Incidente stradale e risarcimento del danno
Il 7 dicembre 1999, alle ore 9 circa, un settantaseienne viene investito mentre attraversa la strada da un’autovettura. L’investitrice non è assicurata per la responsabilità civile; l’auto appartiene a un soggetto terzo, cui è stata sottratta il 6 aprile 1996 e a cui S.p.A. Danubio ha corrisposto l’indennizzo. La targa risulta contraffatta ed anche il contrassegno risulta relativo a un contratto contraffatto.
Otto giorni dopo il sinistro stradale, cioè il 15 dicembre 1999, la vittima muore a causa delle lesioni riportate. Non c’è dubbio sulla responsabilità esclusiva dell’investitrice in ordine alla causazione del sinistro.
Sentenza di primo grado
In primo grado, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola (comune campano in cui si è verificato il sinistro stradale), in composizione monocratica, con sentenza 54/2009 ritiene che ricorra l’ipotesi di cui all’art 19, lettera b) della legge 990/69 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in quanto l’autovettura non è assicurata.
Condanna S.p.A. Assicurazioni Generali, in qualità di Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore della figlia e del nipote della vittima, rispettivamente di E 50.000,00 e E 10.000,00 a titolo del risarcimento del danno morale iure proprio, degli interessi legali dal fatto al soddisfo, delle spese di lite (esborsi per E 300,00, diritti per E 3.500,00, onorari per E 7.000,00).
Questo in accoglimento della domanda proposta dalla figlia e dal nipote della vittima con atto di intervento del 13 settembre 2004 nel giudizio proposto dall’investitrice nel giugno 2004. Questa domanda il pagamento in suo favore di E 172.000,00, oltre interessi legali da parte delle Generali quale Impresa designata per la Regione dal Fondo di Garanzia.
Il primo giudice accoglie tale domanda ma anche quella di regresso delle Generali ai sensi dell’art 29 della legge 990/69, condannando quindi l’investitrice alla rifusione.
Appello e motivazioni
Con atto di citazione del 2 aprile 2012, la figlia e il nipote della vittima, entrambi in proprio e la prima anche quale erede, propongono appello avverso la sentenza di primo grado.
Motivi di ricorso
- Primo motivo: La figlia, in qualità di erede, lamenta la mancata liquidazione del danno non patrimoniale da perdita della vita subito dal dante causa.
- Secondo motivo: La figlia lamenta, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, la mancata liquidazione del danno non patrimoniale subito in vita dal dante causa.
- Terzo motivo: Gli appellanti in proprio lamentano l’incongrua liquidazione del danno non patrimoniale.
- Quarto motivo: La figlia, quale erede, lamenta la mancata liquidazione del danno da lucro cessante per i perduti contributi.
- Quinto motivo: La figlia lamenta la mancata liquidazione del danno emergente passato e futuro per le spese funerarie e per quelle necessarie connesse all’evento lesivo e al lutto.
- Sesto motivo: Gli appellanti lamentano la mancata liquidazione del danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore.
- Settimo motivo: Gli appellanti lamentano l’errata liquidazione unitaria delle spese di lite e la loro liquidazione incongrua.
- Ottavo motivo: Gli stessi lamentano, in via subordinata al mancato accoglimento del precedente motivo di ricorso, l’incongrua liquidazione di diritti ed onorari di causa.
- Nono motivo: Gli stessi lamentano, in via subordinata al mancato accoglimento del settimo motivo di ricorso, la mancata liquidazione, nelle spese di lite, della maggiorazione di legge per assistenza plurima.
Decisione della Corte d'Appello
Con udienza del 12 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Napoli, IV sez. civile, riserva la decisione all’esito degli adempimenti relativi alle comparse conclusionali e memorie di cui all’art 190 c.p.c.
La lesione all’integrità fisica con esito letale non si configura come danno biologico, incide sul bene giuridico vita, nell’ipotesi in cui la morte sia intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo. Muovendo dalla distinzione tra salute e vita come beni giuridici autonomi, si considera che la salute sia fruibile solo in natura dal titolare, un bene insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
Quando il decesso interviene immediatamente si esclude la risarcibilità iure hereditatis in ragione dell’assenza del soggetto a cui collegare la perdita del bene e nel cui patrimonio versare il credito risarcitorio. Quando il decesso interviene a breve distanza dall’evento lesivo la si esclude per mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. In questo senso Cassazione, Sezioni Unite 15350/2015.
Se invece intercorre un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e il decesso (8 giorni nel caso in esame), si protrae la lesione all’integrità psico-fisica e si configura un danno biologico, in proporzione allo spatium vivendi, che il danneggiato trasferisce agli eredi. Per il riconoscimento di tale risarcimento non rileva che la vittima abbia avuto coscienza della lesione, rileva solo il fatto oggettivo della stessa. In questo senso Cassazione 21976/2008.
Il Giudice accoglie il secondo motivo di ricorso: mancato riconoscimento del danno biologico iure hereditatis.
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