Il contratto
Principale fonte di obbligazione. La fonte negoziale delle obbligazioni contrattuali. Si dice che il contratto ha effetti obbligatori. Esso può anche produrre effetti reali (compravendita).
Definizione e ruolo del contratto
Articolo 1.321: Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Esso è un accordo. Porta alla formazione del consenso, che è l’incontro delle volontà. Dove per accordo non è per forza scritto, può essere semplicemente verbale (consenso). È l’espressione dell’autonomia privata.
Il ruolo del contratto è quello di uno strumento attraverso il quale i privati definiscono l’assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale. Per mezzo del contratto, il privato può comprare un bene, utile per soddisfare determinati bisogni, può procurarsi un servizio, può offrire a terzi beni e servizi per un corrispettivo in denaro e così via. Attraverso esso i privati operano sul mercato, scambiando beni e servizi. È quindi un fondamentale strumento del sistema economico. Gli effetti giuridici prodotti dal contratto possono riguardare:
- Diritti reali (trasferimento della proprietà);
- Rapporti obbligatori (contratto di lavoro).
Il contratto è anzitutto un fatto, non materiale, e neppure un semplice atto: è bensì un negòzio (manifestazione di volontà). Essendo un accordo, il contratto non può nascere che dalla volontà di due o più parti.
Contratti al consumo
Esempio: Acquisto il telefono all’Unieuro e lo pago con un finanziamento interno al negozio. Per beni inferiori ai 1.000,00 euro.
Con credito al consumo si intendono tutte quelle attività di finanziamento delle persone fisiche e delle famiglie che hanno lo scopo di sostenere i consumi o di rimandare o rateizzare i pagamenti. Il credito al consumo si caratterizza per il fatto che non serve per sostenere investimenti, ma solo per finanziare la spesa corrente delle famiglie.
Contratti per adesione
Nel contratto per adesione, le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società) e vengono proposte a una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Frequenti sono i contratti per adesione nei servizi bancari, assicurativi, telefonici o di fornitura in generale (luce, acqua, gas). Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge.
Articolo 1.322 – Autonomia contrattuale: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto (ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto) nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Nel comma 2 spiega che le parti non devono per forza adottare uno degli schemi contrattuali previsti dal codice, ma possono anche concludere i contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare che ritengono più adatti alle loro specifiche esigenze. L’autonomia privata può comunque essere limitata dalla legge.
Inserzione automatica di clausole – Articolo 1.339: Le clausole, i prezzi di beni o servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Articolo 1.323 – Norme regolatrici dei contratti: Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.
Efficacia del contratto – Articolo 1.372: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi nei casi previsti dalla legge.
Requisiti del contratto
Articolo 1.325: I requisiti del contratto sono:
- Accordo delle parti: Incontro delle volontà delle parti;
- La Causa: La funzione economico-sociale del contratto. Esempio: La compravendita nella società ha una certa funzione, comprare un bene contro il pagamento di un prezzo. Quindi si tende a individuare la causa con il tipo, cioè individuato il tipo di contratto capisco la causa. Il problema è quando ho un contratto atipico, cerco di individuare se c’è la causa, in quanto non è un contratto tipo. La tipicità del contratto non è sovrapponibile al concetto di causa.
- Teoria oggettivistica: Causa coincide con il tipo di contratto, parzialmente errata, in quanto la causa è diversa dal tipo;
- Teoria soggettivistica: Esempio: Se io affitto un appartamento a una escort, io non ho sottoscritto un contratto di locazione in cui la ragione economica è quella di consentire un fatto illecito (prestazione). Io affitto l’appartamento per farci vivere una persona. Questo distingue la causa dal motivo;
- Causa come funzione economico individuale del contratto.
Articolo 1.343 – Causa illecita: La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico (espressione dell’appartenenza politica di un governo rispetto all’altro) o al buon costume (riprovazione che viene dalla società, ciò che essa “pensa”).
Articolo 2.035 – Prestazione contraria al buon costume: Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quando ha pagato (esempio: se pago una prostituta prima della prestazione non le posso richiedere i soldi in caso lei non la eseguisse, in quanto anche io sto facendo una cosa non lecita).
- L'oggetto: La prestazione deve essere eseguita dal debitore in favore del creditore. Deve essere possibile, lecita (quando non è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume), determinata o determinabile (quando viene determinata quantità e qualità).
- La Forma: Il modo in cui si manifesta la volontà. Vige il principio di libertà della forma, ma in alcuni casi è richiesta una forma determinata affinché il contratto sia valido (forma scritta per i contratti immobiliari).
Il contratto è nullo secondo quanto detto nell’Articolo 1.418 – Cause di nullità del contratto: Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Inoltre, è nullo se manca uno dei requisiti e se la causa è illecita.
Articolo 2.126: La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto della causa. Questa norma ci conferma che un contratto tipico (di lavoro) può avere una causa illecita. Esempio: Assunzione buttafuori per l’esecuzione di un fatto illecito (prostituzione).
Parte contrattuale
(Non coincide con soggetto giuridico)
Può essere composta da più (plurisoggettiva) o una sola parte. Possiamo parlare di:
- Formale: Coincide con la parte che contribuisce alla formazione del contratto. Deve essere sempre determinata. L'autore dell'atto, colui cioè che manifesta verso l'esterno la volontà di concludere il contratto.
- Sostanziale: La parte sulla quale si producono gli effetti di un contratto. Esempio: Io genitore che ho la rappresentanza legale di mio figlio minore, acquisto una casa per lui, e intervengo io nell’atto di compravendita di questo immobile. Il genitore funge da parte formale, ma la parte sostanziale sarà il figlio minore. Questa parte può essere determinabile.
Articolo 1.351 - Contratto preliminare: Assumere l’obbligo di contrarre un futuro contratto. Nelle vicende di trasferimento degli immobili viene usato spesso. Ci sono però dei contratti dove parte sostanziale e formale non sono divisibili, sono quei contratti in cui chi lo contrae è sotto un profilo della sua qualità personale.
Contratti intuitus personae: Esempio: Incarico che viene dato a un pittore di eseguire un determinato quadro, in quanto ci fidiamo delle sue capacità tecniche e artistiche rispetto ad altri suoi concorrenti. Questi contratti sono intrasmissibili, non è possibile in questi contratti, cedere il contratto e far eseguire tale prestazione a soggetti diversi.
Identificazione: Se concludo un contratto di compravendita e mi presento sotto falso nome, la dichiarazione del nome falso è irrilevante. Perché l’importante è presentarsi fisicamente, con tutte le garanzie patrimoniali. L’identità delle parti non coincide con quella che è l’identità fisica. Diverso invece è l’utilizzo di nome altrui, chi interviene con nome altrui può solo con un contratto di mandato.
La forma
Il principio dilige la libertà di forma. Ovvero ogni soggetto può concludere qualsiasi contratto secondo la forma che preferisce. Scritta o orale. Ci sono dei casi in cui determinati contratti devono presentare determinati requisiti di forma, non solo scritta o orale, ma altri livelli codificati di forma. Contratto di compravendita, bene immobiliare, il principio di libertà delle forme non può essere applicato, il legislatore prevede che ci sia forma scritta e con ulteriore osservanza dell’atto pubblico. Stesso principio si applica alla proposta contrattuale. Deve essere un regolamento contrattuale completo.
Conclusione del contratto
Articolo 1.326 – Conclusione del contratto: Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Per conclusione del contratto, si intende la sua concretizzazione, che avviene quando due o più parti trovano/arrivano ad un accordo tra di esse. L’accordo è l’incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti. Esso è espresso quando si realizza con una dichiarazione esplicita di volontà scritta, orale o con un’altra espressione equiparata al linguaggio. È tacito quando il comportamento evidenzia senza ombra di dubbio l’intenzione di concludere un contratto. Nessun rilievo di impegno ha invece (almeno di regola) il silenzio rispetto alla volontà di un terzo.