Il contratto
TIPI E STRUTTURE CONTRATTUALI
Contratti tipici e atipici
La legge prevede e regola una serie di figure contrattuali tipiche: la vendita, il mandato, la
transazione...
Sappiamo che alle parti, però, è consentito anche concludere contratti che non appartengono
ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico.Talvolta il contratto atipico risulta nel modo più
semplice e immediato da una combinazione di elementi tratti da figure tipiche. Altre volte il
distacco da figure tipiche è più spiccato.Ai contratti tipici si applicheranno per analogia le
regole dettate dalla legge per i contratti tipici.
Alcune strutture contrattuali
Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito: è a titolo oneroso quando al sacrificio
patrimoniale di ciascuna parte fa riscontro un vantaggio corrispondente. Altrimenti il
contratto è gratuito. Chi compie un’attribuzione gratuita è assoggettato a una
responsabilità contrattuale meno rigorosa. Inoltre, i suoi interessi vengono tenuti in
maggior considerazione. Inoltre l’affidamento di chi acquista a titolo gratuito non è
tutelato, o ha una tutela attenuata.
Contratti unilaterali, contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici), contratti a
struttura associativa: nei contratti unilaterali solo una parte esegue o si obbliga ad
eseguire una prestazione nei confronti dell’altra. Questo concetto non va confuso con
quello di negozio unilaterale: nel primo l’unilateralità attiene agli effetti, nel secondo essa
attiene alle dichiarazioni di volontà che costituiscono il negozio stesso (il contratto
unilaterale è un negozio giuridico bilaterale). Nei contratti a prestazioni corrispettive
(sinallagmatici) la prestazione di una parte è corrispettiva di quella della controparte. Il
rapporto tra esse si chiama sinallagma. Il concetto di contratto a prestazioni corrispettive
non va confuso con quello di contratto a titolo oneroso. È vero che ogni contratto
sinallagmatico è a titolo oneroso; ma non è vero il reciproco, poiché sono a titolo oneroso
anche i contratti associativi, la cui struttura è diversa da quella dei contratti a prestazioni
corrispettive. Il sinallagma si manifesta nei rimedi concessi a ciascuna parte contro
l’inadempimento dell’altra parte. Ciascuno dei contraenti può opporre all’altro l’eccezione
di inadempimento: può rifiutarsi, cioè, di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non
adempie contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento
siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Anche quando siano
fissati termini diversi per l’adempimento, il contraente che deve adempiere per primo può
esigere immediatamente la controprestazione, se si verificano determinati fatti, previsti
dalla legge, tali da far temere che questa non sarà eseguita e se la controparte non
adempie, le potrà opporre l’eccezione di inadempimento. Se una parte non adempie la
controparte, qualora non preferisca agire per ottenere l’adempimento, può chiedere la
risoluzione del contratto. Se una parte è liberata per la sopravvenuta impossibilità della
prestazione, anche l’altra parte è liberata dall’obbligo di eseguire la controprestazione, e
ha diritto di farsi restituire quel che abbia già eseguito. Nei contratti a struttura
associativa, infine, più persone conferiscono beni o servizi per uno scopo comune. Si
distinguono dai contratti di scambio: ciascun contraente si ripromette un vantaggio, ma
questo non consiste in una controprestazione dovutagli da un altro contraente, bensì nella
partecipazione ad un’utilità o profitto comune.
Contratti commutativi e contratti aleatori(sinallagammatici): Icontratti commutativi non
implicano l’assunzione di un rischio. Mentre quelli aleatori, i contratti in cui l’esistenza,
l’estensione o il valore di una almeno delle prestazioni corrispettive dipende da eventi
incerti, così che ne derivano per ciascuna delle parti possibilità di guadagno e rischi di
perdita, che esse intendono accettare. Un contratto può essere aleatorio per sua natura o
per volontà delle parti.
Contratti ad esecuzione continuata o periodica: sono contratti la cui esecuzione si contrae
nel tempo, con prestazioni continuative o ripetute, per soddisfare un bisogno del creditore
che si estende anch’esso nel tempo. La risoluzione o il recesso non estendono i loro effetti
alle prestazioni già eseguite. Sovente questi contratti sono conclusi a tempo
indeterminato; in tal caso il rapporto può cessare per recesso unilaterale di una delle parti.
Il recesso deve venire comunicato con un certo preavviso, salvo che sia intimato per una
giusta causa.
Contratti consensuali, formali, reali
Questa classificazione riguarda il modo di formazione dei contratti.
Consensuali :contratti che si perfezionano con il semplice consenso, comunque manifestato.
Costituiscono la grande maggioranza poiché, come sappiamo, il principio è quello della libertà
di forme (consensualismo).
Formali:per la conclusione dei quali occorre che il consenso sia manifestato in forme
particolari.
Reali:quelli che non si perfezionano con il semplice consenso, poiché si richiede anche la
consegna della cosa.
LE PROMESSE UNILATERALI
Per queste vi è un principio di tipicità:la promessa unilaterale di una prestazione non produce
effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. La promessa di una prestazione è
vincolante solo se inserisce nel contesto di un contratto: occorre quindi il consenso, espresso
o tacito, del promissario.
È anche possibile che la promessa voglia attribuire un vantaggio gratuito; anche in tal caso,
tuttavia, la volontà del promissario è rilevante poiché di regola non è possibile imporre
l’acquisto di un diritto a chi non lo desideri. La promessa unilaterale di pagamento, priva della
menzione della causa, non crea obbligazioni. Essa ha però un effetto sul piano probatorio, al
pari del riconoscimento di debito: fa presumere l’esistenza del debito e di una causa idonea a
giustificarlo, salvo che il promettente dia la prova del contrario.
La promessa al pubblico
È la promessa, fatta al pubblico, di una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata
situazione o compia una determinata azione.
Si possono distinguere promesse al pubblico a titolo oneroso, nelle quali la prestazione a
carico del promettente è il corrispettivo di una prestazione a suo favore, e promesse al
pubblico a titolo gratuito,dettate da spirito di liberalità: quest’ ultime, a differenza della
donazione, non richiedono la forma dell’atto pubblico. Si
Tratta di promessa unilaterale, e perciò essa è vincolante non appena sia resa pubblica. Se
alla promessa non è apposto un termine, e questo non risulta dalla natura o dallo scopo della
medesima, il vincolo del promettente cessa qualora entro un anno non gli sia stato
comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella
promessa. La promessa può venire revocata prima di questo termine solo per giusta causa,
purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa, o in forma equivalente.
La revoca, però, non ha effetto se la situazione si è già verificata o se l’azione è già stata
compiuta
IL CONTRATTO: FORMAZIONE ED EFFETTI
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
I diversi modi di conclusione del contratto
Il modo più ovvio e frequente di concludere un contratto consiste nello scambio di
dichiarazioni. Un regolamento negoziale può essere posto attraverso un comportamento
concludente. Se si tratta di un contratto con obbligazioni del solo proponente, esso si
conclude, di regola, senza necessità di accettazione dell’altra parte.
La conclusione del contratto mediante la proposta e l’accettazione
Talvolta il testo del contratto viene elaborato insieme dalle parti attraverso discussioni e
trattative, nelle quali i contributi dell’uno e dell’altro contraente si intrecciano in modo tale da
non poter essere praticamente distinti. Più spesso, invece, una delle parti assume l’iniziativa
di proporre all’altra un testo completo del contratto, che l’altra accetta. In tal caso le
dichiarazioni contrattuali formano una sequenza: proposta e accettazione. La proposta deve
essere tale che possa bastare l’assenso dell’altra parte per concludere il contratto. Deve
quindi determinare gli elementi essenziali del contratto stesso,può essere rivolta ad una
persona determinata oppure anche a una cerchia di persone, o al pubblico in generale.
L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello
ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può
ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Il
contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione dell’altra parte. É sufficiente anche che l’accettazione sia giunta all’indirizzo
del proponente, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di
averne notizia. Perché il contratto si concluda, occorre che l’accettazione sia conforme alla
proposta. Se invece essa contiene ampliamenti, limitazioni, o altre modificazioni,si considera
come un rifiuto e di conseguenza come una nuova proposta. Se proposta e accettazione non
sono conformi l’una all’altra, il contratto non sorge
Nel caso di trattative particolarmente complesse le parti possono, a conclusione di una fase,
redigere una MINUTA (detta anche PUNTUAZIONE) per formulare l’accordo parziale già
raggiunto. Essa ha il solo valore di promemoria e di documentazione dello svolgimento delle
trattative e non è vincolante.
La conclusione del contratto mediante un comportamento concludente
É concludente il comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di espressione,
ma che presuppone e realizza una volontà. Talvolta è il proponente stesso che chiede all’altra
parte di eseguire subito la prestazione, senza una preventiva risposta. Altre volte l’esecuzione
immediata, senza una preventiva accettazione, è richiesta dalla natura dell’affare o è
conforme agli usi
Revocabilità della proposta e dell’accettazione
Può essere REVOCATA finché il contratto non sia stato concluso, a patto che l’altra parte non
abbia già cominciato l’esecuzione in buona fede: in tal caso il proponente è tenuto a
indennizzare delle spese e delle perdite subite. Anche l’accettazione può essere revocata
prima che il contratto sia concluso: a tale scopo è necessario che la revoca giunga a
conoscenza del proponente prima dell’accettazione.
Proposta irrevocabile e opzione
La proposta è IRREVOCABILE,ogni volta che il proponente si sia obbligato a mantenerla ferma
per un certo tempo. In tal caso essa non perde efficacia in seguito alla morte o alla
sopravvenuta incapacità del proponente, salvo che diversamente risulti dalla natura
dell'affare o da altre circostanze. L'irrevocabilità può derivare non solo da una dichiarazione
unilaterale del proponente, ma anche da un accordo tra le parti, che abbiano convenuto che
una di esse resti vincolata alla propria dichiarazione e l’altra parte abbia la facoltà accettarla
oppure no: in tal caso si parla di PATTO D’OPZIONE.
Condizioni generali di contratto
Sono condizioni che nascono dall’esigenza di avere degli schemi contrattuali quando si
devono stipulare ripetitivi contratti con diversi clienti, consumatori e fornitori. Esse sono
efficaci nel confronti del singolo non solo se le ha espressamente approvate, ma anche in
mancanza di un’espressa accettazione, in quanto egli le avrebbe dovute conoscere usando
l’ordinaria diligenza. Ciò deve, comunque, essere valutato in modo diverso nei differenti
settori di attività. In particolare si deve valutare se la formula utilizzata risulta
sufficientemente chiara. Poiché da questa regola può derivare un approfittamento da parte
delle imprese, sono vietate le cosiddette: CLAUSOLE VESSATORIE, ossia le condizioni
particolarmente gravose. Esse non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto.
Il contratto per persona da nominare
Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal
contratto stesso. La dichiarazione di nomina deve essere fatta entro il termine stabilito dalle
parti, o altrimenti entro tre giorni dalla stipulazione del contratto. Se la nomina non è fatta
validamente entro questo termine, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.
Se invece la dichiarazione di nomina segue tempestivamente, la persona nominata acquista
la posizione di parte del contratto, con effetto retroattivo dal momento in cui questo fu
stipulato.
LE TRATTATIVE E LA RESPONSABILITÁ PRECONTRATTUALE
La correttezza nelle trattative
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono
comportarsi secondo correttezza. La violazione di questo dovere determina una responsabilità
per i danni che ne derivano all’altra parte, sia nel caso che le trattative si concludono con la
stipulazione del contratto, sia nel caso che esse
Vengano interrotte. Vi sono ipotesi di illecito precontrattuale: l’inganno e la minaccia
producono l’annullamento del contratto, se sono stati determinanti del consenso. Il contraente
minacciato o ingannato può avere affrontato spese per le trattative e per la conclusione del
contratto, e può anche essersi lasciato sfuggire altre occasioni: questi danni vanno risarciti.
Un’ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione dei doveri di
informazione. La legge prevede l’ipotesi che una parte, conoscendo o dovendo conoscere
l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all’altra parte; da
questo comportamento deriva una responsabilità per i danni che quest’ultima abbia risentito
per aver confidato,senza sua colpa, nella validità del contratto
La responsabilità precontrattuale può derivare anche da un ingiustificato recesso dalle
trattative. Non è ammissibile far credere di considerare definitivo l’accordo raggiunto sugli
elementi essenziali, e poi rifiutare la stipulazione del contratto nonostante che sulle questioni
ancora aperte la controparte sia disposta ad accedere a tutte le richieste fatte. Questo
principio sarà applicabile anche nell’ipotesi che, raggiunto verbalmente l’accordo su tutti gli
elementi di un contratto, per la validità del quale sia necessaria la forma scritta, una parte si
rifiuti di prestarsi alla redazione della scrittura. Ugualmente è sleale il comportamento di chi
trascini in lungo le trattative con vari pretesti, e ciò allo scopo di cercare altre occasioni, al
tempo stesso tenendo impegnata la controparte ignara.
Il danno nella responsabilità precontrattuale
L’interesse contrattuale positivo rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni
che sarebbero stati evitati ottenendo l’esecuzione del contratto.
L’interesse negativo rappresenta invece i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni che
sarebbero stati evitati non impegnandosi nelle trattative contrattuali. Se le trattative, che una
delle parti abbia condotto scorrettamente, non hanno portato alla stipulazione di un valido
contratto, così non può pretendere il risarcimento dell’interesse positivo. Può pretendere,
invece, il risarcimento dell’interesse negativo.
IL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Determinazione del compenso con riferimento al mercato, a tariffe, agli usi o secondo
Equità. Mancando l’accordo delle parti su un elemento essenziale del contratto, questo è
nullo. Vi sono, però, ipotesi nelle quali la mancata determinazione del corrispettivo implica un
tacito riferimento al