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IV lezione medicina legale

Danno biologico

Nelle lezioni precedenti sono stati affrontati questi argomenti: il nesso di causa, delle concause e delle norme previdenziali sociali (INAIL, legge 104, tutele previdenziali).

Generalmente si parla di danno biologico, di danno alla salute e di danno alla validità psicofisica come se fossero sinonimi; da un punto di vista medico-legale e giuridico non è così. Il danno biologico è cioè che attiene alla sfera del bios, cioè alla sfera dell’integrità, alla validità del soggetto.

Il danno alla salute è un concetto più estensivo, giuridico, che attiene e che discende dall’articolo 32 della Costituzione (tutela della salute, dove dice che lo Stato tutela la salute di ogni singolo cittadino in tutta la sua estrinsecazione).

Questo perché attraverso il danno biologico si vanno a considerare e a ritenere suscettibili di risarcimento tutti quei danni, ovvero quelle menomazioni all’integrità della validità del soggetto. Non è una conquista di poco conto; questa è cominciata a sorgere a seguito di sentenza 184 del 1986.

Prima di questa sentenza venivano ad essere risarciti solo i danni che determinavano un nocumento patrimoniale, ovverosia a seguito di una determinata lesione e/o menomazione si determinava una perdita, un danno da lucro cessante o da danno emergente, ovverosia non andare a lavorare, non si aveva più soldi, non si esercitava più un’attività, per cui c’era un danno patrimoniale, cioè al patrimonio, alla possibilità di lavorare e di esercitare il diritto di avere un patrimonio personale, e come tale veniva risarcito.

Il danno biologico discende sostanzialmente dall’articolo 2043 del codice civile. Tale articolo tratta del risarcimento per fatto illecito. Non è importante da sapere. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Dolo vuol dire che c’è coscienza e volontà di compiere una determinata azione, nella colpa non c’è la volontà ma è soltanto un atto che viene a determinarsi.

Si parla di delitto colposo quando vado a 100/h in città e metto sotto qualcuno. Delitto doloso è quando aspetto che quella persona passi per strada e la prendo in pieno, c’è la coscienza e la volontà a compiere un determinato atto nei confronti di una determinata persona. La colpa è semplicemente legata ad un’azione in cui ci può essere anche la coscienza che un determinato atto possa di per sé determinare o portare a determinati eventi, ma non vi è la volontà di compierli. Non chiamare il medico quando ci troviamo di fronte ad una ferita in suppurazione, se c’è l’evoluzione di situazioni, vi è la coscienza di un atto ben specifico compiuto. Così non fare il giro di turno, andare a controllare le flebo, non fare il controllo al bambino per uno schermo ds fatto qualche giorno prima, potrebbe poi succedere qualcosa. Non fare gli accertamenti potrebbe diventare un atto di responsabilità professionale, ovvero di colpa professionale. Chiunque cagiona un dolo o colpa risarcisce. Chiunque determini un danno alla persona, compie un atto per cui deve risarcire.

Con la sentenza del 1986 siamo passati ad un altro aspetto, non enuncia solo un danno che arreca pregiudizio alla possibilità di mantenere una capacità patrimoniale, ma anche un cosiddetto danno morale, ovvero un danno patrimoniale, che assume la stessa rilevanza e la stessa quantificazione ai fini della validità, dell’efficienza psicofisica di qualunque soggetto. Subire una frattura di un dito che poi non arreca nessun danno funzionale, una lesione da taglio che non arreca nessuna lesione tendinea o muscolare e rilascia solo una cicatrice più o meno brutta o bella, non arreca danno a livello patrimoniale ma arreca danno alla mia validità psicofisica, ovvero determina comunque un’alterazione rispetto allo stato interiore che avevo. La differenza tra lo stato anteriore e l’evento, le lesioni o le menomazioni che si determinano successivamente ad un determinato evento costituiscono oggetto di valutazione, quindi oggetto di ipotesi di danno biologico.

Momenti di valutazione del danno

  • Il momento statico, cioè il momento biologico, la lesione in sé e per sé considerata (frattura, lesione muscolo-tendinea, eviscerazioni, perdita di qualche organo, perdita di qualche funzione).
  • La stessa in ambito dinamico-relazionale, dinamico funzionale, come questa lesione si inserisce nel mio essere e nella mia validità psicofisica, e quindi quanto è il danno che viene ad essere arrecato. Non è elemento di poco conto e situazione di facile risoluzione.

Per dare o provare a dare una certa qual unicità di giudizio qualitativo si è andati avanti ed esistono diverse tabelle valutative con guide orientative. Mentre in altri paesi esistono delle tabelle valutative stabilite per legge con più o meno dei range nell’ambito della menomazione e della lesione, in Italia questo non esiste, esistono le cosiddette tabelle valutative e degli ambiti valutativi. Questo perché si ritiene, partendo poi dal presupposto che ogni lesione (menomazione) deve poi essere rapportata singolarmente a quel singolo soggetto, nel suo soggetto nel suo status dinamico-relazionale e dinamico-funzionale, dare delle tabelle secche ed assolute potrebbe determinare una ipervalutazione per alcuni soggetti e una ipovalutazione percentualistica per altri.

Inoltre, bisogna anche considerare quello che la lesione in sé e per sé va ad inserirsi anche sull’aspetto relativo al cosiddetto danno morale, relativo al cosiddetto prezzo doloris, cioè quali, quanti e che tipo di patimenti fisici e mentali vi sono stati a seguito dell’evento infortunistico che si è subito, ovvero considerare anche altre fattispecie che attualmente vanno a ricomprendersi sotto la cosiddetta voce del danno esistenziale. Un soggetto integro nella sua piena efficienza psicofisica si dà un sorta di valore pari a 100.

Se una persona subisce più lesioni, anche nel corso degli anni, la somma non può essere fatta. Esistono, poi, le cosiddette formule a scalare, ovvero questi dati relativi a quanto la lesione va ad interessare quel singolo soggetto, nel suo status dinamico-emozionale, e quindi successivamente si determina un range valutativo da cui poi si determinerà un’ulteriore valutazione definitiva del danno.

Se uno perde due mani, generalmente, si dice che ha perso il 100% della validità; è vero da un certo punto di vista, ma non per questo non riesce a camminare, a parlare, integrarsi con il lavoro. Allora un altro danno quanto potrebbe valere? 150%? 230%? È chiaro che il valore viene poi dato su una sorta di soglia, per cui su una soglia massima che è 100% si vanno a svalutare le singole menomazioni. Anche perché vi è un altro aspetto: l’organismo reagisce; se uno vede poco, in genere tende a sentire di più, mentre se vede e sente poco, in genere c’è una sensibilità tattile epidermica ed olfattiva particolarmente sviluppata.

Esistono delle cosiddette sinergie dell’organismo, che a seconda degli organi che sono stati colpiti, si integrano tra di loro e cominciano maggiormente a funzionare rispetto all’organo o apparato che è stato lesionato. Se una persona con un occhio vede poco, generalmente con l’altro ha una maggiore capacità e una minore difficoltà ad avere disturbi di fotofobia o di accomodazione alla luce. La pupilla tende leggermente a dilatarsi nell’occhio sano proprio per andare maggiormente incontro ad una massima capacità visiva. Il nervo oculomotore si è visto che diventa, nell’occhio sano, aumenta la propria capacità e velocità di contrattilità. Si parla di sinergie degli organi di apparati vicarianti, che vicariano l’organo o apparato lesionato.

Poi si può anche generare ipertrofia; è chiaro che se ho un arto lesionato e si lavora solo con quell’arto, si genera ipertrofia, cioè una struttura muscolare più forte, ma è legato al fatto che si lavora solo con quell’arto e si ha il doppio dell’attività su un solo arto. Quando si va a parlare di apparati nervosi, uditivi, visivi, diventa più difficile parlare di ipertrofia, ma c’è la capacità di apparati o organi collegati con l’organo o l’apparato della lesione di dare vicarianza, e quindi di supportarlo. Tutto questo va ad integrare i discorsi di danno biologico inteso come danno alla validità psicofisica del soggetto, che non è danno alla salute.

Il danno alla salute attiene esclusivamente al magistrato, il quale si avvarrà ovviamente della competenza medico legale, ovvero delle competenze specialistiche della sanità sotto tutti i vari aspetti considerati (certificazioni, dati ed elementi) da cui far discendere quello che è il giudizio ovvero un pregiudizio alla salute del soggetto leso.

Nell’ambito del danno biologico, atteso che stiamo parlando di un pregiudizio alla validità psicofisica di ogni singolo cittadino, cominciano ad esistere anche altre fattispecie di voci, come il danno esistenziale o il danno da lutto. Sono due momenti importanti che riguardano una nuova fase evolutiva del concetto di danno ingiusto. Il concetto di danno biologico, cioè di danno alla persona e di lesione al soggetto è importante e fondamentale e lo Stato cerca di tutelare il più possibile il cittadino in ogni momento, quanto il danno alla salute, che è un momento costituzionalmente garantito.

Il consenso dell’avente diritto, ma anche la liceità di curare (che discende proprio dal consenso) è molto importante; quanto questo deve essere informato, esplicito, libero, assoluto, privo di coercizioni di qualsiasi livello. Prendere un consenso non di questa fattispecie e poi determinare degli atti attraverso i quali il soggetto potrebbe avere un’assoluta integrità psicofisica ma non più una validità perché è stato commesso un atto senza giusto consenso, diventa anch’esso un danno, eventualmente non più biologico, ma può diventare danno morale, esistenziale non di poco conto. Il danno da lutto, fino a poco tempo fa non si prendeva in considerazione.

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Scienze mediche MED/43 Medicina legale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher TheNumberOne1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Medicina legale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaami Simona.
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