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LA PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CONTRO IL VETTORE

Le azioni derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono normalmente in 1 anno. E precisamente, si prescrivono in 18 mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa. È opportuno specificare che questi termini decorrono dall'arrivo a destinazione della persona; nel trasporto di cose, dal giorno del sinistro o, se non vi è stato nessun sinistro, dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuto avvenire la riconsegna delle cose trasportate (art. 2951 c.3).

IL CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO

A seguito dello sviluppo dei mezzi di trasporto, che consentono rapidi spostamenti nazionali ed internazionali, delle strutture presenti nelle località turistiche, e del miglioramento delle condizioni culturali e reddituali di molte popolazioni, si è incrementata l'offerta nel mercato di "pacchetti turistici" da parte di imprenditori che organizzano per un prezzo forfetario appositi viaggi.

In corrispondenza dell'itinerario proposto (dell'alloggio, dei pasti e degli altri servizi). L'organizzatore, inoltre, ha la possibilità di ottenere dai vettori, dagli albergatori e dagli altri prestatori dei diversi servizi prezzi più bassi delle normali tariffe e, quindi, può offrire un servizio "tutto compreso" inferiore all'ammontare che sarebbe costituito dalla somma dei prezzi corrispondenti a ciascuno dei diversi servizi. Gli utenti, di contro, sono sollevati dalle cure e dalle difficoltà dell'organizzazione dei viaggi e dal rischio degli imprevisti.

La materia è regolata, in attuazione di una direttiva comunitaria, dal d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, in base alla quale i pacchetti turistici preorganizzati hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla combinazione di almeno 2 dei seguenti elementi:

  1. il trasporto
  2. l'alloggio
  3. al trasporto o

All'alloggio (ad esempio, l'itinerario, lec) i servizi turistici non accessori visite, le escursioni, ecc..). Inoltre è opportuno specificare che, affinché il contratto di viaggio turistico sia soggetto allasiano "venduti od offerti indisciplina del decreto legislativo, occorre che i pacchetti turistici vendita ad un prezzo forfetario", e che siano "di durata superiore alle 24 ore" o si estendano "per un periodo di tempo comprendente almeno una notte" (art. 84).

L'organizzatore dei viaggi può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore (art. 3 c.2).

L'acquirente dei pacchetti è denominato "consumatore", con il quale si intende:

  • la persona (c.d. contraente principale) che acquista o si obbliga ad acquistare servizi tutto compreso;
  • le persone per conto delle quali il contraente principale acquista in nome proprio i servizi (c.d. beneficiari dei servizi: ad esempio, moglie,

figli,…);- o, infine, anche le persone a cui il contraente principale o i beneficiari cedono icontratti di viaggio che hanno per oggetto i pacchetti acquistati (c.d. cessionaridei servizi tutto compreso) (art. 83 c.1 lett. c).

La disciplina del contratto di viaggio turistico è ispirata a 2 esigenze fondamentali:

  1. la completezza dell’informazione del consumatore, che dev’essergli1) dall’organizzatore o dal venditore anche con riferimento aglifornitaaspetti regolati dalla stessa legge;
  2. e la corrispondenza tra i servizi proposti e prepagati e i servizieffettivamente prestati.

Pertanto, sia l’organizzatore che il venditore devono fornire –al consumatore già prima della–conclusione del contratto le notizie rilevanti del viaggio e, se gli pongono a disposizione unopuscolo informativo (c.d. dèpliant), le informazioni in esso indicate devono essere chiare eprecise. che il contratto di viaggio dev’essere redatto per iscritto,

Quanto alla forma, diciamo che la copia del contratto deve essere sottoscritta dall'organizzatore o dal venditore e dev'essere consegnata al consumatore (art. 85).

Quanto, invece, al contenuto, diciamo che il contratto di viaggio deve contenere tutte le informazioni indicate nell'art. 87, e precisamente: oltre all'indicazione del prezzo e delle caratteristiche principali del viaggio (quali itinerari, alberghi, pasti, coperture assicurative), devono essere anche indicati gli effetti del recesso del consumatore o dell'annullamento del viaggio, nonché i termini di presentazione dei reclami per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del rapporto.

Gli effetti sono disposti dall'art. 92. E precisamente, in caso di recesso del consumatore perché si sono verificate le condizioni per la revisione del prezzo concordato, o perché l'organizzatore è stato costretto a modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto; o di

annullamento del viaggio, cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo diverso dalla colpa del consumatore, il rimborso della somma di denaro già corrisposta.

Nei casi di recesso per modifica delle condizioni contrattuali o di annullamento del viaggio, il consumatore ha inoltre diritto di essere risarcito di ogni ulteriore danno; anche se tale risarcimento non è dovuto, se la cancellazione del viaggio è dipesa da forza maggiore.

L'organizzatore e il venditore sono obbligati al risarcimento dei danni, secondo le rispettive responsabilità, se non determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile (art.93 c.1). L'art. 98 dispone che: "ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore,

Il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio"; e che "il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza". Inoltre, presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo nazionale di garanzia per consentire, qualora si verifichi l'insolvenza o il fallimento dell'organizzatore o del venditore del viaggio turistico, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero (art. 100). IL DEPOSITO IN ALBERGO E NEI MAGAZZINI GENERALI Contratto d'albergo, l'albergatore, contro un corrispettivo in denaro, si obbliga ad alloggiare il cliente in uno o più locali dell'albergo, convenientemente mobilitati e forniti.di– –adeguati servizi e di solito a fornirgli le bevande e i cibi richiesti. Il codice regola la responsabilità dell’albergatore nell’ipotesi in cui il cliente subisca la sottrazione, la perdita o il deterioramento delle cose che ha con sé (art. 1783); e precisamente, si distinguono 2 ipotesi: 1. L’ipotesi in cui dal cliente le cose sono state a) consegnate in custodia all’albergatore, o che questi ha rifiutato di ricevere pur avendo l’obbligo di accettarle (art. 1784); 2. L’ipotesi in cui si tratta di cose dal cliente b) portate in albergo (intendendosi per tali, oltre a quelle nell’alloggio, anche quelle consegnate all’albergatore o ad un suo dipendente onde vengano custodite fuori dell’albergo per il periodo in cui il cliente dispone dell’alloggio). Nella prima ipotesi (a), la responsabilità dell’albergatore è illimitata; mentre nella seconda (b), la sua responsabilità

è limitata al valore della perdita “sino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata”.sia limitata) l’albergatore può liberarsi solo provando

Da questa responsabilità (sia illimitata che la perdita o il deterioramento “sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa” (art. 1785).

Il cliente, appena constata il danno, ha l’obbligo di denunciarlo senza ingiustificato ritardo all’albergatore, altrimenti questi non ne risponde, a meno che si tratti di danno causato da colpa grave, sua o dei suoi familiari o dipendenti. Infatti, i patti o le dichiarazioni volte a escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore sono nulli.

Tuttavia è opportuno specificare che, questa disciplina della responsabilità non si applica ai veicoli, alle

Cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi; pertanto, se veicoli o animali vengono affidati alla custodia dell'albergatore, questi è obbligato come depositario (art. 1766), e quindi deve custodirle con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768), sottraendosi a ogni responsabilità solo se prova che il danno è dipeso da una causa a lui non imputabile (artt. 1218, 1780).

La stessa responsabilità degli albergatori è prevista per gli imprenditori titolari di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili (ad esempio, campeggi turistici: art. 1786).

Quanto al deposito nei magazzini generali, diciamo innanzitutto che i magazzini generali sono luoghi di deposito particolarmente attrezzati per garantire ai depositanti una conservazione razionale della loro merce.

In particolare, le imprese di deposito nei magazzini generali sono soggette ad autorizzazione ed a vigilanza governativa.

Esse sono obbligate, finché dispongono di spazio, a prendere in deposito tutte le merci comprese nelle loro tariffe. Spesso il deposito nei magazzini generali è un deposito "alla rinfusa", nel senso che il depositante consente che la sua merce venga unita a quella di altri depositanti (ad esempio, in modo da formare un solo cumulo di grano); in questo caso, il depositante non ha più un diritto esclusivo sulla sua merce, ma un diritto di comunione (insieme agli altri depositanti) sulla merce riunita in una sola massa. Se il deposito è alla rinfusa, i magazzini generali non possono rilasciare la fede di deposito e la nota di pegno relative alla merce depositata, giacché in quei titoli devono essere indicati "gli estremi atti a individuare" le merci rappresentate (art. 1790).

La responsabilità dell'imprenditore esercente i magazzini generali è più grave della responsabilità degli altri depositari. Invece,

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A.A. 2012-2013
97 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Libertini Mario.