Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
I tipi di contratti per il trasferimento di beni Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La garanzia per i vizi è un rimedio a tutela del compratore.

Perché la garanzia operi, i “vizi” (cioè difetti della cosa) devono presentare alcuni

requisiti. Devono essere:

 vizi rilevanti, cioè abbastanza gravi da rendere la cosa idonea all’uso a cui è

destinata, o diminuire in modo apprezzabile il valore;

 vizi occulti, non conosciuti dal compratore al momento del contratto, né

facilmente riconoscibile. Ammesso che il vizio presenti tali requisiti, il

compratore che vuole avvalersi della garanzia deve prima di tutto adempiere

un onere: denunciare il vizio al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il

termine è di decadenza: in mancanza tempestiva di denuncia, il compratore

perde la garanzia.

Il compratore può esercitare contro il venditore a sua scelta:

- azione redibitoria, per ottenere la risoluzione del contratto;

- azione estimatoria, serve a ottenere una riduzione del prezzo.

La scelta è irrevocabile. Le azioni derivanti dalla garanzia si prescrivono in un anno

dalla consegna. Prescritta l’azione il compratore conserva però l’eccezione, purché

abbai denunciato dei vizi entro otto giorni dalla scoperta ed entro l’anno dalla

consegna; potrà rifiutare il pagamento al venditore. Ci può essere un ulteriore

conseguenza per il venditore ed è il risarcimento del danno derivanti: sia dalla

mancata disponibilità della cosa, sia degli ulteriori danni derivati di vizi della cosa.

La garanzia può essere esclusa per accordo delle parti, ma anche in questo caso il

compratore la conserva per i vizi taciuti in mala fede dal venditore (Art.1490 c.2).

Un rimedio diverso dalla garanzia per i vizi è la garanzia di buon funzionamento,

opera per la vendita di cose mobili, solo se prevista dal contratto o dagli usi. Per

avvalersene il compratore ha l’onere di denunciare il difetto di funzionamento entro

30 giorni dalla scoperta, e di esercitare l’azione entro il termine di prescrizione di sei

mesi.

Quando il compratore lamenta la mancanza di qualità promesse o essenziali, può

richiedere la risoluzione per inadempimento, se il bene eccede l’usuale limite di

tollerabilità.

La permuta

La permuta, ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri

diritti da un contraente all’altro (Art.1552). Ad esempio A trasferisce a B un quadro, e

B in cambio trasferisce a A un automobile. Mentre la vendita realizza lo scambio di

cosa contro prezzo, la permuta realizza lo scambio di cosa contro cosa

Il contratto estimatorio

È il contratto tra due parti, che si chiamano tradens (chi consegna) e accipiens (chi

riceve): il tranders consegna la cosa all’accipiens e questo si obbliga a paganre il

prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (Art.1556). Ad esso

ricorrono i commercianti al dettaglio di beni a rapida obsolescenza, e quindi esposti

al rischio dell’invenduto.

Esso è un contratto reale: si forma con la consegna della cosa del tranders

all’accipiens. Concluso il contratto con la consegna, l’accipiens non acquista la

proprietà delle cose, che rimangono di proprietà del tranders: l’accipiens le riceve

come “in conto deposito”, ed ha solo il potere di venderle nel proprio interesse, per

ricavarne il prezzo. Di conseguenza il tranders pur conservandone la proprietà, perde

il potere di disporne. Con la vendita finale dell’accipiens al venditore finale, il

tranders perde definitivamente la proprietà, ma acquista il diritto di ricevere

dall’accipiens il prezzo concordato.

Il fatto di conservare la proprietà delle cose serve a garantire il tranders, e anche i

suoi creditori. Ma i creditori dell’accipiens non possono aggredirlo, se non dopo che

sia passato in proprietà a lui. Il rischio di distruzione o di danneggiamento accidentale

delle cose è a carico dell’accipiens: egli non è liberato dall’obbligo di pagarne il

prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a

lui non imputabile (Art.1557).

La somministrazione

La sooministrazione è il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo di

un prezzo, a eseguire in favore dell’altra parte prestazioni periodiche o continuative

di cose (Art.1559), chi fa la prestazione si chiama somministrante, chi la riceve

somministrato. Esso serve a soddisfare un bisogno costante del somministrato, come

ad esempio ricevere ogni settimana la rivista.

L’entità della somministrazione può essere determinata fin dall’inizio: se non lo è, si

intende pattuita quella che corrisponde al normale fabbisogno del somministrato. Il

somministrato, però, si può riservare di decidere di volta in volta le quantità

desiderate, fra un minimo e un massimo concordati con il somministrante. Così anche

le scadenze delle singole forniture. Il prezzo va pagato ad ogni singola fornitura nella

somministrazione periodica. La durata può essere stabilita dalle parti, ma può anche

non esserlo: il rapporto è allora a tempo indeterminato, e ciascuna parte ha il diritto di

recedere, dando preavviso all’altra.

Nel contratto può essere prevista una clausola di esclusiva: a favore del

somministrante (il somministrato deve fornirsi solo da lui e non da terzi), o del

somministrato (il somministrante deve fornire solo lui e non altri terzi).

L’inadempimento giustifica la risoluzione, quando è di notevole importanza, e deve

essere tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei futuri adempimenti.

La concessione di vendita e il franchising

La concessione di vendita è il contratto che lega un produttore di beni e rivenditori

che li collocano presso il pubblico degli acquirenti finali. Ad esempio il contratto fra

una casa produttrice di automobili e i suoi concessionari di vendita nelle diverse città.

Elemento importante del contratto è che il concessionario è autorizzato dal

concedente a utilizzare, nella propria impresa il marchio e l’insegna del produttore,

così l’immagine aziendale del rivenditore si identifica con quella del produttore, con

vantaggi pubblicitari e promozionali per entrambi. Inoltre, il produttore impone al

rivenditore i prezzi e le condizioni contrattuali.

Il franchising, il produttore concedente (franchi sor) vincola ancora di più

l’organizzazione e l’attività del concessionario (franchisee), impedendogli

tassativamente l’esclusiva e prescrivendogli regole minuziose da osservare nelle

tecniche di vendita, nei rapporti con la clientela, nell’arredamento di locali ecc.

Il frachisee formalmente imprenditore autonomo, è in realtà dipendente del

franchisor. Il contratto di franchising è disciplinata sotto il nome di affiliazione

commerciale. Lo scopo della legge è proteggere il franchisee, considerato al parte

più debole del contratto. La protezione si realizza in tre modi:

- obblighi di informazione precontrattuale a carico del franchisor;

- massima trasparenza delle condizioni contrattuali;

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
5 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.