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TERZO MANDATARIO MANDANTE
Il mandante non ha acquistato dal terzo, ma la proprietà è stata trasferita automaticamente dal mandatario al mandante, quindi qui non si ha una eccezione alla regola della spendita del nome altrui – gli effetti del contratto ricadono sulla sfera del mandatario e non sulla sfera del mandante (trasferimento automatico proprietà) per avere rappresentanza bisogna che ci sia la spendita del nome altruiart. 1388 = 1) spendita del nome altrui 2) agire nell’interesse altrui, del rappresentato 1) dichiarazione che atto vale non per sé, ma per il dominus = contemplatio domini > ciò serve per tutelare l’affidamento del terzo 2) il rappresentante deve sempre agire nell’interesse altrui? La dottrina tradizionale riteneva di sì, il soggetto si serviva di cooperazione altrui, nella cura di un affare del gerito, tramite la rappresentanza la rappresentanza era strumento per cura di interessi altrui, era
elemento qualificante dell'agire del rappresentante, perché il codice previdente (1865) non disciplinava autonomamente la rappresentanza, era disciplinato solo il mandato- ciò manca tutt'oggi nel codice francese - Mandato = agire nell'interesse altrui, può essere con o senza rappresentanza La rappresentanza, quindi, era considerata come cura dell'interesse altrui: - 1di interessi, diretta = mandato con rappresentanza - 2di interessi, indiretta = mandato senza rappresentanza 1 effetti ricadevano su dominus, perché c'era la spendita del nome altrui, c'era contratto di mandato 2 si agiva nell'interesse altrui, unica cosa che rimaneva della rappresentanza Oggi: rappresentanza e mandato sono concepiti come schemi diversi, contrapposti e distinti l'uno dall'altro – da punto di vista normativo: c'è un capo dedicato all'agire rappresentativo > capo VI° libro IV° titolo II° è
diverso dal mandato, che è contratto tipico > vd. artt. 1705 e ss.cmq esiste mandato con rappresentanza o senza rappresentanza,inoltre si ammette una rappresentanza senza mandato > il rappresentante può essere uno che non cura per niente gli interessi altrui, cioè è ammesso un agire rappresentativo per conto proprio
l'agire rappresentativo si connota essenzialmente nel fatto che il rappresentante cura un affare altrui o può anche curare un affare proprio?
Se è ammissibile un agire rappresentativo per conto proprio, il rappresentante non deve solo curare un interesse altrui:
ex codice del 1865: rappresentanza è sempre uno strumento per la cura di interessi altruicon o senza la spendita del nome altrui
oggi: sì ammissibilità dell'agire rappresentativo per conto proprio
- si può agire in nome altrui e per conto altrui
- si può agire in nome proprio, ma per conto altrui > è il mandato
In nome altrui, ma per un conto proprio quando T agisce non ha interesse di C, ma segue un interesse proprio a ci sono due acquirenti: T e S da stesso dante causa, si dovrà dare preferenza alla 1 trascrizione. Cmq T non ha interesse a trascrivere, per suoi motivi speculativi. Tutto ciò non ha niente a che vedere con la figura del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, perché se c'è mandato c'è comunque un agire per conto altrui. Es: T creditore di C e debitore di S: T dà mandato all'incasso a S per riscuotere somma che C deve a T > qui il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario. Il mandatario agisce per conto del mandante, ma, comunque, opera per un interesse anche proprio. Invece, nell'esempio delle due compravendite T agiva solo nell'interesse proprio, senza che ci fosse un rapporto gestorio (= mandato) non si possono applicare le norme sul mandato. Esistono norme specifiche.
per mandato conferito anche nell'interesse del mandatario:d’interessi” – interesse del rappresentatorapporto rappresentativo che scaturisce da procura (potere + diritti) è diverso dal rapporto gestorioha fonte obbligatoria, contrattuale
ha delle vicende che non rilevano sul piano del potere rappresentativoai terzi interessa che il rappresentante agisca entro i limiti della procura, mentre non interessa chenon rispetti gli obblighi derivanti dal rapporto gestorio; ma tutto ciò subisce una deroga nel caso delconflitto d’interessi > art. 1394, varie interpretazioni:
# ex alcuni tale norma è espressiva di un divieto ex lege imposto al rappresentantedeve astenersi se è titolare di un interesse configgente con quello del dominus, altrimenti la sua attività è annullabile1art. 1418 : “cause di nullità del contratto” *art. 1394 > ma qui la sanzione è quella dell’annullabilità ,perché il legislatore ha disposto
diversamente situazione di conflitto tra interesse proprio o di terzi del rappresentante e quello che rappresentante deve perseguire in virtù del proprio ufficio: interesse del dominus è suff. che sia possibile e non concretamente dannosa per dominus 23se rappresentante non si astiene annullabilità dell'atto compiuto
è rilevante la mera situazione di conflitto il rappresentante deve agire con parzialità > interesse del dominus* qui il legislatore vuole tutelare l'affidamento del terzo# ex altra teoria (preferibile per prof.): art. 1394 non è fonte di divieto legale, ma indica una particolare sanzione relativa a particolare ipotesi di inadempimento del contratto gestorio; inadempimento per conflitto d'interessi non è più irrilevante, ma ha ricadute sul piano esterno che comporta l'annullabilità dell'atto compiuto, ma però è difficile stabilire cosa sia il conflitto