ritenuto responsabile per diffamazione in due circostanze:
1. Autore diretto: quando pubblica personalmente contenuti diffamatori.
2. Condivisione consapevole: quando non rimuove tempestivamente commenti offensivi di
terzi, dopo essere venuto a conoscenza della loro lesività.
MANCATA RIMOZIONE DEI CONTENUTI DIFFAMATORI
La Corte di cassazione ha precisato che la mancata rimozione non configura una responsabilità
omissiva (che richiederebbe una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, 2° comma, c.p.), ma
rappresenta una condotta attiva di condivisione consapevole del contenuto lesivo. In sostanza, il
blogger, mantenendo i contenuti sul proprio blog, li fa propri, contribuendo a reiterare e ampliare la
loro diffusione.
Un blogger risponde della diffamazione altrui