Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Isittuzioni di diritto privato I - fatti e atti giuridici Pag. 1 Isittuzioni di diritto privato I - fatti e atti giuridici Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Isittuzioni di diritto privato I - fatti e atti giuridici Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 13.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Isittuzioni di diritto privato I - fatti e atti giuridici Pag. 11
1 su 13
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI

Ogni norma giuridica contiene una regola di comportamento condizionata, cioè:

a) prevede una condizione, in cui è descritta una fattispecie (se si verifica questo)

b) e ad essa collega una prescrizione o qualificazione di comportamenti, detta “conseguenza

giuridica” (allora tale persona deve comportarsi in tal modo).

FATTO GIURIDICO → ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualunque effetto.

“Fatto” = qualsiasi accadimento (nascita, comportamento cosciente e volontario di uno, crollo di un

palazzo...)

“Giuridico” → perché il fatto è previsto da una regola di diritto che collega al suo accadere

determinate conseguenze.

Dare o non dare rilevanza giuridica a qualcosa è una scelta del legislatore molto importante:

se da rilevanza, vuol dire che riconosce in certe situazioni-tipo (fattispecie) un problema

• (conflitto di interessi) che necessita di soluzione;

anche non dare rilevanza è importante: ciò è accaduto con la scelta di non dare “rilevanza

• giuridica” alla diversità di “razza” o di religione.

Una volta però c'erano delle leggi sulle razze (leggi razziali del 1938, poi abrogate con la caduta del

fascismo). Questo ci fa capire che la rilevanza di un fatto può sussistere per alcuni punti di vista e

per altri no. La qualità di fatto giuridico dipende dalle norme che cambiano nel tempo.

Le situazioni di fatto prese in considerazione dalle regole di diritto sono però molto diverse tra di

loro: “fatti giuridici” sono la nascita, la morte, l'età, il matrimonio, il contratto, …

Ogni diverso fatto è rilevante secondo il modo in cui la legge lo considera.

Caso: una persona muore in un incidente d'auto.

1. È rilevate il fatto in sé: la morte scioglie il matrimonio (art. 149 c.c.), alla morte segue

l'apertura della successione (art. 456) e così via.

Questi effetti considerano solo il “fatto naturale” che la persona abbia cessato di vivere.

2. È rilevante l'atto umano: sia da un punto di vista penalistico (art. 575 c. p) che civilistico

(art. 2043) è rilevante che “qualcuno” sia responsabile della morte di qualcun altro.

L'atto umano, per produrre le conseguenze previste (pena o risarcimento), deve avere certe

caratteristiche e dev'essere:

– commesso da persona capace di intendere e volere

– doloso (cosciente e volontario) o almeno colposo (dovuto a negligenza).

Tra i fatti giuridici distinguo:

i fatti in senso stretto → fatti che accadono e che considero in quanto accadono; sono fatti la

• nascita (art. 1 c.c.), la morte (artt. 149, 456 c.c.), il crollo di un edificio (art. 1053 c.c.);

gli atti → le azioni umane, delle quali è rilevante l'aspetto soggettivo ( = consapevolezza e

• volontarietà). Sono atti giuridici il contratto (1321 c.c.), il testamento (art. 587 c.c.), il

matrimonio (art. 84 c.c.), la confessione ( art. 2730 c.c.).

ATTO GIURIDICO = ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione

in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione.

---> atto lecito: quando una norma attribuisce rilevanza giuridica (cioè effetti giuridici) ad una

condotta lecita;

---> atto illecito: quando è contrario ad una norma o ad un principio dell'ordinamento giuridico, e ha

perciò come conseguenza una sanzione.

Gli atti illeciti. L'illecito civile

Fondamentalmente, ogni regola di diritto consiste in una prescrizione di comportamento che mira

alla protezione di un interesse.

Una condotta umana è dunque giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto (cioè

quando corrisponde ad un comportamento vietato o quindi non corrisponde al comportamento

dovuto) e perciò lede gli interessi protetti dalla norma.

Valutazione di illiceità → giudizio complesso: confrontare la condotta, di fatto tenuta, con la

prescrizione normativa per vedere se sussiste o non sussiste quel contrasto che rende illecito il

comportamento.

Secondo i comuni criteri di interpretazione e applicazione la norma si riterrà violata solo in quanto

si possa affermare che il comportamento è tale da ledere gli interessi protetti dalla regola legale.

Ma molto dipende dal tipo di norma che si tratta di applicare: infatti vi sono interi settori nei quali,

per diverse ragioni, il legislatore prevede in modo espresso e tendenzialmente preciso il

comportamento vietato o obbligatorio.

Es: ambito penale → vale il principio “nullum crimen sine lege” e il divieto dell' analogia.

In altri casi, invece, in primo piano non sono tanto i comportamenti vietati o obbligatori, quanto

piuttosto la soddisfazione di determinati interessi o la tutela di determinati valori.

Es: dovere imposto ai genitori di educare i figli nel rispetto dell' inclinazione naturale, delle

capacità, delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).

Esistono diverse specie di illecito:

Illecito penale → comprende quei comportamenti che la legge considera lesivi di un “bene”

• (= interesse) la cui tutela è di interesse generale, e che espressamente prevede una

fattispecie di reato, a cui è collegata una pena a carico dell' autore dell' illecito.

Illecito amministrativo → comprende quei comportamenti che violano norme poste a

• tutela di quegli interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla pubblica

amministrazione.

Nell' ambito privato bisogna distinguere tra “atto illecito” e “illecito civile”.

• → Atto illecito: atto che viola una norma giuridica e che perciò lede gli interessi (generali o

particolari) che essa vuole proteggere.

In questo senso è illecita:

- la condotta di un genitore che viola il dovere di educare ed istruire i figli (art 147 c.c.); ci

sono quindi diverse sanzioni, tra cui il decadere della potestà (artt. 330 – 333 c.c.);

- la condotta di un coniuge che non osserva il dovere di fedeltà (art. 143 c.c.); a lui quindi si

potrà eventualmente addebitare un' eventuale separazione (art. 151.2 c.c.);

- il contratto che viola una norma inderogabile e che è, perciò, nullo (art. 1418 c.c.)

→ Illecito civile: è più specificatamente un comportamento che:

lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica

• e provoca, perciò, un pregiudizio per il soggetto leso.

L' illecito civile è fonte di responsabilità, e cioè dell' obbligo di risarcire il danno cagionato.

Es: un automobilista supera i limiti di velocità → commette un illecito ( una contravvenzione) che

ha le proprie sanzioni (multa, ritiro della patente, … ). Un problema di illecito civile nasce solo se

quell' automobilista causa un incidente: la lesione della vita, della salute, della proprietà altrui è un

illecito civile, fonte dell' obbligo di risarcire il danno.

L'illecito civile, ora precisato, può verificarsi in due ordini di casi che trovano disciplina in due

differenti parti del Codice Civile:

1. Gli artt. 1218 ss. sanzionano l'inadempimento dell' obbligazione: la condotta del debitore

che non adempie la prestazione dovuta al creditore viola la norma che lo obbliga ad

adempiere e lede l'interesse del creditore, da quella norma protetto. Si parla di illecito

contrattuale.

2. L' art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Quindi non c'è la violazione di

un obbligo preesistente tra danneggiante e danneggiato e la lesione dell'interesse del

danneggiato avviene al di fuori di qualsiasi relazione precostituita. Si parla di illecito

extracontrattuale.

Importante ricordare che:

la responsabilità civile (cioè l'obbligo di risarcire il danno) non sempre si collega ad un atto

• illecito in senso proprio (= violazione di un dovere imposto da una norma giuridica);

Qualunque fatto.. che cagiona ad altri un danno ingiusto → fattispecie

Obbliga... a risarcire → sanzione

Ma qual'è il dovere violato?

Tradizionalmente l'illecito extracontrattuale era considerato come violazione di un generale

dovere di non ledere gli altri (neminem laedere), ma:

– l'obbligo generale di non ledere non risulta dal diritto vigente;

– la responsabilità civile non sempre si può giustificare come la sanzione di un atto illecito;

infatti, se guardiamo all 'intero sistema della responsabilità civile (cioè a quelle regole con

cui il legislatore prevede che taluno debba risarcire il danno subito da un altro soggetto), la

funzione di riparazione del danno ha ora più forza della funzione sanzionatoria.

La figura dell' illecito civile non esaurisce tutto il problema dell' illiceità nel diritto privato :

• – ci sono atti qualificabili come illeciti in senso ampio perché contrari a norme

inderogabili, ma senza che si cada nello schema dell' illecito civile: ad es., un contratto

vietato dalla legge è illecito, ma la conseguenza è che diviene automaticamente nullo

(art. 1418 c.c.) e non produce alcun effetto;

– ci sono casi in cui la legge impone obblighi, di ordine non patrimoniale, all'interno di

rapporti giuridici soggetti a regole particolari: ad es. i doveri coniugali (art. 143 c.c.) o il

dovere di educare i figli (art. 147 c.c.); la condotta che viola l'obbligo, lede un interesse

particolare dell'altra parte (del coniuge o del figlio), oltre che un eventuale interesse

generale. Ma essa trova specifiche sanzioni (separazione con addebito, decadenza della

potestà, … ) e non cade immediatamente nello schema dell'illecito civile.

La responsabilità civile è solo una delle “forme di tutela” apprestate dall' ordinamento

• giuridico per la protezione degli interessi particolari.

Sempre più importante sta diventando la c.d. tutela inibitoria (cioè l'ordine giudiziale di

cessare l'attività lesiva) che è prevista da diverse norme giuridiche (es: artt. 7, 10, 949, 2599

c.c.): si discute se possa diventare un rimedio generale, applicabile anche nei casi in cui la

legge non lo prevede espressamente (qui il presupposto è la violazione del diritto, ma non è

necessario che sia prodotto un danno!).

Gli atti (leciti) del Codice Civile

Nel nostro codice la parole “atto” viene usata con significati diversi e non c'è una definizione legale

(come ad es. quella del contratto). Ci sono varie norme che fanno un generale riferimento ad “atto”:

• art. 2 c.c. &rar

Dettagli
A.A. 2013-2014
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara.attura.5 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Cubeddu Maria Giovanni.