Lezione n°11 2-12-2008
Il contratto di inserimento o progetto individuale di inserimento
Art. 54 del D. lgs. 276 del 2003. È un nuovo tipo di contratto volto a favorire l'inserimento al lavoro delle fasce deboli attraverso l'adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.
Lavoratori coinvolti
- Giovani 18-29 anni
- Disoccupati da tempo fra i 29 e i 32
- Disoccupati con più di 50 anni
- Disoccupati da più di 2 anni
- Donne di tutte le età in aree geografiche in cui la disoccupazione femminile superi del 10% quella maschile
- Portatori di handicap
Datori di lavoro
- Enti pubblici
- Consorzi
- Fondazioni
- Associazioni professionali
- Enti di ricerca, ecc.
Esclusi quelli che nei 18 mesi precedenti non hanno mantenuto almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere (a meno che ne avessero solo 1).
Dettagli del contratto
Contratto: progetto individuale di inserimento finalizzato ad assicurare l'adeguamento delle competenze del lavoratore al contesto. I contratti aziendali delle r.s.a. e r.s.u. determinano le modalità di definizione dei piani individuali e stabiliscono le percentuali massime di lavoratori da assumere con questo tipo di contratto.
Il contratto è in forma scritta ad substantiam: se non è scritto il contratto è nullo (EX TUNC) e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Durata compresa fra 9 e 18 mesi (36 per i disabili) vietato il rinnovo ma ammesse proroghe purché rispettino il limite massimo. La disciplina che si applica al rapporto è quella del contratto di lavoro a tempo determinato e i contratti collettivi hanno il potere di stabilire diversamente.
L'inquadramento dei lavoratori sempre non più di 2 livelli sotto (vi è un incentivo normativo dato dal sottoinquadramento); non commutabilità nei limiti numerici stabiliti per legge (non si applica l'articolo 18), incentivi economici (sgravi contributivi ma sono esclusi i soggetti tra i 18 e 29 anni).
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale consiste in una prestazione di lavoro con un orario ridotto rispetto a quello normale.
In seguito alla direttiva europea n.97/81 del 1997, con l'obiettivo di definire principi generali e le prescrizioni minime finalizzati all'eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale ed alla promozione di questa forma di occupazione, l'Italia ha dato attuazione al D.Lgs. 61 del 2000. In seguito con la riforma del mercato del lavoro, il part-time venne inserito anche nel D.Lgs. 276 del 2003, ma quest'ultimo non si applica alle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2), a cui continua ad essere applicato il D.Lgs. Precedente.
Sintesi: il testo originario continua ad essere applicabile alle amministrazioni pubbliche, mentre il testo successivo, derivante dalle modifiche introdotte nel 2003, si applica al lavoro privato.
Art. 1
- Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
- Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
- Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato da contratti collettivi applicati.
- Per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a).
- Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro.
- Per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
- Per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
- I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto.
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