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ANNULLABILITA DEL CONTRATTO PER DOLO

Il dolo è causa di annullabilità di un negozio solamente quando questo è stato

l’elemento decisivo per cui un soggetto ha deciso di partecipare al negozio... (se il

dolo non ci fosse stato, il soggetto non avrebbe partecipato al negozio).

Talvolta il dolo serve solo a stabilire patti piu gravosi – cioè il negozio si sarebbe compiuto

ugualmente, ma a condizioni diverse – in questo caso vi è solamente l’obbligo di

risarcimento da imporre alla parte in malafede.

In sostanza… Qualora il dolo, l’inganno, sia servito solo per stabilire patti piu gravosi, per

una parte, e piu favorevoli per l’altra, non vi è l’annullabilità del negozio, però la parte

“ingannatrice” deve risarcire l’altro.. Non vi è l’annullabilità perche il negozio si sarebbe

svolto anche senza l’inganno, però sarebbe stato fatto in altri modi, con altre condizioni.

(nei casi sopra, il dolo è stato il motivo/la ragione del perché c’è stato il negozio.. senza il

dolo il negozio non c’era).

LA FORMA e LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’

La forma è la veste esteriore del negozio giuridico, o meglio è il mezzo utilizzato

dalla volontà negoziale per manifestarsi all’esterno.

Nelle ipotesi piu comuni, la manifestazione di volontà si distingue in ESPRESSA e

TACITA…

la manifestazione di volontà è tacita quando è un determinato COMPORTAMENTO che

ci permette di capire che orientamento abbia preso la volontà di quella persona.

esempio… il chiamato all’eredita, pur senza aver fatto un atto di accettazione di questa, si

comporta da padrone… la volontà di accettazione è fatta conoscere indirettamente, grazie

al suo comportamento, e non direttamente grazie ad un atto (per esempio).

La volontà (espressa) può essere espressa attraverso parole, scritti o cenni, che

abbiano lo scopo diretto della dichiarazione.

Ogni dichiarazione richiede una certa riconoscibilità per i terzi, altrimenti è di regola

irrilevante.

Vi sono casi in cui la dichiarazione deve essere necessariamente ricevuta dal

destinatario, NON basta che sia resa riconoscibile, in questi casi si parla di

dichiarazione r e c e t t i z i a.

Come sappiamo a volte la legge prescrive che alcuni atti giuridici abbiano una determinata

forma...Ma queste sono eccezioni, in quanto la regola è per la L i b e r t à della forma.

Nei negozi SOLENNI la forma sappiamo che è richiesta, ci deve essere

NECESSARIAMENTE, non basta una manifestazione qualsiasi, a pena di nullità.

A riguardo dei negozi solenni ci basti guardare l’articolo 1350 del cc..: questo articolo

pone il requisito dell’ATTO SCRITTO ad substantiam per una serie di atti, tra i quali la

compravendita di beni immobili, servitù e usufrutto, ecc.. Altre volte l’art. richiede L’ATTO

PUBBLICO per la donazione, per la costituzione delle s.p.a, delle s.r.l, ecc.

Nonostante la forma sia stabilita dalla legge, talvolta le parti possono determinare con un

atto scritto la necessità di una data forma perché essa gli servirà per dei loro FUTURI

accordi.

La forma scritta può essere richiesta dalla legge NON come elemento costitutivo di un

negozio, ma come MEZZO DI PROVA

Quando la forma è richiesta ad substatniam (cioè è richiesta PER COSTITUIRE), la

volontà manifestata diversamente (da come richiesto) è come se non esistesse.

(la forma serve per costituire un negozio, se non c’è quella determinata forma il negozio

non c’è)

Quando invece la forma scritta è richiesta ad probationem, (cioè è richiesta A

DIMOSTRAZIONE), la forma rileva solo ai fini della prova in giudizio circa la stipulazione

di quel negozio.

(la forma serve solo per dimostrare in giudizio che è stato stipulato un negozio).

Gli elementi essenziali: LA CAUSA art. 1325 (libro IV°)

La causa è l’obbiettivo, considerato economicamente e socialmente meritevole di

tutela, che il negozio giuridico persegue.

Dobbiamo assolutamente DISTINGUERE LA CAUSA DAL MOTIVO.

Il motivo invece è da considerarsi come lo scopo individuale che induce il soggetto al

negozio .

L’esistenza di una causa – di una causa LECITA – è da considerarsi un ELEMENTO

ESSENZIALE per la giuridica esistenza di un negozio.

Notiamo come la causa è anche il criterio primo di qualificazione del negozio.

La causa è elemento ESSENZIALE però a volte essa è per cosi dire svincolata, e si

viene così ad avere un negozio a s t r a t t o, il quale produce i suoi effetti

prescindendo dalla causa.

(Notiamo bene: il negozio astratto non è un negozio al quale siano riconosciuti effetti

senza che esso abbia una causa: sarebbe una contraddizione..)

CAUSA ILLECITA e NEGOZIO ILLECITO

Negozio illecito ≠ atto illecito

Negozio illecito – sanzione di nullità

Atto illecito – obbligo di risarcimento

Il negozio immorale o illecito NON produce gli effetti giuridici che si vorrebbero.

l’atto illecito produce un effetto (NON VOLUTO) che è l’obbligo di risarcire il danno

Il negozio è ILLECITO quando:

- quando né è illecita la causa

- quando le parti si sono impegnate a concludere il negozio solamente per un motivo

illecito a loro comune

- quando sono illeciti la condizione o l’oggetto

Quando vi è una di tali ipotesi, il negozio illecito è NULLO.

Abbiamo detto “quando ne è illecita LA CAUSA” – quando è illecita una causa??

una causa è illecita quando è contraria al buon costume*, all’ordine pubblico o a

norme imperative. (art 1343 – libro IV delle obbligazioni)

Ricordiamo l’articolo 1344… contratto in frode alla legge… - quando il contratto

costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, ci si trova

di fronte ad una Causa ILLECITA*. Si parla qui di contratto in frode alla legge, proprio

perché il contratto è il mezzo utilizzato per fregare la legge.

In quanto la causa* del contratto/negozio in frode alla legge, è illecita, tale negozio si

ritiene NULLO.

(Perché è un contratto sia considerato “in frode alla legge” vi devono essere queste due cose:

- la vera sostanza del contratto deve coincidere con un divieto;

- deve esserci un elemento intenzionale. )

Il termine buon costume* in ambito civile, fa riferimento ad un vasto concetto di moralità…

comprendendo non solo, come in ambito penale, regole morali riferite alla sessualità.

IL MOTIVO

Si dà importanza alla illeceità dei motivi quando questi sono l’UNICA RAGIONE che

li ha spinti a concludere il negozio. (Deve essere una ragione comune ad entrambe

le parti)

Art 1345 – “ il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo

esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe le parti”

(in sostanza “Il motivo illecito” è importante quando questo è la ragione che ha spinto i soggetti a

concludere il negozio)

Quando un contratto è nullo, è privo di effetti giuridici; In questo caso le parti potranno

pretendere la restituzio in intregrum delle prestazioni già eseguite (potranno richiedere

indietro i soldi gia versati).

vi è un ECCEZIONE  il contrante (il soggetto/la parte) NON può richiedere (riavere)

quanto ha già pagato se anche la prestazione da lui eseguita costituisce un offesa al buon

costume.

(N.B sovente si tende distinguere negozio immorale da negozio illecito… Tuttavia sono

entrambi la stessa cosa.. solo che il negozio immorale riguarda qualcosa di contrario al

buon costume (e basta), il negozio illecito riguarda qualcosa contrario a norme imperative

e/o all’ordine pubblico.)

SEZIONE II: GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO

Il contenuto dei negozi puo essere assai vario e complesso.

I soggetti possono regolare i loro interessi sia con negozi TIPICI, cioè con negozi previsti

e disciplinati dalle norme… sia con negozi ATIPICI, cioè con negozi NON previsti dalla

legge.

I negozi atipici per acquistare valore ed essere riconosciuti dal diritto moderno, devono

essere indirizzati a realizzare interessi che l’ordinamento giuridico ritieni degni di tutela, e

quindi non basta solo che questi siano conformi al buon costume, alle norme imperative e

all’ordine pubblico.

La pratica negoziale riconosce l’esistenza di CLAUSOLE (c.d. clausole negoziali ), che

possono essere apposte (ai negozi) dalla volontà delle parti .

Queste clausole contemplate dalla legge sono: LA CONDIZIONE, IL TERMINE, IL

MODUS.

N.B  vi sono alcuni atti che non ammettono l’aggiunta di queste clausole, questi atti sono

chiamati negozi giuridici PURI. Essi, sono frequenti di solito nel diritto di famiglia.

(Altri atti escludono solo alcune di queste clausole, e ne consentono altre).

Queste clausole quindi possono entrare a far parte del negozio, come possono

anche mancare; vengono perciò dette ELEMENTI ACCIDENTALI.

una volta che sono state “aggiunte” al negozio, tali clausole/elementi accidentali,

acquistano piena rilevanza come parti integranti della volontà.

ANALISI SINGOL DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI, ossia degli ELEMENTI ACCIDENTALI:

LA CONDIZIONE (volontaria)

La condizione è un avvenimento FUTURO ed INCERTO;

Gli effetti giuridici di un negozio, vengono fatti dipendere (per volontà delle parti)

dalla CONDIZIONE. Questa condizione, quando si verifica, può dar inizio agli effetti

del negozio… oppure può far cessare gli effetti di un negozio che era gia “in atto”.

( condizione volontaria ≠ condizione legale (presupposto dal quale dipende un atto))

NON Possono costituire condizione gli avvenimenti presenti o passati, sebbene e ne

ignori l’accadimento. I fatti devono essere FUTURI.

L’evento oltre che futuro deve essere INCERTO; cioè ci deve essere il dubbio circa se

si realizzerà o meno la condizione.

NON è rilevante il “sapere” o il “non sapere” il momento in cui si avvererà il fatto; (sapere

o non sapere quando avverrà il fatto, non cambia, è ininfluente…)

Però Se si sapesse per certo che il fatto previsto (nella condizione) si realizzerà, non

avremmo piu condizione, ma termine.

DISTINZIONE TRA LE CONDIZIONI

Distinzione sotto il profilo degli effetti che ne derivano dalla condizione

-

Condizioni SOSPENSIVE e condizioni RISOLUTIVE.

le condizioni sospensive SOSPENDONO, fino all’avverarsi dell

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzilisa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.