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L’INVALIDITÀ E
L’ANNULLABILITÀ DEL
CONTRATTO
Un contratto è nullo o annullabile quando l’ordinamento ritiene di dover tutelare
una delle parti da un’anomalia del contratto. Queste due cose sono infatti
dovute ad una patologia del contratto.
L’annullabilità è una reazione dell’ordinamento meno sfavorevole: non vi è un
rifiuto, ma vi è attribuzione di una scelta alla parte del contratto che
l’ordinamento sente di dover tutelare. Nel caso di nullità invece, la scelta è
dell’ordinamento ed è di rifiuto del contratto.
La nullità del contratto
L’invalidità si ha nel caso in cui ci sia la volontà di tutelare un interesse
generale. Deve mancare uno dei requisiti essenziali del contratto oppure deve
verificarsi un profilo di illiceità che riguarda o la causa o l’oggetto.
Non tutti i requisiti del contratto possono essere illeciti
o Causa e oggetto sono illeciti quando sono contrari a:
o Ordine pubblico
↳ Buon costume
↳ Norma imperativa
↳
Ascolto da min 54 a 57
Es compravendita di un immobile. Di regola possiamo ipotizzare che non ci sia
nulla di illecito nella causa o nell’oggetto del contratto. Il problema sorge nel
nullità virtuale.
caso reale: es immobile abusivo. C.d.:
Nb: ≠ annullabilità
o
Nullità testuale:
terzo motivo di nullità
o es: impossibilità della condizione sospensiva
o
Il contratto nullo è automaticamente inefficace
La nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Es: è stato stipulato un contratto di vendita circa un immobile abusivo.
o Qualora il venditore chiami in processo il compratore che non paghi il
corrispettivo, il giudice può rilevare la nullità del contratto anche se
nessuna delle parti che sta litigando la afferma.
Anche un terzo può rilevare la nullità: es se un creditore del venditore
o vuole pignorare l’immobile venduto, può dimostrare che il contratto di
alienazione è nullo.
L’azione di nullità, cioè quella mediante la quale viene fatta valere la nullità
sentenza meramente dichiarativa / di mero
del contratto, ha ad oggetto una
accertamento: ha soltanto l’effetto giuridico di certificare la nullità del contratto.
Essa non priva il contratto di effetti giuridici (in quanto essendo nullo ne è già
privo). È un’azione imprescrittibile
o
Il contratto nulla non è suscettibile di essere recuperato dalle parti contraenti:
esse non possono accordarsi per renderlo efficace. L’inefficacia del contratto
nullo è definitiva proprio perché la nullità è posta a tutela di un interesse
generale, circa il quale le parti non possono decidere diversamente.
Art. 1423 c.c.: non è consentita la convalida del contratto nullo, se non
o nei casi previsti dalla legge (specifici e rari)
Conversione del contratto nullo:
Il contratto nullo non produce i propri effetti ma produce gli effetti di un
o contratto diverso a patto che:
1. Qualora le parti fossero state a conoscenza della nullità del
contratto che hanno stipulato, ne avrebbero stipulato uno diverso.
Non hanno fatto il contratto volontariamente nullo.
2. Il contratto nullo presenta i requisiti di sostanza e di forma del
contratto che le parti avrebbero stipulato se fossero state a
conoscenza della nullità del contratto invece stipulato.
Es: atto pubblico che manca di determinate formalità. Purché le parti lo
o conversione formale:
abbiano sottoscritto, vale come scrittura privata ( da
un tipo di documento ad un altro).
Nb: non tutti gli atti pubblici che non hanno tutti i requisiti formali
↳ possono essere convertiti in scrittura privata, ma solo quelli che
hanno la sottoscrizione delle parti.
Principio di conservazione del negozio giuridico : essendo rilevante la
o volontà delle parti, l’ordinamento tende a salvare i negozi giuridici.
L’annullabilità del contratto
Il contratto annullabile ha un’efficacia precaria: ciascuna delle parti contraenti, e
in casi eccezionali anche un terzo, possono impugnare il contratto annullabile
per chiedere al giudice una sentenza che lo renda retroattivamente inefficace.
È tuttavia tutelato il diritto di un subacquirente che abbia acquistato in
o buona fede e dietro pagamento salvo l’annullabilità sia dovuta ad
incapacità d’agire (che è invece sempre opponibile).
La sentenza di annullamento, come anche la richiesta di azione di
o annullamento, deve essere trascritta per essere opponibile dal giorno
→
in cui la sentenza viene trascritta, il terzo acquirente non è più tutelato in
quanto avrebbe potuto accertarsi della sentenza
Azione di annullamento: ha ad oggetto la richiesta di una sentenza
costitutiva che rimuova gli effetti giuridici del contratto.
La legittimazione a farla è relativa, cioè legittima solo per una parte
o (eccezione: interdizione legale. Essa ha una natura punitiva, non
protettiva; in questo caso, chiunque può chiedere che il contratto
stipulato da un interdetto legale venga annullato)
Il contratto è annullabile quando:
Un contraente sia incapace d’agire (minore / incapace giudiziale)
o oppure di intendere e di volere
Vi siano vizi di volontà contrattuale / del consenso: il contratto è
o stato stipulato perché la volontà di una delle parti era viziata. Es: dolo
(truffa), errore, violenza (è il caso più grave, e si distingue in violenza
assoluta, che è fisica e determina la nullità perché manca la volontà di
copatus
stipulare il contratto, o relativa, che si verifica invece quando
tamen voluit, cioè quando una persona ha una scelta, che è influenzata
dalla minaccia di un terzo.)
Ascolto min 1 ora 38 fino 42
o Guardo appunti ele foto telefono huaweii p10 18:29
o
L’errore
Per definizione l’errore è inconsapevole (la volontà della parte in errore è
falsa rappresentazione della realtà,
viziata da una cioè l’oggetto o la causa del
contratto sono diversi da quelli ritenuti esistenti dalla parte in errore).
Ci sono due tipi di errore:
1. Errore di vizio
2. Errore ostativo
L’errore vizio
È la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto una parte a stipulare il
contratto (art 1429 c.c.). Esso determina l’annullabilità del contratto quando è:
essenziale,
1. cioè riguarda uno degli elementi elencati all’art. 1429
‘‘L'errore è essenziale quando cade sulla natura o
a) errore di fatto:
sull'oggetto del contratto; quando cade sull'identità
dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello
stesso [...]; quando cade sull'identità o sulle qualità della
persona dell'altro contraente,
‘‘quando, trattandosi di errore di diritto, è stata
b) errore di diritto:
la ragione unica o principale del contratto’’ ascolto min 15 29.11
determinante,
2. cioè costituisce l’elemento che porta la parte in errore a
stipulare il contratto (si vuole evitare che l’allegazione venga
che, secondo il comune apprezzamento o in
strumentalizzata): ‘‘[...]
relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso,
sempre che l'una o le altre siano state determinanti del
[...]
consenso’’
Conosciuto o conoscibile all’altra parte
3. contraente: l’altra parte avrebbe
potuto riconoscere l’errore con l’ordinaria diligenza.
Problema della tutela dell’affidamento dell’altra parte contraente (quella non in
errore): se una parte è in errore ma l’altra parte non avrebbe potuto accorgersi
dell’errore, sarebbe ingiusto ammettere l’annullabilità (//malafede per
annullamento di un contratto in cui una parte sia incapace di intendere e
volere). Se invece la parte si accorge dell’errore, può rettificare il contratto per
evitare che venga annullato, cioè modificarlo in modo da renderlo tale da essere
come quello voluto dalla parte potenzialmente in errore.
Nb: l’errore di calcolo non porta all’annullamento, ma solo alla rettifica dei
calcoli
L’errore ostativo
Crea una divergenza inconsapevole tra ciò che si vuole e ciò che si dichiara
Es: si pensa 100 ma si scrive 100
o L’errore non cade sulla volontà, ma sulla manifestazione di volontà.
o Inconsapevolmente si manifesta una volontà diversa da quella che
o realmente si ha.
Purché sia un errore conosciuto o riconoscibile all’altra parte contraente il
contratto è annullabile.
Il dolo
Ci sono due ipotesi di dolo:
causam dans
Dolo determinante / : è un raggiro con cui una parte
o volontariamente inganna l’altra, inducendola a stipulare un contratto che
altrimenti non avrebbe stipulato.
Dolo incidente: il contratto sarebbe stato comunque stipulato dall’altra
o parte contraente, ma il dolo la porta ad accettare condizioni che
altrimenti non avrebbe accettato. Esso non determina generalmente
l’annullabilità del contratto, ma solo il risarcimento del danno.
Qualora l’autore del raggiro sia un terzo, il contratto è annullabile solo se la
parte contraente che se ne avvantaggia ne era consapevole.
La violenza
Può essere:
Assoluta: determina la nullità
o Relativa: determina l’annullabilità
o
La violenza relativa
Diverse ipotesi:
Minaccia di esercizio di un proprio diritto: sebbene esercitare i
o propri diritti sia lecito, strumentalizzarli per minacciare altri è considerata
una violenza.
Nb: ≠ timore reverenziale
Es: nel matrimonio è sufficiente a ottenere l’annullamento
o Nel contratto non è però un’ipotesi di annullabilità
o
≠ dolus malus: pubblicità ingannevole, non determina l’annullabilità del
contratto in quanto il destinatario è in grado di distinguere l’esaltazione del
prodotto dalla realtà. Vi è però un limite oltre il quale
L’azione di annullamento
Si prescrive in 5 anni (ascolto min58)
Alternativamente nei 5 anni la parte legittimata a esercitare l’azione di
annullamento può fare la convalida del contratto.
Non è legittima in caso di contratto nullo
o Essa può essere: