vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il decreto legislativo n. 23/2015 non ha valenza generale, in quanto si applica esclusivamente ai "lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 1, co. 1). Il decreto ha dovuto rispettare il limite posto dalla legge delega, la quale delegava il legislatore ad introdurre nuove regole sul licenziamento soltanto "per le nuove assunzioni" (art. 1, comma 7, lettera c, della legge n. 183 del 2014). Ciò significa, dunque, che per i lavoratori già in forza (assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d. lgs. 23/2015) non cambia nulla: essi continueranno a godere delle tutele applicabili sino ad oggi. In particolare, se si tratta di dipendenti che operano in strutture che raggiungono le soglie previste dalla legge (unità produttive con più di 15 lavoratori,Datori di lavoro con più di 60 dipendenti (nelloro complesso) si continueranno ad applicare le tutele previste dall'art. 18 della legge 300/1970, così come riformato dalla legge Fornero (l. 92/2012). Se si tratta, invece, di lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav. si continuerà ad applicare la tutela obbligatoria ex art. 8 della legge n. 604/1966.
Tuttavia, il decreto legislativo n. 23/2015 si applica anche nelle seguenti ipotesi:
- ...nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato" (art. 1, co. 2, d. lgs. 23/2015). Ciò significa che i lavoratori assunti a termine prima del 7 marzo 2015, se ottengono la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dopo tale data, sono considerati neo-assunti e, quindi, ricadono nel campo di applicazione delle nuove regole.
- "nel
caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto" (art. 1, co. 3, d. lgs. 23/2015).
Ciò significa che, nel momento in cui, per effetto delle nuove assunzioni, l'impresa dovesse superare la soglia dimensionale dei 15 dipendenti nell'unità produttiva o nel Comune (ovvero la soglia dei 60 dipendenti complessivi), a tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti) si applicherà integralmente la disciplina del contratto a tutela crescenti.
DISCIPLINA APPLICABILE AI LAVORATORI DIPENDENTI DI DATORI DI LAVORO AVENTI I REQUISITI DIMENSIONALI DI CUI ALL'ART. 18, CO. 8, L.
La nuova disciplina del contratto a tutele crescenti, applicabile ai nuovi assunti, introduce il seguente regime sanzionatorio in presenza di un licenziamento dichiarato illegittimo dal Giudice:
- In presenza di un LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO e intimato in FORMA ORALE l'art. 2 del d. lgs. 23/2015 prevede una forma di tutela quasi identica a quella prevista dall'art. 18, co. 1, l. 300/1970 per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: REINTEGRAZIONE del lavoratore nel posto di lavoro e INDENNITÀ RISARCITORIA commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum ed in ogni caso non inferiore a cinque mensilità (art. 2, co. 1 e 2, d.lgs. 23/2015). È prevista, inoltre, la facoltà per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto
di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro (ex art. 2, co. 3, d. lgs. 23/2015).
In presenza di un LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO perché PRIVO di GIUSTA CAUSA o GIUSTIFICATO MOTIVO (soggettivo e oggettivo) il nuovo regime prevede una tutela meramente economica (crescente in relazione agli anni di servizio): il Giudice dichiara ESTINTO il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'INDENNITÀ di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR PER OGNI ANNO DI SERVIZIO, in misura comunque non inferiore a quattro mensilità e non superiore a ventiquattro mensilità (ex art. 3, co. 1, d. lgs. 23/2015).
L'unica ipotesi di tutela reintegratoria (attenuata) residua nella seguente ipotesi:
esclusivamente in presenza di un LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO per GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO nell'ipotesi in cui "sia direttamente dimostrata in giudizio l'INSUSSISTENZA del FATTO MATERIALE contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice ANNULLA il LICENZIAMENTO e condanna il datore di lavoro alla REINTEGRAZIONE nel posto di lavoro e al pagamento di un' INDENNITÀ RISARCITORIA commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione", dedotto sia l'aliunde perceptum che l'aliunde percipiendum ed in ogni caso non superiore a dodici mensilità (ex art. 3, co. 2, d. lgs. 23/2015). Al lavoratore è comunque attribuita la facoltà di cui all'art. 2, co. 3, d. lgs. 23/2015 (chiedere al datore, in sostituzione della reintegrazione,un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro). Pertanto questa è l’unica ipotesi prevista nel d. lgs. 23/2015 in cui residua una forma di tutela reintegratoria (attenuata) rispetto, invece, alle tre ipotesi previste dall’art. 18, co. 4 e 7, St. Lav., applicabile ai “vecchi” assunti.
in presenza di un LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO per VIZI FORMALI e PROCEDURALI il giudice dichiara ESTINTO il rapporto di lavoro e “condanna il lavoratore al pagamento di un’INDENNITÀ di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità” (ex art. 4 d. lgs. 23/2015).