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LA SEPARAZIONE

La separazione consiste nell’interruzione degli obblighi

matrimoniali

Tra i quali: l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di assistenza

morale e di fedeltà. (Art 143cc)

E’ stato individuato un tipo di separazione (Separazione di

fatto) che non ha validità legale in quanto i coniugi

decidono di separarsi senza la supervisione giudiziaria,

pertanto quest’ultima non produce effetti nel nostro

ordinamento.

Le separazioni che hanno valenza legale all’interno del

nostro ordinamento sono 2.

-La separazione giudiziale (sentenza del giudice)

-separazione consensuale (omologa del giudice)

la separazione:

determina la separazione dei beni

spetta al coniuge la pensione di irreversibilità

rileva sulle successioni mortis causa

separazione giudiziale

2 fasi:

1. il presidente del tribunale convoca le parti per un

tentativo di riconciliazione se ciò non avviene

quest’ultimo emette i c.d provvedimenti presidenziali,

nei quali vengono meno gli obblighi sanciti dall’art 143

e viene stabilita un’entità di mantenimento,

l’affidamento dei figli, e la casa familiare

2. la seconda fase e di tipo contenzioso, il giudice

analizzate le prove (anche d’ufficio) emette la

sentenza di separazione tra i due coniugi, in cui decide

l’affidamento dei figli (congiunto o esclusivo) e

l’eventuale mantenimento e l’ammontare dello

stesso.

Art.151

La separazione può essere richiesta quando la

convivenza tra i coniugi diventa intollerabile

-Esistono casi di separazione senza colpa in cui non

viene dato un addebito a nessuno dei due coniugi.

- Negli altri casi è il giudice che deve valutare a quale

coniuge attribuire l’addebito (colpa della separazione)

L’addebito comporta

- la perdita dell’assegno di mantenimento

-la possibilità di successione mortis causa.

Il giudice stabilisce nei confronti del coniuge a cui è stato

attribuito l’addebito quanto dovrà versare all’altro,

l’entità del mantenimento deve assicurare all’altro

coniuge la stessa vita che conduceva prima della

separazione, a meno che ciò non comporti al coniuge

che ha ricevuto l’addebito problemi di sopravvivenza.

NB.L’addebito non viene attribuito perché non sono stati

rispettati gli obblighi sanciti dall’art 143.

Ma qualora il mancato rispetto degli stessi abbia creato

la rottura del legame matrimoniale.

SEPARAZIONE CONSENSUALE:

-nella separazione consensuale i coniugi sono entrambi

d’accordo sul fatto di separarsi e venire meno agli obblighi

matrimoniali.

Quest’ultimi stabiliscono da soli i loro rapporti patrimoniali

e non patrimoniali (mantenimento, affidamento, casa

familiare)

- La separazione per avere valenza giuridica deve essere

omologata dal giudice, che deve analizzare i

presupposti avendo riguardo che le pattuizioni non

arrechino pregiudizi nei confronti dei figli, in questo

caso il giudice può rifiutare l’omologa.

Senza modificare lui stesso la pattuizione tra i due

coniugi può consigliare loro come agire al fine di

ottenere la convalida.

LEGGE 55/2015

La riforma introduce delle novità riguardo la

separazione dei beni che avveniva con la sentenza di

separazione passata in giudicato, Adesso avviene:

- Non appena il giudice autorizza a far vivere i coniugi

separati (separazione giudiziale)

- Successivamente all’omologa del giudice per quanto

riguarda la (separazione consensuale)

IL DIVORZIO

il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei due

coniugi o negli altri casi previsti dalla legge.

-Il divorzio è lo scioglimento del legame matrimoniale

qualora sia venuto meno il legame matrimoniale e

spirituale dei coniugi (situazione soggettiva)

- condizioni oggettive:

- condanne penali

- Divorzio/annullamento ottenuto all’estero dal coniuge

straniero

-Matrimonio non consumato

-Separazione personale protratta per molto tempo

Riforme della legge 55/2015.

-Richiesta di divorzio fissata a 6 mesi successivamente alla

separazione consensuale

-Richiesta di divorzio abbreviata a 12 mesi

successivamente alla separazione giudiziale

(prima era fissata a 3 anni dalla separazione personale)

(Il dies a quo inizia dalla presentazione dei coniugi di

fronte al giudice.)

PROCEDIMENTO DIVORZIO

1. Come per la separazione i coniugi si recano davanti il

presidente del tribunale per il tentativo di

riconciliazione

2. Se ciò non avviene, si apre una seconda fase

prettamente contenziosa ( come si è visto in caso di

separazione giudiziale)

3. Al termine viene trascritto l’avvenuto divorzio in calce

all’atto matrimoniale con valenza erga omnes

4. tranne per gli sposi in cui ha valenza soltanto al

passaggio in giudicato della sentenza.

EFFETTI DEL DIVORZIO

- La sentenza di divorzio scioglie il vincolo matrimoniale

ex nunc

- La moglie non può più utilizzare il cognome del marito

a meno che quest’ultima non dimostri che il cognome

la individua sul piano artistico e commerciale

- Rileva sul piano della presunzione di concepimento

PIANO PATRIMONIALE:

con la sentenza di divorzio il giudice può disporre a

carico di uno dei coniugi un assegno divorzile fino a

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aning0897 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Frezza Giampaolo.