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LA SEPARAZIONE
La separazione consiste nell’interruzione degli obblighi
matrimoniali
Tra i quali: l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di assistenza
morale e di fedeltà. (Art 143cc)
E’ stato individuato un tipo di separazione (Separazione di
fatto) che non ha validità legale in quanto i coniugi
decidono di separarsi senza la supervisione giudiziaria,
pertanto quest’ultima non produce effetti nel nostro
ordinamento.
Le separazioni che hanno valenza legale all’interno del
nostro ordinamento sono 2.
-La separazione giudiziale (sentenza del giudice)
-separazione consensuale (omologa del giudice)
la separazione:
determina la separazione dei beni
spetta al coniuge la pensione di irreversibilità
rileva sulle successioni mortis causa
separazione giudiziale
2 fasi:
1. il presidente del tribunale convoca le parti per un
tentativo di riconciliazione se ciò non avviene
quest’ultimo emette i c.d provvedimenti presidenziali,
nei quali vengono meno gli obblighi sanciti dall’art 143
e viene stabilita un’entità di mantenimento,
l’affidamento dei figli, e la casa familiare
2. la seconda fase e di tipo contenzioso, il giudice
analizzate le prove (anche d’ufficio) emette la
sentenza di separazione tra i due coniugi, in cui decide
l’affidamento dei figli (congiunto o esclusivo) e
l’eventuale mantenimento e l’ammontare dello
stesso.
Art.151
La separazione può essere richiesta quando la
convivenza tra i coniugi diventa intollerabile
-Esistono casi di separazione senza colpa in cui non
viene dato un addebito a nessuno dei due coniugi.
- Negli altri casi è il giudice che deve valutare a quale
coniuge attribuire l’addebito (colpa della separazione)
L’addebito comporta
- la perdita dell’assegno di mantenimento
-la possibilità di successione mortis causa.
Il giudice stabilisce nei confronti del coniuge a cui è stato
attribuito l’addebito quanto dovrà versare all’altro,
l’entità del mantenimento deve assicurare all’altro
coniuge la stessa vita che conduceva prima della
separazione, a meno che ciò non comporti al coniuge
che ha ricevuto l’addebito problemi di sopravvivenza.
NB.L’addebito non viene attribuito perché non sono stati
rispettati gli obblighi sanciti dall’art 143.
Ma qualora il mancato rispetto degli stessi abbia creato
la rottura del legame matrimoniale.
SEPARAZIONE CONSENSUALE:
-nella separazione consensuale i coniugi sono entrambi
d’accordo sul fatto di separarsi e venire meno agli obblighi
matrimoniali.
Quest’ultimi stabiliscono da soli i loro rapporti patrimoniali
e non patrimoniali (mantenimento, affidamento, casa
familiare)
- La separazione per avere valenza giuridica deve essere
omologata dal giudice, che deve analizzare i
presupposti avendo riguardo che le pattuizioni non
arrechino pregiudizi nei confronti dei figli, in questo
caso il giudice può rifiutare l’omologa.
Senza modificare lui stesso la pattuizione tra i due
coniugi può consigliare loro come agire al fine di
ottenere la convalida.
LEGGE 55/2015
La riforma introduce delle novità riguardo la
separazione dei beni che avveniva con la sentenza di
separazione passata in giudicato, Adesso avviene:
- Non appena il giudice autorizza a far vivere i coniugi
separati (separazione giudiziale)
- Successivamente all’omologa del giudice per quanto
riguarda la (separazione consensuale)
IL DIVORZIO
il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei due
coniugi o negli altri casi previsti dalla legge.
-Il divorzio è lo scioglimento del legame matrimoniale
qualora sia venuto meno il legame matrimoniale e
spirituale dei coniugi (situazione soggettiva)
- condizioni oggettive:
- condanne penali
- Divorzio/annullamento ottenuto all’estero dal coniuge
straniero
-Matrimonio non consumato
-Separazione personale protratta per molto tempo
Riforme della legge 55/2015.
-Richiesta di divorzio fissata a 6 mesi successivamente alla
separazione consensuale
-Richiesta di divorzio abbreviata a 12 mesi
successivamente alla separazione giudiziale
(prima era fissata a 3 anni dalla separazione personale)
(Il dies a quo inizia dalla presentazione dei coniugi di
fronte al giudice.)
PROCEDIMENTO DIVORZIO
1. Come per la separazione i coniugi si recano davanti il
presidente del tribunale per il tentativo di
riconciliazione
2. Se ciò non avviene, si apre una seconda fase
prettamente contenziosa ( come si è visto in caso di
separazione giudiziale)
3. Al termine viene trascritto l’avvenuto divorzio in calce
all’atto matrimoniale con valenza erga omnes
4. tranne per gli sposi in cui ha valenza soltanto al
passaggio in giudicato della sentenza.
EFFETTI DEL DIVORZIO
- La sentenza di divorzio scioglie il vincolo matrimoniale
ex nunc
- La moglie non può più utilizzare il cognome del marito
a meno che quest’ultima non dimostri che il cognome
la individua sul piano artistico e commerciale
- Rileva sul piano della presunzione di concepimento
PIANO PATRIMONIALE:
con la sentenza di divorzio il giudice può disporre a
carico di uno dei coniugi un assegno divorzile fino a