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Struttura a catena e il bilancio consolidato
Figura 1: A possiede il controllo di B, B di C e via dicendo. Per calcolare il valore della partecipazione che A ha in C bisogna moltiplicare la percentuale che A detiene in B e B in C. Quindi se A detiene il 30% del capitale di B e B detiene il 50% del capitale di C allora A controlla C al (30% * 50%) 15%.
Struttura a catena: è caratterizzata da partecipazioni reciproche che possono essere a loro volta dirette ed indirette (la definizione è uguale a quella specificata prima).
2 Il sistema informativo dei gruppi aziendali e la normativa inerente al bilancio consolidato
Introduzione
Il bilancio d'esercizio è un documento redatto dalle singole imprese per ricavare informazioni circa la gestione della società in un singolo esercizio amministrativo, ma la lettura (se pur congiunta) dei bilanci d'esercizio delle imprese facenti parte del gruppo non permette di raccogliere informazioni circa l'andamento dell'economia dell'intero gruppo.
A tale scopo viene redatto il bilancio consolidato che prende il nome dalla tecnica di formazione detta appunto consolidamento. Nel nostro ordinamento la disciplina giuridica attinente al bilancio consolidato è stata introdotta con D.Lgs 127/1991 che ha dato attuazione alle direttive IV e VII della Comunità Europea. Dettagliata tale normativa è integrata sotto alcuni aspetti dai principi contabili nazionali ed in particolar modo dal OIC 17.
I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato
Il decreto stabilisce fra le altre cose quali sono i soggetti che sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato e quali invece ne sono esonerati. L'obbligo vige per:
- Società la cui forma giuridica è quella di società di capitali che esercitano il controllo su un'altra impresa;
- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;
- Società cooperative.
2Sono invece esonerati dalla redazione del bilancio consolidato (gli esoneri non si applicano alle società quotate in borsa):
(1) Società di piccole dimensioni che non superano almeno due dei seguenti limiti per due anni consecutivi:
- 17,5 milioni di euro nel totale delle attività;
- 35 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
(2) Le sub-holding non quotate in borsa a patto che:
- La società che controlla la sub-holding deve essere titolare di oltre il 95% delle azioni o quote di quest'ultima;
- Non deve essere stata richiesta, almeno sei mesi prima dalla fine dell'esercizio, la redazione del bilancio consolidato da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale sociale.
2 Per i principi internazionali sono esonerate(1) Quelle società controllate da
un'altra entità e i soci sono al corrente della non redazione del bilancio consolidato
Società con strumenti finanziari e titoli di debito non quotati in borsa
La controllante della società in questione redige il bilancio consolidato
Le metodologie di consolidamento
Prima di passare all'individuazione delle fasi del consolidamento è opportuno individuare i metodi da applicare per procedere al consolidamento.
Il metodo analitico
Il metodo più utilizzato è il metodo analitico che in linea generale consiste nell'eliminazione della partecipazione dal bilancio dell'impresa controllante e la somma delle attività e delle passività della controllata a quelle della capogruppo. Il metodo analitico consta di altre due metodologie:
che si esplica in quattro fasi
Il metodo integrale:
(1) Eliminazione della voce partecipazioni che compare nel bilancio della partecipante
(2) Eliminazione del corrispondente patrimonio netto
della società partecipata(3). Somma delle attività e delle passività della società partecipante e della partecipata(4). FASE EVENTUALE: qualora la partecipazione non sia totalitaria, il patrimonio netto non imputabile alla partecipante deve essere stornato imputando il valore in apposite riserve. La principale caratteristica quindi è la non considerazione della percentuale di partecipazione nelle prime tre fasi del consolidamento (Figura 2). Stato patrimoniale della società controllante Attivo: 2.000 Capitale sociale: 1.000 Partecipazioni: 1.000 Capitale sociale: 5.000 Passivo: 1.000 Stato patrimoniale della società controllata Attivo: 5.000 Passivo: 1.000 Stato patrimoniale consolidato Attivo: 7.000 Capitale sociale: 5.000 Passivo: 2.000 Figura 2: Sia le attività che le passività vanno sommate fra loro eliminando il valore della partecipazione e del capitale sociale della partecipata vengono eliminati, mentre il capitale sociale della controllante.rimane tale e viene inserito quale capitalesociale del bilancio consolidato a differenza del metodo integrale, il metodo proporzionale prevede la
Il metodo proporzionale :determinazione della percentuale di attività e di passività spettanti alla controllante.
Il metodo sintetico
Il metodo del consolidamento sintetico non è altro che il metodo del patrimonio netto che è utilizzato per la valutazione delle partecipazioni. In tale metodo non abbiamo la sostituzione del valore della partecipazione con i valori delle attività e delle passività della partecipata.
4. La procedura di consolidamento, le fasi
Introduzione
Le fasi della procedura di consolidamento possono essere sintetizzate in tre passaggi:
- L'individuazione delle controllate da includere nel consolidamento (definizione dell'area di consolidamento)
- Fase di preconsolidamento che prevede l'armonizzazione dei bilanci delle singole imprese e somma dei componenti attivi e passivi.
- Quelle imprese nelle quali la capogruppo possiede direttamente o indirettamente più della metà dei diritti di voto di un'altra società;
- Quelle imprese nelle quali la capogruppo controlla più della metà dei diritti di voto;
- Quelle imprese nelle quali la capogruppo determina politiche finanziare ed operative;
- Quelle imprese nelle quali la capogruppo ha il potere di nominare e rimuovere la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.
Tuttavia è consentito chiudere il consolidato alla data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle partecipate o di quelle più importanti di esse. (2) Omogeneità di forma e contenuto degli schemi di bilancio. Per procedere al consolidamento è necessario che i bilanci delle società siano redatti in maniera omogenea anche per quanto concerne il piano dei conti. (3) Omogeneità dei criteri di valutazione. È necessario che le imprese che sono ricomprese nel consolidamento adottino gli stessi criteri di valutazione poiché in mancanza di ciò si potrebbe compromettere la correttezza e la veridicità delle informazioni riguardanti il patrimonio ed il reddito consolidato. A tale fine è necessario effettuare delle scritture di consolidamento con le quali adeguare ai principi contabili uniformi recepiti dal gruppo i valori contenuti nei bilanci delle singole società incluse nell'area di.
(4) Omogeneità della moneta di contoUna volta resi omogenei i bilanci si procede all’accorpamento degli stessi con uno dei metodi descrittiprima ottenendo il bilancio aggregato che è un punto di partenza per la redazione del bilancio consolidato.
Il consolidamentoL’ultima fase è quella del vero è proprio consolidamento e mira:• Ad assestare le partecipazioni;• Ad eliminare le partite infragruppo;• All’eliminazione di utili interniUn volta concluso tale procedimento di rettifica si procede alla
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