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Contratto e ordinamento di common law

Art. 1321, identificazione tra contratto e accordo per ordinamento di common law: "contratto = promise" (consideration = causa) - relatività degli istituti giuridici.

Accordo e matrimonio

Accordo = atto bilaterale di volontà per costituire, regolare, modificare un rapporto patrimoniale. È diverso dal matrimonio che è un accordo personale. In Germania, il matrimonio è un contratto: qui ha solo natura patrimoniale. "...accordo di due o più parti..." (non persone), diverso dal codice civile del 1865. Una parte può essere anche plurisoggettiva, composta di più persone.

Limitazioni e principi del contratto

"...per costituire, regolare, estinguere tra loro..." Limite soggettivo dell’efficacia = vale solo tra le parti. Principio di relatività dell'efficacia soggettiva del contratto, vd. art. 1372: contratto ha forza di lex tra le parti, ha efficacia rispetto ai terzi nei casi previsti da lex. Costituire = porre in essere / Regolare = modificare. Esistono i contratti costitutivi di 1° grado e contratti di 2° grado: intervengono dove c’era già un contratto, hanno ad oggetto rapporti già esistenti. Es. contratto di mutuo consenso: art. 1372 è contratto di 2° grado con cui si estingue un altro contratto originario.

Negozi giuridici

Tutti i nostri contratti sono negozi bi o plurilaterale, ma non tutti i negozi bi o plurilaterale sono contratti. La fattispecie del contratto è formata dalla dichiarazione di volontà di due o più persone. Negozio = dichiarazione di volontà rivolta a realizzazione di uno scopo rilevante per il diritto. Il codice non conosce la figura del negozio giuridico, infatti il libro IV non ne parla mai. Tale nozione ci viene dalla tradizione germanica: non è codificata in nessuna norma, ma fa parte della nostra dottrina.

Atti giuridici e negozi giuridici

  • Atto giuridico in senso stretto = gli effetti sono determinati dalla lex, a prescindere dallo scopo avuto di mira dall’autore, comunque è un atto cosciente e volontario. Es. costituzione in mora (art. 1219), effetti della costituzione in mora: art. 1224, rileva solo la volontà di compimento dell’atto e non l’effetto dell’atto.
  • Negozi giuridici = dichiarazioni di volontà dirette a fatto giuridicamente rilevante. Qui rileva la volontà dell’effetto giuridico dell’atto.

Distinzioni nei negozi

1. Partecipazioni di scienza o di volontà - operazioni materiali. Es. costituzione in mora (partecipazione di volontà), confessione (partecipazione di scienza): art. 2730 è fatto psichico di conoscenza e non di volontà.
2. È dichiarazione di volontà (no partecipazione), volontà è tesa a produrre la modifica della realtà giuridica (es. compravendita): non della realtà di fatto! Conseguenza è giuridica. Questi sono tutti atti leciti = atti che diritto non ripudia.

Caratteristiche e tipologie dei negozi

Il negozio giuridico: effetto si verifica in base alla volontà, può essere uni-bi-plurilaterale a seconda di quante dichiarazioni di volontà ne costituiscono la sostanza. Il contratto può essere solo bi o plurilaterale. Es. di negozio unilaterale è il testamento, la procura, la remissione del debito. È dichiarazione di volontà tesa ad effetto / risultato giuridicamente rilevante.

Es. per testamento = risultato corrisponde a volere della parte, per remissione = risultato è liberare il debitore. Esistono negozi a contenuto patrimoniale o meno, dipende se hanno ad oggetto beni suscettibili o meno ad una valutazione di tipo economico. I negozi possono essere di 1° o 2° grado. Es. di 2° grado è il mutuo consenso, la remissione… perché incidono su un rapporto già esistente.

Forma e solemnità dei negozi

I negozi possono essere solenni: devono avere una forma determinata; o meno. Il testamento è un negozio solenne, il contratto è sempre a forma libera. Es. compravendita di beni mobili: forma libera, compravendita di beni immobili: forma scritta. In alcuni casi il legislatore prevede forma dell’atto pubblico: es. donazioni, tranne quelle di beni mobili di modico valore (non immobili!); il patto di famiglia deve essere fatto per atto pubblico.

I negozi possono essere fatti tra vivi o mortis causa: sono destinati a regolare una situazione che si presenterà dopo la morte della persona, il testamento regola i beni di chi fa il testamento. Il contratto è un atto che viene compiuto tra soggetti vivi.

Disciplina dei negozi giuridici e del contratto

Il legislatore tedesco disciplina prima i negozi giuridici e poi il contratto. Il legislatore italiano disciplina solo il contratto, rimanendo fedele al codice francese (1804 – code napoleon). Ma c’è una norma che fa da ponte tra contratto e negozio giuridico: art. 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali tra vivi e a contenuto patrimoniale, salvo il limite della compatibilità.

Qual è la disciplina della remissione del debito, che è un negozio unilaterale? Vd. disciplina generale del contratto, art. 1324 – struttura complessiva del libro IV: obbligazioni. Art. 1173 -> fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito, fatto o atto idoneo. Dopo l’art. 1321, il legislatore parla delle fonti. Tra art. 1173 e art. 1321 il legislatore parla dei rapporti. La prima fonte delle obbligazioni è quella contrattuale.

Autonomia privata e negozi giuridici

Il contratto / negozio è un modo di manifestazione del potere di autonomia privata attraverso gli atti negoziali. Il contratto è posto al centro dell’autonomia privata. Art. 1324 parla solo di atti tra vivi, il legislatore ha fatto questa scelta perché ritiene il testamento regolamentato in modo completo. Contratto – testamento: oltre tali ipotesi si applica l’art. 1324.

Classificazione del contratto: tipo di negozio particolare, struttura: è sempre bi o plurilaterale (interpretazione ex art. 1333), oggetto: è di tipo patrimoniale. Negozi ad oggetto patrimoniale:

  • Dispositivi = dichiarazione di volontà riguarda il patrimonio del disponente, alienazione o rinuncia – contenuto è abdicativo. Il soggetto si trova privato della sua sfera giuridico positiva. È modificazione della realtà giuridica, es. derelictio, che non inficia il diritto degli altri soggetti.
  • Ad efficacia obbligatoria = assunzione di obbligazioni da parte dell’autore della dichiarazione di volontà. Qui viene assunto un elemento negativo > obbligazione, è sempre un negozio a rilevanza bilaterale, costituzione del rapporto di debito / credito; contratto > unilaterale o bilaterale. È pur sempre un negozio bilaterale (negozio: dipende da numero dichiarazioni di volontà). Contratto è accordo, è sempre almeno bilaterale.

Contratti unilaterali e bilaterali

Negozio unilaterale: non c’è nessun contratto, una sola dichiarazione di volontà. È contratto unilaterale quello che genera una sola obbligazione di una parte verso altra. È contratto bilaterale quello che genera prestazioni reciproche, o contratti bilaterali imperfetti = se prestazioni non sono corrispettive, quando una ha carattere principale – es. mandato. Sono contratti onerosi > sacrifici in capo a tutte le parti, invece i contratti unilaterali sono gratuiti i sacrifici stanno da una parte sola; l’onerosità può essere perfetta o imperfetta: dipende se le prestazioni sono corrispettive o meno.

Onerosità, quindi, non è sinonimo di corrispettività! Contratto gratuito è diverso da atto di liberalità – vd. donazione cioè non tutti i contratti gratuiti sono atti di liberalità. Contratto consensuale è diverso da contratto reale.

Contratti consensuali e reali

Problema: come si perfeziona l’accordo, il vincolo contrattuale. Art. 1321 -> "è norma mentitoria" (accordo non è sempre suff). Per aversi un contratto in certi casi accordo non è suff, ma è necessaria la traditio = consegna. Sono tutti quei contratti che presentano elementi di reità -> art. 1803 -> definizione di comodato o art. 1813 -> definizione di mutuo, accordo deve essere accompagnato dalla consegna della cosa.

Art. 1803 è inderogabile, invece art. 1813 è derogabile infatti accanto al contratto di mutuo reale, la dottrina ammette l’esistenza del contratto consensuale (vd. banca). Realtà forte: contratto reale inderogabile, se non c’è la consegna, accordo non attribuisce diritto. Es. comodato: comodatario ha diritto di godere del bene solo nel momento in cui si ha la consegna. Qui il semplice consenso non è suff per vincolo contrattuale, "non attribuisce diritto a comodatario". La promessa, anche se accettata, non crea vincoli. La parola deve essere seguita dalla reale attribuzione del bene. I contratti sono di regola consensuali, eccezionalmente reali.

Efficacia reale e obbligatoria

Contratto ad efficacia reale è diverso da contratto ad efficacia obbligatoria. Tale suddivisione attiene al profilo degli effetti giuridici. Un diritto, che appartiene ad uno dei contraenti, è trasferito nella sfera dell’altro contraente oppure un diritto reale, di uno dei contraenti, viene costituito o trasferito su cosa altrui. Efficacia: traslativa o derivativa-costitutiva, diritto da alienante è passato ad acquirente. Uno dei contraenti costituisce diritto reale su cosa propria. Es. contratto che costituisce diritto di usufrutto del bene. Qui il contratto costituisce un diritto nuovo in capo a controparte. Proprietà piena si trasforma in nuda proprietà per costituzione di usufrutto.

Sono contratti costitutivi di un rapporto obbligatorio nuovo. Qui non c’è la derivazione dell’obbligazione da una posizione precedente del debitore. Non tutti i contratti ad efficacia reale sono negozi dispositivi > es. rinuncia e non tutti i contratti ad efficacia obbligatoria sono negozi obbligatori, es. delegato art. 1268. È negozio unilaterale: è accordo tra delegato e delegante > è negozio ad efficacia obbligatoria e non è un contratto, perché si tratta di un negozio unilaterale.

Principio consensualistico

Principio consensualistico (art. 1376): vd. contratto ad efficacia reale. "Principio del consenso traslativo", non ha niente a che vedere con contratto consensuale o reale! È un principio che governa l’efficacia reale del contratto e non la conclusione del contratto. Quando si produce la vicenda traslativa o derivativa-costitutiva? Nel momento stesso in cui accordo si conclude. Sufficienza del consenso a produrre il passaggio del diritto o la costituzione del diritto reale su cosa propria da controparte. Di regola il consenso è suff per formazione del vincolo contrattuale, ma il principio consensualistico riguarda la sufficienza del consenso affinché si realizzi l’effetto reale programmato dalle parti (orizzontale e verticale). È una soluzione propria del solo nostro ordinamento civilistico. Il consenso manifestato dalle parti è suff a determinare il passaggio della proprietà. Non vi è la necessità della consegna per trasferimento proprietà se sono beni mobili, né la trascrizione / pubblicità se i beni sono immobili. La proprietà passa subito purché "la cosa sia determinata".

Art. 1376 -> "proprietà è di cosa determinata", qui è suff il consenso legittimamente manifestato. Art. 1378 -> individuazione se cosa è determinata solo nel genere – due tipi di compravendita: su cosa determinata: principio consensualistico, su cosa generica: passaggio proprietà post individuazione. Altri es. in cui proprietà non passa subito: compravendita di cosa futura, con pagamento a rate.

Contratti e negozi unilaterali

Il contratto è strumento generale della autonomia privata, invece i negozi unilaterali sono un numerus clausus, sono tipici, solo quelli previsti da legislatore. I contratti possono invece essere anche atipici: art. 1322 -> autonomia contrattuale. Contratti tipici = sono quelli disciplinati dal legislatore, dall’art. 1470 in poi. Possono essere creati anche contratti atipici non corrispondenti a tali tipi previsti da lex, ma è necessario che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela ex ordinamento giuridico.

Art. 1987: norma su negozi ad efficacia obbligatoria, tipicità della promessa obbligatoria. Sono tali solo quelle previste da lex, oggigiorno si ritiene che sia possibile applicare anche ai negozi unilaterali l’art. 1322. Quindi l’art. 1987 deve essere letto in combinazione con l’art. 1322, sì negozi unilaterali atipici, ma è necessario interesse meritevole di tutela, altrimenti ciò non è possibile.

Definizioni di negozio

Negozio = dichiarazione di volontà diretta a fine giuridicamente rilevante. Gli effetti si misurano sulla volontà dichiarata dal soggetto agente, collegamento tra volontà + effetti, è volontà del risultato giuridico a cui l’atto mira. Vi è altra definizione di negozio: è atto di autoregolamento di interessi privati. Negozio serve a dettare la disciplina dei propri interessi.

A1 definizione > come è fatto? Profilo strutturale; 2 definizione > a cosa serve? Profilo funzionale. Autonomia privata: privato ha potere di dettare la regola che stabilisce assetto degli interessi giuridicamente rilevanti, negozio è strumento di esplicazione del potere di autonomia. Autonomia = libertà sul se / an concludere o no un contratto. Libertà di scegliere tra i tipi e gli schemi atipici (libertà sul quommodo), ma interesse deve essere apprezzabile + libertà di determinare il contenuto del contratto.

Vd. art. 1322 -> autonomia contrattuale (+ libertà di scelta della lex applicabile al rapporto). Le parti sono libere di concludere o no un contratto, se non esiste un obbligo di stipulazione, di contrarre – è obbligo di fonte negoziale o legale: es. contratto preliminare o monopolista legale. Libertà di scelta dei tipi contrattuali: limite è meritevolezza dell’interesse perseguito coincide con il limite di liceità?

Concezioni di autonomia privata

  1. Concezione liberista: basta la liceità, interesse è legittimo / lecito.
  2. Concezione diversa: ci deve essere perseguimento di un interesse oggettivamente apprezzabile.

Contenuto del contratto: è quello che le parti hanno determinato. Norme dispositive > derogabili da parti. Norme imperative > inderogabili da parti, il contenuto del contratto qui non è libero. Es. art. 1501: termini per il riscatto – vi sono casi in cui atto può essere compiuto o non compiuto, ma nel momento in cui viene compiuto parti non sono più libere. Es. riconoscimento del figlio naturale, padre non è libero nello scegliere il contenuto di tale atto di riconoscimento, atto è libero nell’an ma non nel quommodo. Non c’è potere di conformazione del contenuto dell’atto, ma solo sul se compiere atto.

Libertà e obblighi nei negozi

Quando c’è solo libertà sull’an, vi è sempre autonomia? La dottrina ritiene di sì, basta la libertà circa l’an. Libertà circa l’an non sussiste se il soggetto è gravato da obbligo di contrarre. Es. contratto preliminare: imporre a parti di contrarre con contenuto già determinato. Qui non c’è libertà su an e quommodo, contratto definitivo è contratto dovuto. Qui non c’è più il negozio? In casi del genere il negozio c’è, perché c’è dichiarazione di volontà, ma non è atto di autonomia, no an + quommodo. Esistono atti negoziali che non sono di autonomia privata.

Conclusioni sulla natura del negozio

La prima definizione è più fedele alla natura del negozio: dichiarazione di volontà giuridicamente rilevante, es. testamento: è atto mortis causa, fissa una regola che vale post cessazione fisica di chi fa testamento, verrà applicata a chi sopravvive al soggetto, ma autonomia è propria solo di chi fa il testamento. Il negozio non è sempre dichiarazione di volontà, chi dichiara esprime una volontà > "linguaggio". Infatti esistono i negozi che si basano su un comportamento concludente (qui non c’è il fenomeno del linguaggio).

Dichiarazione = manifestazione diretta ed espressa di volontà. Fatto concludente = manifestazione indiretta di volontà. Es. accettazione testamentaria: può aversi con una manifestazione volontaria espressa (art. 475, accettazione espressa) o con un comportamento concludente (accettazione tacita): vendita o utilizzazione dei beni senza riserve > è un negozio? Sì.

  1. Caso: due negozi (vendita e accettazione eredità) + un atto (vendita).
  2. Caso: qui c’è un comportamento materiale = utilizzazione. Vd. art. 476: atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare. Negozio = manifestazione di volontà, perché non vi è sempre una dichiarazione diretta ad un fine giuridicamente rilevante.

Non è necessario che soggetto abbia piena consapevolezza di quali sono gli effetti della manifestazione di volontà, basta un intento pratico: percezione del risultato giuridicamente rilevante, se ordinamento aggiunge effetti a quelli della volontà contrattuale ciò non è un dato rilevante > non cambia la qualificazione giuridica del contratto. Il concetto di negozio si è sviluppato nell’800: come idea che esistono "dichiarazioni di volontà" idonee a porre in essere modificazioni giuridiche congrue al perseguimento.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Martini Alessandro.
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