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Il matrimonio nell'epoca romana

Per tutta l'epoca romana, il matrimonio non nasce da un atto formale ufficiale, ma dal consenso tra i due coniugi. Possiamo dire che il matrimonio, almeno inizialmente, è una "situazione di fatto". Questo consenso deve essere continuativo e basato sull'affetto; qua rientra il concetto di "dignità coniugale". Se il consenso veniva interrotto, il matrimonio si scioglieva.

Obiettivi e cerimonie

Nell'epoca arcaica, il principale obiettivo del matrimonio era quello di procreare, in quanto i figli legittimi nascevano da un'unione legittima. Chiaramente esistevano delle cerimonie e degli atti religiosi a riguardo, come per esempio la non conferratio, il coemptio e l'usus, con il quale il marito acquisisce la manus sulla moglie; tuttavia, l'esecuzione di questi atti non influiva sulla validità del matrimonio.

Evoluzione normativa

Solo in certi casi, già in un'epoca più avanzata, il legislatore iniziò a considerare obbligatorie certe cerimonie ad substantiam, ma solo per particolari tipologie di persone. Queste cerimonie erano imposte per due persone che si volevano sposare ma che appartenevano a due classi sociali differenti e per due persone già conviventi che volessero legittimare il figlio; in questi casi, non bastava la costituzione di dote, ma era necessaria la cerimonia ad probationem. Erano poi imposte per il matrimonio tra dignitari e attrici; anche in questo caso era necessario esibire gli strumenti dotali ed effettuare la cerimonia per rendere il matrimonio valido.

Caratteristiche del matrimonio romano

I matrimoni romani sono caratterizzati dalla monogamia (ovvero si può eseguire solo un matrimonio per volta) e dalla esogamia (ovvero è vietato il matrimonio tra parenti). Inizialmente i matrimoni erano con manus, successivamente iniziarono a diventare sine manus, ovvero liberi dalla manus; ciò vuol dire che se una donna, se sui iuris, continuava ad essere tale, e se essa era sotto la potestà di un pater, rimaneva sotto la stessa potestà anche se sposata.

Requisiti e impedimenti

Erano indispensabili certi elementi per far sì che il matrimonio fosse valido, ovvero: l'età pubere dei nubendi, il consenso dell'avente potestà (per i maschi doveva essere esplicito, mentre per le femmine bastava una non opposizione), ed il connubio (ovvero la capacità giuridica di contrarre un matrimonio); quest'ultimo non era posseduto dagli schiavi, dagli stranieri, ed in alcuni casi dalle persone tra loro legate da un grado di parentela o di affinità.

Il matrimonio era poi caratterizzato da impedimenti, da divieti: il divieto era assoluto tra i parenti in linea retta; per i parenti in linea collaterale inizialmente venne vietato completamente, poi consentito a partire dalla parentela collaterale di 3° grado (in quanto il principe Claudio si sposò con la nipote), ed infine rivenne proibito fino ad una parentela collaterale di 6° grado (fino ai limiti, quindi, della familia communi iure); era vietato tra gli affini (ovvero tra i parenti).

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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