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Capitolo XII - L'esercizio della rappresentanza

Il 1389.1 detta la disciplina dell'incapacità di agire nella rappresentanza volontaria. Il rappresentato dev'essere legalmente capace, e dev'esserlo per l'intero corso della vicenda rappresentativa: se egli è incapace nel momento in cui conferisce la procura, ne segue l'annullabilità di questa, che a sua volta travolge il contratto concluso in base ad essa; se lo diventa in seguito, questa sopravvenuta incapacità estingue la procura pur validamente conferita. Il rappresentato deve avere altresì la capacità naturale nel momento in cui conferisce la procura, che in caso contrario è annullabile secondo la regola scritta per gli atti unilaterali dell'incapace d'intendere e di volere (428). È invece irrilevante una sua incapacità naturale sopravvenuta. Per quanto riguarda il rappresentante, si prevede l'irrilevanza della sua.incapacità legale: anche minori ed interdetti possono validamente ricevere ed esercitare il potere rappresentativo, concludendo contratti pienamente efficaci per il rappresentato. La ragione è che il contratto, pur concluso da un incapace legale, mette in gioco interessi che essendo non suoi ma di altro soggetto legalmente capace, non soggiacciono al regime di rigore della tutela degli incapaci. Al rappresentante si richiede invece la capacità naturale nel momento in cui compie l'atto per il rappresentato. Si segnalano tuttavia due specificità: il livello rilevante d'incapacità può non essere uniforme nei diversi casi concreti, perché va commisurato alla natura ed al contenuto del contratto; e mentre l'incapacità (come pure la buona o la mala fede dell'altro contraente rispetto ad essa) va riferita al rappresentante, il requisito del grave pregiudizio deve accertarsi nei confronti del rappresentato.

rappresentato.S’è affermato che l’incapacità naturale del rappresentante non vizia il contratto quando gli elementi diquesto sono predeterminati dal rappresentato, ma la posizione del rappresentato non è pienamente assi-milabile a quella del nuncius; e l’incapacità naturale può impedirgli di cogliere un’eventuale sopravve-nuta sconvenienza.Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante (1390): se quest’ultimo (e non il rap-presentato) sia vittima di errore, inganno o minaccia.La stessa ratio fonda la regola sulla rilevanza degli stati soggettivi: buona o mala fede, conoscenza odignoranza di determinati fatti vanno accertate con riferimento alla persona del rappresentante, e non delrappresentato (1391.1).Quando però il vizio della volontà o lo stato soggettivo riguardano elementi predeterminati dal rappre-sentato, è a questo che deve farsi riferimento (1390;

1391.1). Riguardo alla rappresentanza organica, rileva in linea di principio la condizione soggettiva della persona fisica che rappresenta l'ente, ma la precedente, interna deliberazione del contratto (o di suoi elementi) da parte di un diverso organo deliberativo dell'ente stesso può configurare quella predeterminazione ad opera del rappresentato che mette fuori gioco la condizione del rappresentante.

Il 1391.2 detta infine una norma di salvaguardia contro frodi od elusioni: in nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante: e ciò anche se la mala fede verte su elementi non predeterminati da lui; la norma non si applica alla rappresentanza legale degli incapaci (mentre la si applica a quella organica ed alla gestione d'affari rappresentativa).

Alla condizione del rappresentato deve poi guardarsi quando venga in gioco l'interesse sostanziale.

de-dotto nel contratto: perciò il contratto è rescindibile se il rappresentato (non il rappresentante) si trova in stato di bisogno; e, posto che il contratto sia annullabile per vizio della volontà del rappresentante, non questi bensì il rappresentato è legittimato ad agire per l'annullamento.

Nell'esercizio del potere rappresentativo il rappresentante deve perseguire l'interesse del rappresentato. Se opera in modo difforme da quell'interesse, abusa della rappresentanza (abuso di rappresentanza).

L'abuso di rappresentanza va distinto dal difetto di rappresentanza, che invece implica l'inesistenza del potere esercitato. Mentre il difetto di rappresentanza in linea di principio rende inefficace il contratto del falso rappresentante, l'abuso di rappresentanza ha altre conseguenze, modulate in ragione della qualità dell'abuso: se questo presenta connotati del conflitto d'interessi, è comunque

Un illecito del rappresentante a danno del rappresentato, che dà luogo a responsabilità e risarcimento (senza toccare validità ed efficacia del contratto col terzo).

Può a volte esservi difficoltà di distinguere fra abuso e difetto di rappresentanza (specie nel c.d. eccesso di rappresentanza).

Può il rappresentato respingere gli effetti del contratto in quanto inefficace, allegando un difetto di rappresentanza per il superamento di limiti ai poteri del rappresentante, ricavabili dal rapporto di gestione? O in quanto annullabile, allegando un conflitto d’interessi che emerge dal rapporto di gestione?

Agli occhi dei terzi i limiti ed i modi di esercizio rilevanti del potere rappresentativo sono quelli che emergono dalla procura, e ad essi non sono opponibili limiti e modi desumibili da un separato rapporto di gestione, che i terzi non hanno l’obbligo e spesso nemmeno la possibilità di conoscere.

Fermo questo principio, potranno ben...

Darsi casi in cui attribuire rilevanza al rapporto di gestione è ammissibile, perché non implica ingiusta lesione di posizioni dei terzi, meritevoli di tutela. Il rappresentante deve operare nell'interesse del rappresentato (1388): se non lo fa, e conclude un contratto in conflitto d'interessi col rappresentato, a tutela di quest'ultimo il contratto è annullabile (1394). Per integrare il conflitto d'interessi, fattispecie qualificata di abuso di rappresentanza, non è sufficiente che il rappresentante operi in contrasto con l'interesse del rappresentato; occorre che lo faccia in quanto portatore di un interesse alieno, incompatibile con quello del rappresentato. L'interesse alieno è incompatibile, quando non è perseguibile senza sacrificare l'interesse del rappresentato. L'interesse alieno può essere un diretto interesse del rappresentante, ma può essere anche l'interesse di un

altro soggetto, con cui il rappresentante abbia legami qualificati, ad es. di famiglia o d'affari (c.d.conflitto indiretto). L'interesse in conflitto normalmente è patrimoniale, ma in linea di principio potrebbe essere anche non patrimoniale. Il conflitto deve sussistere al tempo del contratto: non rileva un conflitto esistente prima del contratto ma venuto meno al tempo di questo, né un conflitto che, inesistente alla conclusione del contratto, sia insorto dopo, nel corso della sua esecuzione. Si dibatte in dottrina se ulteriore requisito per la rilevanza del conflitto d'interessi ex 1394 sia il danno effettivo subito dal rappresentato, o se basti il mero rischio di danno insito nel conflitto d'interessi. È ragionevole che il conflitto perda rilevanza se il rappresentato abbia ugualmente autorizzato il contratto (arg. ex 1395.1); la giurisprudenza che lo ammette però pretende che l'autorizzazione non sia generica, ma specificamente

riferita ai contenuti del contratto da concludere. Il contratto è annullabile solo se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo contraente. L'onere probatorio è sul rappresentato, ma potranno agevolarlo elementi obiettivi attinenti il contenuto e gli effetti dell'atto. L'azione di annullamento spetta al solo rappresentato, e su lui grava l'onere di provare sia l'esistenza del conflitto, sia la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo. Si discute sull'inizio della prescrizione: la tesi che fa decorrere il termine dalla conclusione del contratto è preferibile a quella che lo fa scattare solo quando il rappresentato abbia preso conoscenza del conflitto. Se la scorrettezza del rappresentante danneggia il rappresentato, questi ha diritto al risarcimento. Non può escludersi che l'azione di risarcimento concorra con quella di annullamento. Quanto alla natura della responsabilità, non sembra dubbia.

la qualificazione contrattuale: sia che il rap-presentante abbia violato qualche specifica obbligazione del rapporto di gestione, sia che abbia sempli-cemente violato il generico obbligo di cura fedele dell’interesse del rappresentato.

Il 1394 è applicabile alla rappresentanza organica.

Il conflitto d’interessi ha una particolare manifestazione nel contratto con se stesso (1395).

La figura ricorre in due casi; nel primo si ha il c.d. autocontratto: il rappresentante entra come contro-parte sostanziale nel contratto che conclude per la parte da lui rappresentata.

Il secondo caso è la c.d. doppia rappresentanza: il rappresentante fa il contratto in rappresentanza di en-trambe le parti.

Nel contratto con se stesso il conflitto d’interessi è in re ipsa: per questo il contratto è senz’altro annul-labile.

La conseguenza scatta anche se il rappresentante contratta in realtà con se stesso sotto l’apparenza di contrattare con altro soggetto.

fittiziamente interposto (simulazione); mentre in caso d'interposizione reale (mandato, fiducia) potrà applicarsi il 1394. L'azione di annullamento ex 1395 segue il regime di quella ex 1394, peraltro con onere probatorio alleggerito per l'attore: al rappresentato basta provare che il rappresentante ha concluso un autocontratto o agito in doppia rappresentanza. Il 1395 indica due circostanze capaci di salvare dall'invalidità il contratto con se stesso: una è l'autorizzazione del rappresentato; questa deve però essere specifica: l'autorizzante deve anche precisare i contenuti del contratto autorizzato. In alternativa, il contratto è salvo se il suo contenuto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi: il requisito non coincide con la predeterminazione ad opera del rappresentato. E viceversa, il conflitto può essere escluso in casi nei quali il contenuto non è.predeterminato dal rap-presentato. La figura e la disciplina del 1395 trovano applicazione anche alla rappresentanza organica. La revoca della procura è il negozio unilaterale con cui il rappresentato revoca il potere conferito al rappresentante.
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
190 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.