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Il divorzio
Definito «scioglimento del matrimonio» quando riguarda il matrimonio civile e «cessazione
degli effetti civili» se si tratta di un matrimonio concordatario. Con la novella del ’87, 2014 e
15, si è notevolmente semplificata la procedura, riducendo il tempo di separazione
necessario per accedere al divorzio.
La disciplina del divorzio limita l’autonomia privata con un’ampia gamma di norme
inderogabili.
Le cause del divorzio sono principalmente l’inconsumazione, la sentenza di rettifica
del sesso, la separazione legale o condanne penali.
Il giudice dovrà solo accertare se le ragioni che sostengono la richiesta rispecchiano le
prescrizioni dell’art 3 l. div.
L’inconsumazione consiste nel mancato compimento dell’atto di per sé idoneo a generare
la prole. In questo caso il divorzio potrà essere chiesto da entrambi i coniugi. Nel caso di
inconsumazione derivante da impotenza coeundi, il coniuge caduto in errore può avvalersi
dell’impugnazione del matrimonio e chiederne l’annullamento.
La sentenza di attribuzione del sesso scioglie automaticamente il matrimonio, salvo
una volontà contraria dei coniugi di mantenere il vincolo, che passerà automaticamente da
matrimonio ad unione civile tra persone dello stesso sesso. Il semplice silenzio non basta.
I reati penali che riguardano un coniuge possono essere fatti valere solo dall’altro,
condanne penali esclusi i reati politici, o qualunque condanna legata alla sessualità. Non è
perseguibile la domanda di divorzio del coniuge del reo che sia stato a sua volta
condannato per concorso in reato.
L’art.3 n.2 lett. e, l. div. Consente il divorzio al coniuge dello straniero che abbia contratto
matrimonio o che abbia ottenuto all’estero l’annullamento del matrimonio. Le sentenze di
annullamento straniere non sono efficaci in Italia (come quelle dei tribunali ecclesiastici)
l’azione di annullamento può essere fatta valere solo dal coniuge che ha osservato il
vincolo.
La separazione legale è una delle più frequenti cause di divorzio, deve essere ininterrotta
per almeno un anno se è stata giudiziale e di sei mesi se è stata consensuale. L’interruzione
della separazione anche se non è volta alla riconciliazione può interrompere il termine per
la domanda di divorzio.
Il divorzio può essere contenzioso o consensuale.
Nel divorzio consensuale si ha una domanda de coniugi al tribunale o nella procedura di
negoziazione assistita; come nella separazione, sempre voluto in base alla presenza o meno
di figli.
Col divorzio si torna al c.d. stato libero e cessano tutti i diritti e i doveri. I diritti residui
cessano con le nuove nozze del titolare.
La solidarietà post coniugale consiste nel diritto del coniuge di mantenere il tenore di
vita che aveva durante il matrimonio. Nel divorzio consensuale è rimessa alla volontà delle
parti mentre nel divorzio contenzioso, il tribunale dispone l’obbligo per uno dei coniugi di
somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non può procurarseli da solo. Cessa con le nuove nozze del
beneficiario e si riduce con le nuove nozze del beneficiario.
L’assegno divorzile ha anche una funzione sanzionatoria e risarcitoria. Nel determinare la
misura dell’assegno rileva anche la situazione economica dell’obbligato. Il diritto
all’assegno non è rinunciabile ma è consentito determinarne il contenuto e le modalità ì, ad
esempio l’assegnazione della casa coniugale, anche convenendo un’unica soluzione, che
preclude la possibilità di future pretese economiche.
L’assegno divorzile è la premessa dell’acquisizione di altri titoli a carattere patrimoniale nei
confronti dell’ex coniuge. Una percentuale pari al 40% sull’indennità di fine rapporto, la