I contratti
Il contratto è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). È un modo di acquisto della proprietà e una fonte di obbligazione.
Autonomia contrattuale
Due sono le caratteristiche:
- Nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere obbligato a eseguire una prestazione contro la propria volontà;
- I privati possono disporre come vogliono dei propri beni e possono obbligarsi a eseguire prestazioni nei confronti di altri avendo la libertà di scegliere la tipologia e i contenuti del contratto.
Ciascuna determinazione delle parti prende il nome di clausola; l'insieme delle clausole dà vita al regolamento contrattuale.
Limiti dell'autonomia contrattuale
Contratto in serie → Il cui contenuto è determinato in tutto o in parte da una delle parti e l'altra non può trattare.
Obbligo di contrarre → L'imprenditore è obbligato ad esprimere la propria accettazione se riceve una proposta altrui. Deve soddisfare le richieste secondo criteri prestabiliti (ordine, urgenza o necessità).
Requisiti del contratto
- Accordo tra le parti → Incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti. Il contratto può essere concluso in modo espresso (volontà espressamente dichiarata) o in modo tacito (volontà si desume dal comportamento). L'accordo si può formare in modo simultaneo (es. acquisto in una tabaccheria) o per fasi successive (attraverso proposta e accettazione). La proposta proviene da chi assume l'iniziativa del contratto mentre l'accettazione dal destinatario che, la rivolge a sua volta al proponente.
- La causa → Ovvero la funzione economico-sociale dell'atto di volontà, requisito necessario affinché il contratto sia valido. Da ciò si distinguono i contratti tipici (previsti dalla legge, hanno una causa tipica) e i contratti atipici (non previsti dall'ordinamento) di cui il giudice dovrà accertare che ricorra il requisito della causa.
- L'oggetto → È il diritto che si trasferisce, o la prestazione che una parte si impegna ad eseguire in favore dell'altra. L'oggetto deve essere possibile, lecito e determinato (o determinabile). L'oggetto è impossibile quando non è un bene in senso giuridico, ovvero non può essere oggetto di diritti; lecito significa che non deve essere contrario a una legge, all'ordine pubblico e al buon costume; determinato: la vendita deve contenere degli elementi che permettano l'identificazione della cosa.
- La forma → I contratti possono risultare da contratti espressi o taciti; i contr...
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