Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
A) IL PROBLEMA IN GENERALE
275. Problemi del consenso negoziale.
Incapacità e vizi della volontà
Se colui dal quale proviene la manifestazione di volontà, versa in una situazione di
incapacità di agire, o qualora tale volontà si sia formata subendo interferenze o
perturbamenti, tali situazioni incideranno sulla rilevanza giuridica dell’atto determinando
l’invalidità di quell’atto o, in caso di incapacità, di annullabilità.
L’art. 1427 c.c ritiene che i vizi della volontà siano: l’errore, il dolo e la violenza.
B) ERRORE
277. Errore ostativo ed errore vizio
L’errore consiste in una falsa conoscenza della realtà.
Può succedere che un contraente sbagli, cadendo appunto in errore. Questo può essere di
due tipi:
Errore ostativo - art. 1433 c.c - ossia quell’errore commesso sulla dichiarazione o sulla
• trasmissione della dichiarazione (correttamente formata la volontà ma erroneamente
espressa);
Errore vizio - art. 1433 c.c - si ha quando un soggetto ha erroneamente accertato e
• valutato le circostanze ed i presupposti di fatto del negozio.
Nonostante queste differenze il codice ne ha equiparato gli effetti: entrambi determinano
l’annullabilità del contratto.
278. Condizioni di rilevanza dell’errore
Affinché il contratto viziato sia annullabile è necessario che ricorrano, ai sensi dell’art.
1428 c.c i requisiti di:
Essenzialità dell’errore;
• Riconoscibilità dell’errore.
•
L’art. 1432 c.c prevede che l’azione di annullamento non possa essere fatta qualora l’altra
parte proponga di eseguire il contratto in modo conforme a quanto voleva la parte in errore
inizialmente: ossia prima di commettere l’errore.
279. Essenzialità dell’errore
Questo requisito esprime un indice di obbiettiva rilevanza, prevedendo che solo alcuni casi
siano da ritenersi essenziali art. 1429 c.c:
Natura del negozio - art. 1429 n°1 c.c;
• Oggetto del negozio - art. 1429 n°2 c.c;
• Quantità della cosa che costituisce oggetto del negozio - art. 1429 n°2 c.c;
• Sulla persona, ossia sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente - art. 1429 n°3 c.c;
• Di diritto, quando riguarda l’ignoranza riguardo alla vigenza di una norma o la sua errata
• interpretazione, purché rappresenti la ragione unica o principale del negozio - art. 1429
n°4 c.c;
Sulla quantità della prestazione, ma che non sia scaturito l’errore da un mero errore di
• calcolo e che sia stato determinante per il consenso - art. 1430 c.c.
Non presenta carattere di essenzialità l’errore sui motivi che inducono il soggetto a
concludere il negozio, fatto salvo che nella donazione e nel testamento.
280. Riconoscibilità dell’errore
Si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o
alle qualità dei contraenti, la controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto
accorgersene art. 1431 c.c. Errore bilaterale
Qualora vi sia la bilateralità dell’errore si ritiene che non vada applicato il principio
dell’affidamento, e che sia sufficiente l’essenzialità dell’errore per l’annullabilità del
negozio, non rilevando la riconoscibilità.
Principio dell’affidamento
Questa teoria si occupa, in caso di errore, di tutelare le parti, ma mai la malafede.
Essa sancisce:
La validità del negozio, quando colui il quale riceva la dichiarazione, non fosse in grado
• di accorgersi dell’errore;
L’invalidità del negozio, qualora chi riceva la dichiarazione fosse in grado di accorgersi
• dell’errore o che comunque fosse a conoscenza del contrasto tra volontà e dichiarazione.
C) DOLO
Il dolo è quella fattispecie nella quale si sia raggiunto il perfezionamento del contratto in
conseguenza di raggiri perpetrati a danno del contraente. Tale negozio è annullabile quando
ricorrano questi requisiti:
Deve verificarsi il raggiro o l’artificio, ossia un’azione atta a trarre il inganno la vittima;
• Deve verificarsi l’errore del raggirato, ossia che questo non sia stato in grado di accorgersi
• dell’inganno. Non è sufficiente il tentativo, infatti, se il contraente si accorgesse del
raggiro, non potrebbe trarre a pretesto il comportamento della controparte;
La provenienza dell’inganno deve avvenire dall’altra parte contrattuale e non da terzi,
• fatto salvo nel caso in cui, questo, ne fosse a conoscenza e ne abbia tratta vantaggio.
Questi requisiti sono contenuti nell’art. 1439 c.c in relazione al DOLO DETERMINANTE.
L’art. 1440 c.c disciplina il DOLO INCIDENTE prevedendo questa ipotesi qualora il
contraente avesse ugualmente stipulato il contratto senza raggiri, ma a condizioni diverse. In
questo caso il contratto sarà valido ma il danneggiante sarà tenuto al pagamento dei danni
poiché in malafede.
Si ha invece DOLO OMISSIVO quando si sono taciute circostanze che avrebbero potuto
indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell’atto. È tuttavia annullabile solo
qualora la controparte abbia approfittato dell’ignoranza dello stipulante per trarne vantaggio.
Non lo è quando queste circostanze taciute fossero conoscibili da una normale diligenza da
parte del danneggiato. D) VIOLENZA
La violenza può essere di due tipi:
Psichica - quando consiste nella minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona allo
• specifico scopo di estorcere il consenso alla stipulazione di un contratto. In questo caso si
ha l’annullabilità del negozio, in quanto la volontà risulta essere viziata art. 1434 c.c.
L’ordinamento affida a chi ha subito la violenza, la facoltà di decidere se agire o meno per
l’annullamento, poiché potrebbe essere soddisfatta dalla dichiarazione emessa o avrebbe
perfezionato ugualmente il contratto anche senza il verificarsi della violenza;
Fisica - quando una persona terza fa manifestare fisicamente la volontà di un’altra
• persona, la cui volontà manca completamente - esempio asta una persona alza il braccio di
un’altra persona - in questo caso il negozio è nullo per mancanza della volontà del
contraente.
Altra fattispecie è il timore riverenziale, che si ha quando vi è un intenso rispetto verso
persone autorevoli, che porta una persona a concludere il contratto. In questo caso il negozio
non è annullabile art. 1437 c.c. Requisiti della violenza
I requisiti della violenza sono:
Che la minaccia sia tale da impressionare una persona media art. 1435 c.c. Essa deve
• essere ingiusta e considerevole, avente ad oggetto: i parenti della vittima, la vittima o
persone a lui care;
Che qualora fosse volta al far valere di un diritto soggettivo sia annullabile solo se, il
• titolare del diritto, si serva di esso non per conseguire ciò che gli spetta, ma la stipulazione
di un contratto che la controparte non ha interesse a stipulare art. 1438 c.c;
Che produca annullabilità anche se perpetrata da un terzo art. 1434 c.c anche se l’altro
• contraente ne sia ignaro. CAPITOLO XXVIII
LA FORMA DEL CONTRATTO
286. La forma del contratto
La forma del contratto trova definizione come estrinsecazione della volontà delle parti.
Sono espressioni della volontà delle parti grafemi e fonemi (dichiarazione di volontà),
comportamenti fatti e gesti (manifestazione di volontà). Anche il silenzio può essere
espressione di un intento.
L’art. 1325 c.c prevede, per alcune tipologie di contratto, che vi sia una forma specifica da
considerarsi come requisito essenziale pena nullità del contratto. Qualora non vi sia tale
vincolo imposto per legge le parti possono determinare liberamente la forma dello stesso ai
sensi dell’art. 1322 c.c.
I contratti per i quali è richiesta la forma scritta si possono riassumere in quei contratti
aventi ad oggetto beni trovanti una definizione nell’art. 812 c.c.
La forma scritta risulta essere utile insedi processuale per dimostrare l’effettiva esistenza del
contratto e quali siano le clausole appostevi.
La prova è la dimostrazione di un fatto e serve per arrivare a dare ragione o torto alle parti
convenute in giudizio (art. 2697 c.c). Vi sono due tipologie di prove:
Prove precostituite: documenti che vengono redatti per prevenire una causa;
• Prove semplici: testimonianza, confessione, giuramento e presunzioni.
•
Atto pubblico: atto redatto con le dovute formalità da un notaio o da un altro pubblico
ufficiale che fa pubblica fede. Esso fa piena prova, fino a querela di falso art. 2700 c.c.
Esso fa piena prova della dichiarazione ma non del suo contenuto ossia attesta che sia stata
fatta ma non si accerta che il contenuto della dichiarazione sia veritiero.
Scrittura privata: un qualsiasi documento scritto sia che sia scritto a mano sia che sia
“scritto” in altro modo, sia che sia firmata sia che non lo sia. Esso viene sottoscritto. La
firma è quell’atto giuridico con il quale chi firma riferisce a se stesso ciò che è stato scritto.
Il codice civile si occupa dell’efficacia probatoria della scrittura privata firmata e ce lo dice
nell’art. 2702 c.c
Vi sono tre casi di scrittura privata:
Riconosciuta;
• Non riconosciuta;
• Con sottoscrizione legalmente considerata come riconosciuta.
•
La norma definisce la seconda prova documentale principale, ossia la scrittura privata.
Come l'atto pubblico essa fa "piena prova" della paternità del documento, purché sia
accertata l'autenticità delle firme.
Si ha una scrittura privata riconosciuta quando il sottoscrivente riconosce di aver firmato il
documento.
Verificazione di scrittura privata: sub-procedimento il cui scopo è accertare se la persona
contro cui la scrittura è prodotta sia o meno l’autrice della sottoscrizione. Vengono
comparate le firme fatte dalla parte lesa davanti al giudice con le firme poste nel contratto.
Per fare ciò il giudice nominerà un perito grafologo il quale sarà incaricato di comparare le
firme e verificarne o meno l’autenticità. Se le firme combaciano si ha una sottoscrizione
legalmente considerata come riconosciuta, se non combacia ci troveremo davanti ad un
documento con una firma falsa e pertanto la richiesta del contratto non potrà essere accolta.
Un’altra possibilità è quella dove la firma viene autenticata dal notaio ossia quando le firme
vengono poste sotto la supervisione del notaio.
Altre tipologie e motivi per le quali la