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Il divorzio

Definito «scioglimento del matrimonio» quando riguarda il matrimonio civile e «cessazione

degli effetti civili» se si tratta di un matrimonio concordatario. Con la novella del ’87, 2014 e

15, si è notevolmente semplificata la procedura, riducendo il tempo di separazione

necessario per accedere al divorzio.

La disciplina del divorzio limita l’autonomia privata con un’ampia gamma di norme

inderogabili.

Le cause del divorzio sono principalmente l’inconsumazione, la sentenza di rettifica

del sesso, la separazione legale o condanne penali.

Il giudice dovrà solo accertare se le ragioni che sostengono la richiesta rispecchiano le

prescrizioni dell’art 3 l. div.

L’inconsumazione consiste nel mancato compimento dell’atto di per sé idoneo a generare

la prole. In questo caso il divorzio potrà essere chiesto da entrambi i coniugi. Nel caso di

inconsumazione derivante da impotenza coeundi, il coniuge caduto in errore può avvalersi

dell’impugnazione del matrimonio e chiederne l’annullamento.

La sentenza di attribuzione del sesso scioglie automaticamente il matrimonio, salvo

una volontà contraria dei coniugi di mantenere il vincolo, che passerà automaticamente da

matrimonio ad unione civile tra persone dello stesso sesso. Il semplice silenzio non basta.

I reati penali che riguardano un coniuge possono essere fatti valere solo dall’altro,

condanne penali esclusi i reati politici, o qualunque condanna legata alla sessualità. Non è

perseguibile la domanda di divorzio del coniuge del reo che sia stato a sua volta

condannato per concorso in reato.

L’art.3 n.2 lett. e, l. div. Consente il divorzio al coniuge dello straniero che abbia contratto

matrimonio o che abbia ottenuto all’estero l’annullamento del matrimonio. Le sentenze di

annullamento straniere non sono efficaci in Italia (come quelle dei tribunali ecclesiastici)

l’azione di annullamento può essere fatta valere solo dal coniuge che ha osservato il

vincolo.

La separazione legale è una delle più frequenti cause di divorzio, deve essere ininterrotta

per almeno un anno se è stata giudiziale e di sei mesi se è stata consensuale. L’interruzione

della separazione anche se non è volta alla riconciliazione può interrompere il termine per

la domanda di divorzio.

Il divorzio può essere contenzioso o consensuale.

Nel divorzio consensuale si ha una domanda de coniugi al tribunale o nella procedura di

negoziazione assistita; come nella separazione, sempre voluto in base alla presenza o meno

di figli.

Col divorzio si torna al c.d. stato libero e cessano tutti i diritti e i doveri. I diritti residui

cessano con le nuove nozze del titolare.

La solidarietà post coniugale consiste nel diritto del coniuge di mantenere il tenore di

vita che aveva durante il matrimonio. Nel divorzio consensuale è rimessa alla volontà delle

parti mentre nel divorzio contenzioso, il tribunale dispone l’obbligo per uno dei coniugi di

somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha

mezzi adeguati o comunque non può procurarseli da solo. Cessa con le nuove nozze del

beneficiario e si riduce con le nuove nozze del beneficiario.

L’assegno divorzile ha anche una funzione sanzionatoria e risarcitoria. Nel determinare la

misura dell’assegno rileva anche la situazione economica dell’obbligato. Il diritto

all’assegno non è rinunciabile ma è consentito determinarne il contenuto e le modalità ì, ad

esempio l’assegnazione della casa coniugale, anche convenendo un’unica soluzione, che

preclude la possibilità di future pretese economiche.

L’assegno divorzile è la premessa dell’acquisizione di altri titoli a carattere patrimoniale nei

confronti dell’ex coniuge. Una percentuale pari al 40% sull’indennità di fine rapporto, la

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Publisher
A.A. 2018-2019
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaiasiciliano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Del Prato Enrico Elio.