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L'INADEMPIMENTO
L'inadempimento, l'adempimento tardivo, incompleto o inesatto della prestazione dovuta, procura normalmente danni al creditore. Il debitore dovrà risarcire questi danni, ma solo se l'inadempimento è dovuto a una causa della quale egli debba rispondere.
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Impossibilità e difficoltà di esecuzione della prestazione dovuta. Perché sia esclusa la responsabilità contrattuale viene richiesta la prova della sopravvenuta impossibilità della prestazione. La prestazione può essere divenuta fisicamente.
impossibile, come nel caso di perimento della cosa da consegnare. Inoltre la prestazione si considera divenuta impossibile quando sia sopravvenuto un divieto di legge o della pubblica autorità. La semplice difficoltà sopravvenuta di eseguire la prestazione, invece, non libera il debitore. La prestazione si considera divenuta impossibile anche quando la sua esecuzione richiederebbe mezzi o sforzi del tutto irragionevoli in relazione alla natura o all'oggetto del contratto. La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento. Il concetto di impossibilità si presenta come non rigido, bensì variabile secondo la natura del rapporto regolato. Impossibilità oggettiva e impossibilità soggettiva; responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa si può adottare un criterio rigoroso di responsabilità, chefaccia carico al debitore di ogni evento (anche incolpevole), che attenga alla sua persona o rientri nella sua sfera di influenza e di organizzazione aziendale, così circoscrivendo l'impossibilità liberatoria alle sole ipotesi in cui questa dipenda da cause del tutto estranee a tale sfera (impossibilità oggettiva). Si dirà allora che sul debitore grava un'impossibilità oggettiva. Oppure si può adottare un criterio meno rigoroso, che tenga il debitore responsabile solo per negligenza, imprudenza o imperizia, considerando liberatoria qualsiasi impossibilità incolpevole, anche quando sia meramente soggettiva, dovuta cioè a cause attinenti alla persona del debitore o interne alla sua sfera di influenza e organizzazione aziendale. Si dirà allora che sul debitore grava solo una responsabilità per colpa. Responsabilità contrattuale per colpa: ambito di applicazione In larghi settori della materia contrattuale laresponsabilità è fondata sulla colpa. Ciò vale innanzi tutto per le obbligazioni che hanno per oggetto un fare. La colpa costituisce, infine, il criterio per giudicare sulla responsabilità per inadempimento delle obbligazioni di dare cose determinate. La colpa come criterio di responsabilità contrattuale. L'inadempimento si dice colpevole, quando la mancata soddisfazione del creditore dipende dal fatto che il debitore abbia tenuto un comportamento diverso da quello che si sarebbe dovuto e potuto tenere nella concreta situazione. Ciò può dirsi tanto nelle ipotesi di inadempimento cosciente e volontario (dolo), quanto nelle ipotesi in cui l'inadempimento sia dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia (colpa). La colpa, in generale, può venire intesa in senso soggettivo o in senso oggettivo. In un senso soggettivo, quando, nella determinazione del comportamento che si sarebbe potuto tenere, e perciò anche pretendere, si tengaconto delle capacità dell'obbligato e dei loro limiti, per escludere la responsabilità ogni volta che questi abbia fatto del suo meglio (colpa in senso soggettivo). Se invece ciò che si pretende non viene commisurato caso per caso alle capacità del concreto debitore, bensì viene commisurato ad un modello astratto allora si dà un giudizio tipizzato (colpa in senso oggettivo). La responsabilità contrattuale è intesa sia sanzione contro il debitore inadempiente, ma soprattutto come garanzia per il creditore; talvolta essa svolge esclusivamente quest'ultima funzione. Poiché la diligenza richiede l'applicazione di mezzi adeguati allo scopo, è chiaro che il contenuto della diligenza varia in dipendenza di questo. Quello della colpa è dunque un criterio graduabile secondo la natura e il titolo della prestazione. La responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni di dare cose determinate.soltanto nel genere (oggettiva)Il debitore non è liberato quando gli siano venuti a mancare i mezzi finanziari necessari per procurarsi le cose della sua obbligazione (impotenza finanziaria). Si tratta, anche qui, di una responsabilità del debitore che non è fondata sulla colpa, bensì sul rischio, in correlazione con la sua piena libertà di organizzazione finanziaria delle proprie attività. Il debitore non risponde per i rischi che non siano correlativi alla sua libertà di organizzazione e di disposizione, ma si manifestano in una sfera a lui del tutto estranea. Le stesse regole vengono applicate nelle ipotesi in cui le cose di genere non costituiscono l'oggetto immediato dell'obbligazione, bensì il mezzo per eseguire l'obbligazione di fare.
La responsabilità per l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie
Il debitore di una somma di danaro, che non paghi puntualmente, non può esonerarsidaresponsabilità adducendo la sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari (impotenza finanziaria), quand'anche questa sia incolpevole. Il rischio delle conseguenze dannose di queste crisi di liquidità è posto a carico del debitore in correlazione con la sua piena libertà di organizzazione finanziaria delle proprie attività. La responsabilità per il ritardo nel pagamento potrà invece essere esclusa nelle ipotesi eccezionali in cui il ritardo stesso sia dovuto a cause oggettive. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di somme di danaro o il trasferimento di cose determinate solo nel genere il debitore risponde dell'inadempimento o del ritardo, a meno che non provi che questo sia dovuto a un'impossibilità oggettiva della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Una semplice impossibilità soggettiva non basta a liberarlo da responsabilità: entro questi limiti, dunque, il debitore.risponde senza colpa. La responsabilità per custodia in alcune attività d'impresaLa responsabilità è indipendente dalla colpa. Essa può venire esclusa dalla prova che la perdita o il deterioramento è derivato dalla natura o dai difetti delle cose stesse. O dal fatto del creditore. Inoltre può essere esclusa dalla prova del caso fortuito: con questa espressione si intende un evento eccezionale ed estraneo al rischio tipico dell'impresa esercitata dal debitore.La responsabilità per il fatto degli ausiliariPer adempiere l'obbligazione il debitore si vale spesso della collaborazione altrui. Il debitore, comunque, è responsabile dell'operato dei suoi ausiliari. Talvolta il fatto dannoso dell'ausiliario può essere imputato a colpa del debitore, se questi lo ha scelto male, o gli ha impartito istruzioni errate o insufficienti, o non lo ha controllato a dovere. Ma per lo più una colpa
deldebitore non è ravvisabile. Tuttavia il debitore è responsabile in ogni caso: non gli è consentito di liberarsi provando dinon essere personalmente in colpa. Questa responsabilità, infatti, non è fondata sulla colpa, bensì sull'idea che il debitore deve garantire per l'operato dei suoi ausiliari. Il creditore insoddisfatto non ha azione contro gli ausiliari del suo debitore, perché questi non sono obbligati nei suoi confronti: la relatività dei diritti di credito implica infatti che il creditore possa pretendere l'adempimento o, in mancanza di questo, il risarcimento del danno, solo dal suo debitore e non da altri. Il creditore potrebbe agire contro l'ausiliario nei casi particolari in cui il fatto dannoso sia configurabile anche come illecito extracontrattuale nei suoi confronti. Il comportamento degli ausiliari verrà valutato con lo stesso criterio che sarebbe applicabile al debitore, se questi eseguisse
la prestazione personalmente. Perciò dall’ausiliario si pretendela stessa perizia tecnica e la stessa diligenza che si pretenderebbero dal debitore.
Onere della prova
Il diritto del creditore al risarcimento del danno presuppone:
- Che egli abbia subito un danno
- Che tale danno sia stato causato dall’inadempimento
- Che l’inadempimento sia dovuto a una causa della quale il debitore debba rispondere
Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Al creditore è sufficiente provare il danno causato dall’inadempimento, mentre spetta al debitore di provare che l’inadempimento sia dovuto a una causa della quale egli non debba rispondere.
Questa parziale inversione dell’onere della prova si giustifica considerando che il creditore ha scarsa possibilità di accertare le vicende che hanno condotto all’inadempimento, poiché queste si sono verificate nella sfera di attività e
di organizzazione del debitore.LA MORA DEL DEBITORE
Nozione ed effetti
La mora del debitore è il ritardo della prestazione, del quale il debitore debba rispondere.
Perché vi sia mora del debitore, non sempre è sufficiente che questi abbia indugiato ad adempiere pur essendo il debito già esigibile. Un eventuale indugio del debitore non lo espone a responsabilità fino a quando il creditore non lo costituisca in mora chiedendogli l’adempimento per iscritto: fino a questo momento l’inazione del debitore è in qualche modo giustificata dalla tolleranza del creditore, o dalla convinzione che per il creditore non sia ancora giunto il momento più comodo per ricevere l’adempimento.
La costituzione in mora è atto formale: consiste in un’intimazione o richiesta scritta. Essa non è necessaria, e la mora si verifica automaticamente:
- Quando il debito deriva da fatto illecito extracontrattuale
- Quando il debitore ha
Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del