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Estratto del documento

L’INVALIDITÀ E

L’ANNULLABILITÀ DEL

CONTRATTO

Un contratto è nullo o annullabile quando l’ordinamento ritiene di dover tutelare

 una delle parti da un’anomalia del contratto. Queste due cose sono infatti

dovute ad una patologia del contratto.

L’annullabilità è una reazione dell’ordinamento meno sfavorevole: non vi è un

 rifiuto, ma vi è attribuzione di una scelta alla parte del contratto che

l’ordinamento sente di dover tutelare. Nel caso di nullità invece, la scelta è

dell’ordinamento ed è di rifiuto del contratto.

La nullità del contratto

L’invalidità si ha nel caso in cui ci sia la volontà di tutelare un interesse

 generale. Deve mancare uno dei requisiti essenziali del contratto oppure deve

verificarsi un profilo di illiceità che riguarda o la causa o l’oggetto.

Non tutti i requisiti del contratto possono essere illeciti

o Causa e oggetto sono illeciti quando sono contrari a:

o Ordine pubblico

↳ Buon costume

↳ Norma imperativa

Ascolto da min 54 a 57

 Es compravendita di un immobile. Di regola possiamo ipotizzare che non ci sia

 nulla di illecito nella causa o nell’oggetto del contratto. Il problema sorge nel

nullità virtuale.

caso reale: es immobile abusivo. C.d.:

Nb: ≠ annullabilità

o

Nullità testuale:

 terzo motivo di nullità

o es: impossibilità della condizione sospensiva

o

Il contratto nullo è automaticamente inefficace

 La nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice.

 Es: è stato stipulato un contratto di vendita circa un immobile abusivo.

o Qualora il venditore chiami in processo il compratore che non paghi il

corrispettivo, il giudice può rilevare la nullità del contratto anche se

nessuna delle parti che sta litigando la afferma.

Anche un terzo può rilevare la nullità: es se un creditore del venditore

o vuole pignorare l’immobile venduto, può dimostrare che il contratto di

alienazione è nullo.

L’azione di nullità, cioè quella mediante la quale viene fatta valere la nullità

 sentenza meramente dichiarativa / di mero

del contratto, ha ad oggetto una

accertamento: ha soltanto l’effetto giuridico di certificare la nullità del contratto.

Essa non priva il contratto di effetti giuridici (in quanto essendo nullo ne è già

privo). È un’azione imprescrittibile

o

Il contratto nulla non è suscettibile di essere recuperato dalle parti contraenti:

 esse non possono accordarsi per renderlo efficace. L’inefficacia del contratto

nullo è definitiva proprio perché la nullità è posta a tutela di un interesse

generale, circa il quale le parti non possono decidere diversamente.

Art. 1423 c.c.: non è consentita la convalida del contratto nullo, se non

o nei casi previsti dalla legge (specifici e rari)

Conversione del contratto nullo:

 Il contratto nullo non produce i propri effetti ma produce gli effetti di un

o contratto diverso a patto che:

1. Qualora le parti fossero state a conoscenza della nullità del

contratto che hanno stipulato, ne avrebbero stipulato uno diverso.

Non hanno fatto il contratto volontariamente nullo.

2. Il contratto nullo presenta i requisiti di sostanza e di forma del

contratto che le parti avrebbero stipulato se fossero state a

conoscenza della nullità del contratto invece stipulato.

Es: atto pubblico che manca di determinate formalità. Purché le parti lo

o conversione formale:

abbiano sottoscritto, vale come scrittura privata ( da

un tipo di documento ad un altro).

Nb: non tutti gli atti pubblici che non hanno tutti i requisiti formali

↳ possono essere convertiti in scrittura privata, ma solo quelli che

hanno la sottoscrizione delle parti.

Principio di conservazione del negozio giuridico : essendo rilevante la

o volontà delle parti, l’ordinamento tende a salvare i negozi giuridici.

L’annullabilità del contratto

Il contratto annullabile ha un’efficacia precaria: ciascuna delle parti contraenti, e

 in casi eccezionali anche un terzo, possono impugnare il contratto annullabile

per chiedere al giudice una sentenza che lo renda retroattivamente inefficace.

È tuttavia tutelato il diritto di un subacquirente che abbia acquistato in

o buona fede e dietro pagamento salvo l’annullabilità sia dovuta ad

incapacità d’agire (che è invece sempre opponibile).

La sentenza di annullamento, come anche la richiesta di azione di

o annullamento, deve essere trascritta per essere opponibile dal giorno

in cui la sentenza viene trascritta, il terzo acquirente non è più tutelato in

quanto avrebbe potuto accertarsi della sentenza

Azione di annullamento: ha ad oggetto la richiesta di una sentenza

 costitutiva che rimuova gli effetti giuridici del contratto.

La legittimazione a farla è relativa, cioè legittima solo per una parte

o (eccezione: interdizione legale. Essa ha una natura punitiva, non

protettiva; in questo caso, chiunque può chiedere che il contratto

stipulato da un interdetto legale venga annullato)

Il contratto è annullabile quando:

 Un contraente sia incapace d’agire (minore / incapace giudiziale)

o oppure di intendere e di volere

Vi siano vizi di volontà contrattuale / del consenso: il contratto è

o stato stipulato perché la volontà di una delle parti era viziata. Es: dolo

(truffa), errore, violenza (è il caso più grave, e si distingue in violenza

assoluta, che è fisica e determina la nullità perché manca la volontà di

copatus

stipulare il contratto, o relativa, che si verifica invece quando

tamen voluit, cioè quando una persona ha una scelta, che è influenzata

dalla minaccia di un terzo.)

Ascolto min 1 ora 38 fino 42

o Guardo appunti ele foto telefono huaweii p10 18:29

o

L’errore

Per definizione l’errore è inconsapevole (la volontà della parte in errore è

 falsa rappresentazione della realtà,

viziata da una cioè l’oggetto o la causa del

contratto sono diversi da quelli ritenuti esistenti dalla parte in errore).

Ci sono due tipi di errore:

 1. Errore di vizio

2. Errore ostativo

L’errore vizio

È la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto una parte a stipulare il

 contratto (art 1429 c.c.). Esso determina l’annullabilità del contratto quando è:

essenziale,

1. cioè riguarda uno degli elementi elencati all’art. 1429

‘‘L'errore è essenziale quando cade sulla natura o

a) errore di fatto:

sull'oggetto del contratto; quando cade sull'identità

dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello

stesso [...]; quando cade sull'identità o sulle qualità della

persona dell'altro contraente,

‘‘quando, trattandosi di errore di diritto, è stata

b) errore di diritto:

la ragione unica o principale del contratto’’ ascolto min 15 29.11

determinante,

2. cioè costituisce l’elemento che porta la parte in errore a

stipulare il contratto (si vuole evitare che l’allegazione venga

che, secondo il comune apprezzamento o in

strumentalizzata): ‘‘[...]

relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso,

sempre che l'una o le altre siano state determinanti del

[...]

consenso’’

Conosciuto o conoscibile all’altra parte

3. contraente: l’altra parte avrebbe

potuto riconoscere l’errore con l’ordinaria diligenza.

Problema della tutela dell’affidamento dell’altra parte contraente (quella non in

 errore): se una parte è in errore ma l’altra parte non avrebbe potuto accorgersi

dell’errore, sarebbe ingiusto ammettere l’annullabilità (//malafede per

annullamento di un contratto in cui una parte sia incapace di intendere e

volere). Se invece la parte si accorge dell’errore, può rettificare il contratto per

evitare che venga annullato, cioè modificarlo in modo da renderlo tale da essere

come quello voluto dalla parte potenzialmente in errore.

Nb: l’errore di calcolo non porta all’annullamento, ma solo alla rettifica dei

 calcoli

L’errore ostativo

Crea una divergenza inconsapevole tra ciò che si vuole e ciò che si dichiara

 Es: si pensa 100 ma si scrive 100

o L’errore non cade sulla volontà, ma sulla manifestazione di volontà.

o Inconsapevolmente si manifesta una volontà diversa da quella che

o realmente si ha.

Purché sia un errore conosciuto o riconoscibile all’altra parte contraente il

 contratto è annullabile.

Il dolo

Ci sono due ipotesi di dolo:

 causam dans

Dolo determinante / : è un raggiro con cui una parte

o volontariamente inganna l’altra, inducendola a stipulare un contratto che

altrimenti non avrebbe stipulato.

Dolo incidente: il contratto sarebbe stato comunque stipulato dall’altra

o parte contraente, ma il dolo la porta ad accettare condizioni che

altrimenti non avrebbe accettato. Esso non determina generalmente

l’annullabilità del contratto, ma solo il risarcimento del danno.

Qualora l’autore del raggiro sia un terzo, il contratto è annullabile solo se la

 parte contraente che se ne avvantaggia ne era consapevole.

La violenza

Può essere:

 Assoluta: determina la nullità

o Relativa: determina l’annullabilità

o

La violenza relativa

Diverse ipotesi:

 Minaccia di esercizio di un proprio diritto: sebbene esercitare i

o propri diritti sia lecito, strumentalizzarli per minacciare altri è considerata

una violenza.

Nb: ≠ timore reverenziale

 Es: nel matrimonio è sufficiente a ottenere l’annullamento

o Nel contratto non è però un’ipotesi di annullabilità

o

≠ dolus malus: pubblicità ingannevole, non determina l’annullabilità del

 contratto in quanto il destinatario è in grado di distinguere l’esaltazione del

prodotto dalla realtà. Vi è però un limite oltre il quale

L’azione di annullamento

Si prescrive in 5 anni (ascolto min58)

 Alternativamente nei 5 anni la parte legittimata a esercitare l’azione di

 annullamento può fare la convalida del contratto.

Non è legittima in caso di contratto nullo

o Essa può essere:

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita.capelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Sirena Pietro.