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Evoluzione storica del concetto di danno alla persona

Diritto romano → actio ex lege aquilia; actio iniuriarum

Scuola giusnaturalista → “danno” qualsiasi lesione del corpo, dell’onore o del patrimonio

Melchiorre Gioia → “regola del calzolaio”

Antonio Cazzaniga → “danno potenziale” e “danno attuale”

Cesare Gerin → Danno alla “validità”, intesa come idoneità psicosomatica allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e non.

Codice civile del 1942 → Danno patrimoniale (art. 1223 c.c.) e Danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)

Il concetto di danno alla persona ha subito nel tempo una profonda evoluzione; il cammino normativo relativo a questo specifico ambito di interesse del diritto si è evoluto di pari passo con il mutare della sensibilità sociale nei confronti del ‘valore’ dell’uomo.

Regola del calzolaio di Melchiorre Gioia (1767-1829) in passato

quello che contava era il valore economico della persona stessa, ossia la capacità di produrre un reddito, alla cui riduzione o perdita seguiva il danno pecuniario (se il reddito è elevato anche il risarcimento è consistente). Di conseguenza per la stima del danno alla persona dal punto di vista della risarcibilità in sede civile, si credeva che l'obbligo del debitore si limitasse ai soli casi in cui alla modificazione patologica dello stato fisico e psichico corrispondevano effetti economici parimenti dannosi. Si è quindi affermato in epoca premoderna il principio che menomare l'integrità dell'uomo significava causare soprattutto una compromissione della capacità di lavoro e di guadagno. Il risarcimento del danno alla persona era strettamente legato alla perdita degli utili economici che da esso fossero derivati. Così se il reddito del danneggiato era elevato, anche il risarcimento, pure nel caso di menomazioni gravi o gravissime,dire capacità di stare bene). Questo perché il benessere non si limita solo alla capacità di produrre o guadagnare, ma comprende anche la salute fisica e mentale dell'individuo. La dottrina medico-legale ha quindi contribuito a spostare l'attenzione dal valore economico dell'individuo al suo valore complessivo, considerando la sua integrità e il suo stato di salute come elementi fondamentali. Questa prospettiva è particolarmente importante quando si valutano i danni subiti da persone che non hanno un'attività lavorativa o che non possono dimostrare una capacità reddituale, come i minori, le casalinghe o gli anziani. In conclusione, il concetto di valore umano non si limita alla capacità di produrre o guadagnare, ma include anche l'integrità fisica e mentale dell'individuo, nonché il suo benessere complessivo.dire stare o sentirsi bene) il quale meglio definisce la qualità della vita e più aderisce alla tutela della salute quale diritto costituzionalmente garantito a tutti gli individui a prescindere dalla loro validità (Art. 32 Cost.). Mentre in passato si attribuiva al danno una rilevanza esclusivamente patrimoniale, valutabile in termini pecuniari rapportati al reddito percepito che determinava una disparità economico-sociale contraria ai principi costituzionali, attualmente il danno alla persona è rappresentato non solo dalla perdita economica ma anzitutto dall'lesione dell'integrità fisico-psichica in sé considerata. I CORRETTIVI DEL SISTEMA TRADIZIONALE -Danno alla vita di relazione -Danno estetico -Danno sessuale DANNO BIOLOGICO: -Sentenza n° 184/86 -Danno biologico e danno alla salute -Modalità risarcitorie Introduzione con sentenza del 14.7.86, n. 184 della Corte costituzionale: "Il danno biologico deve essere inteso come"

menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, e che comprende il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla sfera sessuale nonché il danno alla capacità lavorativa generica e le invalidità micropermanenti"

Recepimento legislativo nella L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 3: "…per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale…".

DANNO BIOLOGICO: concetto medico-legale.

Si trae dal Codice delle Assicurazioni private (di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), anche se riferito ad uno specifico ambito applicativo, una definizione di danno biologico che riassume gli aspetti introdotti nella letteratura medico-legale.

"Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente

dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'influenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito". È valutato nell'integrità dei suoi riflessi negativi rispetto ad ogni manifestazione pubblica e privata dell'individuo (attività sociali, culturali, sportive, ricreative) che caratterizzano il modo di vivere di ognuno e ne realizzano la personalità. Viene valutato quindi nel suo aspetto statico che consiste nella violazione oggettiva dell'integrità psico-fisica della persona, per cui la componente statica, risulta di fatto corrispondente alla "menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata", ed è valutata in percentuale tabellare. Lavalutazione comprende anche il suo aspetto dinamico, determinato dalle manifestazioni del danno nella vita quotidiana del leso. La componente dinamica, relativa al turbamento del modo di essere del soggetto leso con ripercussioni sulle attività lavorative ed extra-lavorative, seppur risarcibile, deve essere valutata sulla scorta di criteri equitativi. Tali aspetti (statico e dinamico) devono essere considerati in maniera unitaria ai fini risarcitori. Nel Codice civile il danno risarcibile alla persona può essere distinto in: - NON PATRIMONIALE, incide sui valori della persona costituzionalmente garantiti come ad esempio il danno biologico, il danno morale soggettivo e il danno esistenziale - PATRIMONIALE, derivante da illecito contrattuale ed extracontrattuale ed incidente sugli interessi economici della persona lesa, può essere suddiviso in danno emergente e lucro cessante. Il danno biologico si colloca all'interno della macrocategoria del danno non patrimoniale. Tale

l'attività prevede la valutazione della componente temporanea del danno biologico in riferimento alla fase acuta di compromissione dello stato di salute, fino alla guarigione.

Inabilità Temporanea Totale (ITT): la persona è completamente (100%) incapace di svolgere qualsiasi attività lecita.

Inabilità Temporanea Parziale (ITP): poiché la guarigione raramente avviene in modo rapido e diretto, si ammette solitamente un ulteriore periodo di danno biologico temporaneo, detto appunto parziale, solitamente riconoscibile al 75%, al 50% e a volte al 25% della totale.

Diversa è la componente permanente del danno biologico: il danno biologico ha carattere permanente quando, al termine del processo di malattia, non si realizza la restitutio ad pristinum ed esitino reliquati anatomo-funzionali oggettivamente apprezzabili. Tale requisito viene riferito a tutte quelle condizioni che, secondo i dati scientifici a disposizione, non sono più emendabili.

Protraendosi indefinitamente nel tempo. Si parla di danno biologico permanente (inabilità permanente IP) quando i postumi lesivi sono ormai stabilizzati e non passibili di miglioramento clinico-funzionale. La quantificazione del danno permanente deve essere formulata al termine del processo temporaneo di guarigione clinica della malattia, nel momento cioè di avvenuta stabilizzazione dei postumi permanenti. La valutazione viene sempre espressa in percentuale che indica il grado di riduzione della complessiva validità psicofisica del soggetto normale, ritenuto in godimento del 100% di validità. Il risarcimento del danno biologico è calcolato secondo il valore economico del punto percentuale che varia in relazione all'età ed all'aspettativa di vita. Le vigenti Tabelle di liquidazione del danno biologico sono state predisposte in modo tale che il valore del punto (quindi del risarcimento) venga determinato seguendo un criterio progressivo,

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in relazione alla gravità della menomazione permanente e un criterio regressivo in relazione all'età del danneggiato. In altre parole, crescente con l'aggravarsi dell'lesione e delle sue conseguenze invalidanti e decrescente in ragione dell'aumento dell'età del danneggiato.

Il danno permanente è suscettibile di apprezzamento e di una valutazione medico-legale che viene espressa in termini percentuali utilizzando dei barèmes.

Cassazione Civile (Sez. III, n. 17219 del 29/07/2014): "I barèmes medico legali si dividono in due categorie: obbligatori e facoltativi. I primi sono approvati con atti normativi e la loro adozione è ineludibile, da parte sia del medico legale che del giudice. I secondi non hanno natura di fonte normativa e sono liberamente elaborati dalla comunità scientifica ...".

- TABELLA MICROPERMANENTI

- TABELLA MACROPERMANENTI

- LINEE GUIDA SIMLA 2016

Il Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs.

7/09/05 n. 209) distingue tra lesioni di lieve entità riferite a un danno biologico compreso tra l1% e il 9% (art.139) e quelle di non lieve entità per le percentuali comprese tra il 10% e il 100% (art.138).

TABELLA MICROPERMANENTI

La Tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità approvata con il D.M. 3 luglio 2003 comprende per ogni distretto anatomico, fattispecie diverse che vanno dalla elaborazione di voci relative alla compromissione dei parametri indicativi della piena funzionalità (es. per un arto: motilità, stabilità, asse, potenza, velocità e abilità motoria). Per un tasso compreso tra il 10% ed il 100% si dovrebbe ricorrere alla tabella medico-legale delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti prevista dall'art. 138, comma 1, lettera a del D.Lgs. n.209/2005. Tuttavia,
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze mediche MED/43 Medicina legale

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