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Lezione n°11 2-12-2008

Il contratto di inserimento o progetto individuale di inserimento

Art. 54 del D. lgs. 276 del 2003. È un nuovo tipo di contratto volto a favorire l'inserimento al lavoro delle fasce deboli attraverso l'adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.

Lavoratori coinvolti

  • Giovani 18-29 anni
  • Disoccupati da tempo fra i 29 e i 32
  • Disoccupati con più di 50 anni
  • Disoccupati da più di 2 anni
  • Donne di tutte le età in aree geografiche in cui la disoccupazione femminile superi del 10% quella maschile
  • Portatori di handicap

Datori di lavoro

  • Enti pubblici
  • Consorzi
  • Fondazioni
  • Associazioni professionali
  • Enti di ricerca, ecc.

Esclusi quelli che nei 18 mesi precedenti non hanno mantenuto almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere (a meno che ne avessero solo 1).

Dettagli del contratto

Contratto: progetto individuale di inserimento finalizzato ad assicurare l'adeguamento delle competenze del lavoratore al contesto. I contratti aziendali delle r.s.a. e r.s.u. determinano le modalità di definizione dei piani individuali e stabiliscono le percentuali massime di lavoratori da assumere con questo tipo di contratto.

Il contratto è in forma scritta ad substantiam: se non è scritto il contratto è nullo (EX TUNC) e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Durata compresa fra 9 e 18 mesi (36 per i disabili) vietato il rinnovo ma ammesse proroghe purché rispettino il limite massimo. La disciplina che si applica al rapporto è quella del contratto di lavoro a tempo determinato e i contratti collettivi hanno il potere di stabilire diversamente.

L'inquadramento dei lavoratori sempre non più di 2 livelli sotto (vi è un incentivo normativo dato dal sottoinquadramento); non commutabilità nei limiti numerici stabiliti per legge (non si applica l'articolo 18), incentivi economici (sgravi contributivi ma sono esclusi i soggetti tra i 18 e 29 anni).

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)

Il contratto di lavoro a tempo parziale consiste in una prestazione di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello normale.

In seguito alla direttiva europea n.97/81 del 1997, con l'obiettivo di definire principi generali e le prescrizioni minime finalizzati all'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale ed alla promozione di questa forma di occupazione, l'Italia ha dato attuazione al D.Lgs. 61 del 2000. In seguito con la riforma del mercato del lavoro, il part-time venne inserito anche nel D.Lgs. 276 del 2003, ma quest'ultimo non si applica alle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2), a cui continua ad essere applicato il D.Lgs. Precedente.

Sintesi: il testo originario continua ad essere applicabile alle amministrazioni pubbliche, mentre il testo successivo, derivante dalle modifiche introdotte nel 2003, si applica al lavoro privato.

Art. 1

  1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
  2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
    • Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato da contratti collettivi applicati.
    • Per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a).
    • Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro.
    • Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
    • Per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
  3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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