Elemento soggettivo: dolo e colpa
L'elemento soggettivo indica l'atteggiamento psicologico che il soggetto ha nel fatto obiettivo. Questo atteggiamento può essere duplice: doloso o colposo. Dolo e colpa sono del tutto incompatibili e alternativi. Il tipo di sanzione, la pena obbliga a distinguere un fatto doloso da un fatto colposo. Il dolo e la colpa costituiscono l'elemento soggettivo del fatto tipico. Il dolo e la colpa hanno altresì stretti rapporti con la colpevolezza.
Agire doloso e agire colposo
Qualunque condotta criminosa è pericolosa. Nell'ipotesi dell'agire doloso, il soggetto agente deliberatamente orienta la propria condotta verso la realizzazione del risultato di disvalore, l'autore forgia in sostanza la propria condotta proprio in modo da imprimerle quella idoneità alla realizzazione del fatto tipico. Nell'agire colposo, invece, la condotta è già di per sé pericolosa per i beni giuridici e viene tenuta senza che il soggetto la orienti verso la realizzazione di quel risultato offensivo insito nella sua pericolosità.
In conclusione: nell'agire doloso la pericolosità della condotta è cercata per la realizzazione del risultato offensivo, mentre nell'agire colposo la pericolosità della condotta non viene contenuta dall'osservanza della regola cautelare per la realizzazione di un risultato indifferente o addirittura socialmente utile. La pericolosità della condotta dolosa è maggiore in quanto l'autore si adopera per indirizzare le caratteristiche del suo agire verso il risultato offensivo; mentre è minore la pericolosità della condotta colposa in quanto l'inosservanza della regola cautelare è solo uno dei fattori di rischio posti in essere dall'agente allo scopo di più e meglio avvantaggiarsi dell'idoneità positiva della condotta pericolosa e non già al fine di realizzare il risultato offensivo.
Nell'agire doloso viene rimproverato al soggetto di essersi deliberatamente posto contro l'ordinamento, di aver voluto il risultato offensivo del proprio agire. Nell'agire colposo viene rimproverata al soggetto la sua trascuratezza nei confronti della pericolosità insita nel compimento di attività che sono peraltro socialmente utili.
La disciplina legislativa dell'elemento soggettivo
La disciplina dell'elemento soggettivo è contenuta nell' art. 42 c.p.. Il dolo e la colpa sono le due forme di manifestazione dell'elemento soggettivo del reato.
- In primo luogo, il legislatore può anche ascrivere un fatto addirittura prescindendo dall'esistenza del dolo o della colpa, e dunque sulla sola e...