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2.2. I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REDAZIONE DEL BILANCI CONSOLIDATO
L’art. 25 D.Lgs 127/91 prevede tre tipologie di soggetti:
1) Società di capitale che controllano almeno un’impresa; commerciale e che
2) Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività
controllano almeno una società di capitale;
3) Società cooperative e mutue assicuratrici che controllano almeno una società di capitale.
Esonero implicito
1) Società di persone;
2) Associazioni e fondazioni svolgenti attività economica;
3) Imprese individuali.
Tali categorie sono esonerate in quanto non hanno l’obbligo di pubblicazione del bilancio di
esercizio.
Eccezione: le s.n.c. e le s.a.s. devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le SPA se
tutti i
soci illimitatamente responsabili sono s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a.
Esonero esplicito
L’art. 27 D.Lgs 127/91 (modificato dal D.Lgs 173/08) prevede tre casi ben precisi:
1) Gruppo di modeste dimensioni
Se non vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
Totale attività: 17.500.000 €
- Totale ricavi: 35.000.000 €
-
- Numero medio dipendenti occupati nel periodo: 250.
La verifica del rispetto dei vincoli va effettuata attraverso un “bilancio somma”: aggregazione dei
bilanci della controllante e delle controllate, senza alcuna rettifica.
2) Presenza di sub-holding
La sub-holding non è tenuta a redigere il consolidato se si verificano le seguenti condizioni:
a) La predisposizione non è richiesta, almeno sei mesi prima dalla data di chiusura del bilancio, da
tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale;
b) La controllante è titolate di oltre il 95% delle sue azioni o quote, alla data di chiusura del
bilancio consolidato; di uno degli stati membri dell’UE;
c) La controllante, diretta od indiretta, è soggetta al diritto
d) La sub-holding non ha emesso titoli quotati in borsa.
Questo perché già esiste un bilancio consolidato che “assorbe” il bilancio che la sub-holding
dovrebbe predisporre.
3) Irrilevanza delle controllate
Sono esonerate le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme,
sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico del complesso di imprese costituito dalla controllante e dalle
controllate.
2.3. LE IMPRESE DA CONSOLIDARE
Sono soggette a consolidamento, da parte dell’impresa controllante, tutte le imprese controllate, sia
italiane che estere.
Esistenza del controllo (art. 2359 c.c.; art. 26 D.Lgs. 127/91):
a) Disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo “di diritto”:
maggioranza assoluta);
b) Disponibilità di un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante in assemblea
ordinaria (controllo “di fatto”: maggioranza relativa).
c) Esercizio di influenza dominante in seguito ad un contratto o ad una clausola statutaria, laddove
la legge lo consente (es. nomina o revoca amministratori);
d) Controllo della maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci (es. patti di
sindacato, accordi di fatto).
2.4. LE IMPRESE DA ESCLUDERE DAL CONSOLIDAMENTO
1) Esclusione implicita
· Imprese sotto influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali:
- Contratti di agenzia;
- Contratti di franchising;
- Contratti di licenza.
· Imprese sotto influenza notevole (società collegate).
2) Esclusione obbligatoria (abrogata dal D.Lgs. 32/2007)
Imprese controllate la cui attività presentava caratteri tali che la loro inclusione avrebbe reso il
bilancio consolidato poco o per nulla espressivo della finalità informative da soddisfare.
3) Esclusione facoltativa
L’inclusione di tutte le controllate è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- L’esercizio effettivo dei diritti
- della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- Non è possibile ottenere tempestivamente e senza spese proporzionate, le informazioni
necessarie ad effettuare il consolidamento (solo per il primo anno);
- Azioni o quote delle controllate possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
–
CAP. 3 LE PRECONDIZIONI AL CONSOLIDAMENTO
3.1. IL FABBISOGNO DI UNIFORMITÀ
Il consolidamento consiste nell’aggregare i bilanci delle singole aziende. L’aggregazione assume
significato solamente se i singoli elementi che lo compongono sono omogenei: le precondizioni al
consolidamento rappresentano l’insieme delle verifiche e delle operazioni tese a raggiungere
l’uniformità e
l’omogeneità dei bilanci sottoposti al consolidamento.
Tale attività può essere svolta:
a) In capo alla controllante: essa dispone dei bilanci di esercizio, sui quali interverrà nell’eventualità
in
cui emerga la necessità di uniformità;
b) Dalle singole controllate: esse forniscono il proprio bilancio individuale che può divergere da
quello
destinato a pubblicazione, siccome esclusivamente finalizzato al consolidamento.
Aspetti da considerare:
1) Uniformità delle date di riferimento dei bilanci da consolidare;
2) Uniformità di forma e contenuti degli schemi di bilancio;
3) Uniformità dei principi contabili da adottare;
4) Omogeneità della moneta di conto.
1) Data di riferimento (art. 30)
La data di riferimento deve coincidere con quella di chiusura del bilancio di esercizio della
controllante.
Deroghe (da motivare in NI)
- La data di chiusura può coincidere con quella del bilancio di esercizio della maggior parte delle
aziende sottoposte a consolidamento;
- La data di chiusura può coincidere con quella del bilancio di esercizio delle più importanti
aziende consolidate.
L’azienda la cui data di chiusura del bilancio di esercizio diverge da quella di riferimento sopra
prescelta, viene consolidata in base ad un bilancio annuale intermedio riferito alla data di
consolidamento. Quest’ultimo è un:
- Bilancio di funzionamento;
- Riferito ad un periodo amministrativo annuale;
- Non deve sottoporsi ad approvazione assembleare ma deve solo essere formalmente redatto dal
CdA.
2) Schemi di bilancio (art. 32)
Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto degli schemi di bilancio consolidato
sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.
Principali adeguamenti:
- Capitale e riserve di terzi;
Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi.
-
3) Principi contabili (art. 34 e 35)
Applicazione di principi contabili e di criteri di valutazione uniformi.
In relazione ai criteri di valutazione vi sono tre aspetti da considerare:
esercizio della controllante.
aziende e senza modificarli nel tempo. e fiscali nella
determinazione di un valore, nessuno dei due deve prevalere sull’altro ma ciascuno troverà
adeguato impiego nell’ambito del documento a cui si riferisce.
4) Moneta di conto (Principio Contabile 17) in un’unica moneta di conto, normalmente quella del
Il bilancio consolidato deve essere espresso
Paese in cui ha sede la capogruppo che lo predispone.
In merito alla conversione dei bilanci, gli aspetti da considerare sono i seguenti:
1) S celta del metodo di conversione
Metodo dei cambi correnti (SP: cambio a fine periodo; CE: cambio medio del periodo).
2) Individuazione delle differenze emergenti dalla conversione:
a) Derivanti dall’applicazione di cambi differenti nei prospetti di SP e di CE;
b) Derivanti dall’applicazione di cambi difformi da quelli del periodo precedente.
3) Trattamento d elle differenze emergenti dalla conversione
Attribuite a PN all’interno di una specifica riserva (Riserva di conversione).
4) Scelta del tasso o dei tassi di cambio da applicare
Cambio corrente: si identifica con quello alla data del consolidamento.
–
CAP. 4 I METODI E LE TEORIE DI CONSOLIDAMENTO
Il metodo di consolidamento è il criterio attraverso il quale i bilanci delle aziende appartenenti
all’area di consolidamento vengono sottoposti ad integrazione.
l’oggetto di osservazione diventa più ampio e si identifica con il gruppo, è possibile
Quando
assimilare contabilmente le singole aziende a “divisioni” di un’azienda multi-divisionale.
Nel bilancio della capogruppo, il valore contabile delle singole società controllate è rappresentato
dalla classe Partecipazioni.
Metodi di consolidamento più comuni:
- Metodo di consolidamento integrale (o globale);
- Metodo di consolidamento proporzionale.
4.1. IL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
Tale metodo consiste nella sostituzione del valore delle partecipazioni con il totale delle attività e
passività delle società controllate, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.
Operativamente:
- Ogni partecipazione della controllante viene eliminata congiuntamente al PN contabile della
controllata (il valore contabile deve riferirsi alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta
nel
consolidamento).
Nel CE si effettua l’integrazione del totale dei costi e dei ricavi, al fine di determinare il reddito di
-
gruppo.
Questo metodo si articola nelle seguenti fasi:
a) Ripresa integrale dei valori di bilancio delle singole controllate:
consolidamento, sono ripresi “integralmente”(indipendentemente dalla quota di partecipazione).
b) Eliminazione delle partecipazioni contro la frazione del PN:
contabile della controllata (in base alla quota di partecipazione).
c) Determinazione e trattamento dell’eventuale differenza di consolidamento:
positive, negative o nulle, derivanti dal confronto tra:
- Valore di acquisizione della partecipazione;
- Valore del PN della controllata.
Differenza di consolidamento positiva
Valore della partecipazione > Frazione di PN contabile.
Es: Partecipazione di A in B: 100%
Stato patrimoniale A
Immobilizzazioni ..........
Attivo corrente ..........
Partecipazioni 2.300
Passivo corrente ..........
Passivo m/l termine ..........
Patrimonio netto ..........
Stato patrimoniale B
Immobilizzazioni ..........
Attivo corrente ..........
Partecipazioni ...........
Passivo corrente ..........
Passivo m/l termine ..........
Patrimonio netto 2.000 –
Differenza di consolidamento: 2.300 2.000 = 300
La differenza di consolidamento positiva deriva dalla eliminazione della partecipazione di A
(capogruppo) in B e del PN di B. In altri termini, la partecipazione viene sostituita dal totale delle
attivit&ag