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TERZO MANDATARIO MANDANTE

Il mandante non ha acquistato dal terzo, ma la proprietà è stata trasferita automaticamente dal mandatario al mandante, quindi qui non si ha una eccezione alla regola della spendita del nome altrui – gli effetti del contratto ricadono sulla sfera del mandatario e non sulla sfera del mandante (trasferimento automatico proprietà) per avere rappresentanza bisogna che ci sia la spendita del nome altruiart. 1388 = 1) spendita del nome altrui 2) agire nell’interesse altrui, del rappresentato 1) dichiarazione che atto vale non per sé, ma per il dominus = contemplatio domini > ciò serve per tutelare l’affidamento del terzo 2) il rappresentante deve sempre agire nell’interesse altrui? La dottrina tradizionale riteneva di sì, il soggetto si serviva di cooperazione altrui, nella cura di un affare del gerito, tramite la rappresentanza la rappresentanza era strumento per cura di interessi altrui, era

elemento qualificante dell'agire del rappresentante, perché il codice previdente (1865) non disciplinava autonomamente la rappresentanza, era disciplinato solo il mandato- ciò manca tutt'oggi nel codice francese - Mandato = agire nell'interesse altrui, può essere con o senza rappresentanza La rappresentanza, quindi, era considerata come cura dell'interesse altrui: - 1di interessi, diretta = mandato con rappresentanza - 2di interessi, indiretta = mandato senza rappresentanza 1 effetti ricadevano su dominus, perché c'era la spendita del nome altrui, c'era contratto di mandato 2 si agiva nell'interesse altrui, unica cosa che rimaneva della rappresentanza Oggi: rappresentanza e mandato sono concepiti come schemi diversi, contrapposti e distinti l'uno dall'altro – da punto di vista normativo: c'è un capo dedicato all'agire rappresentativo > capo VI° libro IV° titolo II° è

diverso dal mandato, che è contratto tipico > vd. artt. 1705 e ss.cmq esiste mandato con rappresentanza o senza rappresentanza,inoltre si ammette una rappresentanza senza mandato > il rappresentante può essere uno che non cura per niente gli interessi altrui, cioè è ammesso un agire rappresentativo per conto proprio

l'agire rappresentativo si connota essenzialmente nel fatto che il rappresentante cura un affare altrui o può anche curare un affare proprio?

Se è ammissibile un agire rappresentativo per conto proprio, il rappresentante non deve solo curare un interesse altrui:

ex codice del 1865: rappresentanza è sempre uno strumento per la cura di interessi altruicon o senza la spendita del nome altrui

oggi: sì ammissibilità dell'agire rappresentativo per conto proprio

  1. si può agire in nome altrui e per conto altrui
  2. si può agire in nome proprio, ma per conto altrui > è il mandato
senza rappresentanza3) si può agire in nome altrui ma per conto proprio, qui si ha rappresentanza ma non mandatooes: T acquista da C un immobile per scrittura privata, la proprietà passa subito (art. 1376: efficacia traslativa), la trascrizione non ha efficacia costitutiva; ma T vuole rivendere il bene, per fini lucrativi. T trascrive a proprio nome per tutelarsi dai terzi, poi aliena a S ad un prezzo più alto per realizzare tale operazione speculativa. T può farsi rilasciare procura da C, invece di compiere trascrizione e rivendere, sulla base di tale procura T stipula contratto di compravendita con S a nome di C, S trascriverà l'acquisto in proprio favore rendendo opponibile ai terzi. L'operazione è così realizzata: T ottiene un guadagno, ricevendo nelle sue mani il pagamento fatto da S - 2 compravendita: T agisce in nome altrui = C ma per un interesse esclusivamente proprio quindi è possibile un agire rappresentativo.

In nome altrui, ma per un conto proprio quando T agisce non ha interesse di C, ma segue un interesse proprio a ci sono due acquirenti: T e S da stesso dante causa, si dovrà dare preferenza alla 1 trascrizione. Cmq T non ha interesse a trascrivere, per suoi motivi speculativi. Tutto ciò non ha niente a che vedere con la figura del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, perché se c'è mandato c'è comunque un agire per conto altrui. Es: T creditore di C e debitore di S: T dà mandato all'incasso a S per riscuotere somma che C deve a T > qui il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario. Il mandatario agisce per conto del mandante, ma, comunque, opera per un interesse anche proprio. Invece, nell'esempio delle due compravendite T agiva solo nell'interesse proprio, senza che ci fosse un rapporto gestorio (= mandato) non si possono applicare le norme sul mandato. Esistono norme specifiche.

per mandato conferito anche nell'interesse del mandatario: = "revocabilità del mandato" <1° comma>: vd. quando si è parlato della revoca della proposta qui la revoca comporta risarcimento dei danni, che è una eccezione rispetto alla regola generale <2° comma>: questa è una irrevocabilità forte, cioè la revoca non produce effetti e il contratto rimane in vigore quindi la cura dell'interesse altrui non è un carattere generale dell'istituto della rappresentanza! Cioè non è essenziale come la spendita del nome altrui, ma è un interesse normale, indefettibile dell'agire rappresentativo - il dominus conferisce la legittimazione a chi agisce in suo nome = atto unilaterale negoziale > dominus conferisce potere a rappresentante di compiere atti nella sfera giuridica del dominus, con questo atto non si assegna una facoltà, ma un potere Il rapporto rappresentativo,che si radica sulla procura, prevede che il dominus si trovi in una posizione di soggezione, mentre il rappresentante si trova in una posizione di potere. Non tutti i rapporti intersoggettivi sono rapporti obbligatori, proprio come in questo caso: in cui il rappresentante esercita un proprio potere e il dominus subisce tale attività. La procura non determina sorgere di obblighi in capo al rappresentante, ma fa sorgere un potere, anzi una situazione di potere – il rapporto rappresentativo non ha a che vedere con il rapporto gestorio, con cui il rappresentante si obbliga a compiere atti giuridici nell'interesse altrui. Il rapporto gestorio può non appoggiarsi su potere rappresentativo (e viceversa), ad esempio un mandato senza rappresentanza. Il rapporto gestorio e rappresentativo possono essere entrambi costituiti, bisogna tracciare i confini. La procura ha come fonte una procura unilaterale: potere + soggezione. Il mandato ha come fonte un contratto: obbligo + diritto. PerchéÈ caratterizzato da una obbligazione. In che relazione stanno questi due rapporti? Sono indipendenti l'uno rispetto all'altro. Anche il rapporto di lavoro subordinato può costituire un rapporto gestorio = obbligato compie atti giuridici nell'interesse altrui. Comunque la fonte per eccezione è il mandato. La procura è un negozio astratto, perché indipendente dal rapporto gestorio su cui si appoggia. Tale indipendenza rileva sotto il profilo dell'ampiezza dell'attribuzione del potere che è stata attribuita al rappresentante = procuratore. Può accadere che tale potere non coincida con il contenuto che è proprio dell'obbligo del rapporto gestorio: se il potere è ampio a sufficienza, il procuratore può compiere atti che contrastano con l'obbligo derivante dal potere gestorio. In questo caso, l'atto, pur essendo efficace verso il dominus, integra però un inadempimento se guardato dal punto.di interessi” è un inadempimento qualificato che assume rilevanza nei rapporti con i terzi.

d’interessi” – interesse del rappresentatorapporto rappresentativo che scaturisce da procura (potere + diritti) è diverso dal rapporto gestorioha fonte obbligatoria, contrattuale

ha delle vicende che non rilevano sul piano del potere rappresentativoai terzi interessa che il rappresentante agisca entro i limiti della procura, mentre non interessa chenon rispetti gli obblighi derivanti dal rapporto gestorio; ma tutto ciò subisce una deroga nel caso delconflitto d’interessi > art. 1394, varie interpretazioni:

# ex alcuni tale norma è espressiva di un divieto ex lege imposto al rappresentantedeve astenersi se è titolare di un interesse configgente con quello del dominus, altrimenti la sua attività è annullabile1art. 1418 : “cause di nullità del contratto” *art. 1394 > ma qui la sanzione è quella dell’annullabilità ,perché il legislatore ha disposto

diversamente situazione di conflitto tra interesse proprio o di terzi del rappresentante e quello che rappresentante deve perseguire in virtù del proprio ufficio: interesse del dominus è suff. che sia possibile e non concretamente dannosa per dominus 23se rappresentante non si astiene annullabilità dell'atto compiuto

è rilevante la mera situazione di conflitto il rappresentante deve agire con parzialità > interesse del dominus* qui il legislatore vuole tutelare l'affidamento del terzo# ex altra teoria (preferibile per prof.): art. 1394 non è fonte di divieto legale, ma indica una particolare sanzione relativa a particolare ipotesi di inadempimento del contratto gestorio; inadempimento per conflitto d'interessi non è più irrilevante, ma ha ricadute sul piano esterno che comporta l'annullabilità dell'atto compiuto, ma però è difficile stabilire cosa sia il conflitto

d'interessiqui per aversi annullabilità occorre che
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A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Martini Alessandro.