La separazione
La separazione consiste nell'interruzione degli obblighi matrimoniali tra i quali: l'obbligo di coabitazione, l'obbligo di assistenza morale e di fedeltà. (Art 143cc) È stato individuato un tipo di separazione (separazione di fatto) che non ha validità legale in quanto i coniugi decidono di separarsi senza la supervisione giudiziaria, pertanto quest'ultima non produce effetti nel nostro ordinamento.
Tipi di separazione legale
Le separazioni che hanno valenza legale all'interno del nostro ordinamento sono due:
- La separazione giudiziale (sentenza del giudice)
- La separazione consensuale (omologa del giudice)
La separazione determina la separazione dei beni, spetta al coniuge la pensione di reversibilità e rileva sulle successioni mortis causa.
Separazione giudiziale
La separazione giudiziale si articola in due fasi:
- Il presidente del tribunale convoca le parti per un tentativo di riconciliazione. Se ciò non avviene, quest'ultimo emette i cosiddetti provvedimenti presidenziali, nei quali vengono meno gli obblighi sanciti dall'art 143 e viene stabilita un'entità di mantenimento, l'affidamento dei figli e la casa familiare.
- La seconda fase è di tipo contenzioso, il giudice analizzate le prove (anche d'ufficio) emette la sentenza di separazione tra i due coniugi, in cui decide l'affidamento dei figli (congiunto o esclusivo) e l'eventuale mantenimento e l'ammontare dello stesso.
Art. 151
La separazione può essere richiesta quando la convivenza tra i coniugi diventa intollerabile. Esistono casi di separazione senza colpa in cui non viene dato un addebito a nessuno dei due coniugi. Negli altri casi è il giudice che deve valutare a quale coniuge attribuire l'addebito (colpa della separazione).
L'addebito comporta:
- La perdita dell'assegno di mantenimento
- La possibilità di successione mortis causa
Il giudice stabilisce nei confronti del coniuge a cui è stato attribuito l'addebito quanto dovrà versare all'altro, l'entità del mantenimento deve assicurare all'altro coniuge la stessa vita che conduceva prima della separazione, a meno che ciò non comporti al coniuge che ha ricevuto l'addebito problemi di sopravvivenza.
NB: L'addebito non viene attribuito perché non sono stati rispettati gli obblighi sanciti dall'art 143, ma qualora il mancato rispetto degli stessi abbia creato la rottura del legame matrimoniale.
Separazione consensuale
Nella separazione consensuale i coniugi sono entrambi d'accordo sul fatto di separarsi e venire meno agli obblighi matrimoniali.
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