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B. I REGOLAMENTI

I regolamenti sono fonti adottate dagli organi del potere esecutivo (art. 87, comma 5 della Costituzione) o da altre

autorità nei limiti in cui è loro attribuita un’autonoma potestà normativa. Essi, di regola, non attribuiscono particolari

diritti, obblighi o facoltà, ma ne regolano l’esercizio.

Anzitutto, parlando di norme emanate dal potere esecutivo, dobbiamo evitare la possibile confusione di far

coincidere il concetto di regolamento con ogni norma che provenga dal governo. Infatti, i decreti legislativi (emessi in

forza di delega legislativa: come quelli emanati in virtù delle leggi comunitari per applicare le norme dell’Unione

europea) e i decreti legge (emessi dal potere esecutivo in attesa della loro conversione entro sessanta giorni) hanno

la stessa forza della legge; nella gerarchia delle fonti vanno considerati come leggi, pur non essendo leggi formali, e

possono a loro volta essere integrati da un regolamento. Invece, il regolamento è per sua natura, in quanto fonte

secondaria, subordinato all’atto legislativo.

Tipica forma di regolamento è quello esecutivo: esso è un mezzo per facilitare la retta applicazione delle leggi e serve ad

assicurare l’operatività.

Invece i regolamenti di attuazione sono emanati anche per integrare atti legislativi contenenti norme di principio.

Vi sono inoltre i regolamenti indipendenti, emanati nelle materie in cui manchi un disciplina di legge e che non risultino coperte

da riserva di legge (art. 17, comma 1, lett. c) e i regolamenti di organizzazione, con i quali l’esecutivo provvede a disciplinare i

pubblici uffici. 6

C. LE NORME CORPORATIVE

L’art. 1 delle disp. Prel., che stabilisce l’ordine delle fonti, risulta superato nell’indicazione del n. 3, dove sono

previste quelle norme corporative che sono legate a passate strutture politiche. La Costituzione ha stabilito, agli

artt. 35 ss., e specialmente negli artt. 39 e 49, i princìpi fondamentali per la disciplina di una materia che ha tanta

importanza per una democrazia come la nostra, la quale, bisogna ricordarlo, si proclama fondata sul lavoro (art. 1

Cost.) e riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro (art. 4). Ma un apposita legge sindacale non è stata mai

approvata, nonostante ne sia stata più volte auspicata l’emanazione per il bene dei lavoratori e per la chiarezza dei

rapporti giuridici che li vedono coinvolti.

D. GLI USI: CONCETTO, ELEMENTI COSTITUTIVI E SPECIE

L’art. 1, disegnando la gerarchia delle fonti del diritto italiano, enumera, dopo la legge, i regolamenti, le norme

cooperative, anche gli “usi”. In breve, l’uso è una regola di condotta osservata uniformemente e costantemente dai

membri di una società con la convinzione di obbedire ad un imperativo giuridico. Esso si forma, non come una legge,

ma in maniera spontanea, anche senza la consapevolezza che si viene creando una norma.

Sotto l’aspetto materiale, l’uso deve essere: costante, generale, e deve durare nel tempo. Sotto l’aspetto psicologico,

deve essere osservato con la convinzione di osservare un precetto giuridico. Nel nostro ordinamento, sono posti

all’ultimo posto della gerarchia: il che significa che sono ammesse soltanto dove non vi sia una norma superiore.

Infatti l’art. 8 delle “Preleggi” precisa che “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia

solo in quanto sono da essi richiamati”: questo significa che la consuetudine può operare in materie non regolate da

fonti-atto (c.d. consuetudine praeter legem), oppure per richiamo esplicito della legge (consuetudine secundum

legem); invece non può esistere la consuetudine contra legem, cioè quella che dispone in contrasto con le fonti-atto.

Dagli usi di cui abbiamo parlato, chiamati anche normativi, vanno tenuto distinti gli usi contrattuali (detti anche usi negoziali o d’affari) che

sono contemplati in clausole d’uso o sottintesi per pratiche generali creati nei vari mercati.

Questi usi rappresentano una viva possibilità di adattamento dell’ordinamento legale alle esigenze del commercio, e la pratica dei mercati può

con tal mezzo derogare alle norme non imperative della legge.

Poiché l’uso è una norma non scritta, ci si deve accertare della sua esistenza. A tale scopo sono istituite raccolte, a cura del Ministero

dell’Industria per gli usi generali del commercio, e a cura delle Camere di Commercio per gli usi commerciali e agrari locali.

4. La giurisprudenza, la dottrina, l’equità

Oltre alle fonti summenzionate, che sono riconosciute espressamente dal codice civile, si sogliono ricordare, come

fonti indirette, la giurisprudenza, la dottrina, e l’equità.

- La giurisprudenza sono il complesso delle decisioni (sentenze) giudiziarie. È importante sottolineare che oggi i

giudizi hanno funzioni molto diverse da quelle di un tempo passato, come avveniva per esempio con i Pretori romani

che potevano dettare anche loro la legge e per i giuristi che possedevano il ius respondendi ex auctoritate principis.

Infatti, un tempo i giudici applicavano la legge e dove c’era incertezza o mancanza di diritto erano proprio loro che si

sostituivano al legislatore e creavano le norme su misura al caso in concreto che avevano di fronte.

Invece, oggi il ruolo del giudice è stato limitato democraticamente con la scissione del potere giudiziario da quello

esecutivo e da quello legislativo, per evitare contrasti ed egemonie. Infatti, le sentenze dei giudici, oggi, sono

vincolante soltanto fra le parti in giudizio e non costituiscono precedenti da seguire ed interpretare.

- La dottrina, sono i risultati dello studio scientifico del diritto.

- Infine, l’equità è la giustizia del caso concreto, data secondo coscienza del giudice (e non necessariamente secondo

diritto) alle parti che ne facciano concorde richiesta, su questioni riguardanti diritti disponibili.

Diritti disponibili e diritti indisponibili (Approfondimento)

Sono disponibili i diritti di cui il titolare può disporre mediante atti di trasferimento, rinuncia, ecc.

Ad esempio, sono generalmente disponibili tutti i diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente valutabile (come il

diritto di proprietà su beni mobili o immobili).

Sono indisponibili quei diritti che soddisfano non solo il titolare, ma anche interessi pubblicistici, e che per questo non sono

negoziabili. Sono tali i diritti della personalità, gli status familiari (riconoscimento di un figlio, validità di un’adozione, ecc.).

Premesso questo, la legge 21 nov. 1991, n 374 riconosce al giudice di pace il compito di giudicare secondo equità le

cause il cui valore sia inferiore a millecento euro (art. 113 c.p.c.).

Nei pochi casi in cui il giudice decide secondo equità, un ricorso per cassazione è ammesso soltanto per denunciare

la violazione di norme o principi di carattere costituzionale. 7

SEZIONE III – Le fonti del diritto (vedi pag 2-3)

SEZIONE IV – L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio

1. La legge nello spazio: il diritto internazionale privato e il cosiddetto diritto internazionale pubblico

Il principio generale è che la legge ha vigore territorialmente entro i confini del Paese che l’ha promulgata per cui

entro tali confini si applica l’ordinamento in vigore per tale Stato.

Tuttavia, nel campo del diritto Privato, spesso accade che bisogna fare i conti con casi in cui un cittadino di uno

Stato, nello svolgere la sua attività, ha a che fare con cittadini di altri stati e magari per cose o situazioni residenti in

altri stati ancora. Chiaramente, ogni Stato ha le sue leggi e questo può causare dei conflitti tra le diverse legislazioni.

A questo pone un rimedio il Diritto internazionale Privato che mira appunta a regolare questi casi.

Il nostro diritto per risolvere la complessità di questa materia distingue tra due tipi di norme:

- norme di applicazione che stabiliscono quando e sotto quali condizioni si deve applicare il diritto italiano;

- norme di rinvio che stabiliscono in altri casi l’applicazione del diritto straniero.

Tutte queste norme fanno parte del nostro diritto positivo, cioè della legge vigente in Italia, ed è comunque fatta

salva l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica italiana.

A tal proposito va sin d’ora precisato che, prima di applicare le norme interne di diritto internazionale privato,

occorre verificare infatti l’esistenza di eventuali convenzioni internazionali in vigore per la Repubblica italiana in

quanto le disposizioni in esse contenute prevalgono su quelle interne. Inoltre, è da considerare l’incidenza dei

regolamenti comunitari adottati al fine di garantire l’uniforme disciplina delle fattispecie caratterizzate da elementi

di internazionalità.

Le “disposizioni sulla legge in generale” che regolavano le conseguenze del conflitto tra le diverse leggi degli Stati

sono state radicalmente riformate dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 sulla “riforma del sistema italiano del diritto

internazionale privato”. Tale legge consolida ora in un unico testo normativo la disciplina dei casi che implicano

conflitti tra le diverse legislazioni, e comprende sia le norme di diritto processuale civile internazionale relative

all’individuazione dell’ambito della giurisdizione italiana, nonché quelle concernenti l’efficacia delle sentenze e degli

atti stranieri, sia le norme di diritto internazionale privato sostanziale per l’individuazione della legge applicabile ai

diversi rapporti giuridici. La nuova disciplina si applica nei giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore della legge di

riforma, mentre le previgenti norme di diritto internazionale privato trovano applicazione in relazione alle situazioni

“esaurite” prima del 1° settembre 1995.

Di notevole importanza è l’art. 16 della suddetta legge che vieta l’applicazione del diritto internazionale ogni volta

questo venga a porsi in contrasto con i principi costituzionali ed etico fondamentali del nostro ordinamento.

Infine, con tale legge, ogni aspetto del diritto Privato è sottoposto alla gestione della stessa e trova chiari e semplici

rimedi ad ogni tipo di conflitto privato come quelli per le successioni, diritto di famiglia, condivisione di beni, ecc.

2. La successione delle leggi nel tempo

La legge, dopo la sua promulgazione, con la quale il Capo dello Stato ne afferma l’esistenza e ne ordina l’esecuzione,

viene inserita nella Raccolta ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana, e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale. Dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta la legge entra in vigore in tutto il territorio dello Stato

(art. 73 della Costituzione e 10 disp. Prel.). Il periodo intermedio tra la pubblicazione e l’entrata in vigore, chiamato

vacatio legis, può essere allungato, per

Dettagli
A.A. 2015-2016
17 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nicoladigrazia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Sbordone Francesco.