Il contratto
Art. 1321 c.c.: "Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale."
- Rapporto fondato su un bene economicamente valutabile.
- Nb: parte ≠ persona: si intende un centro di interessi.
Disciplina estesa anche a negozi giuridici unilaterali tra vivi e a contenuto patrimoniale che non abbiano disciplina specifica e siano compatibili al contratto (ovvero siano atti unilaterali ricettizi, cioè diretti ad un destinatario determinato, che assume il ruolo di controinteressato/controparte).
- Nb: contrario di atti unilaterali non ricettizi (es. voto).
Due punti di vista sul contratto
Esso può essere studiato da due punti di vista:
- Come fattispecie (contratto-atto: atto giuridico basato sull’accordo): formazione, interpretazione, validità.
- Come conseguenza giuridica (contratto-rapporto): diritti e obblighi delle parti, durata del rapporto, esecuzione, resistenza a fatti sopravvenuti, scioglimento, successione.
Si conclude nel momento in cui vi è corrispondenza tra proposta e accettazione.
L’autonomia contrattuale
Il contratto è lo strumento dell’autonomia privata, in quanto la sua stipulazione è libera (libertà contrattuale) e si realizza mediante concordi manifestazioni/dichiarazioni di volontà. Principio alla base: libertà dei fini in economia.
La libertà contrattuale si articola in due aspetti:
- An ("se"): si è liberi di decidere se stipulare il contratto.
- Quomodo: si è liberi di decidere in che modo stipulare il contratto (contenuto + con chi).
È infatti possibile stipulare contratti atipici/innominati (es: leasing, factoring... possono essere importati dall’estero) tra cui i contratti misti (combinazione di elementi propri di diversi contratti tipici).
- Può succedere che un contratto atipico sia reso tipico dal legislatore (es: quest’anno il leasing).
- Per essere validi, i contratti atipici devono perseguire interessi conformi all’ordinamento giuridico, cioè meritevoli di tutela.
La responsabilità precontrattuale
Nb: la responsabilità civile si divide in:
- Responsabilità contrattuale
- Responsabilità extracontrattuale
- Responsabilità precontrattuale
Alcuni ritengono che la responsabilità precontrattuale rientri in realtà nella responsabilità extracontrattuale → perché non essendoci alcun accordo non ci sono obbligazioni non si può parlare di inadempimento. Altri sostengono che in realtà rientri nella responsabilità contrattuale (culpa in contrahendo). Secondo questo punto di vista, l’avvio di una trattativa fa sorgere l’obbligazione di comportarsi secondo buona fede.
→ Dovere di risarcimento dei danni causati dalla mala fede in sede di contrattazione danno da lesione di interesse negativo (spese inutilmente sostenute + occasioni favorevoli perse a causa della trattazione).
Caso particolare: una delle parti in sede di contrattazione è a conoscenza dell’invalidità del contratto (risarcimento di perdite e mancato guadagno, c.d. interesse negativo, all’altra parte).
Recesso ingiustificato dalle trattative: in linea teorica, fino alla conclusione del contratto le parti sono libere di ritirarsi dalle trattative. Nondimeno, la giurisprudenza ritiene che questo possa essere un comportamento contrario a buona fede. Ciò avviene quando l’accordo contrattuale si forma progressivamente nel corso del tempo e già su alcuni punti era stato trovato un accordo; se una parte vuole riaprire le trattative su quei punti o vuole rifiutarsi di concluderle, si ritiene che si stia comportando secondo mala fede (salvo vi sia un valido motivo per farlo).
- Sono rilevanti a questo proposito (in ambito processuale) le minute dei contratti.
- Comporta responsabilità precontrattuale per la parte che recede dal contratto.
Limitazioni alla libertà contrattuale
Ratio dei limiti:
- Tutela di interessi prevalenti alla libertà di mercato (es: bene pubblico, dignità umana...) Nella prassi: sviluppo ordinato delle aree urbane, distribuzione equa dei servizi essenziali, utilizzazione appropriata delle fonti di energia, tutela dell’ambiente, protezione di determinati settori produttivi...
- Tutela della libera concorrenza, anche contro se stessa. Nella prassi: normativa Anti Trust.
- Tutela delle parti deboli del mercato. Nella prassi: Codice del consumo, tutele per i lavoratori...
Ci sono delle ipotesi in cui la legge limita la libertà contrattuale:
- Obbligando la stipulazione del contratto
- Ponendo limitazioni circa il contenuto del contratto e con chi stipularlo (es: obbligo di usare un contratto tipico, cioè già previsto e disciplinato dalla legge).
I limiti alla libertà contrattuale possono essere:
- Legali: Obbligo legale a contrarre: es quando qualcuno ha un monopolio legale (es: trasporti pubblici) ha l’obbligo di stipulare a parità di condizione con chiunque ne faccia richiesta. Contratti tipici o aventi clausole imposte, che sostituiscono di diritto qualunque clausola difforme inserita in un contratto.
- Convenzionali (volontariamente creati dalle parti): Contratto preliminare: contratto mediante il quale le parti si obbligano a firmare un contratto definitivo (in caso sia una vendita, si parla di promittente venditore e promittente acquirente). Molto frequente nel mercato immobiliare e in quello azionario. Serve a vincolare le parti che ancora non possono stipulare il contratto ma vogliono obbligarsi a farlo. In caso una persona che abbia sottoscritto un contratto preliminare poi non concluda quello definitivo, è possibile chiedere al giudice una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso. Il contratto preliminare richiede la stessa forma che avrà poi il contratto definitivo a pena di nullità (forma per relationem). In caso le parti stabiliscano di fare il contratto definitivo in una forma diversa da quella preliminare, si parla di contratto preliminare improprio/compromesso (utile nel caso in cui una persona compri per rivendere per evitare i costi della trascrizione: sarà la persona da cui ha comprato l’immobile a trasferire la proprietà, trascrivendola). Per la costituzione di diritti reali su beni immobili, è necessaria la trascrizione del contratto preliminare, che lo rende opponibile a terzi. La trascrizione scade dopo un anno dalla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo e 3 anni dopo la trascrizione del preliminare. Può essere trascritta anche la richiesta della sentenza costitutiva (opponibile a terzi anche durante il processo).
- Nb: ≠ minuta/puntualizzazione. Le parti mettono per iscritto l’accordo raggiunto su determinati punti, senza però obbligarsi a contrarre.
- Contratto normativo: contratto con cui le parti stabiliscono il contenuto dei contratti che in futuro stipuleranno.
La buona fede oggettiva
Le parti sono sempre tenute a comportarsi secondo buona fede (dovere di correttezza e di informazione). È una clausola generale, non c’è una fattispecie precisa (è il giudice a dover desumere i parametri della correttezza dalla mentalità collettiva e dagli standard sociali comunemente accettati). Criterio fondamentale per l’interpretazione del contratto. Fonte di integrazione dei difetti del contratto: in fase di esecuzione del contratto, è obbligatorio comportarsi secondo buona fede, correggendo anche i vizi del contratto.
Gli elementi essenziali del contratto
L’accordo tra le parti
È la sostanza stessa del contratto e sussiste quando le parti manifestano reciprocamente la volontà di stipulare il contratto (volontà contrattuale)
- Espressamente (accordo espresso)
- Tacitamente (accordo tacito/concluso per facta concludentia), tramite un comportamento che oggettivamente manifesta la volontà delle parti (c.d. comportamento concludente). Es: società di fatto (persone che si comportano di fatto come soci, esercitando in comune un’attività economica o dividendone gli utili, e che pertanto divideranno le perdite, saranno esposti ai debitori e ad un eventuale fallimento) oppure rinnovo tacito.
Il contratto non si conclude tramite il silenzio (no silenzio-assenso).
- Il codice del consumo (art. 57) per tutelare il consumatore vieta che nelle vendite a distanza il silenzio possa essere considerato come una manifestazione di volontà (il consumatore che riceve fornitura non richiesta, non è tenuto ad alcuna prestazione).
- Eccezione: casi di rinnovo tacito (il contratto è già stato concluso, e si rinnova tacitamente con il silenzio: è il contratto a prevederlo).
L’ordinamento giuridico individua delle strade mediante le quali la volontà delle parti contraenti giunge a fondare l’accordo (tutte le parti devono volere lo stesso contratto).
Redazione congiunta o simultanea
Redazione congiunta: le parti scrivono insieme il contratto o incaricano un terzo di scriverlo (ipotesi non specificamente menzionata da c.c.).
- Casi in cui non è possibile distinguere i ruoli di proponente e oblato.
- Tutto ciò che porta alla redazione è trattativa, ed è utile solo ai fini dell’interpretazione del contratto.
Redazione simultanea: contratti conclusi a voce o per telefono.
Adesione alle condizioni generali di contratto
Una parte formula l’intero contratto (in un modulo/formulario), l’altra firma e basta.
- Riduzione dei prezzi di stipulazione del contratto.
- Garanzia di uniformità: velocità nella contrattazione + prevedibilità dei costi.
- Generalmente (ma non necessariamente) avviene quando il predisponente è un’impresa: caso del contratto standard: frutto della standardizzazione del capitalismo.
- Es: impresa (vettore) di trasporto: unilateralmente stabilisce come sia formulato il contratto (es: IATA, stabilisce i contratti per tutte le imprese aeree del mondo).
Oneri del predisponente:
- Conoscibilità delle clausole (se non conosciute né conoscibili, non entrano nel contratto).
- Ricevuta approvazione scritta delle clausole vessatorie (elencate in art. 1341 c.c.), a pena di nullità delle stesse (nb: non del contratto).
- Formulazione chiara del contratto (nel dubbio, interpretazione contra proferente).
Nb: se sono aggiunte a mano o a macchina delle clausole al contratto, esse prevalgono su quanto scritto nel modulo (anche se contrarie a clausole originarie non cancellate).
Contratti del consumatore
Direttiva n.13 del 1993: disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori (c.d. business to consumers).
- Tra professionista (operatore economico professionale) e consumatore (persona fisica destinataria dell’attività produttiva di beni e servizi).
- Attuata negli art. 33 e seguenti c. del consumo (originariamente annessione a c.c. di un nuovo capo).
Criterio generale per la tassatività delle clausole: determinazione di un significativo squilibrio di obblighi e diritti per il consumatore (violazione del principio di buona fede).
- Le clausole abusive sono nulle, salvo riguardino prezzo e oggetto del contratto (purché conformi al principio di trasparenza) anche se sono state approvate dell’aderente al contratto.
- Due elenchi di clausole:
- Grey list: clausole che sono ritenute abusive fino a prova contraria (presunzione di vessatorietà). Nb: se sono state oggetto di trattativa individuale, non possono essere ritenute vessatorie.
- Black list: clausole che sono sempre e necessariamente abusive, anche se non soddisfano il criterio generale e sono state oggetto di trattativa (es: limitazioni alla responsabilità di p x danni/morte di c; limitazione alle azioni di c vs p inadempiente; adesione di c a clausole esterne al contratto).
- Possibilità di un’azione inibitoria da parte delle associazioni dei consumatori/dei professionisti/Camere di Commercio contro le clausole abusive per contratti dello stesso tipo.
- Possibilità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di dichiarare vessatorie alcune clausole.
- Obblighi di informazione precontrattuale a carico del professionista (tranne che x contratti a distanza/negoziati fuori dai locali commerciali). Es: prezzo totale (compresi costi di spedizione, consegna...), modalità di pagamento, esecuzione e consegna, garanzia legale...
Nb: anche per il commercio elettronico (e-commerce) ci sono degli obblighi di trasparenza ed informazione (esso non è inoltre consentito per tutti i tipi di contratto).
Esecuzione della prestazione
Quando ciò è conforme alla natura o alla struttura del contratto, il contratto si conclude quando l’oblato esegue la proposta (però dovere di avviso).
Contratti con obbligazioni per il solo proponente
Art 1333 c.c., prevedono prestazioni a carico di una sola parte.
- Es: contratti gratuiti / a titolo gratuito
- Fideiussione quando non a titolo oneroso.
Accettazione automatica, salvo la non accettazione (è abbastanza scontato che l’oblato accetti).
Adesione ad un contratto aperto
Adesione ad un contratto aperto: il nuovo contraente dà il proprio consenso ad un contenuto contrattuale prestabilito, ad es per entrare a far parte di organi precostituiti.
Discussione tra le parti
Considerato da c.c. il procedimento normale di stipulazione di un contratto. Le parti si scambiano reciproche richieste e manifestazioni unilaterali di volontà, cioè proposta (riguarda la parte che fa l’offerta) e accettazione (riguarda il destinatario dell’offerta, c.d. oblato).
È importante individuare chiaramente proposta e accettazione soprattutto quando il contratto si forma in momenti successivi per focalizzare il momento esatto di conclusione del contratto (cioè il momento di esatta corrispondenza tra proposta e accettazione).
Il principio di cognizione (contratti consensuali)
Art 1326 c.c.: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte".
Presunzione della cognizione: la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all’indirizzo (anche elettronico) del destinatario.
- → È una presunzione legale in caso di processo, la relata di notifica (mini-verbale dell’ufficiale giudiziario che attesta che ad una certa ora è avvenuta la consegna dell’accettazione al destinatario) ha valore di prova legale anche per la conoscenza.
- Presunzione semplice/iuris tantum (≠ presunzioni assolute/iuris et de iure): la parte interessata può dare la controprova, dimostrando di essersi trovato in una situazione di impossibilità di conoscenza per causa a lui non imputabile.
Casella di posta elettronica certificata (pec): permette di certificare come atto pubblico (e quindi rendere prova legale) qualunque comunicazione. Adesso è obbligatoria per tutte le imprese e le attività professionali.
La proposta
Non è un atto recettizio.
Deve contenere (a pena di configurarsi come invito a proporre):
- Tutti gli elementi essenziali del contratto
- Manifestazione della volontà attuale di contrarre
Può avere un termine di efficacia, scaduto il quale la proposta decade, e un requisito di forma dell’accettazione. La morte o la sopravvenuta incapacità del proponente fanno cadere la proposta se il contratto non è ancora stato concluso.
Art 1336 c.c.: è possibile una proposta non recettizia di contratto (eccezione): essa viene fatta con un’offerta al pubblico, cioè una proposta fatta a chiunque, e accettabile da chiunque.
- Requisito di completezza: l’offerta deve indicare tutti gli elementi essenziali che costituiscono il contenuto minimo del contratto.
- Eccezione: se le circostanze e gli usi dicono diversamente.
L’accettazione
È un atto recettizio. Deve corrispondere esattamente alla proposta, altrimenti si tratta di controproposta (oblato e offerente si invertono).
Modello cui fa riferimento c.c.: contratto stipulato a distanza a seguito di una trattativa tra le parti.
La revoca della proposta o dell’accettazione
Art. 1372 c.c.: il contratto ha forza di legge tra le parti, cioè è vincolante.
- Le parti possono liberamente revocare proposta/accettazione solo prima che giunga a conoscenza del destinatario, fatti salvi i casi previsti dalla legge o dal contratto stesso.
- La revoca deve giungere a conoscenza del destinatario prima della proposta/accettazione.
- Nb: dopo la stipulazione del contratto, le parti possono però accordarsi per sciogliere il contratto (risoluzione per mutuo dissenso o mutuo consenso).
Revoca dell’accettazione
- Consentita fino a prima che sia giunta all’indirizzo del proponente.
Revoca della proposta
- → La recezione della proposta non conclude il contratto essa è revocabile (salvo si tratti di offerta al pubblico o le parti abbiano stabilito diversamente*).
- La revoca della proposta obbliga il proponente a risarcire l’oblato delle spese sostenute nell’aver iniziato l’esecuzione del contratto e per le prestazioni contrattuali.
*Irrevocabilità della proposta (anche in caso di morte/sopravvenuta incapacità di p, salvo il contratto fosse da concludersi sulla base di sue particolari capacità):
- Proposta ferma: per iniziativa del proponente.
- Patto di opzione: accordo delle parti perché per un certo tempo una di esse sia vincolata alla propria dichiarazione, mentre l’altra sia libera di accettare o meno.
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