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Il contratto in generale

Il contratto

L’art. 1321 c.c definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Esso è uno strumento atto alla realizzazione di interessi determinati dalle parti attraverso la produzione di appositi effetti giuridici. Con il contratto le parti possono:

  • Costituire un rapporto giuridico nuovo;
  • Regolare un rapporto giuridico esistente;
  • Estinguere un rapporto giuridico.

I rapporti che possono essere oggetto di un contratto devono avere contenuto patrimoniale riguardante cioè cose o prestazioni personali suscettibili a valutazione economica. Esse possono inoltre riguardare tanto diritti reali (trasferimento proprietà) quanto rapporti obbligatori (contratti di lavoro subordinato).

L'autonomia contrattuale

Ai sensi dell’art 1322 c.c le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. In questo articolo vi sono due differenti normative:

  • L’autonomia contrattuale: le parti possono decidere liberamente il contenuto del contratto e se stipulare o meno tale accordo.
  • I limiti imposti dalla legge: sempre nell’art. 1322 comma 1 c.c vi è un limite ossia quello della liceità del contenuto, aggiungendo, nel secondo comma, come i contenuti del contratto debbano essere diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.

Oltre alla libertà riguardante la scelta del contenuto del contratto l’art. 1322 comma 2 c.c prevede che le parti siano libere anche nel decidere quale tipo di contratto utilizzare. Vi sono in questo caso due tipologie di contratti tra cui i contraenti possono decidere:

  • Contratti tipici: ossia quei contratti già previsti e disciplinati dall’ordinamento;
  • Contratti atipici: ossia quei contratti creati dai contraenti in base alle loro esigenze e che non trovano disciplina nell’ordinamento.

L’art. 1372 c.c riguardante l’efficacia del contratto specifica come le parti terze al contratto non siano colpite dagli effetti giuridici dallo stesso prodotti.

Elementi essenziali del contratto

L’art. 1325 c.c descrive gli elementi essenziali del contratto facendone un elenco:

  • L’accordo delle parti;
  • La causa;
  • L’oggetto;
  • La forma qualora sia richiesta dall’ordinamento ai fini della validità del contratto.

Classificazione dei contratti

I contratti a fini descrittivi si distinguono in:

  • Tipici o atipici - a seconda che siano o meno disciplinati dall’ordinamento;
  • Bilaterali o plurilaterali - a seconda del numero delle parti contraenti;
  • A prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a carico di una sola parte - i primi tendono a realizzare uno scambio tra prestazioni, i secondi implicano l’esistenza di due parti e di due dichiarazioni di volontà ma creano obblighi a carico di una sola parte;
  • A titolo oneroso o a titolo gratuito - i primi per poter acquistare un diritto è richiesto un sacrificio mentre per i secondi non è necessario;
  • Di scambio e associativi - nei primi vi è uno scambio di prestazioni tra le parti, nei secondi le parti si associano al fine del raggiungimento di uno scopo comune;
  • Commutativi e alleatori - nei primi vi è un’equivalenza economica tra le prestazioni delle parti mentre nei secondi ad una prestazione certa ne corrisponde una incerta;
  • A esecuzione istantanea e di durata - nei primi l’esecuzione si esaurisce in un unico momento mentre nei secondi si protrae nel tempo;
  • A forma vincolata e a forma libera;
  • Consensuali e reali - per i primi al fine della conclusione è sufficiente il consenso delle parti mentre per i secondi è necessario che vi sia la consegna del bene o della prestazione;
  • Ad efficacia reale e ad efficacia obbligatoria - i primi realizzano automaticamente per effetto del solo consenso il trasferimento, la creazione, la modificazione o l’estinzione di un diritto reale. I secondi obbligano le parti ad attuarlo perché non realizzano automaticamente il risultato perseguito.

Le trattative e la conclusione del contratto

La formazione del contratto. La proposta e l’accettazione

Il contratto può essere concluso secondo diverse modalità:

  • Sottoscrivendo un unico documento;
  • Con lo scambio di due dichiarazioni identiche firmate ciascuna da una parte sola;
  • Verbalmente;
  • Mediante comportamento concludente, rebus ipsis ac factis.

Semplice è stabilire il momento ed il luogo in cui si è perfezionato il contratto quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo. È più complicato stabilirlo quando le trattative si svolgono in tempi successivi o tra persone lontane. Considerando il processo di formazione del contratto possiamo comprendere quali siano i due atti principali: la proposta e l’accettazione. Essi sono considerati dalla dottrina atti pre-negoziali. Questo perché per la conclusione del contratto è richiesta la capacità di agire e qualora venisse a mancare, prima della conclusione del contratto, ad uno dei soggetti contraenti, il negozio non produrrebbe effetto alcuno.

Si può però sostenere come la combinazione di questi due atti possa produrre effetti giuridici contrattuali anche se, presi singolarmente, non produrrebbero effetti. Esse come abbiamo detto sono dichiarazioni di volontà individuali che fuse tra loro danno origine alla volontà contrattuale. Perché ciò avvenga occorre che:

  • L’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare. Se ciò non avviene la proposta perde efficacia. Tuttavia egli può accettare una proposta pervenutagli oltre il termine dandone comunicazione all’altra parte. Art. 1326 comma 2-3 c.c;
  • Che vi sia conformità tra proposta e accettazione poiché una qualsiasi modifica costituirebbe una nuova proposta. Art. 1326 comma 5 c.c;
  • Che la forma sia quella richiesta dal proponente. Art. 1326 comma 4 c.c.

Momento del perfezionamento a distanza (inter absentes)

Vi sono diversi criteri secondo i quali è possibile regolare l’efficacia di un negozio:

  • Principio della dichiarazione - efficacia al momento dell’espressione di volontà;
  • Principio della spedizione - efficacia al momento dell’invio;
  • Principio della ricezione - efficacia al momento della ricezione;
  • Principio della cognizione - la manifestazione di volontà è efficace nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza.

In materia contrattuale solo il principio della cognizione viene tenuto in considerazione dal legislatore poiché il contratto, essendo un fusione della proposta e dell’accettazione, non può mancare della consapevolezza delle parti circa l’intesa raggiunta.

La presunzione di conoscenza

L’art. 1325 c.c fissa una regola secondo cui si presume che il destinatario di questi atti li conosca qualora siano stati recapitati al suo indirizzo. In questo articolo si parla di indirizzo e non si specifica se si intenda la dimora, la residenza o il domicilio. Si è voluta usare questa parola per intendere tutte e tre queste situazioni. Esso inoltre non si limita a queste tre situazioni ma include tutti quei luoghi rientranti nella sfera di controllo del mittente. Tutto questo per quanto riguarda i negozi recettizi.

Perfezionamento mediante esecuzione

L’art 1327 c.c prevede che i contratti possano essere conclusi anche senza una formale accettazione dando direttamente esecuzione all’ordine impartito dal proponente. Il contratto sarà pertanto concluso “nel tempo e nel luogo in cui ha avuto l’esecuzione” art. 1327 comma 1 c.c. Essa però non deve essere preparatoria del futuro adempimento ma deve assumere un significato univoco in tal senso cassazione 26 Giugno 2013 n°16182. L’accettante è comunque tenuto a dare immediato avviso al proponente dell’iniziata esecuzione, altrimenti sarà responsabile dei danni eventualmente sofferti dal proponente art. 1327 comma 2 c.c.

Contratti con obbligazioni a carico del solo proponente

L’art. 1333 c.c prevede che non sia necessaria alcuna conferma dell’avvenuta accettazione e che la proposta sia irrevocabile dal momento in cui giunge al destinatario art. 1333 comma 1 c.c. Il destinatario può però rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o degli usi art. 1333 comma 2 c.c. Sempre questo comma ci dice come, in mancanza di tale rifiuto, il contratto sia da considerarsi concluso. È discusso se tale aspetto valga anche per i contratti ad effetti reali e per i contratti che devono rivestire una certa forma (ab substantiam). Diversa regola è posta per la donazione la quale richiede sempre l’accettazione e, in alcuni casi, la notifica al donante.

La revoca della proposta e dell’accettazione

L’art. 1328 c.c si occupa, in materia contrattuale, di integrare, alle possibilità dei contraenti, la revoca della proposta e dell’accettazione, la quale deve intervenire prima del perfezionamento del vincolo contrattuale. Questo articolo si occupa separatamente delle revoca della proposta e dell’accettazione.

Revoca della proposta

L’art. 1328 comma 1 c.c stabilisce che la revoca della proposta sia un atto non recettizio considerando sufficiente l’emissione della stessa prima che l’accettazione pervenga al proponente. Tuttavia la sentenza cass. 16 maggio 2000 n°6323 aveva stabilito che la revoca della proposta fosse da considerarsi al pari della revoca dell’accettazione e che pertanto fosse sottoposta anch’esso al regime dell’art. 1335 c.c. Una sentenza più recente (cass. 15 aprile 2016 n°7543) ha riportato l’interpretazione dell’art. 1328 comma 1 c.c alla considerazione della revoca della proposta come atto non recettizio, rendendo però necessario che la revoca debba essere inviata prima che pervenga l’accettazione e non è sufficiente la sola emissione. Questa disciplina mette a rischio l’accettante poiché in buona fede intraprende l’esecuzione del contratto essendo all’oscuro della revoca. In questo caso gli sarà riconosciuto un risarcimento per spese e perdite subite.

Revoca dell’accettazione

L’art. 1328 comma 2 c.c tratta invece della revoca dell’accettazione considerandola come atto recettizio e pertanto sottoposta al regime dell’art. 1335 c.c il quale prevede che la revoca debba giungere all’indirizzo del proponente prima che arrivi allo stesso l’accettazione.

Morte o incapacità sopravvenuta

Proposta e accettazione perdono efficacia in caso di morte o incapacità sopravvenuta prima che il contratto si sia perfezionato. Tuttavia qualora si tratti di un imprenditore nell’esercizio dell’attività d’impresa o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze art. 1330 c.c. Sono esclusi i piccoli imprenditori.

Irrevocabilità della proposta "proposta ferma"

Il proponente può decidere, per dar tempo alla controparte, di rendere irrevocabile la proposta art. 1329 c.c. Il codice esige però che questa irrevocabilità preveda un termine che, qualora mancasse, renderebbe la proposta semplice e revocabile come da art. 1328 comma 1 c.c. La proposta irrevocabile conserva la sua efficacia anche in caso di morte o incapacità sopravvenuta del proponente art. 1329 c.c.

L’offerta al pubblico

L’art. 1326 c.c disciplina l’offerta al pubblico affermando che è valida come proposta contrattuale, benché indirizzata ad una pluralità di soggetti indeterminati, e permette che la conclusione del contratto avvenga per effetto della sola dichiarazione/manifestazione di volontà (accettazione) di colui che sia interessato a perfezionare il contratto oggetto della proposta. L’art. 1326 comma 2 c.c prevede che la revoca della proposta sia valida anche qualora non sia venuta a conoscenza della controparte.

Il contratto aperto all'adesione

L’art. 1332 c.c prevede che un contratto possa essere aperto all’adesione (cooperative). Solitamente è il contratto stesso a disciplinare la modalità di adesione. Se tuttavia non vi sia una disciplina, l’art. 1332 c.c stabilisce che l’adesione debba essere diretta all’organo costitutivo o alla totalità dei contraenti originari.

Le trattative. Il dovere di buona fede

Per giungere alla stipulazione del contratto è necessario un periodo di trattative per:

  • Negoziare il contenuto degli accordi;
  • Effettuare accertamenti tecnici e legali.

Le parti devono comportarsi secondo buona fede art. 1327 c.c. La parte che violi questo dovere giuridico incorre in un particolare tipo di responsabilità precontrattuale. Vi sono alcuni comportamenti che non rispettano il principio di buona fede:

  • L’abbandono ingiustificato della trattativa;
  • La mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto;
  • L’influenza illecita sulla determinazione negoziale della controparte;
  • L’induzione della controparte alla stipulazione di un contratto pregiudizievole.

Dettagli dei comportamenti che violano la buona fede

I. Avendo raggiunto un periodo maturo ai fini della conclusione del contratto ed una delle due parti si ritiri senza un giustificato motivo, si configurerà un comportamento non rispettoso del dovere giuridico di buona fede. La parte danneggiante dovrà pertanto risarcire i danni conseguenti alla frustrazione dell’affidamento.

II. Il comportamento previsto dall’art. 1338 c.c esplicita una delle condotte che possono generare responsabilità precontrattuale per violazione del dovere giuridico di buona fede, cioè quello di tacere circostanze che, poiché implicano l’invalidità del contratto, rendono di fatto inutili le trattative. Il principio incontra però un limite nel dovere della controparte di essere sufficientemente diligente da conoscere da sola, se ciò è possibile, tali cause di invalidità. Anche in questo caso sarà disposto un risarcimento al danneggiato dei danni conseguenti alla frustrazione e, ovviamente, il contratto sarà invalido.

III. È danneggiante colui che trae in inganno o minaccia l’altra parte al fine di indurla alla stipulazione del contratto. In questo caso si configurerà un dolo contrattuale che renderà il contratto annullabile per un vizio della volontà del danneggiato. Il responsabile di questo comportamento illecito incorrerà ad un risarcimento ed il contratto sarà, come detto, annullabile.

IV. Ai sensi dell’art. 1440 c.c viene a mancare il rispetto del principio di buona fede in caso di dolo incidente ossia se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso benché senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, ma comunque hanno portato all’accettazione di condizioni diverse da quelle che avrebbe sottoscritto. In questa ipotesi il contratto ha validità ma la parte danneggiante sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Responsabilità precontrattuale (Culpa in contrahendo)

Vi sono due diverse dottrine che definiscono la responsabilità precontrattuale:

  • Responsabilità precontrattuale come responsabilità extracontrattuale che trova principio nel neminem laedere, ossia nella condotta scorretta e lesiva degli interessi delle parti;
  • Responsabilità per inadempimento di un’obbligazione ossia nell’inadempimento delle decisioni assunte nelle contrattazioni, nelle quali sorgono già obblighi giuridici di condotta.

Risarcimento del danno in responsabilità precontrattuale

Interesse negativo: Il danno risarcibile in favore di colui che invano ha iniziato una trattativa riguarda i vantaggi che si sarebbero conseguiti e i danni che si sarebbero evitati non iniziando affatto le trattative.

Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale

Interesse positivo: Il danno risarcibile in favore di colui che abbia già concluso un contratto comprende anche i vantaggi che si sarebbero ottenuti e i danni che si sarebbero evitati se il contratto fosse stato eseguito.

Danno emergente in caso di culpa in contrahendo

Viene determinato in relazione alle spese e alle perdite che siano strettamente dipendenti dalle trattative.

Lucro cessante in caso di culpa in contrahendo

Il lucro cessante consiste nel mancato guadagno causato da responsabilità precontrattuale e viene quantificato in base all’ammontare di guadagno che avrei potuto conseguire concludendo altri affari o seguendo altre trattative.

Danno da contratto non conveniente

Nel caso in cui la mala fede delle trattative abbia condotto alla stipulazione di un contratto non conveniente il risarcimento si limiterà all’ammontare della perdita subita senza prendere in considerazione il mancato guadagno.

Le condizioni generali di contratto (contratti standard)

Si parla in questo caso di contratti di massa ossia quelli conclusi da un’impresa con un gran numero di persone mediante la predisposizione di moduli o formulari contrattuali nei quali si inseriscono clausole uniformi. L’art. 1341 c.c parla di clausole generali di contratto ossia di regole uniformi che un determinato soggetto economico predispone ed inserisce nei contratti che stipula.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher povegliano.fabio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Maggiolo Marcello.
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