Diritto privato - il contratto in generale
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è un modello contrattuale
è diverso da tipo contrattuale = disciplina dettata dal legislatore in relazione ad un accordo che
serve a realizzare una determinata funzione \ modello o schema contrattuale = è veste esteriore di
cui è ammantato un contratto che tende a realizzare tale funzione
2
vd. art. 1322 : le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi
aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutela ex ordinamento giuridico
schema della contrattazione a favore di terzi: deroga al principio della relatività degli effetti
2
contrattuali > art. 1372
contratti: producono effetti solo verso le parti in senso sostanziale
questa è la regola, una deroga è il contratto a favore di terzi dove l’effetto del contratto è
indirizzato verso la sfera giuridica di un terzo
non tutti i contratti che generano benefici in capo al terzo sono contratti a favore di terzi!
es: abbattimento dello stabile che rende il luogo non ameno
è logico che i proprietari delle case vicine beneficiano di ciò, ma non è un contratto a favore
di terzo, perché occorre che le parti contraenti vogliano far beneficiare dell’acquisto di un
diritto un soggetto terzo
gli effetti non sono tutti a favore dei contraenti, ma uno incide sulla sfera giuridica altrui = terzo; tale
effetto trova la sua efficacia costitutiva nel contratto
il terzo non è parte contrattuale; effetto deve incidere in maniera positiva su terzo
- contratto a favore di terzo = esito è acquisto di un diritto a favore di un terzo
- contratto con prestazione al terzo = qui il punto di incidenza della prestazione sarà
rappresentata da un soggetto diverso dalle parti contraenti
es: madre contratta con allenatore delle lezioni di tennis per il figlio minorenne
qui la prestazione si svolge materialmente ad un soggetto terzo, ma il terzo non acquista alcun
diritto che resta in capo al contraente
*
nel caso del contratto a favore di terzo , invece, il diritto alla prestazione risiede in capo al soggetto
terzo – “struttura soggettiva”: tante dichiarazioni quante sono le parti, indica la struttura sostanziale
del contratto
* si conclude con una clausola particolare: contiene un patto con cui il diritto è attribuito al terzo che
è soggetto estraneo al rapporto contrattuale
“interesse dello stipulante”: vd. art. 1411
è il profilo causale di tale clausola
l’interesse giustifica l’inserimento della clausola nel contratto + art. 1322: fa riferimento a stessa
tipologia d’interesse a cui si riferisce l’art. 1411
“interesse meritevole di tutela ex ordinamento giuridico”
28
Terzo: non partecipa a formazione del contratto, non è una parte sostanziale, non è tenuto a
manifestare una volontà di adesione né come atto interno, né esterno al contratto
Il suo consenso non è condizione per l’acquisto del diritto
è deroga al principio di relatività
tale contratto è estrinsecazione del principio per cui atto negoziale può produrre effetti su sfera
giuridica altrui se questi sono favorevoli
“accordo stipulato da altri al terzo non nuoce né giova”
Dottrina moderna: atto negoziale, da altri posto in essere, non può incidere negativamente su sfera
altrui, mentre in generale può incidere positivamente su sfera altrui = terzo
è la nuova formulazione del principio di relatività
es: atto di “remissione del debito”: art. 1236
è una dichiarazione unilaterale, è suff. ciò perché produce un effetto favorevole per il debitore
altro es: art. 649: “acquisto del legato” – si realizza automaticamente
è effetto giovevole per il successore, non è necessaria la sua accettazione
2
es: art. 1333 : contratto con obbligazioni del solo proponente > il destinatario può rifiutare la
proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi + no rifiuto
contratto è concluso
vd. principio di relatività espresso in chiave moderna
il terzo ha il potere di rifiuto (è un presidio), ma non ha bisogno di aderire
aderire = senza adesione effetto non si produrrebbe
rifiuto = potere di far venir meno un effetto già prodottosi su sua sfera giuridica
es: art. 649: acquisto del legato > …rinuncia
art. 1236: dichiarazione di remissione del debito: “dichiarare di non volerne approfittare”
2
art. 1411 : contratto a favore del terzo
3° comma: il terzo ha potere di rifiuto; in questa ipotesi si tratta di rifiuto eliminativo: l’effetto
si cancella ex tunc, come se non si fosse mai prodotto
Diversa è l’ipotesi del rifiuto dell’art. 1333: il contratto si conclude se il destinatario non rifiuta entro
un congruo termine
questo è un rifiuto impeditivo: impedisce che il vincolo contrattuale si perfezioni
è un ostacolo per il verificarsi dell’effetto contrattuale => negozio può sempre produrre effetti
positivi per i terzi - non negativi - salvo il potere di rifiuto esercitato dal terzo
il terzo può, inoltre, manifestare il proprio gradimento = voler profittare del contratto, non serve per
acquistare gli effetti del contratto – ciò è automatico – ma serve ai fini del consolidamento
dell’acquisto, impossibilità dello stipulans di revocare, così l’acquisto diviene irretrattabile
quindi terzo potrà rimanere:
- o silente: sì acquisto diritto, ma stipulans ha cmq potere di revocare
- o rifiutare: cancella effetti del contratto ex tunc, ha carattere eliminativi 29
- o dichiarare di voler profittare della situazione: ciò rende irrevocabile il contratto da parte
dello stipulans, rende fermo il contratto
quale diritto può essere attribuito al terzo? Sembra che il legislatore faccia riferimento solo al diritto
di credito, vd. terminologia che usa negli articoli: allo stipulans contrappone il promittente
3
art. 1411 : in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione
rimane a beneficio dello stipulante + art. 1413: il promittente può opporre al terzo delle eccezioni
è un diritto alla prestazione
es: venditore pattuisce con compratore che il diritto a pagamento del prezzo venga compiuto a
favore di un terzo
lo schema è quello della contrattazione a favore di terzo
in riferimento al contratto di compravendita
si può pattuire che sia la proprietà ad essere stabilita a favore di terzo? Quindi un diritto reale e
non un diritto acquisitivo di un diritto di credito?
es: venditore pattuisce con compratore che l’effetto traslativo si sostanzia a favore di un terzo
la questione è molto dibattuta in dottrina
*
problema: acquisto di un diritto reale non è proprio un vantaggio senza aggravio alcuno per il terzo
* soprattutto un diritto di proprietà
es: acquisto di un immobile comporta oneri fiscali
dottrina dubita che un diritto reale possa essere trasferito con contratto a favore di terzo
sì diritto di credito, no diritto reale “impegnativo”, es. diritto di proprietà
per altri occorre vedere il rapporto che intercorre fra lo stipulans e il terzo – è di provvista
stipulans: interesse apprezzabile ex ordinamento giuridico, potrebbe essere un interesse ad
adempimento perché per esempio è debitore di una somma di denaro verso il soggetto terzo: qui
interesse è animus solvendi
es: T vende a C un immobile di S: è una “vendita di cosa altrui”, non produce effetti reali immediati
=> vd. art. 1478; T con S potrebbe stipulare un contratto a favore di terzo = C, in pratica così il
diritto di proprietà passa direttamente a C
per alcuni ciò è possibile se il terzo ha già manifestato la volontà, cioè la disponibilità a diventare
acquirente del diritto reale in questione
l’interesse sotteso a stipulazione può tradursi in un animus solvendi, ma questo può essere anche
un interesse liberale: è una liberalità atipica o indiretta
vd. art. 809: norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità = sono gli atti che
conducono a stesso esito della donazione, cioè l’arricchimento altrui, a favore del
disponente e qui può rientrare il contratto a favore di terzo
tale tipo di liberalità potrà essere soggetta a tre discipline
es: venditore / stipulans stipula con compratore / promittens che il diritto a corrispettivo sia
attribuito ad un terzo per atto liberale dello stipulans
si applicano: artt. 1411 e ss. = contratto a favore di terzi
30
+ art. 809 = donazione + art. 1470 = vendita.
Invalidità => nullità + annullabilità: nell’ambito dei contratti
è una ipotesi d’irregolarità
ex impostazione tradizionale: vi rientra anche la rescindibilità
l’invalidità può riguardare anche altri negozi giuridici: testamento + matrimonio
disciplina è diversa dai contratti
negozio giuridico di natura patrimoniale: art. 1324 > “norme applicabili agli atti unilaterali”
invalidità = nullità e annullabilità (per Gazzoni), la loro distinzione ci giunge dalla pandettistica
tedesca; il codice del 1865 non prevedeva tale distinzione
libro IV – contratti – cod. civ. ’42: distinzione netta tra nullità e annullabilità
ex dottrina: invalidità = irregolarità, ma le ipotesi d’irregolarità sono diverse
es: in relazione al matrimonio: nel caso della irregolarità è prevista una sanzione che non incide
sulla validità del negozio, ma è di carattere amministrativo
inefficacia in senso lato è diversa da inefficacia in senso stretto
esempio di inefficacia in senso stretto: contratto sottoposto a condizione sospensiva
è un contratto valido anche se non efficace, cioè non è produttivo di effetti
inefficacia relativa > inefficacia in senso stretto: determinati effetti non si producono nei confronti
dei terzi
inopponibilità = un determinato contratto non è opponibile nei confronti dei terzi
nullità è diversa da annullabilità per:
- cause + effetti
- disciplina del diritto positivo
elemento comune: responsabilità precontrattuale
art. 1338: “conoscenza delle cause di invalidità”
qui invalidità può essere fonte di responsabilità precontrattuale, tradizionalmente è riconducibile a
responsabilità extracontrattuale, oggi è riconducibile a responsabilità contrattuale
nullità: un contratto nullo è inesistente?
- ex una parte della dottrina: c’è differenza tra contratto nullo e inesistenza, non produce i
suoi effetti, ma da un punto di vista fattuale è esistente; distinzione qui è rilevabile ex
categoria sociale
- ex altra teoria: inesistenza è una categoria giuridica e non sociale => disciplina del
contratto nullo è diversa da disciplina del contratto inesistente; es: matrimonio putativo: si
applica a fattispecie del matrimonio invalido, ma non a quello inesistente
inesistenza è diversa da nullità: è nata nella disciplina del matrimonio e poi è stata estesa
all’ambito della teoria generale del contratto, ma per una parte della dottrina parlare di contratto o
negozio nullo o inesistente è la stessa cosa 31
cause che possono condurre a nullità: quando elementi essenziali mancano:
accordo – causa – oggetto – forma
contratto inesistente: non produce effetti
contratto nullo: produce effetti + può essere convertito
es: in caso di violenza fisica – quando si costringe un soggetto a firmare – il contratto così
concluso è nullo o inesistente?
Nullità può essere anche virtuale, mentre l’annullabilità può essere solo testuale: le cause sono
espressamente previste da lex 1
Nullità: dato normativo di riferimento è art. 1418
1
art. 1418 : “cause di nullità del contratto” – anomalia dell’atto alla sua formazione
la sanzione della nullità può essere o meno espressa esplicitamente
in caso di violenza fisica tradizionalmente il contratto è nullo perché manca l’accordo, ma c’è chi
parla di inesistenza
nullità: ci deve essere un quid facti, un qualcosa di socialmente riconoscibile, ci deve essere una
manifestazione di volontà riconoscibile socialmente
es: bimbo di cinque anni dona un giocattolo: qui si parla di contratto inesistente perché non c’è un
quid facti, non c’è una valenza di carattere sociale; cmq in questi casi la dottrina non dà una
risposta unanime
ci sono fattispecie in cui la nullità è sostituita con altre sanzioni
art. 1471 n. 3 e 4: “divieti speciali di comprare”
2
art. 1418 : “cause di nullità del contratto” + vd. art. 1352: “forme convenzionali”
problema: differenza tra illiceità e illegalità del contratto: si ha illiceità quando contratto è contrario
a ordine pubblico, buon costume, norme imperative
disciplina della nullità: c’è nullità parziale
- in senso oggettivo > si riferisce al contratto
- in senso soggettivo > si riferisce a rapporti plurilaterali
art. 1419: nullità parziale in senso oggettivo
non c’è disciplina peculiare in caso di annullabilità
se oggetto del contratto è divisibile: è possibile annullabilità parziale per applicazione diretta
dell’art. 1419
azione di nullità è imprescrittibile, salvo…: art. 1422
legittimazione è assoluta: può agire chiunque vi abbia interesse
sentenza di nullità è sentenza dichiarativa, nullità può essere rilavata d’ufficio dal giudice
art. 1421: “legittimazione all’azione di nullità”
può essere rilevata in q.siasi stato e grado del processo
nullità è rilevata d’ufficio solo quando si presuppone la validità del contratto: orientamento
giurisprudenziale criticato; diversamente: per contratto / atto > i vizi che incidono su ciò
comportano la nullità e, quindi, l’invalidità 32
vizi che incidono su contratto / rapporto => rescindibilità, ma si presume che il contratto sia valido
nullità relativa: legittimazione ad agire è propria solo di alcuni soggetti
es: contratti conclusi con i consumatori (art. 1469 quinquies non è più in vigore)
art. 36 cod. consumo: non si parla più di inefficacia, ma si parla di nullità
solo il consumatore può far valere le clausole abusive – nullità di protezione –
cmq tale nullità può essere rilevata anche d’ufficio
nullità relativa è diversa da nullità parziale!
Le nullità relative erano definite nullità protettive
Azione di nullità è imprescrittibile salvo effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di
ripetizione (10 anni)
Contratto nullo può essere stato adempiuto, eseguito
si deve chiedere ripetizione dell’indebito
limite: possibilità della restituzione
es: no restituzione del canone per contratto di locazione perché c’è stato godimento
dell’immobile che non può essere ripetuto
è necessaria una dichiarazione espressa, non opera d’ufficio
contratto contrario a buon costume > no ripetizione indebito
es: sfruttamento sessuale
usucapione: è quella ordinaria (perché non c’è un titolo valido)
effetti del contratto nullo: non è sanabile, salvo che non sia espressamente previsto da lex
art. 1423: “inammissibilità della convalida”
la dottrina ha così individuato ipotesi di convalida individuando delle fattispecie: ma così
non è!
- art. 799: “conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle”
- art. 590: “conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle”
non c’è convalida perché non c’è identità tra i soggetti
la mancanza di identità porta a concludere che non si tratta di una vera e propria convalida, stessa
cosa vale per il matrimonio putativo
pubblicità sanante: artt. 2652 n. 6 e 2690 n. 3 > vd. trascrizione, non è una ipotesi di convalida del
contratto nullo (che è stato concluso a monte tra i primi due contraenti) nei confronti di terzi, ma
permette al terzo acquirente di far salvo il proprio acquisto:
- ci deve essere stata la trascrizione del suo acquisto
- non deve essere passato “tot” tempo da trascrizione domanda di nullità
- acquisto deve essere avvenuto ex buona fede
è una fattispecie complessa, è forma di tutela del terzo che acquista a titolo derivativo
pubblicità sanante non è, quindi, una forma di convalida del contratto nullo
il contratto nullo può essere, però, convertito
art. 1424: “conversione del contratto nullo” 33
conversione sostanziale è diversa da conversione formale
la conversione sostanziale opera automaticamente, perciò si ritiene che sia rilevabile d’ufficio,
richiama principio di conservazione del negozio
es. di conversione sostanziale: locazione ultranovennale senza forma scritta – art. 1350 –
contratto è nullo, ma può essere convertito in contratto di locazione infranovennale (non
richiede forma scritta)
altro es: locazione ad uso abitativo ultranovennale in forma orale
no conversione sostanziale perché tale tipo di locazione
richiede sempre forma scritta ad substantiam
es. di conversione formale: testamento segreto che vale, nella forma, come testamento olografo
presenta i requisiti formali di altro tipo di contratto
2
diversa è la conversione legale: art. 1059 – espressamente prevista da lex –
un contratto nullo può essere sempre rinnovato: si stipula lo stesso contratto con presenza di
elemento essenziale che prima mancava, tale contratto ha efficacia ex nunc
2
annullabilità successiva o sopravvenuta: art. 1349
determinazione dell’oggetto da parte di un terzo
annullabilità = si concretizza in vizi su elementi essenziali
è di tipo testuale: i casi sono previsti dal legislatore
cause di annullabilità:
- per errore, vizio del consenso
- per incapacità legale: es. interdizione - giudiziaria -, inabilitazione, minore età (è diversa da
incapacità naturale = art. 428) + istituto dell’amministrazione di sostegno > limitatamente
per gli atti per i quali non è capace
- art. 1395 > conflitto con sé stesso + art. 1394 > conflitto di interessi
è diverso da art. 1398: inefficacia in senso stretto perché manca la legittimazione ad agire
vd. art. 184: atti compiuti senza il necessario consenso
legittimazione a far valere azione di annullamento: è sempre relativa, salvo in alcune ipotesi in cui
è assoluta
art. 1441: “legittimazione” – azione di annullabilità –
è la lex che stabilisce, in relazione al singolo caso, chi è legittimato ad esperire azione di
2
annullamento; art. 1441 : è ipotesi di legittimazione assoluta
l’interdizione legale è una pena accessoria
azione di annullamento si prescrive in 5 anni, salvo diverse disposizioni di lex, es. art. 184
per interrompere il termine prescrizionale è necessaria una domanda giudiziale; dies a quo:
dipende da tipo di contratto – art. 1442 –
il contratto annullabile può essere convalidato: art. 1444
convalida = rinuncia all’azione 34
il contratto annullabile produce i suoi effetti fino ad azione – di annullamento – o convalida
art. 1444: “convalida”
1) c’è convalida espressa: è un negozio accessorio, è unilaterale > recettizietà?
Qui la dottrina non è unanime, prevale orientamento della non recettizietà
effetti si producono senza che sia necessario che il destinatario ne venga a conoscenza
forma: dovrebbe essere la stessa del contratto concluso, forma per relationem, ma una parte della
dottrina ritiene che forma deve essere libera
c’è chi deduce che convalida debba essere fatta per iscritto: perché art. 1444 parla di “atto”
2) convalida tacita: si sostanzia nell’esecuzione della prestazione dovuta, potrebbe essere negozio
di attuazione oppure atto materiale
può convalidare solo soggetto che poteva chiedere annullamento, cosa può fare la controparte?
Rettifica: art. 1432 > “mantenimento del contratto rettificato”
- principio di conservazione del contratto + buona fede -
È disciplina specifica (ma può essere applicata in via generale) dettata in materia di errore: vizio o
ostativo, non è un rimedio specifico, ma può applicarsi anche alle ipotesi di dolo e di violenza per
principio generale di conservazione del contratto
Rettifica = negozio unilaterale di carattere recettizio
Effetti annullamento nei confronti dei terzi: art. 1445
es: T vende a C che vende a M: tra T e C il contratto è annullabile
sentenza costitutiva: ha efficacia ex tunc
+ pagamento dell’indebito: perché il titolo è stato annullato
art. 1445: “effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi”
le ipotesi di incapacità legale hanno propria forma di pubblicità, salvo effetti della pubblicità
sanante; è diverso in caso di incapacità naturale, es. incapacità di intendere e di volere: si applica
art. 1445, però ci deve essere la buona fede + atto del terzo deve essere a titolo oneroso /
derivativo, altrimenti non fa salvo il proprio acquisto
se il titolo è originario => si applica art. 1153.
Responsabilità precontrattuale = art. 1337 (+ trattative)
art. 1338: “conoscenza delle cause di invalidità”
sono disposizioni che non hanno riscontri nel codice del 1885
culpa in contrahendo: introdotta nel codice civile italiano del 1942
soggetto che è stato causa dell’invalidità di un contratto deve rispondere per responsabilità,
risarcimento del danno
digesto: vendita di cosa fuori commercio > acquirente di buona fede aveva una azione di
risarcimento per aver confidato nella validità del contratto
è la fonte della responsabilità precontrattuale
35
es: contratto del falsus procurator: è inefficace + è fonte di responsabilità (quale?)
art. 1398: “rappresentanza senza potere”, falsus procurator
altro es: contratto è stato concluso e valido, ma un certo comportamento è fonte di responsabilità
dolo può essere di due tipi:
- uno incide su validità del contratto, ne comporta l’annullabilità
- uno è solo fonte di responsabilità: è precontrattuale
art. 1140 = dolo incidente
nel 1861 c’è stata la teoria dello Jhering
1337 + 1338: formulano una disciplina generale
Problema: ci sono questa due disposizioni normative su responsabilità precontrattuale > ex parte
della dottrina è una responsabilità extracontrattuale; per altri è responsabilità contrattuale, per altri
ancora è un tertium genus
È importante stabilire la natura della responsabilità precontrattuale per individuare la disciplina da
applicarsi; per ordinamento tedesco: responsabilità precontrattuale è considerata una fattispecie di
responsabilità contrattuale perché l’illecito civile è tipizzato; per ordinamento francese:
responsabilità precontrattuale è extracontrattuale perché illecito civile non è tipizzato (come da noi)
art. 1337: cosa vi rientra?
Fino anni ’60 > dovere di custodia, segreto, ufficio
Oggi > vi rientra il dovere di non recedere dalle trattative senza giusta causa, quando cmq tali
trattative siano giunte ad uno stadio tale da aver causato l’affidamento della controparte
No responsabilità precontrattuale:
quando fin dall’inizio chi agisce sa che il contratto non si concluderà
opinione è troppo ristretta, quindi:
è responsabile anche chi ha operato con la volontà di stipulare il contratto fin dall’inizio +
quando il contratto è previsto in forma scritta, ma manca la sottoscrizione
la proposta e la accettazione sono atti revocabili
art. 1328 = revoca della proposta e dell’accettazione > atto recettizio
dov’è il discrimine tra revoca e responsabilità precontrattuale?
Sta nelle modalità della revoca della proposta:
se è lecita => revoca e no responsabilità precontrattuale
l’indennizzo del 1328 è risarcimento da atto lecito, è diverso da risarcimento danni del 1337
1337: dovere di comunicare cause di invalidità del contratto
1338: è una specificazione del 1337
ribadisce teoria dello Jhering = culpa in contrahendo
invalidità = s’intende sia la nullità che l’annullabilità
1337: è clausola generale, ingloba il 1338; quindi non ha senso porsi la questione se rientrano nel
1338 anche le ipotesi di inesistenza e di inefficacia 36
Obbligo di informazione + dovere di comunicazione > è la buona fede in senso oggettivo del 1337
=> responsabilità precontrattuale
es: mancata comunicazione dei vizi della cosa
e cmq il contratto viene concluso
qui: acquirente potrà far valere la sua garanzia e risarcimento sarà per inadempimento > è
responsabilità contrattuale
a
1 ipotesi: - venditore è consapevole dei vizi della cosa che ha venduto
- il contratto viene concluso
- acquirente non ha voluto agire => prescrizione dell’azione
art. 1494 > risarcimento del danno + art. 1495 > termini e condizioni per l’azione
vizi: 8 gg – azione: 1 anno
qui: acquirente potrebbe chiedere risarcimento danno ex art. 1337 per mancanza del dovere di
comunicazione?
a
2 ipotesi: art. 1448 > azione generale di rescissione per lesione; per rescissione: lesione deve
avere determinate caratteristiche > ultra dimidium
È cmq possibile qui chiedere risarcimento danni per responsabilità precontrattuale?
a
1 ipotesi: non è più possibile utilizzare i mezzi di tutela che sono previsti dal legislatore
art. 1337: è anche una norma di chiusura del sistema?
Se sì, significa che se non ci sono più strumenti giuridici; ci si affida a tale articolo se si ha un
comportamento contrario alla buona fede, come l’ingiustificato arricchimento
Per dottrina: 1337 non è una norma di chiusura
è l’orientamento prevalente
per parte minoritaria della dottrina il 1337 è norma di chiusura e quindi applicabile alle due ipotesi
prima esposte
nel 1337 vi rientra sempre un dovere di custodia?
O è una obbligazione al cui inadempimento si applica art. 1218?
con custodia c’è obbligo di restituzione e così si instaura un rapporto obbligatorio
ma quand’è che si applica il 1337?
Nelle ipotesi di fattispecie negoziale almeno bilaterale = contratto
art. 1324 = norme applicabili agli atti unilaterali
1337 si applica anche ai negozi unilaterali?
Per giurisprudenza: no – per dottrina: sì, ma per i negozi unilaterali recettizi perché qui c’è sempre
un controinteressato
1337 non si applica per gli atti mortis causa
art. 1337: fa riferimento alle parti > i due futuri contraenti
se una parte è un rappresentante chi risponderà?
art. 1391 = stati soggettivi rilevanti 37
se la responsabilità è contrattuale: il rappresentato risponderà ex art. 1228; o ex art. 2049 se la
responsabilità precontrattuale è da intendersi come extracontrattuale
c’è una responsabilità anche in capo al rappresentante?
Sì, se c’è un comportamento, lesivo dell’altrui libertà negoziale, da valutarsi autonomamente come
fonte di responsabilità extracontrattuale al di là del rapporto di procura
In concreto risponderebbe il soggetto che con il proprio comportamento è andato a ledere
l’affidamento della controparte
si prescinde da qualifica di rappresentato o rappresentante
1391: dà uno spunto
bisogna però fare riferimento a disciplina normativa specifica: 2049 o 1228
se ci sono soggetti terzi che intervengono nelle trattative possono rispondere ex art. 1337?
Parti = futuri contraenti
es: violenza: è causa di invalidità del negozio anche se è esercitata da un terzo, è un contratto
annullabile: la fattispecie rientra nella ipotesi dell’art. 1338, ma il comportamento è stato posto in
essere da un terzo, con la violenza si lede la libertà contrattuale
è fattispecie che rientra nel 2043 = neminem ledere, o per alcuni rientra nel 1337
per Gazzoni: è responsabilità extracontrattuale
lo stesso problema si pone in relazione all’attività del nuncius che non è parte né in senso
sostanziale né in senso formale
nuncius = è un soggetto che trasmette la volontà
quindi non è neppure un vero e proprio soggetto terzo
cmq non gli si applica la disciplina della rappresentanza
art. 1228 = responsabilità per fatto degli ausiliari (chi sono?)
soggetto che si avvale dell’attività altrui ne risponde verso i terzi danneggiati
art. 2049 = responsabilità dei padroni e dei committenti
tutto dipende dalle posizioni che si adottano inizialmente
codice del 1865: responsabilità precontrattuale era extracontrattuale
perché l’illecito civile non era tipizzato
art. 2043 = risarcimento per fatto illecito / responsabilità aquiliana = principio del neminem ledere
il danno ingiusto era la lesione alla libertà negoziale
1) oggi: per giurisprudenza: responsabilità precontrattuale è extracontrattuale perché
difficilmente sarebbe individuabile un rapporto obbligatorio; interesse della responsabilità
precontrattuale è interesse alla vita relazionale
2) per altri, invece, è responsabilità contrattuale (per dottrina) perché 1337 fa riferimento al
dovere di buona fede che è un principio che informa tutti i momenti di un rapporto
contrattuale, anche il momento della fase delle trattative
vd.: art. 1175 = comportamento secondo correttezza 38
art. 1366 = interpretazione di buona fede
art. 1375 = esecuzione di buona fede
così il 1337 è fonte di un dovere legale di buona fede
è una obbligazione legale, ha fonte su lex
(è ragionamento proprio dell’ordinamento tedesco)
Per rispondere a responsabilità extracontrattuale: è suff capacità di intendere e di volere, l’azione
si prescrive in cinque anni o due anni se dipende da circolazione di autoveicoli, è il danneggiato
che ha onere della prova
Per responsabilità contrattuale: si ha l’inversione dell’onere della prova ex art. 1218
Sono diversi anche nel caso del risarcimento del danno:
art. 2059 = danni non patrimoniali
risarciti solo nel caso della responsabilità extracontrattuale
(se ci limitiamo al testo normativo)
art. 1225 = prevedibilità de danno
questa fattispecie è propria solo della responsabilità contrattuale
quindi è importante accogliere una delle due teorie perché hanno degli effetti diversi
conclusione di un contratto nullo: comporta dei danni
- danno da interesse negativo: è interesse a non andare avanti nelle trattative inutili quando
si sa che il contratto è invalido, danno emergente + lucro cessante > è la perdita di poter
stipulare trattative migliori
- danno da interesse positivo: risarcimento per inadempimento
Trascrizione degli acquisti mortis causa: art. 2648
non serve a dirimere conflitto tra più aventi causa dallo stesso dante causa, ma rileva ex
principio della continuità delle trascrizioni: art. 2650
acquisti mortis causa:
- eredità > accettazione, se è espressa: si trascrive il relativo acquisto ex art. 2648, se è
tacita: si trascrive l’atto che va a costituire accettazione tacita
es: vendita di un bene che fa parte dell’eredità, oppure si dovrà chiedere sentenza che accerti
accettazione dell’eredità
per accettazione con beneficio d’inventario > si applica art. 484
tale trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia e non sostituisce il 2648
- legato: si acquista automaticamente, per la trascrizione si utilizza l’estratto del testamento
acquisti dell’erede apparente: artt. 534 + 2652
qui non si applica art. 2644 in caso di conflitto.
Estinzione del contratto = perdita definitiva di efficacia del contratto
L’efficacia giuridica del contratto viene cancellata, ma il contratto rimane come fatto storico 39
L’estinzione si ha:
- per cancellazione fonte del rapporto > annullamento o rescissione del contratto
- per una previsione patrizia
- quando il contratto viene eseguito
- a causa di un evento che ne impedisce la regolare prosecuzione
annullamento = estingue il contratto perché si verifica una condizione di invalidità del contratto
art. 1425 = incapacità delle parti / art. 428: disciplina l’incapacità naturale
vizi del consenso > errore, violenza, dolo
art. 1425: cause generali di annullamento del contratto
art. 1394 = conflitto d’interessi , nell’interesse del rappresentato
è un caso esplicito e speciale di annullamento
annullamento: è causa di inefficacia giudiziale perché il contratto produce effetti, ma può essere
annullato con una sentenza richiesta da chi ne è legittimato ex lege
rescissione del contratto:
- art. 1448 > rescissione per lesione
- art. 1447 > rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
è una forma di invalidità posta da lex a favore di chi si trova a stipulare un atto in condizioni inique
art. 1448 = azione generale di rescissione per lesione
c’è stato un bisogno della parte: è di tipo economico; l’altra parte, che conosce lo stato di bisogno,
ne approfitta => le prestazioni non sono equivalenti
2° comma: è la lesione ultra dimidium (sproporzione), una prestazione deve valere più dell’altra
3° comma: se tale lesione poi scompare
non può più essere proposta la domanda di rescissione del contratto da chi si trovava in
uno stato di bisogno
4° + 5° comma: nel campo della divisione ci deve essere una lesione oltre il quarto
art. 1447 = contratto concluso in stato di pericolo (rescissione)
elementi di tale fattispecie:
- uno stato di pericolo attuale di un danno grave alla persona (può essere anche una
persona diversa dal contraente), lo stato di pericolo può derivare da causa dell’uomo o da
evento naturale, può essere naturale o putativo
- coscienza della controparte ci contrattare a condizioni inique a causa dello stato di pericolo
prescrizione dell’azione di rescissione: è di un anno da conclusione contratto
post: la rescissione non può essere fatta valere nemmeno con l’eccezione
4
è diverso da art. 1442 : azione di annullabilità si prescrive
eccezione di annullabilità non si prescrive
azione di annullamento si prescrive in cinque anni; dopo sei anni se contratto non è stato
ancora eseguito
è possibile far valere l’annullamento con l’eccezione
40
ciò non è previsto per la rescissione del contratto
la prescrizione si interrompe solo con la proposizione dell’azione giudiziale di annullamento o di
rescissione del contratto
art. 2934 = estinzione dei diritti (prescrizione)
art. 2943 = interruzione da parte del titolare (interruzione)
rescissione + annullamento: si prescrive il diritto ad agire e non il diritto sostanziale
4
art. 2943 non si applica nel caso della rescissione
art. 1452 = effetti della rescissione rispetto ai terzi
rescissione non pregiudica i diritti dei terzi
i terzi non vengono mai pregiudicati dalla rescissione
è diverso da art. 1445 = effetto dell’annullamento nei confronti dei terzi
i terzi in mala fede non sono tutelati
art. 1451 = inammissibilità della convalida
proprio perché l’azione si prescrive in un anno e per evitare delle situazioni di abuso
art. 1450 = offerta di modificazione del contratto
qui la parte può fare in modo che il contratto produca i suoi effetti per evitare la sentenza del
giudice di rescissione del contratto
cessazione degli effetti del contratto / estinzione del contratto
per il verificarsi di eventi che ne impediscono la prosecuzione
es: risoluzione del contratto
contratto concluso e valido: lo scopo è quello di perseguire quelli che sono gli interessi delle parti,
siamo di fronte a contratti corrispettivi dove la corrispettività, inizialmente pattuita tra le parti, viene
meno, si ha un difetto funzionale del contratto
- è diverso dalla rescissione > è una patologia originaria -
il rimedio è la risoluzione:
- per inadempimento
- per impossibilità sopravvenuta
- per eccessiva onerosità
art. 1453 = risolubilità del contratto per inadempimento
risoluzione per inadempimento
se si agisce solo per risoluzione del contratto
l’adempimento del contratto non può più essere chiesto perché non c’è più l’interesse ad
ottenere ciò
è possibile chiedere la restituzione delle prestazioni già fatte
da domanda risoluzione: no adempiere obbligazione
risoluzione: di diritto o giudiziale -> è necessaria una sentenza del giudice che accerti ciò
sono tre i casi di risoluzione di diritto del contratto: 41
1) art. 1454 = diffida ad adempiere
qui la risoluzione opera automaticamente con scadenza della diffida ad adempiere che è un
negozio unilaterale e recettizio (non è necessaria una sentenza costitutiva)
2) art. 1456 = clausola risolutiva espressa
deve essere individuata specificamente una o più obbligazioni, qui la risoluzione non è automatica
perché c’è un onere della parte interessata > dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva
espressa, è una dichiarazione che deve essere fatta alla controparte
3) art. 1457 = termine essenziale per una delle parti
termine: essenzialità, in mancanza il contratto si risolve di diritto; l’essenzialità del termine può
essere dedotto dalla natura e dalle circostanze del contratto, così la parte può evitare che il
contratto si estingua
anche in questi casi si potrà instaurare una causa: si avrà una sentenza di mero accertamento, ma
poi la risoluzione verrà da sé
art. 1455 = importanza dell’inadempimento
non ogni inadempimento va a risolvere un contratto
impossibilità sopravvenuta: determina estinzione dell’obbligazione, può essere totale o parziale ->
l’altra parte ha diritto a diminuzione della prestazione dovuta
risoluzione solo se non c’è interesse a prestazione parziale
eccessiva onerosità: si verifica nei contratti corrispettivi ad esecuzione continuata, periodica o
differita; è solo con il trascorso del tempo che si verifica tale ipotesi, questa condizione non si
verifica nel caso dei contratti aleatori
3
art. 1467 : si può evitare la risoluzione se parte, contro cui è chiesta risoluzione, offre di modificare
equamente le condizioni del contratto
così è possibile riequilibrare la sproporzione per mantenere in vita il contratto
presupposizione: per parte della dottrina è una ulteriore causa di risoluzione del contratto; è una
fattispecie di creazione giurisprudenziale, è un fatto comune ad entrambe le parti non esplicitato
nel contratto – l’hanno considerato un presupposto per la stipulazione del contratto
se viene meno => il contratto si estingue
art. 1458 = effetti della risoluzione
la prestazione eventualmente già fatta dovrà essere restituita
cessazione degli effetti del contratto per volontà delle parti, es: viene stabilito un termine finale
- termine essenziale = è termine di adempimento
- termine finale = riguarda esecuzione del contratto
+ condizione risolutiva: sono sempre eventi futuri (certo e incerto)
Altro caso: mutuo dissenso > pattuizione successiva a contratto che si vuole estinguere
art. 1372 = efficacia del contratto
principio della relatività del contratto
+ art. 1321 = nozione del contratto 42
negozio giuridico: struttura bilaterale / plurilaterale + patrimonialità
si giustifica che il rapporto delle parti abbia per oggetto l’estinzione di un contratto
mutuo dissenso: ha stessa forma del contratto da estinguere, ma per una parte della dottrina il
mutuo dissenso non deve rivestire la forma del contratto estinto > tesi non accolta
il mutuo dissenso è diverso dai contratti restitutori: le parti cercano di realizzare una prestazione
opposta a quella che era stata inizialmente pattuita
es: patto di retrovendita, patto di ricompra – vd. vendita con patto di riscatto (gli effetti tornano
indietro ma non cessano)
recesso dal contratto = il contratto si scioglie ad iniziativa di una sola delle parti
regola generale: una parte non può sciogliersi dal contratto già stipulato per principio
dell’affidamento => recesso è una eccezione
i casi di recesso possono verificarsi:
se tale facoltà è prevista nel contratto
o nei casi previsti da lex
o
è un negozio unilaterale e recettizio, stessa forma del contratto; il recesso può essere esercitato fin
tanto che il contratto non sia stato eseguito
eccezione: contratto periodico o di durata, qui il recesso interrompe l’esecuzione del contratto
il recesso è diverso dalla revoca e dalla rinuncia
# per Bianca: recesso è atto negoziale estintivo del contratto in generale, revoca è atto negoziale
estintivo degli atti unilaterali
# per dottrina: revoca > priva di efficacia un atto precedentemente compiuto dal quale non è
ancora derivato un rapporto giuridico intersoggettivo (es: disdetta) / recesso > cade sul rapporto
es: dimissioni del lavoratore dipendente
Rinuncia = negozio unilaterale con cui il titolare di un diritto lo dismette senza trasferirlo ad altri
Recesso: ha fonte convenzionale o legale -> vd. lex su locazione; ex sua funzione:
1) recesso ordinario
è apposto a contratto privo di termine (di durata) per apporre un termine
per dottrina: parti hanno sempre la possibilità di recedere dal contratto senza termine, anche se
non hanno pattuito ciò, però tutelando la buona fede e i diritti delle controparti + devono essere
osservati i relativi preavvisi
2) recesso straordinario
è strumento per reagire al verificarsi di nuove circostanze sfavorevoli per la parte recedente, deve
essere previsto da lex; ma lex parla di recesso per giusta causa o per gravi motivi (?), cmq tale
potere può essere conferito espressamente da lex in alcuni casi, es: diritto societario
3) recesso penitenziario
è il diritto di pentimento nell’ambito dei contratti del consumatore entro 8 gg da stipulazione del
contratto (per vendite aggressive), indipendentemente da esistenza della giusta causa 43
recesso nell’ambito dei patti di famiglia: art. 768 septies
deve essere espressamente previsto nel contratto stesso, “per atto pubblico recettizio”.
Trascrizione degli atti mortis causa: ha una funzione diversa da art. 2644 -> opponibilità ai terzi
Conflitto tra atto inter vivos e atto mortis causa > non si applica art. 2644
art. 2648: rileva ai fini della continuità della trascrizione (art. 2650)
acquisto mortis causa da erede: è necessaria l’accettazione della eredità, si dovrà trascrivere
l’accettazione della eredità o l’atto di compravendita
accettazione dell’eredità > tacita, espressa, con beneficio d’inventario
se si ha un legato > il legatario non deve accettare l’eredità perché il legato si trasmette
automaticamente, qui si dovrà trascrivere l’estratto del testamento
si applicano le regole di diritto sostanziale in materia successoria
art. 651 = legato di cosa dell’onerato o di un terzo
soluzione: applicazione delle norme di diritto sostanziale
legato di cosa altrui: legatario acquista da erede, è un atto di acquisto inter vivos
causa giustificatrice dell’attribuzione al legatario è esterna
è un es. di atto traslativo con causa esterna
conflitto tra erede ed avente causa del de cuius: non c’è perché qui manca un soggetto terzo,
l’erede subentra nella posizione del de cuius
in realtà nella trascrizione degli atti mortis causa non c’è un conflitto, non si applica art. 2644, ma le
norme di diritto sostanziale, tranne l’art. 2648 > continuità della trascrizione
art. 534 = diritti dei terzi
principio dell’apparenza
sono salvi gli acquisti immobiliari inter vivos dall’erede apparente, ma è necessario: la
buona fede, l’accettazione trascritta dell’erede apparente, la trascrizione dell’acquisto da
parte dell’erede apparente, l’acquisto deve essere a titolo oneroso
qui la trascrizione ha efficacia costitutiva
tale disciplina non si applica agli acquisti dal legatario apparente
3
perché art. 534 è norma eccezionale
2
art. 1403 : forme e pubblicità del contratto per persona da nominare
vd. art. 2659
contratto per persona da nominare = lo stipulante al momento della conclusione del contratto può
riservarsi la facoltà di nominare una persona che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi
se la nomina non viene fatta => gli effetti del contratto ricadranno su di sé
contratto a favore di terzi > terzo acquista un diritto di credito e rimane al di fuori del rapporto
c’è il principio della intangibilità della sfera giuridica dei terzi 44
> solo effetti positivi nei confronti di colui sulla cui sfera giuridica si esplicano gli effetti del contratto
È diverso da contratto per sé o per persona da nominare: qui il terzo diventa parte contrattuale con
efficacia ex tunc, dal momento della stipulazione del contratto
Mezzo di risoluzione per inadempimento: è della parte contrattuale
Rappresentanza in incertam personam: per rappresentanza è necessaria la spendita del nome del
soggetto che può essere individuato in un momento successivo
se tale spendita non viene fatta => si applica la discipline del falsus procurator
dottrina pone una distinzione: è possibile agire in incertam personam, ma non è ravvisabile nel
contratto per persona da nominare
agire in incertam personam: si applica la disciplina del falsus procurator > artt. 1398 e 1399 in caso
di mancata nomina
responsabilità precontrattuale nei confronti del terzo contraente
è diverso da art. 1401 > persona contrae per sé o per persona da nominare - se non c’è l’electio
amici o lo stipulante designa se stesso => ricadono su di lui gli effetti del contratto
per un orientamento questo contratto è una ipotesi di alternatività soggettiva
ma è una ipotesi minoritaria
altra tesi: tale contratto potrebbe essere ricostruito come se la facoltà di nomina fosse soggettiva e
nel rapporto -> facoltà alternativa di sostituzione, vd. Gazzoni
Bianca > parla di una ipotesi di autorizzazione
Inoltre, si è parlato di una fattispecie di rappresentanza in incertam personam, ma eventuale
perché non è necessaria la spendita del nome, ma qui c’è un problema: il rappresentante è parte
contraente in senso sostanziale fin dall’inizio
Altra teoria: duplicità contrattuale
1° contratto > tra stipulante e promittente
è sottoposto a condizione risolutiva: electio amici = è elemento accidentale
2° contratto > tra terzo e promittente
è sottoposto a condizione sospensiva: electio amici
ma la condizione generalmente incide sugli effetti del contratto,
invece qui è una condizione di tipo soggettivo
altra tesi: 1° contratto > è sottoposto a condizione risolutiva
2° contratto > è un contratto a formazione progressiva che si sostanzia in una
rappresentanza in incertam personam
Contratto per sé o per persona da nominare:
- se è in incertam personam = effetti del contratto sono sospesi
- se è sottoposto a doppia condizione = effetti del contratto sono immediati
cmq bisogna vedere la costruzione di tale contratto perché gli effetti sono diversi per le due tesi
electio amici = facoltà di attribuzione, è clausola valida; è un diritto potestativo al quale corrisponde
una situazione di mera soggezione 45
art. 1402 = termine e modalità della dichiarazione di nomina
l’electio amici è sottoposta ad un termine: entro 3 gg salva diversa volontà delle parti
ragione di tale contratto: permetteva di evitare la duplicità dei trasferimenti (punto di vista fiscale)
2° comma: è aspetto formale del contratto per persona da nominare
Accettazione: perché un soggetto non può divenire parte contrattuale senza una manifestazione di
volontà, può essere definita come una ratifica posteriore
art. 1403 = forme e pubblicità
stessa forma prevista per contratto, è una forma per relationem
(no ad substantiam o ad probationem)
2
art. 1403 : se atto è stato trascritto, bisogna trascrivere anche l’electio amici e la sua accettazione
> è una annotazione
accettazione -> ha natura negoziale
electio amici -> ha natura negoziale, ha struttura unilaterale
atto negoziale = manifestazione di volontà degli effetti
è diverso da atto giuridico in senso stretto
il terzo contraente diventa parte del rapporto con efficacia ex tunc
se manca la nomina: stipulans rimane o diventa parte contraente
(a seconda della tesi che si accoglie)
Alla electio amici è sempre possibile rinunciare
con un comportamento concludente tacito o espresso
contratto per sé o per persona da nominare = è uno schema contrattuale in cui la causa è variabile
si applicano le regole di tale schema contrattuale + le regole del tipo contrattuale poi posto
in essere – es: vendita di un bene
nella prassi si stipulano preliminari di contratti per sé o per persona da nominare
contratto per sé o per persona da nominare
è possibile sia una contrattazione con effetti obbligatori, sia una contrattazione con effetti
traslativi / reali
limite: contratti per intuitu personae + alienante che aliena ad altri (per parte della dottrina)
cessione del contratto:
art. 1406 = nozione di cessione del contratto
dà indicazione sull’ambito applicativo e sulla struttura di tale contratto
cessione del contratto:
- contratto di cessione
- vicenda soggettiva di successione nel contratto
- prestazioni corrispettive non ancora eseguite -> art. 1406
altrimenti: cessioni atipiche, es: contratto di compravendita di un bene mobile
è una fattispecie di cessione atipica del contratto
cessione del contratto = cessione del credito + accollo del debito 46
A cedente *
C contraente ceduto
B cessionario
* ci deve essere il suo consenso
è un contratto trilaterale
è diverso da cessione del credito: contratto bilaterale, la posizione del creditore è diversa dalla
posizione della parte contraente -> comprende tutta la regolamentazione contrattuale
(cessioni atipiche: non hanno il requisito di cui all’art. 1406)
Struttura della cessione del contratto è trilaterale perché l’altra parte acconsente alla cessione, ma
qui non c’è la comunanza di scopo dei contratti plurilaterali
si possono cmq applicare le norme dei contratti plurilaterali, es: 1446?
No, perché non è un contratto plurilaterale in tal senso, ma si potrà applicare analogicamente
le norme sui contratti bilaterali
Il consenso del contraente ceduto è elemento essenziale e costitutivo
se manca il consenso => no cessione del contratto
c’è una tesi diversa: ex cui il consenso è una condicio iuris per la efficacia nei confronti del
contraente ceduto di quella cessione > che quindi è bilaterale (accordo tra cedente e cessionario)
se qui il consenso manca => non si producono gli effetti nei confronti del ceduto e cessione
diventa: cessione del credito + accollo interno del debito
ma questa è una posizione minoritaria
1) teoria unitaria
cessione del contratto è trilaterale + consenso è elemento costitutivo
2) teoria atomistica
cessione = cessione del credito + accollo del debito
causa della cessione del contratto: è variabile, ex ragioni e interessi che le parti perseguono
causa nel contratto = è la funzione economico / sociale
è diverso da tipo contrattuale ex teoria oggettiva
ex teoria soggettiva > rileva interesse della parte ( è diverso dai motivi)
nel ns ordinamento vige il principio della causalità
vd. interessi delle parti
forma della cessione del contratto:
art. 1407 = forma – no
quindi dipenderà dal tipo di contratto ceduto e dal tipo di causa dello stesso contratto di cessione
artt. 1408-1410 > rapporti fra i tre soggetti 47
art. 1410 = rapporti fra cedente e cessionario
qui bisogna garantire il nomen verum = validità del contratto
+ bisogna garantire il nomen bonum = adempimento
Garanzia è diversa a seconda che il contratto sia a titolo gratuito o oneroso?
vd. art. 1266 = obbligo di garanzia del cedente
nella cessione del credito
art. 1408 = rapporti fra contraente ceduto e cedente
c’è un effetto naturale che deriva dalla liberazione + un effetto che deriva dalla volontà
2
vd. art. 1408
per alcuni questa è una responsabilità di tipo sussidiario
art. 1409 = rapporti fra contraente ceduto e cessionario
è possibile una autorizzazione preventiva per la cessione del contratto? Sì
(vd. art. 1260 = cedibilità dei crediti)
L’efficacia del contratto potrà produrre i suoi effetti solo se la sostituzione è stata notificata o
accettata dal soggetto terzo, il contraente ceduto, per la tutela della sua posizione, ma come si
compie tale notifica?
a
Ex 1 tesi > tramite l’ufficiale giudiziario
a
Ex 2 tesi > semplice comunicazione (tesi prevalente)
Antecedente della notifica: cessione del contratto
notifica deve avere la forma della cessione del contratto, è quindi una forma per relationem
esiste anche la cessione legale del contratto, es: art. 1599
soggetto succede ad un rapporto contrattuale: si applicano le proprie fattispecie legislative
causa: nel ns ordinamento vige il principio della causalità perché è elemento del contratto
art. 1325 = indicazione dei requisiti del contratto
1) teoria soggettiva della causa
è lo scopo per il quale la parte ha assunto l’obbligazione
2) teoria oggettiva della causa
la causa è la singola obbligazione, es: contratto a prestazioni corrispettive ha due cause
concezione moderna è teoria oggettiva della causa
= funzione economico / sociale tipica del contratto
bisogna distinguere la causa dal tipo
se la causa si identifica con il tipo => non esistono contratti tipici senza causa
es: non esiste compravendita senza causa
anche ex teoria moderna: causa = tipo contrattuale
teoria soggettiva moderna = causa è funzione economico / individuale del contratto, è la ragione
concreta per la quale le parti stipulano il contratto, è sempre diversa dai motivi
inoltre, in questa prospettiva la causa è diversa dal tipo contrattuale 48
Gazzoni: parla di teoria della causa concreta
Ma che cos’è un tipo contrattuale? Tipicità contrattuale = è uno schema regolamentare,
presuppone una certa disciplina alla quale si riconducono le fattispecie concrete
contratto atipico è diverso dal contratto innominato
contratto nominato > si fa riferimento al nomen iuris, è previsto da lex, ma non disciplinato
es: factoring, leasing, trust
rilevanza della causa: art. 1325 -> principio di causalità negoziale, la regola è la presunzione
dell’esistenza della causa (interna o esterna) per tutti gli atti costitutivi o esecutivi
nozione di negozio astratto: c’è astrazione sostanziale o astrazione materiale quando si affronta il
tema dell’astrazione processuale
astrazione sostanziale (o materiale) = prescinde da necessità o meno di una giustificazione
causale, non esiste nel ns ordinamento
astrazione processuale = inversione dell’onere della prova
vd. art. 1988 = promessa di pagamento e ricognizione di debito
la causa può essere esplicitata, espressa in alcune ipotesi
cmq dal regolamento contrattuale si deve evincere la causa o la si presume esistente
ci sono atti che hanno causa esterna = solvendi causae, sono atti aventi cmq una causa
pagamento traslativo: in esecuzione di una obbligazione pregressa, è categoria generale
(poi si deve vedere le singole fattispecie)
es: rapporti tra preliminare e definitivo, donazione di cosa altrui
tali pagamenti traslativi devono essere effettuati con modalità in cui la causa è espressa, altrimenti
sono nulli - diversamente pagamento è indebito se causa esterna manca: invalidità colpisce atto
della causa esterna
poi c’è la categoria generale della causa interna
N.B. nel ns ordinamento non esistono negozi astratti, cioè negozi senza causa.
Successione necessaria o dei legittimari:
art. 457 -> eredità di devolve per legge > legittima
o per testamento > volontaria
art. 587 = testamento – tutela dell’autonomia privata
è atto avente natura negoziale (negozio giuridico)
tra disciplina dettata a proposito del testamento e quella dettata a proposito del contratto è
possibile colmare vuoti, es: vd. in materia di interpretazione:
- per contratto c’è una disciplina dettagliata -> artt. 1362 e ss.
- per testamento non c’è disciplina analoga
in caso di testamento si applicano artt. 1362 e ss.
perché c’è il comune denominatore della negoziabilità 49
testamento = è negozio / atto mortis causa di ultima volontà
viene posta una regola destinata a disciplinare una situazione che si verrà a creare con la
morte del suo autore – non regola una situazione già esistente –
è negozio di ultima volontà: cioè il volere rimane privo di rilievo finché esiste il soggetto che l’ha
posta in essere
è possibile pensare ad atti mortis causa che non sono atti di ultima volontà: in Germania esiste il
contratto ereditario o atto successorio = istituzione di legato tramite contratto
è atto mortis causa, ma non è atto di ultima volontà perché non è irrilevante durante la vita
del disponente
infatti costituisce vincolo tra disponente e soggetto nei cui confronti è stato disposto il legato, il
contratto ereditario è idoneo a porsi come fonte del vincolo giuridico che le parti hanno tra loro
stipulato, cmq è estraneo alla esperienza giuridica italiana
perché c’è art. 457: delazione dell’eredità > per legge o per testamento
è esclusa ogni forma di utilizzazione di strumenti contrattuali, c’è regola di esclusività del
testamento come fonte di regolazione successoria
art. 458 = divieto di patti successori – istitutivi + dispositivi + rinunziativi
(è diverso dai patti di famiglia)
cioè è nullo ogni contratto con cui taluno dispone dei propri beni per il tempo in cui il
soggetto avrà cessato di vivere
soggetto privato ha a disposizione strumento idoneo per disporre dei propri beni mortis causa:
è il testamento
1
“ art. 457 va letto con art. 458 1° periodo”:
detta divieto dei patti successori istitutivi + vd. art. 458 2° periodo
art. 458: patti successori -> istitutivi, dispositivi, rinunziativi
- patti successori istitutivi: atto mortis causa, sono vietati perché il testamento è unico atto
mortis causa ammesso dal legislatore
- patti successori dispositivi e rinunziativi: atto inter vivos, sono contratti con cui si dispone o
si rinuncia a diritti derivanti da testamento non ancora aperto
2
art. 457 : principio della prevalenza della successione testamentaria su quella legittima
è perfettamente ammissibile un concorso di cause regolatrici la successione > sia per testamento
che per legge
per diritto romano: unicità della fonte della disciplina successoria
“nessuno può morire in parte testato e in parte intestato”
nemo pro parte testatus e pro parte intestatus
per ns ordinamento: con il testamento si può regolare una parte dei propri beni o l’intero insieme
ex art. 587 -> testamento può essere parziale
per la parte non disposta si applica la successione legittima 50
se disposizione è stata parziale => concorso di fonti: legale e volontaria
le norme su successione legittima hanno carattere suppletivo?
Norme suppletive = intervengono per dare una certa disciplina nel caso in cui non intervenga il
soggetto interessato (hanno carattere residuale)
Le regole sulla successione legittima hanno carattere di tipo dispositivo e non suppletivo
valgono fino al limite in cui non ci sia una regola negoziale (ex voluntate)
con esse configgenti
questa è l’opinione preferibile
riconoscere alle regole su successione legittima la natura di norme dispositive fa sorgere il
problema su che valore dare al testamento che faccia rinvio a tali norme
es: de cuius muore lasciando solo due figli
i figli succedono in parti uguali (per ½)
art. 566 = successione dei figli legittimi e naturali
che efficacia ha il testamento che lascia metà dei suoi beni ad un figlio e l’altra metà all’altro figlio?
Si potrebbe dire che il testamento è irrilevante perché ripete la successione ex lege,
però le norme su successione legittima sono sì dispositive ma non sono dotate di efficacia primaria
su testamento
testamento vale come tale, anche se è ripetitivo delle regole su successione legittima
successione testamentaria si ha ogni volta che il testatore si è espresso, tanto che sia contrario o
meno alle norme su successione legittima.
1
Art. 457 = delazione dell’eredità
esprime in forma implicita una regola che è espressamente indicata nell’art. 458 1° periodo
eredità: successione ex lege o successione ex testamento, è escluso il contratto
art. 458 = divieto di patti successori
tratta di divieti di duplice natura:
1) divieto dei patti successori istitutivi, è impossibile disporre dei propri beni mortis causa con
lo strumento contrattuale
2) divieto dei patti dispositivi o rinunziativi di una successione che non è stata ancora aperta,
sono atti inter vivos
i divieti sono diversi, infatti diverso è il loro campo di operatività
art. 458 ha una duplice dimensione
(patto di famiglia: rientra nella ipotesi dell’art. 458)
Atto mortis causa = ha caratteristica di tendere a disciplinare una situazione che origina dalla
morte di un soggetto; tale situazione ancora non c’è, si verificherà con la cessata esistenza di chi
fa testamento 51
Soggetto disciplina la sorte dei rapporti a cui egli fa capo nel momento in cui si troveranno in una
sorta di “vacanza di titolarità”
Morte > implica estinzione della personalità giuridica
Regola che è dettata dal soggetto: acquista rilevanza nel momento della morte del suo autore, è
destinata a disciplinare una situazione giuridica che si impone rispetto ai superstiti e, quindi, vale
per altri soggetti, è una esplicazione estrema del concetto di autonomia
Atto mortis causa è diverso da atto di ultima volontà > è un atto mortis causa, ma qui la volontà
dichiarata non è impegnativa finché il soggetto rimane in vita, tale soggetto potrà esprimersi in
modo diverso fino a sua morte
Atto di ultima volontà è il testamento: da punto di vista oggettivo / funzionale è atto mortis causa +
contiene un volontà “irrilevante” (può essere disattesa) finché la successione non si sarà aperta,
cioè il testatore può revocare il “testamento” > art. 587
Nel ns ordinamento la successione è regolata o dalla legge o dal negozio di ultima volontà =
testamento (no altra forma contrattuale)
Contratto ereditario = è un accordo il cui contenuto consiste in una istituzione di erede o di legato
di fonte contrattuale, vd. ordinamento della Germania
*
Il contratto ereditario è diverso dal testamento, perché? Il contratto ereditario è vincolante per le
parti (l’accordo vincola), mentre il testamento non è impegnativo finché non si apre la successione
* le disposizioni mortis causa saranno irrevocabili, cioè vincoleranno il soggetto che ha accettato
tale contratto e il disponente “avrà le mani legate”
La ns successione è ex lege o ex voluntate > è sempre regolata da atto di ultima volontà, quindi è
revocabile finché il disponente non cessa di vivere
Il legislatore ha tenuto come valore fondante la revocabilità delle disposizioni assunte mortis
causa, invece con il contratto ereditario: disposizioni sono irrevocabili
tranne ipotesi del mutuo consenso
lex n. 55 del 2006 = patto di famiglia – art. 768 bis, capo V bis
è una novella del codice civile, ha modificato art. 458
tale riforma ha tenuto fermo il divieto dei patti successori istitutivi, eccetto il patto di famiglia: non è
patto successorio istitutivo
art. 768 bis: è patto di famiglia il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte,
l’azienda o le partecipazioni a quote ad uno o più discendenti; se fosse un patto successorio
istitutivo dovrebbe assumere la forma di legato, ma questo non è un trasferimento mortis causa, è
un atto attuale, cioè è inter vivos
l’azienda o le partecipazioni societarie vengono destinate ad un determinato erede prescelto: non
è una deroga al divieto dei patti successori istitutivi
è atto inter vivos, programma destinazione di beni, è una deroga solo al secondo divieto
dell’art. 458
1
art. 768 quater -> il patto di famiglia è un accordo tra: 52
- l’imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, è il disponente
- il discendente prescelto / assegnatario dei beni d’impresa, è il titolare
dell’attribuzione preferenziale
- i legittimari del disponente, esclusi da tale attribuzione
2
art. 768 quater : i discendenti prescelti devono liquidare ai legittimari una somma pari a ciò che a
loro spetta sull’impresa; le attribuzioni che sono state devolute a tali discendenti prescelti sono
sottratte al meccanismo della collazione e dell’istituto della riduzione
legittimari esclusi: accettano di ricevere in denaro le loro quote di legittima rinunciando ad ogni
strumento per recupero dei beni medesimi al momento dell’apertura della successione
patto di famiglia è atto inter vivos
i legittimari accettano di ricevere denaro, rinunciando a q.siasi pretesa sui beni oggetto di tale atto
negoziale e cmq non deroga al divieto dei patti successori istitutivi
testamento = è atto revocabile, unilaterale: la dichiarazione di volontà è una sola + è atto
unisoggettivo: tale dichiarazione proviene da un soggetto solo
– non può provenire da più soggetti –
art. 589 = testamento congiuntivo o reciproco
limitazione al principio della libertà testamentaria
art. 587 = testamento
non si fa luogo a successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella
testamentaria: è, perciò, possibile una successione concorsuale
l’atto di disposizione parziale dell’ereditando delle proprie sostanze è pur sempre un atto valido,
2
vd. art. 457 – le regole su successione legittima entrano in gioco soltanto se mancano delle
disposizioni testamentarie
le regole su successione legittima hanno carattere suppletorio? No, sono regole dettate da norme
dispositive e non da norme suppletive, perché: la successione necessita di una regolamentazione
che non può mai mancare, è una esigenza che deve essere soddisfatta, altrimenti si dovrebbe
ritenere che i diritti di credito o di proprietà svaniscano con la morte del loro titolare
regolamentazione del rapporto successorio:
è una esigenza imprescindibile per il legislatore
è per questo che le regole su successione legittima non hanno un carattere residuale, ma hanno
un carattere dispositivo, salvo che intervenga una volontà di segno contrario del soggetto della cui
eredità si sta trattando
sono norme di diritto dispositivo
cmq la successione legittima non è prevalente su quella volontaria / testamentaria; la successione
legittima viene prima in termini di ordine logico, ma non prevale su successione testamentaria
il testamento ripetitivo di norme su successione legittima è valido o è nullo?
Se si desse prevalenza a successione legittima => regola contenuta nel testamento non avrebbe
alcun valore, ma così non è nel ns ordinamento 53
Se ereditando si è pronunciato circa la disciplina da attribuire ai propri beni o diritti al momento
della sua morte: tale pronuncia dovrà essere applicata e sarà valida anche se ripete le norme su
successione legittima -> qui la successione sarà cmq testamentaria
3
es: art. 566 richiama art. 537
se successione è testamentaria non è riconosciuto il diritto di commutazione dei figli
legittimi nei confronti di quelli naturali
è importante stabilire se la successione è legittima o testamentaria!
Le disposizioni testamentarie sono divise in due tipologie: a titolo universale e a titolo particolare
art. 588 = disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
l’eredità è diversa dal legato
universalità del patrimonio = insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che cadono entro la
successione; non tutti i rapporti patrimoniali cadono entro la successione
es: usufrutto, uso, abitazione… ecc.
altro es: contratto di mandato > si estingue con la morte del mandatario + e tutti i negozi di fiducia
altro es: la proposta contrattuale è intrasmissibile
se la disposizione testamentaria comprende tutti i rapporti indistintamente considerati oppure se
comprende una quota del patrimonio: è a titolo universale; non è necessaria istituzione a
succedere a titolo universale, non è necessaria l’istituzione della qualifica di erede
le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario: il legislatore non
detta una definizione positiva di legato
disposizione a titolo particolare = si dispone di un singolo diritto:
- legato di specie -> diritto di cui testatore ha disposto passerà al legatario
è un atto traslativo
- legato di genere o di quantità -> ha effetto costitutivo, si costituirà un rapporto obbligatorio
tra il legatario e l’onerato = soggetto passivo di tale rapporto obbligatorio
queste sono disposizioni di natura attributiva, ma il testamento può escludere q.uno da
successione legittima? – è il fenomeno della diseredazione –
se si tratta di un legittimario: tale disposizione sarà nulla
non è ammessa la diseredazione del legittimario
e chi non ha figli, ma solo fratelli? Può dire che niente vada al fratello con cui non va d’accordo?
Il testamento con clausola diseredativa sarebbe nullo perché non rientra nella definizione di
testamento del ns codice civile
vd. artt. 587 e 588: testamento può avere solo un contenuto di natura attributiva
dottrina recente: non è d’accordo con tale soluzione perché è formalistica
T può devolvere il suo intero patrimonio solo al fratello con cui va d’accordo
ciò comporta esclusione dell’altro fratello da ogni tipo di successione
54
ma tale esito è ugualmente ottenibile con un testamento con contenuto negativo > clausola
diseredativa => testamento = negozio in cui può essere calata q.siasi disposizione, purché abbia
un contenuto patrimoniale
art. 588: distingue erede da legato, ma non significa che non esistano altre ipotesi di disposizione
come per es. la disposizione diseredativa
l’eredità deve essere accettata dal chiamato -> esercizio del diritto coincide con accettazione
è diverso da atto testamentario > legato non deve essere accettato, è un atto autosufficiente
infatti acquisto del legato è automatico, si ha con apertura dell’eredità
art. 649 = acquisto del legato – automaticamente
è atto di rifiuto eliminativo
- il rifiuto ha efficacia ex tunc: come se non si fosse mai verificato, ciò è favorevole per eredi
legittimi, il potere è attribuito per presiedere intangibilità della sfera personale
- rinunzia ad effetto del legato, della titolarità del bene del legato: ha efficacia ex nunc
il bene diventerebbe una res nullius (solo per beni mobili), ma non si può avere di
beni immobili e così vengono avocati dallo Stato: art. 827
contenuto del testamento: testatore dispone di tutto o di una parte del patrimonio, può essere a
titolo universale o a titolo particolare, così è ammissibile un concorso tra successione ex lege e
testamentaria, tutte e due a titolo universale o la seconda a titolo particolare
per il diritto romano: nessuno può morire in parte testato e in parte non testato + lo strumento per
disporre di tutto il patrimonio era l’istituzione ad erede (-> titolo universale)
testamento = atto unilaterale e unisoggettivo + sono previsti dei precisi requisiti formali
testamento: segreto, pubblico, olografo > intera scheda deve essere formata dal testatore
“di suo pugno”
In generale: per scrittura privata è suff. sua sottoscrizione, non è necessario che ci sia stesura
totale “di suo pugno”, ciò invece è previsto per testamento
Se manca indicazione della data => annullabilità, cmq al testatore non è richiesto l’uso di formule
1
particolari (vd. art. 588 ), può usare le espressioni e le formule che vuole 3
Contenuto del testamento: trova un limite nei diritti che lex riserva ai legittimari (vd. art. 457 )
Legittimi = coniuge + figli legittimi o naturali + scendenti legittimi -> sono di 2° grado e succedono
solo in mancanza degli altri legittimari
si parla di successione necessaria
successione dei legittimari è necessaria, nel senso che i legittimari succedono sia che il defunto lo
voglia o non lo voglia; invece per il diritto romano: successione necessaria si ha a prescindere che
i legittimari accettino o meno la successione / eredità
- sono due concezioni diverse di successione necessaria -
Disciplina sui diritti dei legittimari: è cogente e inderogabile, cioè il testatore non può pregiudicare i
diritti che la legge riserva ai soggetti legittimari 55
DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti completi sul contratto in generale con analisi dei seguenti argomenti: la distinzione tra contratto e accordo, la relatività degli istituti giuridici, la distinzione tra costituire (porre in essere) e regolare (modificare), la regolazione del rapporto patrimoniale, i negozi giuridici, le norme applicabili agli atti unilaterali tra vivi o mortis causa, la classificazione del contratto (tipo di negozio particolare, struttura).
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