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I FATTI E GLI ATTI GIURIDICI
Ogni norma giuridica contiene una regola di comportamento condizionata, cioè:
a) prevede una condizione, in cui è descritta una fattispecie (se si verifica questo)
b) e ad essa collega una prescrizione o qualificazione di comportamenti, detta “conseguenza
giuridica” (allora tale persona deve comportarsi in tal modo).
FATTO GIURIDICO → ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualunque effetto.
“Fatto” = qualsiasi accadimento (nascita, comportamento cosciente e volontario di uno, crollo di un
palazzo...)
“Giuridico” → perché il fatto è previsto da una regola di diritto che collega al suo accadere
determinate conseguenze.
Dare o non dare rilevanza giuridica a qualcosa è una scelta del legislatore molto importante:
se da rilevanza, vuol dire che riconosce in certe situazioni-tipo (fattispecie) un problema
• (conflitto di interessi) che necessita di soluzione;
anche non dare rilevanza è importante: ciò è accaduto con la scelta di non dare “rilevanza
• giuridica” alla diversità di “razza” o di religione.
Una volta però c'erano delle leggi sulle razze (leggi razziali del 1938, poi abrogate con la caduta del
fascismo). Questo ci fa capire che la rilevanza di un fatto può sussistere per alcuni punti di vista e
per altri no. La qualità di fatto giuridico dipende dalle norme che cambiano nel tempo.
Le situazioni di fatto prese in considerazione dalle regole di diritto sono però molto diverse tra di
loro: “fatti giuridici” sono la nascita, la morte, l'età, il matrimonio, il contratto, …
Ogni diverso fatto è rilevante secondo il modo in cui la legge lo considera.
Caso: una persona muore in un incidente d'auto.
1. È rilevate il fatto in sé: la morte scioglie il matrimonio (art. 149 c.c.), alla morte segue
l'apertura della successione (art. 456) e così via.
Questi effetti considerano solo il “fatto naturale” che la persona abbia cessato di vivere.
2. È rilevante l'atto umano: sia da un punto di vista penalistico (art. 575 c. p) che civilistico
(art. 2043) è rilevante che “qualcuno” sia responsabile della morte di qualcun altro.
L'atto umano, per produrre le conseguenze previste (pena o risarcimento), deve avere certe
caratteristiche e dev'essere:
– commesso da persona capace di intendere e volere
– doloso (cosciente e volontario) o almeno colposo (dovuto a negligenza).
Tra i fatti giuridici distinguo:
i fatti in senso stretto → fatti che accadono e che considero in quanto accadono; sono fatti la
• nascita (art. 1 c.c.), la morte (artt. 149, 456 c.c.), il crollo di un edificio (art. 1053 c.c.);
gli atti → le azioni umane, delle quali è rilevante l'aspetto soggettivo ( = consapevolezza e
• volontarietà). Sono atti giuridici il contratto (1321 c.c.), il testamento (art. 587 c.c.), il
matrimonio (art. 84 c.c.), la confessione ( art. 2730 c.c.).
ATTO GIURIDICO = ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione
in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione.
---> atto lecito: quando una norma attribuisce rilevanza giuridica (cioè effetti giuridici) ad una
condotta lecita;
---> atto illecito: quando è contrario ad una norma o ad un principio dell'ordinamento giuridico, e ha
perciò come conseguenza una sanzione.
Gli atti illeciti. L'illecito civile
Fondamentalmente, ogni regola di diritto consiste in una prescrizione di comportamento che mira
alla protezione di un interesse.
Una condotta umana è dunque giuridicamente illecita quando viola una regola di diritto (cioè
quando corrisponde ad un comportamento vietato o quindi non corrisponde al comportamento
dovuto) e perciò lede gli interessi protetti dalla norma.
Valutazione di illiceità → giudizio complesso: confrontare la condotta, di fatto tenuta, con la
prescrizione normativa per vedere se sussiste o non sussiste quel contrasto che rende illecito il
comportamento.
Secondo i comuni criteri di interpretazione e applicazione la norma si riterrà violata solo in quanto
si possa affermare che il comportamento è tale da ledere gli interessi protetti dalla regola legale.
Ma molto dipende dal tipo di norma che si tratta di applicare: infatti vi sono interi settori nei quali,
per diverse ragioni, il legislatore prevede in modo espresso e tendenzialmente preciso il
comportamento vietato o obbligatorio.
Es: ambito penale → vale il principio “nullum crimen sine lege” e il divieto dell' analogia.
In altri casi, invece, in primo piano non sono tanto i comportamenti vietati o obbligatori, quanto
piuttosto la soddisfazione di determinati interessi o la tutela di determinati valori.
Es: dovere imposto ai genitori di educare i figli nel rispetto dell' inclinazione naturale, delle
capacità, delle aspirazioni dei figli (art. 147 c.c.).
Esistono diverse specie di illecito:
Illecito penale → comprende quei comportamenti che la legge considera lesivi di un “bene”
• (= interesse) la cui tutela è di interesse generale, e che espressamente prevede una
fattispecie di reato, a cui è collegata una pena a carico dell' autore dell' illecito.
Illecito amministrativo → comprende quei comportamenti che violano norme poste a
• tutela di quegli interessi di ordine generale, la cui soddisfazione è affidata alla pubblica
amministrazione.
Nell' ambito privato bisogna distinguere tra “atto illecito” e “illecito civile”.
• → Atto illecito: atto che viola una norma giuridica e che perciò lede gli interessi (generali o
particolari) che essa vuole proteggere.
In questo senso è illecita:
- la condotta di un genitore che viola il dovere di educare ed istruire i figli (art 147 c.c.); ci
sono quindi diverse sanzioni, tra cui il decadere della potestà (artt. 330 – 333 c.c.);
- la condotta di un coniuge che non osserva il dovere di fedeltà (art. 143 c.c.); a lui quindi si
potrà eventualmente addebitare un' eventuale separazione (art. 151.2 c.c.);
- il contratto che viola una norma inderogabile e che è, perciò, nullo (art. 1418 c.c.)
→ Illecito civile: è più specificatamente un comportamento che:
lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica
• e provoca, perciò, un pregiudizio per il soggetto leso.
•
L' illecito civile è fonte di responsabilità, e cioè dell' obbligo di risarcire il danno cagionato.
Es: un automobilista supera i limiti di velocità → commette un illecito ( una contravvenzione) che
ha le proprie sanzioni (multa, ritiro della patente, … ). Un problema di illecito civile nasce solo se
quell' automobilista causa un incidente: la lesione della vita, della salute, della proprietà altrui è un
illecito civile, fonte dell' obbligo di risarcire il danno.
L'illecito civile, ora precisato, può verificarsi in due ordini di casi che trovano disciplina in due
differenti parti del Codice Civile:
1. Gli artt. 1218 ss. sanzionano l'inadempimento dell' obbligazione: la condotta del debitore
che non adempie la prestazione dovuta al creditore viola la norma che lo obbliga ad
adempiere e lede l'interesse del creditore, da quella norma protetto. Si parla di illecito
contrattuale.
2. L' art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Quindi non c'è la violazione di
un obbligo preesistente tra danneggiante e danneggiato e la lesione dell'interesse del
danneggiato avviene al di fuori di qualsiasi relazione precostituita. Si parla di illecito
extracontrattuale.
Importante ricordare che:
la responsabilità civile (cioè l'obbligo di risarcire il danno) non sempre si collega ad un atto
• illecito in senso proprio (= violazione di un dovere imposto da una norma giuridica);
Qualunque fatto.. che cagiona ad altri un danno ingiusto → fattispecie
Obbliga... a risarcire → sanzione
Ma qual'è il dovere violato?
Tradizionalmente l'illecito extracontrattuale era considerato come violazione di un generale
dovere di non ledere gli altri (neminem laedere), ma:
– l'obbligo generale di non ledere non risulta dal diritto vigente;
– la responsabilità civile non sempre si può giustificare come la sanzione di un atto illecito;
infatti, se guardiamo all 'intero sistema della responsabilità civile (cioè a quelle regole con
cui il legislatore prevede che taluno debba risarcire il danno subito da un altro soggetto), la
funzione di riparazione del danno ha ora più forza della funzione sanzionatoria.
La figura dell' illecito civile non esaurisce tutto il problema dell' illiceità nel diritto privato :
• – ci sono atti qualificabili come illeciti in senso ampio perché contrari a norme
inderogabili, ma senza che si cada nello schema dell' illecito civile: ad es., un contratto
vietato dalla legge è illecito, ma la conseguenza è che diviene automaticamente nullo
(art. 1418 c.c.) e non produce alcun effetto;
– ci sono casi in cui la legge impone obblighi, di ordine non patrimoniale, all'interno di
rapporti giuridici soggetti a regole particolari: ad es. i doveri coniugali (art. 143 c.c.) o il
dovere di educare i figli (art. 147 c.c.); la condotta che viola l'obbligo, lede un interesse
particolare dell'altra parte (del coniuge o del figlio), oltre che un eventuale interesse
generale. Ma essa trova specifiche sanzioni (separazione con addebito, decadenza della
potestà, … ) e non cade immediatamente nello schema dell'illecito civile.
La responsabilità civile è solo una delle “forme di tutela” apprestate dall' ordinamento
• giuridico per la protezione degli interessi particolari.
Sempre più importante sta diventando la c.d. tutela inibitoria (cioè l'ordine giudiziale di
cessare l'attività lesiva) che è prevista da diverse norme giuridiche (es: artt. 7, 10, 949, 2599
c.c.): si discute se possa diventare un rimedio generale, applicabile anche nei casi in cui la
legge non lo prevede espressamente (qui il presupposto è la violazione del diritto, ma non è
necessario che sia prodotto un danno!).
Gli atti (leciti) del Codice Civile
Nel nostro codice la parole “atto” viene usata con significati diversi e non c'è una definizione legale
(come ad es. quella del contratto). Ci sono varie norme che fanno un generale riferimento ad “atto”:
• art. 2 c.c. &rar