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Capitolo 1

Diritto: sistema di regole

Diritto: sistema di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini. Ha la funzione di proibire l’uso della violenza per la soluzione di conflitti. Il sistema di regole può mutare nel tempo o nello spazio. Per ordinare una società è necessaria un’organizzazione giuridica. Nelle società primitive il diritto si componeva di poche regole. Si è passati da una società rurale (famiglia patriarcale) a una società industriale (famiglia coniugale).

Caratteristiche delle società

La società rurale era basata su:

  • Patria potestà
  • Unità del patrimonio familiare

La società industriale è basata su:

  • Mobilità della forza lavoro
  • Libera disponibilità di ricchezza

Coercizione e legittimazione del diritto

Il diritto è coercitivo, cioè impone l’osservanza delle regole. Legittimazione del diritto (consenso): si legittima grazie al potere di chi lo esercita e grazie al consenso di chi lo accetta.

Norma giuridica

La norma giuridica è l’unità elementare dell’ordinamento giuridico. Essa viene applicata dal giudice per risolvere un conflitto e verrà emessa una sentenza. L’istituto è il termine che si usa per indicare norme della stessa materia, per esempio l’istituto sulla proprietà. Il testo delle leggi è diviso in articoli e commi.

Funzione della legge e principi

La legge ha la funzione di assicurare uniformità di soluzioni. Principio di certezza: i singoli devono sapere quali sono i comportamenti giuridicamente leciti e illeciti.

Sistemi legali

  • Common law: vige nei paesi anglosassoni, il giudice crea la norma alla risoluzione dei conflitti.
  • Civil law: vige in Italia, si hanno norme generali ed astratte da seguire per risolvere conflitti.

Caratteri della norma giuridica

  • Generale: si riferisce alla generalità delle persone e non a un singolo individuo.
  • Astratta: si disciplinano casi non specifici, ma fattispecie.
  • Irretroattiva: non si può punire un atto considerato lecito in passato ed illecito nel presente, dispone solo per l’avvenire.
  • Precostituita: creata prima dell’insorgere di un conflitto.

Diritto generale e speciale

Diritto generale/comune: si riferisce alla generalità delle persone. Diritto speciale: si riferisce a determinate categorie.

Diritto privato e pubblico

Diritto privato: regola i rapporti tra i privati e protegge interessi particolari.

Diritto pubblico: regola i rapporti a cui partecipa lo Stato o un ente pubblico e protegge interessi generali (collettività), lo Stato ha la supremazia.

I suoi istituti:

  • Proprietà (super partes), potere sovrano
  • Contratto
  • Responsabilità civile
  • Impresa
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Il diritto (privato/pubblico), norma giuridica e fatti e atti giuridici Pag. 1
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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