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I CONTRATTI
Il contratto è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un
rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321).
E’ un modo di acquisto della proprietà e una fonte di obbligazione.
Autonomia contrattuale Due sono le caratteristiche:
- Nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere obbligato a eseguire una prestazione
contro la propria volontà;
- I privati disporre come vogliono dei propri beni e possono obbligarsi a eseguire prestazioni
nei confronti di altri avendo la libertà di scegliere la tipologia e i contenuti del contratto.
Ciascuna determinazione delle parti prende il nome di clausola; l’insieme delle clausole da vita al
regolamento contrattuale.
Limiti dell’autonomia contrattuale
Contratto in serie Il cui contenuto è determinato in tutto o in parte da una delle parti e l’altra non
può trattare.
Obbligo di contrarre L’imprenditore è obbligato ad esprimere la propria accettazione se riceve una
proposta altrui. Deve soddisfare le richieste secondo criteri prestabiliti (ordine, urgenza o necessità).
Requisiti del contratto
1) Accordo tra le parti Incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti. Il contratto può
essere concluso in modo espresso (volontà espressamente dichiarata) o in modo tacito
(volontà si desume dal comportamento). L’accordo si può formare in modo simultaneo (es.
acquisto in una tabaccheria) o per fasi successive (attraverso proposta e accettazione). La
proposta proviene da chi assume l’iniziativa del contratto mentre l’accettazione dal
destinatario che, la rivolge a sua volta al proponente.
2) La Causa Ovvero la funzione economico-sociale dell’atto di volontà, requisito necessario
affinché il contratto sia valido. Da ciò si distinguono i contratti tipici (previsti dalla legge,
hanno una causa tipica) e i contratti atipici (non previsti dall’ordinamento) di cui il giudice
dovrà accertare che ricorra il requisito della causa.
3) L’Oggetto E’ il diritto che si trasferisce, o la prestazione che una parte si impegna ad
eseguire in favore dell’altra. L’oggetto deve essere possibile, lecito e determinato (o
determinabile). L’oggetto è impossibile quando non è un bene in senso giuridico, ovvero non
può essere oggetto di diritti; Lecito significa che non deve essere contrario a una legge,
all’ordine pubblico e al buon costume; determinato: la vendita deve contenere degli elementi
che permettano l’identificazione della cosa.
4) La Forma I contratti possono risultare da contratti espressi o taciti; i contratti espressi
possono allora volta essere orali o scritti. Affinché il contratto sia valido è sufficiente che la
volontà delle parti si sia manifestata (fanno eccezione i contratti mobiliari, dove è necessario
un atto scritto). La forma scritta può consistere in atto pubblico o scrittura privata. Il primo è
il documento redatto dal notaio, l’altro è sottoscritto dalle parti e poi successivamente
autenticabile da un notaio.
Motivi del contratto Sono le ragioni che soggettive che inducono le parti al contratto.
L’ordinamento ne tiene conto soltanto se il motivo è illecito o ci sia un errore di diritto.
Tipologie di contratti
Validità e invalidità del contratto
Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge. Può essere nullo o
annullabile.
Cause di nullità
La nullità è di portata generale. Ricorre con la violazione di una norma imperativa (cioè quelle non
derogabili dalle parti).
Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell’oggetto o dei motivi ovvero quando sono contrari a
una norma imperativa, all’ordine pubblico o al buon costume.
⇒ Oggetto: è illecito quando l’oggetto è frutto di attività contrarie a norme imperative, ordine
pubblico, buon costume;
⇒ Causa: i contratti vengono sottoposti al controllo della meritevolezza e della liceità della
causa. Se il controllo è positivo viene riconosciuta al contratto una funzione giuridicamente
e socialmente utile, in caso contrario è illecito (contrario a norme, ordine pubblico, buon
costume);
⇒ Motivo: tenuto in considerazione dall’ordinamento se è illecito. Il contratto è nullo se
entrambe le parti erano determinate a concluderlo per il motivo illecito.
Cause di annullabilità
L’annullabilità ha carattere speciale, cioè quando è espressamente prevista dalla legge come
conseguenza della violazione di una norma imperativa.
Il contratto è annullabile nei seguenti casi:
⇒ Incapacità di contrarre: se chi ha concluso il contratto è incapace legale, l’annullamento
può essere richiesto al giudice da chi esercita la potestà, dallo stesso incapace quando sarà
revocata l’interdizione o dagli eredi. Se chi ha concluso il contratto è incapace naturale è
necessaria la distinzione tra atti unilaterali (annullabili se hanno recato pregiudizio
all’incapace) e contratti (annullabili se l’altra parte ha operato in malafede);
⇒ Errore motivo e ostativo: il primo ricorre se un soggetto è indotto a dichiarare una volontà
che non avrebbe dichiarato (prima che sia dichiarata all’esterno). Può riguardare natura,
oggetto e motivi del contratto oppure identità dell’oggetto o dell’altro contraente. L’errore
ostativo riguarda, invece, l’errore riguardante dichiarazione all’esterno o l’errore di chi era
incaricato a trasmettere la dichiarazione;
⇒ Dolo: può essere determinante o incidente; nel primo caso, il contratto, senza i raggiri, non
sarebbe stato concluso dall’altra parte perciò è annullabile. Nel secondo caso, il contratto
sarebbe stato concluso comunque, ma a condizioni differenti; il contratto è valido, ma l’altra
parte deve risarcire il danno;
⇒ Violenza morale: consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se
il consenso non verrà prestato, verrà inferto male alla sua persona, alla sua famiglia o ai suoi
beni.
Conseguenze della nullità e dell’annullabilità
Nullità Annullabilità
Legittimato chiunque abbia interesse Legittimata la parte favorita (es. chi ha
subito violenza)
Può essere rilevata d’ufficio Può essere pronunciata dal giudice su
istanza delle parti
Imprescrittibile Si prescrive in 5 anni
E’ convertibile E’ convalidabile (tacita o espressa)
Efficacia e inefficacia del contratto
Il contratto invalido è anche inefficace, cioè improduttivo di effetti giuridici.
Al contrario, il contratto valido è efficace, cioè produce l’effetto voluto dalle parti di costituire,
regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Può accadere che un contratto, sebbene sia valido, sia inefficace. Può essere temporaneamente
inefficace (contratto sottoposto a termine o condizione) o definitivamente inefficace (contratti
simulati, cioè quel contratto che le parti vogliono stipulare ma non sono interessati ai suoi effetti).
Sono inefficaci anche quelle clausole che vengono predisposte da un contraente senza farle
riconoscere all’altro.
Termine e condizione del contratto
Termine iniziale l’efficacia di un contratto è subordinata al raggiungimento di un termine;
Termine finale limita nel tempo l’efficacia del contratto.
Condizione è un avvenimento futuro ed incerto, al quale è subordinata l’efficacia del contratto, o
di una clausola (Condizione sospensiva), oppure la cessazione degli effetti del contratto o di una sua
clausola (Condizione risolutiva).
Simulazione del contratto
La simulazione può essere:
⇒ Assoluta: le parti concludono un contratto, e con un segreto accordo dichiarano di non
volerne gli effetti. L’intento è quello di creare agli occhi dei terzi l’apparenza di un
trasferimento di un diritto o di una prestazione (es. nascondere beni al fisco);
⇒ Relativa: le parti creano un contratto diverso da quello che effettivamente vogliono.
All’esterno appare il contratto simulato, mentre il contratto dissimulato è quello realmente
voluto dalle parti.