Il contratto
Il contratto, nella definizione dell’art. 1321, è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Così, due soggetti possono accordarsi nel senso che uno di essi si obbliga a svolgere un’attività lavorativa a favore dell’altro, che a sua volta si obbliga a pagare un salario (in tal caso si tratterà di un contratto di lavoro); oppure possono decidere se associarsi.
Dalla definizione sopra riportata, emergono allora i due profili qualificanti del contratto: la creazione di un rapporto giuridico e la sua derivazione dall'«accordo», e cioè da un atto di volontà degli interessati. Il termine «contratto» viene usato infatti sia per designare l'atto posto in essere dalle parti - tramite le dichiarazioni di volontà con cui si dà vita all'«accordo», sia per indicare il rapporto, e cioè la relazione giuridica che dall'atto stesso deriva. Ma si tratta di caratteristica comune a tutti gli atti (produttivi di effetti) giuridici.
Ad esempio, il matrimonio-atto consiste nella dichiarazione degli sposi, resa davanti al pubblico ufficiale, di volersi prendere in marito e in moglie; il matrimonio-rapporto consiste nei diritti e doveri che nascono dal matrimonio (art. 143: fedeltà, coabitazione, assistenza, etc.). L'atto di matrimonio richiede alcuni requisiti o elementi essenziali perché sia validamente posto in essere (ad es., la dichiarazione, la forma dell'atto pubblico, etc.), e il rapporto matrimoniale nasce da quell'atto, come effetto giuridico che trova in esso la propria base o fonte. L'atto è perciò strumentale al rapporto e ne è il presupposto necessario: se l'atto manca, o è invalido, non sorgerà l'effetto del rapporto o vincolo giuridico.
Analogamente, il contratto-atto consiste nelle dichiarazioni delle parti fuse nell'accordo; il contratto-rapporto consiste nella relazione giuridica che, come effetto dell'atto, si instaura fra le parti e ne precisa diritti e obblighi (ad es., l'obbligazione di far godere l'appartamento e, per contro, di pagare il canone). In tal senso, può anche dirsi, il contratto-atto è fonte del rapporto contrattuale fra le parti (cfr. art. 1173).
Autonomia privata e autonomia contrattuale
Dopo aver dettato la nozione di contratto, il codice sancisce il principio dell’autonomia contrattuale come libertà delle parti di determinarne il contenuto e così di decidere liberamente delle relative clausole (prezzo, consegna, luogo e tempo dell’adempimento). L’autonomia contrattuale si colloca nel quadro della più ampia autonomia privata, come libertà dei soggetti di autodeterminarsi, di decidere da sé circa i propri interessi personali ed economici.
Primo e fondamentale aspetto dell’autonomia contrattuale è dunque la facoltà di autodeterminarsi in ordine alle opportunità di concludere o no un contratto in ordine alla libera scelta dell’altro contraente. Secondo aspetto, inoltre l’autonomia contrattuale attribuisce ai singoli la facoltà di concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare: possono cioè stipulare contratti cd. innominati (o atipici). I privati possono così dettare per i loro interessi un regolamento che non trova rispondenza nei tipi o modelli predisposti dalla legge.
Mentre è ammessa la stipulazione di contratti atipici, la volontà unilaterale di un soggetto non trova un analogo, generale riconoscimento quale fonte di rapporti giuridici. Nei limiti in cui sono ammessi, anche gli atti unilaterali sono idonei a realizzare effetti giuridici: ad alcuni di essi, anzi, la legge dedica una analitica disciplina quali specifiche “fondi di obbligazione”.
- Incidere soltanto sul suo autore: l’atto è ammesso alla sola condizione che riguardi interessi disponibili (es. rinunzia a un diritto, accettazione di eredità)
- Incidere favorevolmente su altri: è ammissibile quando l’acquisto dipenda dall’accettazione del beneficiario o questi possa rifiutare il vantaggio acquisito con effetto retroattivo (es. remissione di un debito, contratto a favore di terzi)
- Incidere sfavorevolmente su altri: è ammissibile solo quando l’autore sia a ciò autorizzato dalla legge o da un precedente accordo tra le parti (es. diffida ad adempiere o recesso dal contratto)
Tipico negozio unilaterale è la rinunzia, che è l’atto unilaterale con cui il titolare trasmette un diritto. È un modo di disporre dei propri diritti: non è ammessa perciò per i diritti disponibili, richiede la generale capacità di agire. A seguito della rinunzia il diritto si estingue.
Parti del contratto
Il contratto dunque nasce da atto dunque nasce da un «accordo» tra due o più soggetti e una precisazione preliminare va fatta con riguardo alle «parti del contratto», che costituiscono non un elemento dell'atto, bensì un 'termine di riferimento' esterno. S'è veduto che la parola contratto indica sia l'atto di autonomia privata sia il rapporto giuridico che ne consegue. Coerentemente, si parla di parti in senso formale per indicare i soggetti che emettono le dichiarazioni contrattuali e formano il contratto-atto; sono invece parti in senso sostanziale coloro in capo ai quali si producono gli effetti del negozio, i punti di riferimento soggettive del rapporto instauratosi in base all'atto.
Per solito le due qualità coincidono, ma non necessariamente. Parte sostanziale può essere infatti chiunque, persona fisica o ente giuridico, abbia a capacità giuridica (e perciò anche un concepito o un neonato). Parte formale può essere solo chi abbia la capacità di agire. Così, il minore d'età ben può essere titolare di un rapporto contrattuale, e perciò parte in senso sostanziale di esso (ad es., gli viene donato un bene), ma non potrà essere parte formale dell'atto: la dichiarazione negoziale di accettazione della donazione verrà emessa dal suo rappresentante legale (e gli effetti si produrranno in capo al minore).
Più in generale, deve dirsi che in tutte le ipotesi di contratto stipulato non direttamente dall'interessato bensì tramite un terzo (rappresentante), è quest'ultimo la parte in senso formale, mentre parte in senso sostanziale sarà colui che acquisterà i diritti e gli obblighi nascenti dall'atto. Ma naturalmente, perché il contratto vincoli il titolare dell'interesse (e cioè la parte sostanziale) occorre che la parte formale abbia il potere di farlo, abbia cioè la relativa "legittimazione".
Le parti in senso formale sono individuate già al momento (e per effetto) della dichiarazione contrattuale; così come, di solito, sono a tale stregua determinate anche le parti in senso sostanziale: coloro nel cui nome e interesse viene stipulato il contratto. È possibile però che l'individuazione della parte sostanziale sia rinviata a un momento successivo, e sia affidata alla dichiarazione di uno dei contraenti (ad es., nel caso di «contratto per persona da nominare») o a circostanze obiettive (ad es., «contratto per conto di chi spetta»).
Va precisato che, secondo l'intendimento corrente, la nozione di parte sostanziale non coincide con quella di persona. Altro requisito fondamentale della parte formale è inoltre la sua legittimazione al compimento dell’atto, e cioè il potere di porre in essere l’atto e perciò di disporre degli interessi con esso regolati. La legittimazione è dunque il potere di disposizione in ordine a un diritto o a un interesse: ordinariamente, essa spetta al titolare della situazione giuridica, ma può anche spettare ad altri in via esclusiva (come nei casi di rappresentanza legale) o concorrente. La legittimazione è perciò necessaria per poter disporre del diritto, ma la sua carenza comporta la mera inefficacia (e non invalidità) dell’atto: ciò significa che l’atto potrà diventare efficace ove sopravvenga la necessaria autorizzazione.
Categorie di contratti
I contratti sono variamente classificati, vuoi in base alla struttura dell’atto, vuoi in ragione del tipo di rapporto che ne origine e, più in generale, in relazione agli effetti.
- Bilaterali: contratti in cui intervengono due parti e cioè due contrapposti centri di interesse. Si tratta di una categoria più ampia in cui rientrano tutti i contratti di scambio (vendita, agenzia, mutuo ecc).
- Plurilaterali: contratti in cui le parti non sono portatrici di interessi contrapposti ma convergenti verso un comune risultato utile.
- A titolo oneroso: contratti in cui alla prestazione di una parte corrisponde un sacrificio economico a carico dell’altra (es: vendita, locazione). All’interno di tale categoria si distinguono poi i contratti a prestazioni corrispettive (in cui sussiste un nesso di reciprocità fra le due prestazioni, nel senso che ciascuna di esse costituisce il compenso diretto dell’altra come ad esempio per la vendita) e il contratto di società (che pur essendo oneroso, non è connotato di corrispettività poiché le singole prestazioni non vanno a vantaggio diretto degli altri soci ma sono volte a realizzare lo scopo comune, il cui raggiungimento soddisferà l’interesse di ciascuno).
- A titolo gratuito: contratti connotati da un sacrificio economico unilaterale (es: donazione, comodato, deposito).
- Commutativi o aleatori: a seconda del ruolo che in essi giocano i rischi di eventi casuali. Il contratto si dice aleatorio quando il tipo o l’entità di una o entrambe le prestazioni dipende da un evento casuale (tipico contratto aleatorio è l’assicurazione).
Le trattative e la responsabilità precontrattuale
Le trattative sono quella fase antecedente alla stipulazione di un contratto in cui le parti tentano di raggiungere un’intesa sul programma contrattuale valutandone l’opportunità, la convenienza economica e, in genere, la possibilità di trarre condizioni favorevoli. Fin quando non si sia giunti ad un’intesa su tutti gli aspetti del contratto, e quindi sugli elementi essenziali e anche quelli accidentali, l’accordo non è ancora raggiunto e le parti rimangono libere di giungere o meno alla stipulazione. Ciò non significa che le parti possano comportarsi come meglio credono, al contrario la legge stabilisce che debbano comportarsi secondo buona fede. Qui, per buona fede non si intende la stessa situazione prevista per il possesso, e dunque uno stato soggettivo psicologico (ignoranza del reato altrui diritto), ma un vero e proprio dovere di comportamento. Buona fede significa perciò correttezza, cioè un dovere di comportamento che fa riferimento a principi di lealtà e solidarietà in tutta la materia contrattuale (quindi non solo nella fase delle trattative ma anche il momento dell’interpretazione e dell’esecuzione del contratto).
La violazione dell’obbligo di correttezza, costituendo inadempimento di un’obbligazione, è fonte di responsabilità, la quale viene definita “precontrattuale” e obbliga a risarcire il danno arrecato alla controparte. Si parla inoltre di interesse negativo per fare riferimento alla responsabilità derivante dall’inadempimento di un contratto già concluso. Nella responsabilità precontrattuale invece, o manca il contratto oppure si è rivelato inefficace e dunque “inutile”. In entrambi i casi quindi, non viene in considerazione l’interesse positivo all’esecuzione del contratto ma quello negativo: cioè l’interesse a non stipulare un contratto invalido, a non affrontare spese inutili, a non farsi sfuggire altre occasioni favorevoli. Le trattative dunque, se pur impongono di comportarsi secondo il canone generale della correttezza, non obbligano a concludere il contratto, rimanendo ciascuno libero di valutarne l’opportunità fino alla stipulazione vera e propria.
Può accadere tuttavia che le parti, una volta concluse le trattative con esito positivo, trovino utile garantirsi la facoltà di concludere l’affare (alle condizioni già stabilite) e al contempo rinviare la stipulazione vera e propria a un tempo successivo. Le parti cioè non vogliono stipulare subito il contratto, e ciò può avvenire per ragioni diverse (es., perché vogliono verificare che il bene offerto abbia effettivamente le qualità promesse e non sia gravato da diritti altrui), e così via.
È possibile allora che la stipulazione sia preceduta dalla creazione di speciali rapporti giuridici, strumentali alla successiva conclusione del contratto, che si designano come rapporti giuridici preparatori. Gli strumenti giuridici che si possono utilizzare a tal fine sono diversi (prenotazione, prelazione, proposta irrevocabile, opzione, contratto preliminare). Una distinzione fondamentale tra essi è costituita dal fatto che lo strumento prescelto può vincolare una sola o entrambe le parti.
Obbligo di contrarre e contratto preliminare
Come si è visto, un fondamentale aspetto della libertà contrattuale è la cd. libertà negativa, cioè la libertà di decidere se stipulare o meno un contratto. In alcune ipotesi però, tale libertà viene meno e alcuni soggetti sono obbligati a contrarre: ciò può avvenire o in adempimento di un obbligo precedentemente assunto, oppure per effetto di specifiche disposizioni di legge. In quest’ultima categoria rientra il cd. obbligo legale di contrarre che trova la sua fonte appunto nella legge.
Gli obblighi negoziali di contrarre trovano la loro fonte in un’obbligazione precedentemente assunta, come quella nascente dal cd contratto preliminare, un contratto, non dissimile per il resto dagli altri, che si caratterizza per il suo peculiare oggetto: l'obbligo di stipulare un successivo contratto.
Il preliminare allora crea un vincolo tra le parti, dei diritti e degli obblighi reciproci; solo che tale rapporto non costituisce l'assetto conclusivo dei loro interessi: è solo un vincolo preparatorio, in quanto strumentale all'assetto finale dei loro rapporti che sarà raggiunto con la stipula del contratto definitivo. Il contratto definitivo, dunque, è rinviato a un momento successivo pur se le parti sono obbligate a concluderlo - e ciò le parti fanno per varie ragioni: ad es., preparare la documentazione, ottenere certe autorizzazioni, procurarsi il denaro per pagare, etc.
Molto diffuso è il preliminare di vendita immobiliare, nella pratica denominato impropriamente compromesso. Le parti, pur avendo intenzione e trovando conveniente vincolarsi a un certo affare, ne rinviano la conclusione volendo accertare ad esempio che il venditore sia realmente proprietario del bene. La differenza tra il preliminare e il definitivo sta dunque nel fatto che il preliminare di vendita ha effetti soltanto obbligatori. Stipulato il preliminare, le parti sono obbligate a concludere il definitivo e non possono rifiutarsi se si sono pentite dell’affare e possono sciogliersi con recesso in autotutela solo se sussiste una giusta causa. È inoltre necessario che il preliminare sia fatto nella stessa forma richiesta per il definitivo ed è necessario precisare la causa, l’oggetto, il prezzo e quant’altro. Il codice prevede una tutela particolare in caso di inadempimento del preliminare, cioè di rifiuto di una delle parti di stipulare il definitivo: su richiesta dell’interessato, il giudice emanerà una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Obbligo di preferire, la prelazione
Figura diversa dal preliminare è la prelazione, che non vincola nessuna delle parti a concludere necessariamente un contratto. Prelazione significa preferenza e importa l’obbligo di preferire un certo contraente qualora si decida di stipulare un centro contratto. Il soggetto obbligato a preferire non è tenuto a stipulare il contratto ma, se deciderà di farlo, dovrà attribuire la precedenza al prelazionario. Pertanto, se e quando deciderò di vendere, dovrò prima interpellare il prelazionario comunicandogli le mie condizioni e in particolare il prezzo. La prelazione può inoltre essere legale (la quale è assistita da tutela reale e dunque, in caso di violazione, si potrà procedere con il riscatto del bene ottenendo così il trasferimento coattivo al prelazionario) oppure convenzionale (in caso di inadempimento si potrà chiedere solo il risarcimento dei danni in quanto ha una tutela soltanto obbligatoria).
Un importante aspetto della libertà contrattuale è costituito dal principio della libera scelta dell’altro contraente. Mentre la pubblica amministrazione non può scegliere arbitrariamente, ma è vincolata per un verso al rispetto della parità di trattamento, per l’altro a puntuali criteri di selezione, i privati non incontrano in linea di principio alcun limite e sono liberi di contrarre con chi vogliono.
Requisiti del contratto
Il contratto inteso come atto posto in essere dalle parti, deve presentare dei requisiti predeterminati dalla legge affinché esso sia valido. Tali requisiti vengono definiti elementi essenziali e la loro presenza è indispensabile, una loro mancanza comporta un’imperfezione dell’atto che si qualifica come invalidità. Elementi essenziali sono dunque: l’accordo fra le parti, la causa, l’oggetto, la forma (in mancanza di tali elementi il contratto è nullo). La qualifica di essenziali va a distinguerli da quelli accidentali del contratto, e dunque quegli elementi che...
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