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La disciplina dell'elemento soggettivo nel reato
Nell'agire colposo viene rimproverata al soggetto la sua trascuratezza nei confronti della pericolosità insita nel compimento di attività che sono peraltro socialmente utili.
La disciplina legislativa dell'elemento soggettivo è contenuta nell'art. 42 c.p. Il dolo e la colpa sono le due forme di manifestazione dell'elemento soggettivo del reato.
In primo luogo il legislatore può anche ascrivere un fatto addirittura prescindendo dall'esistenza del dolo o della colpa, e dunque sulla sola esemplice base della riferibilità fisico-materiale del fatto al soggetto che ha posto in essere la condotta criminosa. Ad esempio, il caso in cui Tizio, che voleva danneggiare con un sasso la vetrina di un negozio chiuso, fosse chiamato a rispondere anche del ferimento del proprietario appisolatosi dentro l'esercizio commerciale dopo l'orario di chiusura. Questa ipotesi sono.
detteresponsabilità oggettiva, in cui manca conseguentemente la stessa baseper un giudizio di colpevolezza: sono cioè ipotesi di responsabilità senzacolpevolezza.
b) Il legislatore può configurare l’elemento soggettivo di un certo reatoaccostando dolo e colpa rispetto a due parti o segmenti diversi del fattotipico ma costituenti componenti essenziali della stessa fattispecieincriminatrice, dando così luogo ad una terza forma di elemento soggettivo:la preterintenzione. La preterintenzione risulta dalla combinazione deldolo e della colpa. Es. l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) ècostituito da un primo segmento fattuale rappresentato da percosse olesioni e da un secondo rappresentato dalla morte della vittima: rispetto alprimo deve sussistere il dolo, mentre rispetto al secondo la colpa. È il casodi Tizio che, durante una lite, colpisce ripetutamente Caio senzaconsiderare la prossimità di un precipizio nel quale
per l'appunto finisce Caio trovandovi la morte. Quindi la preterintenzione è un misto di dolo e colpa.
L'elemento soggettivo de reato deve essere previsto dalla legge. L'art. 42.3 ha la definizione della responsabilità oggettiva ove si allude alle ipotesi in cui il fatto è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione o omissione.
L'avverbio altrimenti si riferisce alle tre forme di responsabilità colpevole (dolo, colpa e preterintenzione) di cui parla il comma precedente: così è chiaro che il comma in esame viene a codificare una forma di responsabilità senza colpevolezza, cioè oggettiva.
La seconda esigenza di legalità consiste nell'evidente necessità che sia il legislatore a stabilire se un determinato reato debba essere punito solo se commesso con dolo oppure con colpa o con preterintenzione: occorre cioè che il legislatore indichi quale sia il c.d. titolo.
soggettivo di responsabilità per ogni reato. I delitti, in assenza di una diversa previsione legislativa nella singola fattispecie, sono intesi come dolosi, mentre la loro punibilità a titolo di colpa, di preterintenzione o di responsabilità oggettiva deve essere espressamente stabilita nella singola norma incriminatrice. Per quanto riguarda le contravvenzioni, è stabilito in via generale che esse sono di regola punibili indifferentemente per dolo o per colpa. Naturalmente, il giudice dovrà accertare in concreto se il fatto storico contravvenzionale è stato realizzato con dolo oppure con colpa. Dolo: il dolo presuppone coscienza e volontà di tutti gli elementi del reato. Il dolo consiste nella volontà del fatto tipico. La volontà presuppone la consapevolezza di ciò che si vuole, implica cioè che il "voluto" appaia sullo schermo della coscienza rappresentativa del soggetto. In sintesi, il dolo.È rappresentazione e volontà del fatto tipico. La rappresentazione che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume poi più specificamente la natura psichica della conoscenza. La struttura del dolo fa riferimento a ciò che il dolo consiste, fa riferimento ai fatti psichici di cui il dolo è composto. Il dolo è composto di 2 fatti psichici: la conoscenza e la volontà. Quindi la struttura del dolo è conoscenza e volontà. La volontà non può esistere senza la conoscenza, non è vero il contrario, la volontà ha bisogno di un elemento conoscitivo. La conoscenza può esistere anche senza volontà.
L'oggetto del dolo è ciò su cui cade la conoscenza e volontà. L'oggetto del dolo è costituito da tutti gli elementi del fatto tipico. Basta che c'è ne sia uno fuori dal dolo perché non ci sia dolo. Gli elementi essenziali sono quegli
aspetti concreti, storici del fatto storico che corrispondono alla fattispecie tipica.Art.47: tale art. disciplina l'errore sul fatto e definisce legislativamente il dolo e la sua componente conoscitiva. Il primo periodo dell'art. 47.1 sembrerebbe collegare all'errore essenziale un effetto più ampio quando dice che esso "esclude la punibilità dell'agente". Ma basta leggere il secondo periodo dello stesso comma per rendersi conto che si tratta della punibilità a titolo di dolo, cioè del dolo. La norma continua precisando che l'errore sul fatto è compatibile con la colpa confermando così che l'errore sul fatto esclude il dolo. Per escludere il dolo l'errore deve essere essenziale. Ed è essenziale quando cade su un elemento del fatto tipico. Mentre l'errore essenziale esclude il dolo in quanto comporta la mancata conoscenza del fatto tipico, il dubbio è invece compatibile col dolo.
Quanto comporta la rappresentazione del fatto, seppure congiuntamente alla rappresentazione alternativa di un fatto diverso da quello reale. L'errore sul fatto può essere di percezione quando consiste in una mancante o difettosa conoscenza sensoriale della realtà. Ad esempio, Caio, per un difetto della vista o per le sfavorevoli condizioni di luce, scambia un ragazzino per un cinghiale e fa fuoco. L'errore sul fatto può essere di valutazione quando consiste in una mancante o imperfetta consapevolezza del significato sociale o normativo di un elemento essenziale del reato.