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La garanzia per i vizi è un rimedio a tutela del compratore.
Perché la garanzia operi, i “vizi” (cioè difetti della cosa) devono presentare alcuni
requisiti. Devono essere:
vizi rilevanti, cioè abbastanza gravi da rendere la cosa idonea all’uso a cui è
destinata, o diminuire in modo apprezzabile il valore;
vizi occulti, non conosciuti dal compratore al momento del contratto, né
facilmente riconoscibile. Ammesso che il vizio presenti tali requisiti, il
compratore che vuole avvalersi della garanzia deve prima di tutto adempiere
un onere: denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il
termine è di decadenza: in mancanza tempestiva di denuncia, il compratore
perde la garanzia.
Il compratore può esercitare contro il venditore a sua scelta:
- azione redibitoria, per ottenere la risoluzione del contratto;
- azione estimatoria, serve a ottenere una riduzione del prezzo.
La scelta è irrevocabile. Le azioni derivanti dalla garanzia si prescrivono in un anno
dalla consegna. Prescritta l’azione il compratore conserva però l’eccezione, purché
abbai denunciato dei vizi entro otto giorni dalla scoperta ed entro l’anno dalla
consegna; potrà rifiutare il pagamento al venditore. Ci può essere un ulteriore
conseguenza per il venditore ed è il risarcimento del danno derivanti: sia dalla
mancata disponibilità della cosa, sia degli ulteriori danni derivati di vizi della cosa.
La garanzia può essere esclusa per accordo delle parti, ma anche in questo caso il
compratore la conserva per i vizi taciuti in mala fede dal venditore (Art.1490 c.2).
Un rimedio diverso dalla garanzia per i vizi è la garanzia di buon funzionamento,
opera per la vendita di cose mobili, solo se prevista dal contratto o dagli usi. Per
avvalersene il compratore ha l’onere di denunciare il difetto di funzionamento entro
30 giorni dalla scoperta, e di esercitare l’azione entro il termine di prescrizione di sei
mesi.
Quando il compratore lamenta la mancanza di qualità promesse o essenziali, può
richiedere la risoluzione per inadempimento, se il bene eccede l’usuale limite di
tollerabilità.
La permuta
La permuta, ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri
diritti da un contraente all’altro (Art.1552). Ad esempio A trasferisce a B un quadro, e
B in cambio trasferisce a A un automobile. Mentre la vendita realizza lo scambio di
cosa contro prezzo, la permuta realizza lo scambio di cosa contro cosa
Il contratto estimatorio
È il contratto tra due parti, che si chiamano tradens (chi consegna) e accipiens (chi
riceve): il tranders consegna la cosa all’accipiens e questo si obbliga a paganre il
prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (Art.1556). Ad esso
ricorrono i commercianti al dettaglio di beni a rapida obsolescenza, e quindi esposti
al rischio dell’invenduto.
Esso è un contratto reale: si forma con la consegna della cosa del tranders
all’accipiens. Concluso il contratto con la consegna, l’accipiens non acquista la
proprietà delle cose, che rimangono di proprietà del tranders: l’accipiens le riceve
come “in conto deposito”, ed ha solo il potere di venderle nel proprio interesse, per
ricavarne il prezzo. Di conseguenza il tranders pur conservandone la proprietà, perde
il potere di disporne. Con la vendita finale dell’accipiens al venditore finale, il
tranders perde definitivamente la proprietà, ma acquista il diritto di ricevere
dall’accipiens il prezzo concordato.
Il fatto di conservare la proprietà delle cose serve a garantire il tranders, e anche i
suoi creditori. Ma i creditori dell’accipiens non possono aggredirlo, se non dopo che
sia passato in proprietà a lui. Il rischio di distruzione o di danneggiamento accidentale
delle cose è a carico dell’accipiens: egli non è liberato dall’obbligo di pagarne il
prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a
lui non imputabile (Art.1557).
La somministrazione
La sooministrazione è il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di
un prezzo, a eseguire in favore dell’altra parte prestazioni periodiche o continuative
di cose (Art.1559), chi fa la prestazione si chiama somministrante, chi la riceve
somministrato. Esso serve a soddisfare un bisogno costante del somministrato, come
ad esempio ricevere ogni settimana la rivista.
L’entità della somministrazione può essere determinata fin dall’inizio: se non lo è, si
intende pattuita quella che corrisponde al normale fabbisogno del somministrato. Il
somministrato, però, si può riservare di decidere di volta in volta le quantità
desiderate, fra un minimo e un massimo concordati con il somministrante. Così anche
le scadenze delle singole forniture. Il prezzo va pagato ad ogni singola fornitura nella
somministrazione periodica. La durata può essere stabilita dalle parti, ma può anche
non esserlo: il rapporto è allora a tempo indeterminato, e ciascuna parte ha il diritto di
recedere, dando preavviso all’altra.
Nel contratto può essere prevista una clausola di esclusiva: a favore del
somministrante (il somministrato deve fornirsi solo da lui e non da terzi), o del
somministrato (il somministrante deve fornire solo lui e non altri terzi).
L’inadempimento giustifica la risoluzione, quando è di notevole importanza, e deve
essere tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei futuri adempimenti.
La concessione di vendita e il franchising
La concessione di vendita è il contratto che lega un produttore di beni e rivenditori
che li collocano presso il pubblico degli acquirenti finali. Ad esempio il contratto fra
una casa produttrice di automobili e i suoi concessionari di vendita nelle diverse città.
Elemento importante del contratto è che il concessionario è autorizzato dal
concedente a utilizzare, nella propria impresa il marchio e l’insegna del produttore,
così l’immagine aziendale del rivenditore si identifica con quella del produttore, con
vantaggi pubblicitari e promozionali per entrambi. Inoltre, il produttore impone al
rivenditore i prezzi e le condizioni contrattuali.
Il franchising, il produttore concedente (franchi sor) vincola ancora di più
l’organizzazione e l’attività del concessionario (franchisee), impedendogli
tassativamente l’esclusiva e prescrivendogli regole minuziose da osservare nelle
tecniche di vendita, nei rapporti con la clientela, nell’arredamento di locali ecc.
Il frachisee formalmente imprenditore autonomo, è in realtà dipendente del
franchisor. Il contratto di franchising è disciplinata sotto il nome di affiliazione
commerciale. Lo scopo della legge è proteggere il franchisee, considerato al parte
più debole del contratto. La protezione si realizza in tre modi:
- obblighi di informazione precontrattuale a carico del franchisor;
- massima trasparenza delle condizioni contrattuali;