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Regole sostanziali e procedurali della nullità e annullabilità

Due categorie così differenti e le varie ragioni che sono sottese a queste categorie devono poi avere un sviluppo sul piano disciplinare differente, quindi dobbiamo distinguere:

  1. Sviluppo disciplinare a livello sostanziale: sta a significare cosa produce questo contratto.
  2. Sviluppo disciplinare a livello procedurale: in che modo possiamo far valere questi vizi davanti al giudice e in che modo il legislatore reagisce all'invalidità contrattuale.

Quando il contratto è nullo possiamo avere anche un'ipotesi di nullità parziale che non è configurabile nel caso dell'annullamento del contratto. La nullità del contratto può essere anche parziale (nel caso della nullità di una clausola o un gruppo di clausole), il dubbio che ci possiamo porre è se questa nullità può propagarsi all'intero contratto.

oppure no, qui dobbiamo distinguere delle ipotesi: 1) ipotesi in cui dato che ogni elemento sul piano economico è essenziale per le parti ecco allora che la nullità di una clausola si propaga all'intero contratto, ammenoché la parte che ha interesse a tenere in vita l'intero contratto non dimostri che le parti avrebbero concluso comunque il contratto senza quella clausola, esiste quindi una presunzione legale per cui la nullità di una singola clausola si propaga all'intero contratto, la presunzione legale è relativa sicché dà la possibilità alla parte che ha interesse a salvaguardare il contratto a provare che le parti avrebbero sottoscritto il contratto anche senza quella clausola. 2) ipotesi nel caso in cui la clausola non solo è contraria ad un norma imperativa e per questo è nulla ma la legge interviene attraverso la norma imperativa sostitutiva, cioè la legge ci dice che quella clausola che leparti hanno previsto deve essere sostituita con un'altra clausola prevista dal legislatore che è quella che rende legittima la previsione contrattuale. Che differenza c'è tra le due ipotesi? Nella prima ipotesi si potrebbe dire che attraverso la disciplina della nullità parziale si tende a consentire la conservazione degli effetti del contratto se e nella misura in cui l'autonomia contrattuale tollererebbe questa permanenza degli effetti del contratto, quindi si potrebbe dire che la nullità parziale al comm.1 art.1419 avviene in concomitanza in conformità al principio di autonomia contrattuale, diversamente nella seconda ipotesi noi abbiamo un modo di agire che va contro l'autonomia contrattuale perché qui abbiamo un'ipotesi in cui data la nullità di una clausola il giudice può manipolare il contenuto del contratto e si potrebbe dire che le parti non avrebbero mai sottoscritto il contratto con la clausola.

imperativa sostitutiva, ma questo dal punto di vista legale e giuridico non ha rilievo alcuno, ciò che rileva è che all'ordinamento giuridico fa piacere che quel contratto esista, produca effetti e li produca in modo conforme a ciò che l'ordinamento ha stabilito, la norma imperativo-sostitutiva segnala l'esigenza di un contratto che deve avere un contenuto uguale a quello previsto dal legislatore, ci sono casi in cui abbiamo clausole imposte dal legislatore, caso particolare è quello delle clausole vessatorie dove abbiamo una nullità della singola clausola in quanto vessatorio che tuttavia non produce effetti rispetto al contratto, qui siamo di fronte ad un'ipotesi dove non è più necessario fare quel ragionamento del terzo tipo sulla volontà delle parti, perché volontà del legislatore che quel contratto funzioni senza quella clausola, quindi siamo in un'ipotesi inverso dell'art.1419 comm.2.

nell'ipotesi della clausola vessatoria abbiamo che il contratto funziona anche senza quella clausola perché questa è la volontà del legislatore, mentre nell'ipotesi 1419 comm.2 quel contratto deve funzionare con la clausola prevista dall'ordinamento perché questa è la volontà del legislatore. Tutto questo non ha ragion d'essere in caso di nullità del contratto, perché? perché stiamo facendo riferimento a un vizio del consenso, se un soggetto incapace di intendere e di volere non è che vuole una clausola o un'altra ma non vuole nulla, oppure non si può ritenere che volesse alcunché, se un soggetto è caduto in errore, violenza e dolo, non si può dire che voleva una parte del contratto o voleva un'altra parte del contratto, non dovrebbe aver voluto alcunché. Posto che il rimedio dell'annullamento del contratto è nelle mani del soggetto.persona non rispetta le regole del contratto? In questo caso, si può verificare una situazione di nullità del contratto. La nullità può essere totale o parziale, a seconda del grado di violazione delle clausole contrattuali. Nel caso di nullità totale, il contratto viene considerato nullo e privo di effetti giuridici. Ciò significa che le parti non sono tenute ad adempiere alle obbligazioni contrattuali e possono richiedere il rimborso di eventuali somme già versate. Nel caso di nullità parziale, invece, solo alcune clausole del contratto vengono considerate nulle, mentre le altre rimangono valide. In questo caso, le parti possono decidere se eliminare le clausole nulle e proseguire con il contratto o se annullare l'intero contratto. La nullità può essere dichiarata da un giudice o può essere prevista direttamente dalle leggi. Tuttavia, è importante sottolineare che la nullità non può essere invocata in modo arbitrario da una delle parti. Deve esserci una violazione delle norme contrattuali o una situazione di errore, violenza o dolo. La nullità può essere evitata o superata attraverso la negoziazione tra le parti. Se una delle parti offre una modifica al contratto che soddisfa entrambe le parti, allora il contratto può essere modificato e la nullità può essere evitata. In conclusione, la nullità del contratto può essere un potente strumento di negoziazione per una delle parti. Tuttavia, è importante valutare attentamente le conseguenze della nullità e considerare se è possibile trovare una soluzione attraverso la modifica del contratto anziché l'annullamento parziale o totale.delle parti non può entrare nel contratto? Innanzitutto, dobbiamo distinguere due ipotesi: 1) ipotesi in cui abbiamo una nullità della partecipazione di uno dei soggetti al contratto plurilaterale 2) ipotesi di annullabilità in quanto questa persona è entrata nel contratto in situazione di errore, violenza, dolo o incapacità. Cosa succede in queste due ipotesi? Il legislatore ragiona considerando in maniera analoga diversamente dalla nullità parziale. La norma in entrambi i casi dice che laddove la partecipazione debba intendersi essenziale il contratto sarà rispettivamente nullo o potrà essere annullato dalle altre parti. Se noi andiamo a guardare questa norma e anche la disciplina della nullità parziale ci accorgiamo che esiste anche un principio di conservazione degli effetti del contratto, l'idea di fondo è che nei contratti plurilaterali non è data a ciascuno la possibilità di prendere a pretesto la

Nullità o l'annullabilità il vizio di partecipazione di una delle parti per potersi sciogliere dal contratto perché se questo fosse avremmo un contratto estremamente debole, invece una simile possibilità di fuoriuscire dal contratto deve essere concessa soltanto laddove la parte che avesse interesse per tenere vincolate al contratto le altre nonostante la fuoriuscita di una, dimostri che quella partecipazione non era essenziale e che quindi io posso ancora raggiungere il mio interesse purché voi facciate la vostra parte anche se l'altra non potrà dare il suo contributo perché la sua partecipazione è nulla o annullabile, quindi è nell'economia del rapporto che bisogna guardare il senso di una disposizione che evidentemente vuole evitare di rendere il contratto troppo debole e quindi di dare una facile via di fuga dal contratto alle parti che sono "superstiti" (questa logica la troveremo anche nella

risoluzione del contratto plurilaterale). Un altro aspetto che differenzia la disciplina della nullità rispetto all'annullabilità è l'idea che il contratto nullo non è convalidabile laddove invece il contratto annullabile è convalidabile tra le parti, cosa si vuol dire con questa convalida? Se noi diciamo che il contratto nullo non produce effetti o non produce effetti fra le parti è evidente che in entrambi i casi il fatto che esegua le previsioni contrattuali che abbiamo programmato non potrà essere visto in termini di esecuzione giuridica o di adempimento dell'obbligo, perché quell'obbligo sul piano giuridico non esiste, se io eseguo quel contratto non sto adempiendo ad un obbligo perché un obbligo non ce l'ho, ecco perché non si può profilare l'ipotesi della convalida del contratto nullo perché la convalida non è altro che il comportamento conforme che le parti.

Formattazione del testo

hanno e che adottano ancorché quel contratto sia invalido, nel caso di nullità del contratto questo non è ammissibile perché la convalida non sarebbe altro che una conferma di ciò che il legislatore non vuole che si verifichi ecco perché non si può attribuire una giuridica rilevanza ad un contratto semplicemente eseguendolo, diversamente nel contratto annullabile dove abbiamo un contratto che è efficace e produce i suoi effetti (obbliga le parti) questo è convalidabile, la convalida che può essere esercitata solo dal soggetto che ha interesse ad ottenere l’annullamento del contratto implica che questo eseguendo il contratto ed essendo consapevole della falsa rappresentazione della realtà, del dolo o della violenza, ecco allora che questo produrrà gli effetti della convalida e quindi quel contratto perde la possibilità di agire in termini di annullamento del contratto ed è come se

fosseefficace perché è stato rimosso il vizio del consenso, questo può avvenire sia espressamente attraverso un documento scritto sia tacitamente attraverso il comportamento conforme esecutivo. Per quanto riguarda il contatto nullo, abbiamo l'ipotesi della conversione, cioè un contratto nullo può essere convertito in un altro contratto che abbia gli stessi requisiti di sostanza e di forma, qui l'ipotesi può sembrare sibillina però in realtà se guardiamo sul piano pratico notiamo che possiamo avere la convalida volontaria, cioè la convalida tale che fa sì che un contratto nullo come potrebbe essere un contratto di locazione in cui non è stato stabilito l'obbligo di pagamento del canone, si può convertire in un contratto di comodato perché il comodato non è altro che la concessione in godimento di un bene immobile ad titolo gratuito, questa salvaguardia gli effetti medio tempore

che ci potrebbero essere perché evita ad esempio di dire che quell'occupazione è abusiva perché il consenso c'è stato, d'altra parte consente alla controparte (il proprietario) di ottenere la restituzione dell'immobile quando lo desidera, ecco allora che si tratta di uno strumento che consente di rendere più flessibile.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher awesomematteo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof D'Auria Massimo.