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A) IL PROBLEMA IN GENERALE

275. Problemi del consenso negoziale.

Incapacità e vizi della volontà

Se colui dal quale proviene la manifestazione di volontà, versa in una situazione di

incapacità di agire, o qualora tale volontà si sia formata subendo interferenze o

perturbamenti, tali situazioni incideranno sulla rilevanza giuridica dell’atto determinando

l’invalidità di quell’atto o, in caso di incapacità, di annullabilità.

L’art. 1427 c.c ritiene che i vizi della volontà siano: l’errore, il dolo e la violenza.

B) ERRORE

277. Errore ostativo ed errore vizio

L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà.

Può succedere che un contraente sbagli, cadendo appunto in errore. Questo può essere di

due tipi:

Errore ostativo - art. 1433 c.c - ossia quell’errore commesso sulla dichiarazione o sulla

• trasmissione della dichiarazione (correttamente formata la volontà ma erroneamente

espressa);

Errore vizio - art. 1433 c.c - si ha quando un soggetto ha erroneamente accertato e

• valutato le circostanze ed i presupposti di fatto del negozio.

Nonostante queste differenze il codice ne ha equiparato gli effetti: entrambi determinano

l’annullabilità del contratto.

278. Condizioni di rilevanza dell’errore

Affinché il contratto viziato sia annullabile è necessario che ricorrano, ai sensi dell’art.

1428 c.c i requisiti di:

Essenzialità dell’errore;

• Riconoscibilità dell’errore.

L’art. 1432 c.c prevede che l’azione di annullamento non possa essere fatta qualora l’altra

parte proponga di eseguire il contratto in modo conforme a quanto voleva la parte in errore

inizialmente: ossia prima di commettere l’errore.

279. Essenzialità dell’errore

Questo requisito esprime un indice di obbiettiva rilevanza, prevedendo che solo alcuni casi

siano da ritenersi essenziali art. 1429 c.c:

Natura del negozio - art. 1429 n°1 c.c;

• Oggetto del negozio - art. 1429 n°2 c.c;

• Quantità della cosa che costituisce oggetto del negozio - art. 1429 n°2 c.c;

• Sulla persona, ossia sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente - art. 1429 n°3 c.c;

• Di diritto, quando riguarda l’ignoranza riguardo alla vigenza di una norma o la sua errata

• interpretazione, purché rappresenti la ragione unica o principale del negozio - art. 1429

n°4 c.c;

Sulla quantità della prestazione, ma che non sia scaturito l’errore da un mero errore di

• calcolo e che sia stato determinante per il consenso - art. 1430 c.c.

Non presenta carattere di essenzialità l’errore sui motivi che inducono il soggetto a

concludere il negozio, fatto salvo che nella donazione e nel testamento.

280. Riconoscibilità dell’errore

Si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o

alle qualità dei contraenti, la controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto

accorgersene art. 1431 c.c. Errore bilaterale

Qualora vi sia la bilateralità dell’errore si ritiene che non vada applicato il principio

dell’affidamento, e che sia sufficiente l’essenzialità dell’errore per l’annullabilità del

negozio, non rilevando la riconoscibilità.

Principio dell’affidamento

Questa teoria si occupa, in caso di errore, di tutelare le parti, ma mai la malafede.

Essa sancisce:

La validità del negozio, quando colui il quale riceva la dichiarazione, non fosse in grado

• di accorgersi dell’errore;

L’invalidità del negozio, qualora chi riceva la dichiarazione fosse in grado di accorgersi

• dell’errore o che comunque fosse a conoscenza del contrasto tra volontà e dichiarazione.

C) DOLO

Il dolo è quella fattispecie nella quale si sia raggiunto il perfezionamento del contratto in

conseguenza di raggiri perpetrati a danno del contraente. Tale negozio è annullabile quando

ricorrano questi requisiti:

Deve verificarsi il raggiro o l’artificio, ossia un’azione atta a trarre il inganno la vittima;

• Deve verificarsi l’errore del raggirato, ossia che questo non sia stato in grado di accorgersi

• dell’inganno. Non è sufficiente il tentativo, infatti, se il contraente si accorgesse del

raggiro, non potrebbe trarre a pretesto il comportamento della controparte;

La provenienza dell’inganno deve avvenire dall’altra parte contrattuale e non da terzi,

• fatto salvo nel caso in cui, questo, ne fosse a conoscenza e ne abbia tratta vantaggio.

Questi requisiti sono contenuti nell’art. 1439 c.c in relazione al DOLO DETERMINANTE.

L’art. 1440 c.c disciplina il DOLO INCIDENTE prevedendo questa ipotesi qualora il

contraente avesse ugualmente stipulato il contratto senza raggiri, ma a condizioni diverse. In

questo caso il contratto sarà valido ma il danneggiante sarà tenuto al pagamento dei danni

poiché in malafede.

Si ha invece DOLO OMISSIVO quando si sono taciute circostanze che avrebbero potuto

indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell’atto. È tuttavia annullabile solo

qualora la controparte abbia approfittato dell’ignoranza dello stipulante per trarne vantaggio.

Non lo è quando queste circostanze taciute fossero conoscibili da una normale diligenza da

parte del danneggiato. D) VIOLENZA

La violenza può essere di due tipi:

Psichica - quando consiste nella minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona allo

• specifico scopo di estorcere il consenso alla stipulazione di un contratto. In questo caso si

ha l’annullabilità del negozio, in quanto la volontà risulta essere viziata art. 1434 c.c.

L’ordinamento affida a chi ha subito la violenza, la facoltà di decidere se agire o meno per

l’annullamento, poiché potrebbe essere soddisfatta dalla dichiarazione emessa o avrebbe

perfezionato ugualmente il contratto anche senza il verificarsi della violenza;

Fisica - quando una persona terza fa manifestare fisicamente la volontà di un’altra

• persona, la cui volontà manca completamente - esempio asta una persona alza il braccio di

un’altra persona - in questo caso il negozio è nullo per mancanza della volontà del

contraente.

Altra fattispecie è il timore riverenziale, che si ha quando vi è un intenso rispetto verso

persone autorevoli, che porta una persona a concludere il contratto. In questo caso il negozio

non è annullabile art. 1437 c.c. Requisiti della violenza

I requisiti della violenza sono:

Che la minaccia sia tale da impressionare una persona media art. 1435 c.c. Essa deve

• essere ingiusta e considerevole, avente ad oggetto: i parenti della vittima, la vittima o

persone a lui care;

Che qualora fosse volta al far valere di un diritto soggettivo sia annullabile solo se, il

• titolare del diritto, si serva di esso non per conseguire ciò che gli spetta, ma la stipulazione

di un contratto che la controparte non ha interesse a stipulare art. 1438 c.c;

Che produca annullabilità anche se perpetrata da un terzo art. 1434 c.c anche se l’altro

• contraente ne sia ignaro. CAPITOLO XXVIII

LA FORMA DEL CONTRATTO

286. La forma del contratto

La forma del contratto trova definizione come estrinsecazione della volontà delle parti.

Sono espressioni della volontà delle parti grafemi e fonemi (dichiarazione di volontà),

comportamenti fatti e gesti (manifestazione di volontà). Anche il silenzio può essere

espressione di un intento.

L’art. 1325 c.c prevede, per alcune tipologie di contratto, che vi sia una forma specifica da

considerarsi come requisito essenziale pena nullità del contratto. Qualora non vi sia tale

vincolo imposto per legge le parti possono determinare liberamente la forma dello stesso ai

sensi dell’art. 1322 c.c.

I contratti per i quali è richiesta la forma scritta si possono riassumere in quei contratti

aventi ad oggetto beni trovanti una definizione nell’art. 812 c.c.

La forma scritta risulta essere utile insedi processuale per dimostrare l’effettiva esistenza del

contratto e quali siano le clausole appostevi.

La prova è la dimostrazione di un fatto e serve per arrivare a dare ragione o torto alle parti

convenute in giudizio (art. 2697 c.c). Vi sono due tipologie di prove:

Prove precostituite: documenti che vengono redatti per prevenire una causa;

• Prove semplici: testimonianza, confessione, giuramento e presunzioni.

Atto pubblico: atto redatto con le dovute formalità da un notaio o da un altro pubblico

ufficiale che fa pubblica fede. Esso fa piena prova, fino a querela di falso art. 2700 c.c.

Esso fa piena prova della dichiarazione ma non del suo contenuto ossia attesta che sia stata

fatta ma non si accerta che il contenuto della dichiarazione sia veritiero.

Scrittura privata: un qualsiasi documento scritto sia che sia scritto a mano sia che sia

“scritto” in altro modo, sia che sia firmata sia che non lo sia. Esso viene sottoscritto. La

firma è quell’atto giuridico con il quale chi firma riferisce a se stesso ciò che è stato scritto.

Il codice civile si occupa dell’efficacia probatoria della scrittura privata firmata e ce lo dice

nell’art. 2702 c.c

Vi sono tre casi di scrittura privata:

Riconosciuta;

• Non riconosciuta;

• Con sottoscrizione legalmente considerata come riconosciuta.

La norma definisce la seconda prova documentale principale, ossia la scrittura privata.

Come l'atto pubblico essa fa "piena prova" della paternità del documento, purché sia

accertata l'autenticità delle firme.

Si ha una scrittura privata riconosciuta quando il sottoscrivente riconosce di aver firmato il

documento.

Verificazione di scrittura privata: sub-procedimento il cui scopo è accertare se la persona

contro cui la scrittura è prodotta sia o meno l’autrice della sottoscrizione. Vengono

comparate le firme fatte dalla parte lesa davanti al giudice con le firme poste nel contratto.

Per fare ciò il giudice nominerà un perito grafologo il quale sarà incaricato di comparare le

firme e verificarne o meno l’autenticità. Se le firme combaciano si ha una sottoscrizione

legalmente considerata come riconosciuta, se non combacia ci troveremo davanti ad un

documento con una firma falsa e pertanto la richiesta del contratto non potrà essere accolta.

Un’altra possibilità è quella dove la firma viene autenticata dal notaio ossia quando le firme

vengono poste sotto la supervisione del notaio.

Altre tipologie e motivi per le quali la

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher povegliano.fabio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Maggiolo Marcello.