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Invalidità dei contratti

La nullità è irrimediabile: data la rilevanza pubblica degli interessi coinvolti, non è consentito alle parti di 'rimediare' al vizio. I contraenti non possono sanare o convalidare il negozio nullo in modo da renderlo produttivo di effetti.

L'annullabilità è una forma di invalidità meno grave della nullità e il negozio annullabile è provvisoriamente efficace, ma si tratta di un'efficacia precaria. L'annullabilità, a differenza della nullità che garantisce interessi generali, tutela interessi individuali. Causa di annullabilità di un contratto può essere, ad esempio, la minore età del contraente. Tuttavia, alcune figure di annullabilità si configurano come generali, non riguardando specifici negozi o conflitti di interessi.

L'annullamento si configura come il rimedio offerto dalla legge a tutela della libertà di volere: precisamente,

l’annullabilità è prevista per i casi di incapacità di agire e divizi della volontà. Ipotesi di alterazione della volontà negoziale sono i vizi del consenso. Tra questi vi sono:
  • Errore: consiste in una falsa conoscenza della realtà che determina una delle parti a concludere un contratto che, senza quell’errore, non si sarebbe concluso. Esso è causa di annullamento del contratto a condizione che sia essenziale e riconoscibile dal contraente. E’ riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto identificarlo, mentre è essenziale quando riguarda la stessa essenza del contratto e cioè quando cade su un elemento caratterizzante di esso. L’errore è quindi essenziale quando cade: sulla natura o sull’oggetto del contratto; su una qualità della prestazione essenziale per il contratto; sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente; sulla

Quantità dellaprestazione che non soddisfa neppure proporzionalmente l'interesse delcontraente. È infine rilevante l'errore di diritto, cioè quell'errore che cadesull'esistenza o sul contenuto di una norma giuridica.

Dolo: è un inganno che induce in errore l'altro contraente. (es: esibendo unfalso certificato medico traggo in inganno qualcuno). Il dolo è causadell'annullamento del contratto quando i raggiri sono stati tali che, senza diessi, l'altro contraente non avrebbe stipulato quel contratto. Esso deve quindiessere determinante del consenso. Quando invece il raggiro non è statodecisivo per la stipulazione del contratto, si potrà richiedere solo ilrisarcimento del danno e non l'annullamento. Il dolo di cui si è parlato è il cd.dolus malus, cioè un vero e proprio inganno, distinto dal dolus bonus checonsiste nella esagerata esaltazione della qualità della

Quello di cui si è parlato è inoltre il dolo commissivo, distinto dal dolo omissivo che fa riferimento all'inganno realizzato tramite omissione e in particolare tramite il silenzio realizzato nelle ipotesi in cui, secondo la buona fede, la parte aveva uno specifico obbligo di informazione.

Violenza: è la minaccia di un male ingiusto e notevole esercitata al fine di estorcere il consenso a un determinato contratto o negozio. Caratteristica della violenza è dunque la pressione psicologica esercitata sul soggetto. Se il minacciato cede, e stipula il contratto, viene alterato il processo formativo della volontà che, senza la minaccia, si sarebbe orientata diversamente. Si ritiene peraltro che la violenza, se pure lede la libertà negoziale, non esclude totalmente la volontà del soggetto: se pure costretto, egli tuttavia ha voluto. La minaccia, per dar luogo all'annullabilità, deve avere alcune

caratteristiche. Anzitutto deve essere seria, e tale serietà va valutata anche in relazione al male minacciato e dunque deve prima di tutto riguardare la persona o i beni del contraente o persone a lui vicine. Inoltre il male minacciato deve essere ingiusto e notevole (è notevole quando il danno è rilevante, mentre ingiusto quando lede un interesse protetto dalla legge).

L'azione di annullamento è la domanda proposta in giudizio diretta a far annullare il contratto. Essa spetta alla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge e, a differenza dell'azione di nullità, che può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, l'iniziativa è riservata al soggetto tutelato. Effetto dell'annullamento è l'eliminazione del contratto e la caducazione del rapporto giuridico sorto da esso. Con la sentenza di annullamento il contratto-atto viene meno e ha effetto retroattivo: è come se il contratto non fosse.

stato maistipulato, non si è tenuti ad eseguirlo e le prestazione eventualmente adempiute vanno restituite. Rispetto ai terzi però, la retroattività non è assoluta. A differenza del contratto nullo, il contratto annullabile può essere sanato attraverso la convalida, la quale è un atto di conferma del contratto annullabile proveniente dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento. La convalida può essere espressa o tacita e, accanto ad essa, si pone la rettifica come strumento di tutela della controparte. La rettifica consiste nell'offerta di eseguire il contratto in modo conforme alle aspettative della controparte. Non è però un rimedio di carattere generale, bensì limitato alle ipotesi di errore (sia errore vizio sia ostativo).

3. Rescindibilità: è una forma particolare di invalidità contrattuale che si avvicina per certi versi all'annullabilità.

La particolarità consiste nel fatto che è una forma di tutela che oscilla tra la garanzia della libertà del volere e la salvaguardia del principio di equità contrattuale. Il contratto può essere rescisso quando è stato concluso a condizioni inique per la condizione di alterata libertà del volere di uno dei contraenti: in particolare, può aversi rescissione quando le condizioni inique sono state determinate dallo stato di bisogno oppure dallo stato di pericolo. Il primo è la condizione di seria difficoltà economica o finanziaria in cui versa una parte (es: impossibilità di far fronte ai propri pagamenti); lo stato di pericolo invece, è la particolare condizione del soggetto che contrae per necessità di salvare sé stessi o altri dal pericolo di un danno grave alla persona. L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto e non è ammessa convalida. È

inveceammissibile la rettifica. La rescissione è pronunciata dal giudice e ha effettoretroattivo solo tra le parti e non verso i terzi.

Effetti del contratto

L'effetto fondamentale del contratto consiste nel vincolo che si instaura tra le parti. Accantoad esso vanno delineandosi altre conseguenze, dette effetti finali, che variano in relazione altipo di contratto. Riguardo tali effetti, si distinguono contratti a effetti obbligatori e contrattia effetti reali. Appartengono ai primi i contratti da cui derivano obbligazioni in capo aicontraenti, mentre ai secondi quei contratti che producono l'immediato trasferimento di undiritto alla controparte (es:vendita di cosa determinata).

"Il contratto ha forza di legge tra le parti". Con questa espressione, enfatica ma incisiva, sidescrive l'efficacia del contratto, gli effetti che esso produce una volta che sia statoconcluso, evidenziando subito quello che ne è il tratto fondamentale: il

rapporto contrattuale che crea un legame tra le parti e che può essere sciolto solo con il consenso reciproco o per cause previste dalla legge. I soggetti, che sono liberi di decidere se contrarre o meno, una volta che hanno stipulato un contratto, hanno consumato la loro libertà e sono reciprocamente vincolati. Sono quindi tenuti a subire gli effetti del contratto, che consistono nel costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Nel paragrafo precedente abbiamo parlato dell'efficacia del contratto in termini generali. È importante sottolineare che tali effetti possono essere di diverso tipo e possono essere classificati in vario modo. Una prima distinzione da fare è tra effetto fondamentale ed effetti finali. L'effetto fondamentale è il vincolo che si crea tra le parti e che può essere considerato generale per tutti i contratti.al vincolo espresso dall'art. 1372, il contratto ha "forza di legge" nel suo complesso. Questo significa che è vietato sciogliersi unilateralmente dal rapporto e si ha l'obbligo di conservare integre le ragioni della controparte. Oltre a questo vincolo, ci sono altre conseguenze, chiamate effetti finali, che variano a seconda del tipo di contratto e che sono direttamente volti a soddisfare gli interessi specifici regolati dalle parti. Ad esempio, nell'ambito di un contratto di locazione, l'effetto tipico o finale è l'obbligo di far godere un bene e garantire il conduttore dalle pretese altrui. Nel caso di un contratto di permuta, l'effetto tipico è il reciproco trasferimento della proprietà dei beni. Le parti possono disporre di questi effetti finali, subordinarli o rinviarli nel tempo, ma non possono escluderli del tutto, poiché se non si producono, il contratto risulta inutile. In base a quanto espresso dall'art. 1372, il contratto ha una forza vincolante e le parti sono tenute a rispettare le disposizioni stabilite al fine di garantire l'integrità delle ragioni della controparte.

Agli effetti finali, si distinguono contratti a effetti obbligatori e contratti a effetti reali. Sono a effetti obbligatori i contratti da cui derivano obbligazioni in capo ai contraenti. Praticamente tutti i contratti producono effetti obbligatori: obbligano cioè una o entrambe le parti a una qualche attività o risultato necessari per la realizzazione dell'interesse: ad esempio, costruire l'edificio, eseguire il trasporto, consegnare la merce, etc.

Si dicono invece a effetti reali i contratti che producono l'immediato trasferimento di un diritto alla controparte. Esempio tipico di contratto a effetti reali è la vendita di cosa determinata: qui il trasferimento della proprietà si produce immediatamente, per effetto del semplice consenso, senza che sia necessaria alcuna attività, e in particolare la consegna della cosa, da parte del venditore (art. 1376). La cosa è determinata quando è specificata nella sua individualità (questo quadro,

questo appartamento, tutto il vino della mia cantina) anche se, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate e pesate.

Scioglimento del contratto

Instaurandosi i

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lunal28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Sinesio Domenico.