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Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015)

Il governo Renzi, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), ha definitivamente approvato, in data 4 marzo 2015, il decreto legislativo n. 23/2015, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti".

È opportuno precisare, sin da subito, che con tale decreto legislativo il Governo non ha introdotto una ulteriore tipologia contrattuale di lavoro, ma ha esclusivamente dettato un nuovo regime sanzionatorio per le ipotesi di licenziamento illegittimo, senza – peraltro – modificare le regole sostanziali del recesso (le condizioni giuridiche alle quali il datore di lavoro può licenziare un proprio dipendente).

Ambito di applicazione

Il decreto legislativo n. 23/2015 non ha valenza generale, in quanto si applica esclusivamente ai "lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" (art. 1, co. 1).

Il decreto ha dovuto rispettare il limite posto dalla legge delega, la quale delegava il legislatore ad introdurre nuove regole sul licenziamento soltanto "per le nuove assunzioni" (art. 1, comma 7, lettera c, della legge n. 183 del 2014). Ciò significa, dunque, che per i lavoratori già in forza (assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d. lgs. 23/2015) non cambia nulla: essi continueranno a godere delle tutele applicabili sino ad oggi.

In particolare, se si tratta di dipendenti che operano in strutture che raggiungono le soglie previste dalla legge (unità produttive con più di 15 lavoratori, datori di lavoro con più di 60 dipendenti nel loro complesso) si continueranno ad applicare le tutele previste dall'art. 18 della legge 300/1970, così come riformato dalla legge Fornero (l. 92/2012). Se si tratta, invece, di lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav. si continuerà ad applicare la tutela obbligatoria ex art. 8 della legge n. 604/1966.

Tuttavia, il decreto legislativo n. 23/2015 si applica anche nelle seguenti ipotesi:

  • ...nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato" (art. 1, co. 2, d. lgs. 23/2015). Ciò significa che i lavoratori assunti a termine prima del 7 marzo 2015, se ottengono la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dopo tale data, sono considerati neo-assunti e, quindi, ricadono sotto la nuova disciplina.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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