I contratti commerciali
Spesso gli imprenditori commerciali di grandi dimensioni, e le associazioni di imprenditori commerciali, predispongono le condizioni generali dei contratti che gli stessi imprenditori sono soliti stipulare con i terzi, per ottenere il vantaggio di economia e rapidità nella contrattazione.
In particolare, i contratti in serie predisposti dagli imprenditori commerciali assumono la figura di contratti c.d. standard, a cui i terzi contraenti si limitano a prestare adesione. Sono disciplinati dall’art. 1341 c.c. in forza del quale:
- Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza.
- Ed inoltre, alcune clausole particolarmente gravose per il terzo contraente non hanno valore se non sono specificamente approvate per iscritto dallo stesso contraente; e precisamente tali clausole sono dette vessatorie, in quanto sanciscono a carico del terzo decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, ecc…
Tipologie di contratti commerciali
Distinguiamo:
- I contratti che hanno per oggetto la prestazione di cose, quali: compravendita, contratto estimatorio, somministrazione.
- I contratti che, invece, hanno per oggetto la prestazione di servizi, quali: appalto, forniture di servizi informatici, trasporto, viaggio turistico, deposito in albergo e nei magazzini generali.
- Inoltre vi sono, i contratti che hanno per oggetto un’attività ausiliaria, ossia la prestazione di una collaborazione agli stessi imprenditori per agevolare la conclusione dei loro affari o comunque la loro attività economica, e precisamente essi sono: mandato, commissione, concessione, affiliazione, spedizione, agenzia, mediazione, subfornitura.
- Ancora abbiamo, i contratti che hanno per oggetto la prestazione di cose e di servizi, quando stipulati a distanza o fuori dei locali aziendali, ossia: forniture di cose o di servizi ai consumatori; nonché i contratti che hanno per oggetto l’acquisizione di un diritto di godimento periodico di beni immobili (ad esempio, la multiproprietà).
- Poi abbiamo, i contratti di assicurazione, i contratti bancari e i contratti di finanziamento.
- Ed infine vi sono, i contratti di investimento che hanno per oggetto prodotti finanziari, e soprattutto valori mobiliari (ad esempio, azioni od obbligazioni di società) acquistati a seguito di attività di sollecitazione del pubblico risparmio agli investimenti finanziari.
Il c.d. sistema di negoziazione accentrata di strumenti finanziari consente un più rapido trasferimento dei valori mobiliari quotati in borsa, o di larga diffusione tra il pubblico, evitando la trasmissione materiale dei titoli, e sostituendola mediante registrazioni contabili presso una società appositamente designata dalla legge (Monte Titoli S.p.A.): c.d. dematerializzazione degli strumenti finanziari e/o della loro circolazione.
La compravendita
Ai sensi dell’art. 1470 la compravendita soddisfa una delle più diffuse e importanti tra le esigenze economiche, ovvero quella di trasferire un diritto (di solito la proprietà) di un bene diverso dal denaro (e quindi una cosa), ricevendo in corrispettivo la proprietà di una determinata quantità di denaro (prezzo).
Inoltre, secondo l’art. 1326, ogni compravendita è un contratto consensuale, che si conclude con l’accordo delle parti.
Effetti della compravendita
A) Di solito, la compravendita ha effetti reali nel senso che al momento della conclusione del contratto il compratore acquista la proprietà della cosa; affinché ciò avvenga, è necessario che la cosa venduta sia determinata nella sua individualità (ad esempio, vendo questo appartamento, questo sacco di grano). Non è invece necessario che la detenzione della cosa sia trasferita al compratore: infatti, essa può restare al venditore, ed in questo caso dalla vendita sorge anche l’obbligo di consegnare la cosa al compratore che ne è (già divenuto) proprietario.
Al momento della conclusione del contratto può anche avvenire che il venditore acquisti la proprietà del denaro; affinché ciò avvenga, è necessario che il denaro gli sia consegnato o almeno che sia individuato in modo non equivoco. Poiché, se il denaro non è consegnato al venditore o, almeno, individuato al momento del contratto, dalla vendita sorge l’obbligo di pagamento del prezzo al momento stabilito nel contratto: in tal caso si parla di vendita con pagamento differito, in quanto la proprietà del denaro passerà dal compratore al venditore solo quando verrà compiuto il pagamento.
B) Per quanto riguarda, invece, la vendita con effetti obbligatori diciamo che, può capitare che alla conclusione del contratto non consegua nessun effetto reale, cioè nessun trasferimento di diritti reali, ma scaturiscano solo effetti obbligatori, cioè solo obblighi (ad esempio, l’obbligo del venditore di trasferire al compratore la proprietà della cosa, ed obbligo del compratore di trasferire al venditore la proprietà del prezzo). Cioè, praticamente, può capitare che il trasferimento di proprietà della cosa dal venditore al compratore non avvenga al momento della stipulazione del contratto, ma in un momento successivo, ossia all’avverarsi di determinati atti o fatti giuridici.
La vendita obbligatoria si ha principalmente nelle seguenti ipotesi:
- Vendita di cose generiche, quando la cosa è indicata attraverso il riferimento a determinate caratteristiche, che sono comuni ad una pluralità di beni (ad esempio, un’automobile di un determinato modello). In questa ipotesi, infatti, il trasferimento di proprietà al compratore avviene quando nel genere si sceglie un bene determinato; e precisamente la scelta si chiama specificazione, che deve essere fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti, o individuazione, che avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere (art. 1378).
- Vendita di cose future, cioè, di cosa che al momento del contratto ancora non esiste - la proprietà della cosa viene acquistata automaticamente dal compratore nello stesso momento in cui la cosa viene ad esistenza; se si tratta di frutti naturali, nel momento in cui questi vengono separati (art. 1472). È opportuno specificare che, se la cosa non viene ad esistenza, il contratto è nullo e quindi non produce nessun effetto, a meno che le parti non abbiano stabilito che il compratore deve egualmente pagare il prezzo (in questo caso si tratta di un “contratto aleatorio”, vendita di speranza).
- Vendita di cosa altrui, che si ha se al momento del contratto la cosa non è in proprietà del venditore, ma di un terzo; in questo caso il venditore è obbligato a fare acquistare al compratore la proprietà della cosa, il che può avvenire o se il proprietario della cosa ne trasferisce la proprietà direttamente al compratore o anche se il venditore ne acquista la proprietà, in quanto questo acquisto fa diventare ipso facto proprietario della cosa il compratore (art. 1478). Inoltre, se il compratore di cosa altrui, al momento della conclusione del contratto, ignorava che il venditore non fosse proprietario della cosa venduta, può chiedere la risoluzione della vendita fino al momento in cui il venditore non gliene fa acquistare la proprietà (art. 1479 c.1).
- Vendita con riserva di proprietà, in cui nelle vendite con pagamento differito, di solito il venditore vuole garantirsi contro il rischio che il compratore non paghi il prezzo e che non sia più possibile ottenere la restituzione della cosa chiedendo la risoluzione della vendita per inadempimento, perché il compratore ha già rivenduto la cosa ad altri ovvero i suoi creditori l’hanno pignorato. Per garantirsi contro questi rischi si stabilisce nel contratto attraverso una clausola che il compratore acquista la proprietà della cosa solo al momento del “pagamento dell’ultima rata di prezzo” e che fino a questo momento egli avrà solo la detenzione della cosa.
Per quanto riguarda l’opponibilità della riserva ai terzi acquirenti diciamo che, il compratore finché non ha pagato il prezzo non può rivendere la cosa in quanto non è ancora sua; dunque, se la rivende compie un reato (c.d. appropriazione indebita); né il terzo acquirente acquista la proprietà della cosa mobile, a meno che non ne abbia avuto la consegna in buona fede, credendo cioè che il compratore ne fosse già proprietario. Se si tratta di macchina vendute ad un prezzo superiore a 30000 £, per potere opporre la riserva ad eventuali terzi acquirenti è necessario che il patto di riservato dominio sia trascritto in un registro della cancelleria del tribunale e che la macchina, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nella circoscrizione del tribunale nella cui cancelleria la trascrizione è stata eseguita (art. 1524 c.2).
Quanto, invece, all’opponibilità ai creditori del compratore diciamo che costoro non possono pignorare la cosa, purché la riserva di proprietà risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524 c.1).
Per quanto riguarda l’inadempimento del compratore diciamo che, nel passato i venditori con riservato dominio avevano preteso dai loro acquirenti l’inserzione nel contratto di clausole vessatorie, quale quella che, in caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata, il venditore avesse il diritto di pretendere immediatamente il pagamento dell’intero prezzo, ovvero la risoluzione della vendita col diritto di trattenere le rate già pagate quale corrispettivo dell’uso della cosa. Per impedire simili sopraffazioni contrattuali il codice ha stabilito:
- Nonostante patto contrario, se il compratore è in ritardo nel pagamento di una sola rata che non super l’ottava parte del prezzo, il venditore non può risolvere il contratto né pretendere che il compratore, decadendo dal beneficio del termine, paghi subito le rate successive (art. 1525).
- Se per inadempimento del compratore avviene la risoluzione del contratto, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno (1526 c.1).
C) Nelle compravendite commerciali, abbastanza frequente è la clausola di esclusiva che può essere apposta o a carico del venditore, o del compratore o di entrambi. Se è apposta a carico del venditore, questi nella zona stabilita nel contratto non può vendere la merce ad altri ma soltanto al compratore; se è apposta a carico del compratore, questi si impegna ad acquistare la merce soltanto dal venditore; se è apposta a carico di entrambi, queste obbligazioni sono reciproche per venditore e compratore.
Inoltre, può capitare che la cosa venduta venga consegnata in un momento posteriore a quello della conclusione del contratto. Tuttavia, la cosa dev’essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita (art. 1447 c.1).
E precisamente, se la consegna deve avvenire dopo la conclusione del contratto e si tratta di cosa mobile, il compratore si affida alla onestà del venditore, in quanto corre il rischio che questi venda e consegni la stessa cosa ad altri, il quale ignori che la cosa fosse stata già venduta e la creda invece ancora di proprietà del venditore. In questo caso, infatti, il secondo compratore acquista la proprietà della cosa (che è stata venduta due volte), ed il primo compratore ne perde la proprietà, potendo pretendere soltanto il risarcimento del danno dal venditore (ciò ai sensi dell’art. 1153).
Se il bene venduto è divisibile, può stabilirsi nel contratto che la consegna debba avvenire in più riprese, e pertanto in questo caso si ha la vendita a consegne ripartite (o successive).
Quanto al luogo della consegna diciamo che, se nel contratto nulla è stabilito circa il luogo dove la consegna deve essere fatta, bisogna distinguere se al momento del contratto le parti conoscevano oppure no dove la cosa si trovasse. Poiché, nella prima ipotesi la consegna deve avvenire in tale luogo; mentre, nella seconda ipotesi la consegna deve avvenire nel luogo in cui al momento del contratto il venditore aveva il suo domicilio: ma se il venditore è un imprenditore e la vendita costituisce un atto di esercizio della sua impresa, la consegna deve avvenire nella sede dell’impresa (art. 1510 c.1).
Ora, per la validità della vendita, è necessario che il prezzo anche se non determinato al momento del contratto sia almeno determinabile, essendo stati indicati gli elementi idonei a determinarlo.
Infatti, se nel contratto il prezzo non è stabilito, e si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali della piazza di consegna o della piazza più vicina (art. 1474 c.2); se si tratta di cose che il venditore vende abitualmente, il prezzo è quello normalmente praticato dal venditore (art. 1474 c.1).
Nella vendita di prodotti industriali dal produttore al rivenditore, è frequente la clausola di prezzo imposto in base alla quale l’acquirente si obbliga a non rivendere la merce ad un prezzo diverso da quello impostogli dal produttore. Se tale clausola viene violata, e la cosa rivenduta ad un prezzo inferiore, il terzo subacquirente non è tenuto a nessuna integrazione del prezzo, poiché la clausola non ha effetto nei suoi confronti.
Per alcune merci (di solito, di largo consumo), il prezzo è talvolta stabilito dall’autorità amministrativa: in questo caso, detti prezzi (c.d. prezzi di imperio) “sono di diritto inseriti nel contratto”, prevalendo anche sui diversi prezzi che eventualmente sono stati convenuti tra le parti (art. 1339).
Quanto alle spese della vendita diciamo che, se non è stato pattuito diversamente, le spese della vendita e le altre accessorie comprese le spese di trasporto (art. 1510 c.2) sono a carico del compratore (ai sensi dell’art. 1475).
Nelle vendite commerciali, il pagamento delle spese di trasporto è regolato diversamente, in quanto il prezzo è comprensivo di dette spese e quindi il venditore si obbliga a spedire le merci al compratore con la clausola “franco” (ad esempio, franco arrivo, franco consegna domicilio).
Nelle vendite marittime, invece, sono emerse le clausole cif (o caf) [cif: cost, insurance, freight o in francese - caf: cost, assurance, fret] e fob [free on board].
Se è apposta la clausola “franco trasporto assicurazione” (cif o caf), il prezzo di vendita è comprensivo delle spese di trasporto della merce, di caricamento sul mezzo di trasporto e di assicurazione, spese che sono perciò a carico del venditore (la clausola cif è di solito prevista nella vendita di documenti). Dal momento che la merce è assicurata, se essa perisce o subisce avarie dopo il caricamento, il compratore ha il diritto di essere indennizzato dall’assicuratore.
Se, invece, è apposta la clausola “franco a bordo” (fob), le spese di trasporto rimangono a carico del compratore, mentre tocca al venditore provvedere al pagamento delle spese di caricamento sulla nave o sul diverso mezzo di trasporto previsto; dalla clausola fob va distinta la clausola fas (free alongside ship, in italiano “franco banchina”), perché il venditore si obbliga a provvedere a sue spese solo alla consegna della merce nel punto di imbarco (appunto la banchina), restando al compratore l’obbligo di pagare le spese di trasporto e di caricamento della merce.
Vendita su documenti
Per quanto riguarda la vendita su documenti diciamo che, normalmente si ricorre a questo tipo di vendita quando la merce è in viaggio, ed il venditore ha la disponibilità dei documenti rilasciati dal vettore, dai quali risulta che la merce è viaggiante (polizza di carico, rilasciata dal vettore marittimo; duplicato della lettera di vettura, o ricevuta di carico, rilasciate dal vettore terrestre; lettera di trasporto aereo, rilasciata dal vettore aereo).
Per avere la disponibilità dei documenti (titoli rappresentativi) del trasporto, il venditore deve esserne portatore legittimo e quindi se si tratta di documenti al portatore deve averne il possesso ovvero deve averli ricevuti attraverso una serie continua di girate.
Nella vendita su documenti, le parti convengono di sostituire la consegna della merce con la consegna dei titoli di trasporto (e degli altri documenti stabiliti nel contratto: ad esempio, certificati d’origine della merce), in virtù dei quali il compratore può pretendere la consegna della merce dal vettore: pertanto, al momento fissato dal contratto, il venditore deve consegnare al compratore detti documenti facendolo diventare portatore legittimo di essi, ed il compratore deve trasferire al venditore il prezzo (art. 1527, 1528).
Può anche convenirsi che il pagamento del prezzo debba avvenire per mezzo di una banca (art. 1530): in tal caso si parla di vendita con pagamento contro documenti a mezzo banca.
Possiamo distinguere diverse clausole contrattuali che incidono sulla stessa conclusione del contratto di vendita:
- Vendita con riserva di gradimento e a prova, e precisamente: nella vendita con “riserva di gradimento” le parti stabiliscono che il compratore esamini la cosa entro un dato termine.
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