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Il diritto in generale

Il diritto

L’essere umano ha sempre cercato di relazionarsi con i suoi simili per intrattenere rapporti più o meno pacifici. Immediata conseguenza dell’esigenza dell’uomo a “socializzare” è stata la nascita di determinate regole poste alla base della comunità formatasi. In una società, l’assenza di regole imposte da un’organizzazione centrale (Stato) determinerebbe una situazione di anarchia.

Le regole che gli uomini si danno nell’organizzazione del contesto sociale riguardano tutti i momenti del vivere. Si usa distinguere, in particolare, tra norme sociali (di buona educazione, religiose, morali) e norme giuridiche. Le norme giuridiche sono rivolte a tutti i cittadini al fine di realizzare una convivenza pacifica ed ordinata, e stabiliscono i comportamenti che ogni cittadino deve tenere o deve evitare. Una differenza fondamentale tra norme sociali e norme giuridiche sta nella coattività o coercibilità, ossia nell’esistenza di una sanzione per chi infrange le regole. Il requisito della coattività è del tutto assente nelle norme sociali, mentre è elemento caratterizzante le norme giuridiche.

Non vi è però di fatto una grossa contrapposizione tra regole sociali e norme giuridiche: quasi tutte le norme giuridiche riflettono, infatti, i valori etico-sociali del popolo in un dato contesto storico. I precetti “non uccidere” o “non rubare” prima ancora che sanciti dal diritto, sono disposti dalla religione e dalla morale comune. Spesso poi le regole sociali e le norme giuridiche si influenzano le une con le altre, determinando di fatto l’evoluzione della storia civile di uno Stato. Si pensi ad esempio alla legge sul divorzio che nel 1970 rappresentò una vera e propria rivoluzione dei costumi sociali degli italiani che fino ad allora avevano vissuto nel rispetto dell’indissolubilità del matrimonio: all’epoca lo scioglimento del matrimonio, anche se ammesso dal diritto, era considerato un evento straordinario e ancora scandaloso. Oggi, invece, è considerato come un evento sì drammatico per la famiglia, ma privo di qualsiasi connotazione morale negativa.

Le norme giuridiche non sono altro che regole rivolte ed imposte a tutti i cittadini di uno Stato per mantenere l’ordine e la convivenza all’interno della comunità. Scopo del diritto è quello di attenuare ed eliminare i conflitti di interesse tra i cittadini. L’insieme di tali norme viene detto ordinamento giuridico. Tutti gli Stati hanno il proprio ordinamento giuridico, cioè un proprio corpo di norme posto alla base della società. L’ordinamento giuridico dello Stato è sicuramente l’ordinamento giuridico più importante per la vita di un popolo, ma esistono anche altri ordinamenti giuridici dettati da altri enti o strutture organizzate diverse dallo Stato. Vi è in primo luogo l’ordinamento giuridico internazionale. Per i Paesi dell’UE vi è poi l’ordinamento giuridico comunitario, che impone regole cui i vari Stati membri devono attenersi. Vi è poi il diritto canonico che rappresenta l’ordinamento giuridico della Chiesa e che è vincolante per tutti i cittadini credenti. All’interno dell’ordinamento giuridico statale esistono poi ulteriori complessi di norme con valenza giuridica: si pensi, ad esempio, all’ordinamento giuridico sportivo.

L’ordinamento giuridico, inteso come complesso di norme giuridiche, è spesso definito come diritto oggettivo. Anche il diritto oggettivo è dunque definibile come un insieme di norme giuridiche. La distinzione fondamentale dalla quale partono tutti gli studi relativi al diritto è quella tra diritto oggettivo e diritto soggettivo. Possiamo dire che il diritto oggettivo non è altro che l’insieme delle norme giuridiche poste a garanzia dei diritti degli uomini. Il diritto soggettivo è il potere attribuito dalla legge agli uomini di agire per il soddisfacimento dei propri interessi, di invocare cioè il diritto oggettivo per tutelare i propri interessi.

Il diritto oggettivo che regola gli infiniti rapporti che possono nascere tra i cittadini, è soggetto a vari tipi di classificazione (si tratta comunque di classificazioni convenzionali, dal momento che il diritto deve essere considerato come un fenomeno unico): tra queste la più importante è senz’altro quella tra diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico regola e disciplina l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, i loro rapporti nonché i rapporti che nascono tra questi e i cittadini. Nell’ambito del diritto pubblico lo Stato e gli altri enti pubblici, in quanto esponenti di interessi generali e titolari di un potere di comando, si trovano sempre in una posizione di supremazia rispetto ai cittadini. Il diritto privato regola e disciplina i rapporti che nascono tra soggetti che si trovano tra loro in condizioni di parità reciproca, ed i conseguenti diritti ed obblighi. Quando un ente pubblico sveste la sua posizione di supremazia e si relaziona con i soggetti in condizioni di parità, è anch’esso soggetto alle norme di diritto privato (si pensi ad esempio a quando lo Stato vende o acquista un bene).

Le norme giuridiche

Secondo un’autorevole definizione, la norma giuridica è un comando generale (destinato cioè a tutti e non ad una singola persona) ed astratto (si riferisce ad un caso ipotetico da adattare, poi, al caso concreto). Tale comando è rivolto dallo Stato ai cittadini, e con esso viene imposta a tutti una certa condotta, sotto la minaccia di una data sanzione.

I principali caratteri delle norme giuridiche sono:

  • La generalità. Le norme giuridiche sono generali in quanto si rivolgono ad una generalità di individui;
  • L’astrattezza. Il requisito dell’astrattezza sta ad indicare che le norme giuridiche non regolano uno specifico caso concreto, ma piuttosto prevedono un caso ipotetico;
  • La coercibilità o coattività. Le norme giuridiche sono coattive in quanto prevedono una sanzione per coloro che non obbediscono al loro comando.

Non tutte le norme prevedono però una sanzione nel caso di loro mancata osservanza. Esecuzione e pena sono le sanzioni estreme. Nella prima si comprendono l’esecuzione forzata e la nullità dell’atto compiuto in dispregio delle norme: esse mirano a ottenere quel medesimo risultato che si ottiene con l’obbedienza spontanea. Le sanzioni punitive prevedono una pena (detentiva o pecuniaria) da infliggere a chi trasgredisce una norma. Sanzioni intermedie fra i due tipi ricordati sono: il risarcimento e la riparazione, che mirano soltanto a un equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l’obbedienza della norma.

Proprio in base al tipo di sanzione, è possibile distinguere le norme giuridiche in cinque grandi gruppi:

  • Norme primarie, che sono quelle che pongono la regola, il precetto;
  • Norme secondarie che stabiliscono la sanzione per l’eventuale inosservanza del precetto;
  • Norme perfette che sono quelle munite di un’idonea sanzione;
  • Norme imperfette che, al contrario, non sono munite di sanzioni;
  • Norme relativamente imperfette che prevedono sanzioni non adeguate.

In base al contenuto, le norme giuridiche tradizionalmente si distinguono in:

  • Norme precettive, che contengono dei comandi;
  • Norme proibitive, invece, proibiscono determinate condotte;
  • Norme permissive, che autorizzano comportamenti o attribuiscono ad un soggetto una specifica facoltà.

In base al tipo di comando, le norme giuridiche si distinguono in norme cogenti e norme relative. Le norme cogenti sono quelle imposte in ogni caso dall’ordinamento giuridico e tutti devono rispettarle. Le norme relative sono derogabili dalle parti. In particolare, nell’ambito di questa seconda categoria si usa distinguere altri due tipi di norme: le norme dispositive (che regolano un rapporto ma danno la possibilità ai soggetti coinvolti di regolarlo in modo diverso) e le norme suppletive (che, invece, intervengono là dove le parti non esprimono in assoluto alcuna volontà).

L'interpretazione delle norme giuridiche

L’interpretazione della legge consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma e nella individuazione della volontà del legislatore in essa racchiusa. L’interpretazione di una norma è un’attività delicata ed è il principale compito del giudice.

In base ai soggetti che la compiono, possiamo distinguere:

  • Un’interpretazione dottrinale compiuta dagli studiosi del diritto a fini scientifici o didattici; tale interpretazione non ha valore giuridico, ma solo scientifico;
  • Un’interpretazione giudiziale che è quella compiuta dal giudice nell’applicazione della norma astratta al caso concreto;
  • Un’interpretazione autentica, fornita dal potere legislativo, nel caso in cui una norma, precedentemente emanata, risulti poco chiara ed abbia bisogno di ulteriori chiarificazioni.

In base al metodo, si distinguono due tipi di interpretazione: letterale e logica. L’interpretazione letterale è volta alla ricerca del significato delle parole: in questo caso l’interprete legge ed interpreta la norma individuando il significato delle parole secondo la loro connessione, cioè in collegamento tra loro e non prese singolarmente. L’interpretazione logica vuole arrivare...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ciucosky di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Marino Roberta.
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