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Il contratto

TIPI E STRUTTURE CONTRATTUALI

Contratti tipici e atipici

La legge prevede e regola una serie di figure contrattuali tipiche: la vendita, il mandato, la

transazione...

Sappiamo che alle parti, però, è consentito anche concludere contratti che non appartengono

ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di

tutela secondo l’ordinamento giuridico.Talvolta il contratto atipico risulta nel modo più

semplice e immediato da una combinazione di elementi tratti da figure tipiche. Altre volte il

distacco da figure tipiche è più spiccato.Ai contratti tipici si applicheranno per analogia le

regole dettate dalla legge per i contratti tipici.

Alcune strutture contrattuali

Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito: è a titolo oneroso quando al sacrificio

 patrimoniale di ciascuna parte fa riscontro un vantaggio corrispondente. Altrimenti il

contratto è gratuito. Chi compie un’attribuzione gratuita è assoggettato a una

responsabilità contrattuale meno rigorosa. Inoltre, i suoi interessi vengono tenuti in

maggior considerazione. Inoltre l’affidamento di chi acquista a titolo gratuito non è

tutelato, o ha una tutela attenuata.

Contratti unilaterali, contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici), contratti a

 struttura associativa: nei contratti unilaterali solo una parte esegue o si obbliga ad

eseguire una prestazione nei confronti dell’altra. Questo concetto non va confuso con

quello di negozio unilaterale: nel primo l’unilateralità attiene agli effetti, nel secondo essa

attiene alle dichiarazioni di volontà che costituiscono il negozio stesso (il contratto

unilaterale è un negozio giuridico bilaterale). Nei contratti a prestazioni corrispettive

(sinallagmatici) la prestazione di una parte è corrispettiva di quella della controparte. Il

rapporto tra esse si chiama sinallagma. Il concetto di contratto a prestazioni corrispettive

non va confuso con quello di contratto a titolo oneroso. È vero che ogni contratto

sinallagmatico è a titolo oneroso; ma non è vero il reciproco, poiché sono a titolo oneroso

anche i contratti associativi, la cui struttura è diversa da quella dei contratti a prestazioni

corrispettive. Il sinallagma si manifesta nei rimedi concessi a ciascuna parte contro

l’inadempimento dell’altra parte. Ciascuno dei contraenti può opporre all’altro l’eccezione

di inadempimento: può rifiutarsi, cioè, di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non

adempie contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento

siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Anche quando siano

fissati termini diversi per l’adempimento, il contraente che deve adempiere per primo può

esigere immediatamente la controprestazione, se si verificano determinati fatti, previsti

dalla legge, tali da far temere che questa non sarà eseguita e se la controparte non

adempie, le potrà opporre l’eccezione di inadempimento. Se una parte non adempie la

controparte, qualora non preferisca agire per ottenere l’adempimento, può chiedere la

risoluzione del contratto. Se una parte è liberata per la sopravvenuta impossibilità della

prestazione, anche l’altra parte è liberata dall’obbligo di eseguire la controprestazione, e

ha diritto di farsi restituire quel che abbia già eseguito. Nei contratti a struttura

associativa, infine, più persone conferiscono beni o servizi per uno scopo comune. Si

distinguono dai contratti di scambio: ciascun contraente si ripromette un vantaggio, ma

questo non consiste in una controprestazione dovutagli da un altro contraente, bensì nella

partecipazione ad un’utilità o profitto comune.

Contratti commutativi e contratti aleatori(sinallagammatici): Icontratti commutativi non

 implicano l’assunzione di un rischio. Mentre quelli aleatori, i contratti in cui l’esistenza,

l’estensione o il valore di una almeno delle prestazioni corrispettive dipende da eventi

incerti, così che ne derivano per ciascuna delle parti possibilità di guadagno e rischi di

perdita, che esse intendono accettare. Un contratto può essere aleatorio per sua natura o

per volontà delle parti.

Contratti ad esecuzione continuata o periodica: sono contratti la cui esecuzione si contrae

 nel tempo, con prestazioni continuative o ripetute, per soddisfare un bisogno del creditore

che si estende anch’esso nel tempo. La risoluzione o il recesso non estendono i loro effetti

alle prestazioni già eseguite. Sovente questi contratti sono conclusi a tempo

indeterminato; in tal caso il rapporto può cessare per recesso unilaterale di una delle parti.

Il recesso deve venire comunicato con un certo preavviso, salvo che sia intimato per una

giusta causa.

Contratti consensuali, formali, reali

Questa classificazione riguarda il modo di formazione dei contratti.

Consensuali :contratti che si perfezionano con il semplice consenso, comunque manifestato.

Costituiscono la grande maggioranza poiché, come sappiamo, il principio è quello della libertà

di forme (consensualismo).

Formali:per la conclusione dei quali occorre che il consenso sia manifestato in forme

particolari.

Reali:quelli che non si perfezionano con il semplice consenso, poiché si richiede anche la

consegna della cosa.

LE PROMESSE UNILATERALI

Per queste vi è un principio di tipicità:la promessa unilaterale di una prestazione non produce

effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge. La promessa di una prestazione è

vincolante solo se inserisce nel contesto di un contratto: occorre quindi il consenso, espresso

o tacito, del promissario.

È anche possibile che la promessa voglia attribuire un vantaggio gratuito; anche in tal caso,

tuttavia, la volontà del promissario è rilevante poiché di regola non è possibile imporre

l’acquisto di un diritto a chi non lo desideri. La promessa unilaterale di pagamento, priva della

menzione della causa, non crea obbligazioni. Essa ha però un effetto sul piano probatorio, al

pari del riconoscimento di debito: fa presumere l’esistenza del debito e di una causa idonea a

giustificarlo, salvo che il promettente dia la prova del contrario.

La promessa al pubblico

È la promessa, fatta al pubblico, di una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata

situazione o compia una determinata azione.

Si possono distinguere promesse al pubblico a titolo oneroso, nelle quali la prestazione a

carico del promettente è il corrispettivo di una prestazione a suo favore, e promesse al

pubblico a titolo gratuito,dettate da spirito di liberalità: quest’ ultime, a differenza della

donazione, non richiedono la forma dell’atto pubblico. Si

Tratta di promessa unilaterale, e perciò essa è vincolante non appena sia resa pubblica. Se

alla promessa non è apposto un termine, e questo non risulta dalla natura o dallo scopo della

medesima, il vincolo del promettente cessa qualora entro un anno non gli sia stato

comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella

promessa. La promessa può venire revocata prima di questo termine solo per giusta causa,

purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa, o in forma equivalente.

La revoca, però, non ha effetto se la situazione si è già verificata o se l’azione è già stata

compiuta

IL CONTRATTO: FORMAZIONE ED EFFETTI

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

I diversi modi di conclusione del contratto

Il modo più ovvio e frequente di concludere un contratto consiste nello scambio di

dichiarazioni. Un regolamento negoziale può essere posto attraverso un comportamento

concludente. Se si tratta di un contratto con obbligazioni del solo proponente, esso si

conclude, di regola, senza necessità di accettazione dell’altra parte.

La conclusione del contratto mediante la proposta e l’accettazione

Talvolta il testo del contratto viene elaborato insieme dalle parti attraverso discussioni e

trattative, nelle quali i contributi dell’uno e dell’altro contraente si intrecciano in modo tale da

non poter essere praticamente distinti. Più spesso, invece, una delle parti assume l’iniziativa

di proporre all’altra un testo completo del contratto, che l’altra accetta. In tal caso le

dichiarazioni contrattuali formano una sequenza: proposta e accettazione. La proposta deve

essere tale che possa bastare l’assenso dell’altra parte per concludere il contratto. Deve

quindi determinare gli elementi essenziali del contratto stesso,può essere rivolta ad una

persona determinata oppure anche a una cerchia di persone, o al pubblico in generale.

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello

ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può

ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Il

contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza

dell’accettazione dell’altra parte. É sufficiente anche che l’accettazione sia giunta all’indirizzo

del proponente, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di

averne notizia. Perché il contratto si concluda, occorre che l’accettazione sia conforme alla

proposta. Se invece essa contiene ampliamenti, limitazioni, o altre modificazioni,si considera

come un rifiuto e di conseguenza come una nuova proposta. Se proposta e accettazione non

sono conformi l’una all’altra, il contratto non sorge

Nel caso di trattative particolarmente complesse le parti possono, a conclusione di una fase,

redigere una MINUTA (detta anche PUNTUAZIONE) per formulare l’accordo parziale già

raggiunto. Essa ha il solo valore di promemoria e di documentazione dello svolgimento delle

trattative e non è vincolante.

La conclusione del contratto mediante un comportamento concludente

É concludente il comportamento che non costituisce direttamente un mezzo di espressione,

ma che presuppone e realizza una volontà. Talvolta è il proponente stesso che chiede all’altra

parte di eseguire subito la prestazione, senza una preventiva risposta. Altre volte l’esecuzione

immediata, senza una preventiva accettazione, è richiesta dalla natura dell’affare o è

conforme agli usi

Revocabilità della proposta e dell’accettazione

Può essere REVOCATA finché il contratto non sia stato concluso, a patto che l’altra parte non

abbia già cominciato l’esecuzione in buona fede: in tal caso il proponente è tenuto a

indennizzare delle spese e delle perdite subite. Anche l’accettazione può essere revocata

prima che il contratto sia concluso: a tale scopo è necessario che la revoca giunga a

conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

Proposta irrevocabile e opzione

La proposta è IRREVOCABILE,ogni volta che il proponente si sia obbligato a mantenerla ferma

per un certo tempo. In tal caso essa non perde efficacia in seguito alla morte o alla

sopravvenuta incapacità del proponente, salvo che diversamente risulti dalla natura

dell'affare o da altre circostanze. L'irrevocabilità può derivare non solo da una dichiarazione

unilaterale del proponente, ma anche da un accordo tra le parti, che abbiano convenuto che

una di esse resti vincolata alla propria dichiarazione e l’altra parte abbia la facoltà accettarla

oppure no: in tal caso si parla di PATTO D’OPZIONE.

Condizioni generali di contratto

Sono condizioni che nascono dall’esigenza di avere degli schemi contrattuali quando si

devono stipulare ripetitivi contratti con diversi clienti, consumatori e fornitori. Esse sono

efficaci nel confronti del singolo non solo se le ha espressamente approvate, ma anche in

mancanza di un’espressa accettazione, in quanto egli le avrebbe dovute conoscere usando

l’ordinaria diligenza. Ciò deve, comunque, essere valutato in modo diverso nei differenti

settori di attività. In particolare si deve valutare se la formula utilizzata risulta

sufficientemente chiara. Poiché da questa regola può derivare un approfittamento da parte

delle imprese, sono vietate le cosiddette: CLAUSOLE VESSATORIE, ossia le condizioni

particolarmente gravose. Esse non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per

iscritto.

Il contratto per persona da nominare

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi di nominare

successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal

contratto stesso. La dichiarazione di nomina deve essere fatta entro il termine stabilito dalle

parti, o altrimenti entro tre giorni dalla stipulazione del contratto. Se la nomina non è fatta

validamente entro questo termine, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari.

Se invece la dichiarazione di nomina segue tempestivamente, la persona nominata acquista

la posizione di parte del contratto, con effetto retroattivo dal momento in cui questo fu

stipulato.

LE TRATTATIVE E LA RESPONSABILITÁ PRECONTRATTUALE

La correttezza nelle trattative

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono

comportarsi secondo correttezza. La violazione di questo dovere determina una responsabilità

per i danni che ne derivano all’altra parte, sia nel caso che le trattative si concludono con la

stipulazione del contratto, sia nel caso che esse

Vengano interrotte. Vi sono ipotesi di illecito precontrattuale: l’inganno e la minaccia

producono l’annullamento del contratto, se sono stati determinanti del consenso. Il contraente

minacciato o ingannato può avere affrontato spese per le trattative e per la conclusione del

contratto, e può anche essersi lasciato sfuggire altre occasioni: questi danni vanno risarciti.

Un’ipotesi tipica di responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione dei doveri di

informazione. La legge prevede l’ipotesi che una parte, conoscendo o dovendo conoscere

l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all’altra parte; da

questo comportamento deriva una responsabilità per i danni che quest’ultima abbia risentito

per aver confidato,senza sua colpa, nella validità del contratto

La responsabilità precontrattuale può derivare anche da un ingiustificato recesso dalle

trattative. Non è ammissibile far credere di considerare definitivo l’accordo raggiunto sugli

elementi essenziali, e poi rifiutare la stipulazione del contratto nonostante che sulle questioni

ancora aperte la controparte sia disposta ad accedere a tutte le richieste fatte. Questo

principio sarà applicabile anche nell’ipotesi che, raggiunto verbalmente l’accordo su tutti gli

elementi di un contratto, per la validità del quale sia necessaria la forma scritta, una parte si

rifiuti di prestarsi alla redazione della scrittura. Ugualmente è sleale il comportamento di chi

trascini in lungo le trattative con vari pretesti, e ciò allo scopo di cercare altre occasioni, al

tempo stesso tenendo impegnata la controparte ignara.

Il danno nella responsabilità precontrattuale

L’interesse contrattuale positivo rappresenta i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni

che sarebbero stati evitati ottenendo l’esecuzione del contratto.

L’interesse negativo rappresenta invece i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni che

sarebbero stati evitati non impegnandosi nelle trattative contrattuali. Se le trattative, che una

delle parti abbia condotto scorrettamente, non hanno portato alla stipulazione di un valido

contratto, così non può pretendere il risarcimento dell’interesse positivo. Può pretendere,

invece, il risarcimento dell’interesse negativo.

IL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Determinazione del compenso con riferimento al mercato, a tariffe, agli usi o secondo

Equità. Mancando l’accordo delle parti su un elemento essenziale del contratto, questo è

nullo. Vi sono, però, ipotesi nelle quali la mancata determinazione del corrispettivo implica un

tacito riferimento al

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Carlotta.cassani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Maniaci Arturo.
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