Tipi contrattuali per il trasferimento di beni
La vendita
La vendita è un contratto che realizza un trasferimento della proprietà di una cosa, o di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo (Art. 1470). È un contratto oneroso, a prestazione corrispettive. La prestazione di trasferimento può avere ad oggetto la proprietà di una cosa materiale, ma anche un diritto su cosa materiale (esempio: vendita di quota di comproprietà), oppure un diritto che non implica cose materiali (esempio: vendita del brevetto).
Proprio in quanto ha l’effetto di trasferire diritti, la vendita è un contratto con effetti reali. È inoltre, un contratto consensuale, ed ha effetto traslativo immediato: la proprietà si trasferisce al momento in cui la vendita è conclusa. I casi in cui l’effetto traslativo non è immediato, sono i casi di vendita “obbligatoria”, cioè con effetti obbligatori.
La vendita obbligatoria (con effetti obbligatori)
La vendita con effetti obbligatori è destinata a trasferire la proprietà. Solo che l’effetto reale non è immediato, la proprietà non si trasferisce alla conclusione del contratto, ma in un momento successivo; al momento della nascita del contratto nascono solo obbligazioni a carico di entrambe le parti.
I principali casi di vendita obbligatoria sono i seguenti:
- Vendita alternativa: è quella in cui l’oggetto del trasferimento deve essere scelto dopo la vendita. Il trasferimento si verifica al momento della scelta.
- Vendita di cose generiche: il trasferimento avviene con l’individuazione della cosa, il venditore è obbligato a fare quanto possibile per poter individuare la cosa.
- Vendita di cosa futura: il venditore è obbligato a fare quanto occorre perché la cosa venga a esistenza, il trasferimento si produce quando la cosa viene a esistenza (esempio, l’acquisto di un quadro che il pittore non ha ancora completato).
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Vendita di cosa altrui: si ha quando il venditore non è proprietario della cosa che vende. La vendita non può produrre il trasferimento immediato: produce solo l’obbligazione del venditore di procurare l’acquisto al compratore, e ciò accade automaticamente, nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare della cosa (Art. 1478), oppure con un atto del terzo proprietario a favore del compratore. Se però il compratore ignora che il venditore non è proprietario della cosa, può richiedere la risoluzione del contratto, se nel frattempo il venditore non gli ha fatto acquistare la proprietà: ottiene la restituzione del prestito e il rimborso delle spese fatte. Quando la vendita riguarda cosa parzialmente altrui dipende:
- Il compratore ha diritto alla risoluzione se per lui è essenziale acquistare la proprietà piena ed esclusiva.
- La vendita non si risolve, ed egli ottiene solo una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.
Le obbligazioni del compratore: il prezzo
L’obbligazione principale del compratore è pagare il prezzo. Questo è fissato di regola tra le parti, ma può accadere che nel contratto il prezzo risulti non determinato, né determinabile in base a criteri stabiliti dalle parti. Il contratto, allora, dovrebbe essere nullo. Le parti, però, possono affidare la determinazione a un terzo arbitratore: se per qualche ragione manca la determinazione da parte del terzo, la vendita non è nulla, ma si attende la nomina di un nuovo arbitratore da parte del presidente del tribunale.
Il prezzo va pagato nel tempo e nel luogo fissati dal contratto (Art. 1498 c.1). Se il contratto non dice nulla, il prezzo va pagato al momento della consegna, e nel luogo di questa (Art. 1498 c.2).
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