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I CONTRATTI

Il contratto è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un

rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321).

E’ un modo di acquisto della proprietà e una fonte di obbligazione.

Autonomia contrattuale  Due sono le caratteristiche:

- Nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere obbligato a eseguire una prestazione

contro la propria volontà;

- I privati disporre come vogliono dei propri beni e possono obbligarsi a eseguire prestazioni

nei confronti di altri avendo la libertà di scegliere la tipologia e i contenuti del contratto.

Ciascuna determinazione delle parti prende il nome di clausola; l’insieme delle clausole da vita al

regolamento contrattuale.

Limiti dell’autonomia contrattuale

Contratto in serie  Il cui contenuto è determinato in tutto o in parte da una delle parti e l’altra non

può trattare.

Obbligo di contrarre  L’imprenditore è obbligato ad esprimere la propria accettazione se riceve una

proposta altrui. Deve soddisfare le richieste secondo criteri prestabiliti (ordine, urgenza o necessità).

Requisiti del contratto

1) Accordo tra le parti  Incontro tra le manifestazioni di volontà delle parti. Il contratto può

essere concluso in modo espresso (volontà espressamente dichiarata) o in modo tacito

(volontà si desume dal comportamento). L’accordo si può formare in modo simultaneo (es.

acquisto in una tabaccheria) o per fasi successive (attraverso proposta e accettazione). La

proposta proviene da chi assume l’iniziativa del contratto mentre l’accettazione dal

destinatario che, la rivolge a sua volta al proponente.

2) La Causa  Ovvero la funzione economico-sociale dell’atto di volontà, requisito necessario

affinché il contratto sia valido. Da ciò si distinguono i contratti tipici (previsti dalla legge,

hanno una causa tipica) e i contratti atipici (non previsti dall’ordinamento) di cui il giudice

dovrà accertare che ricorra il requisito della causa.

3) L’Oggetto  E’ il diritto che si trasferisce, o la prestazione che una parte si impegna ad

eseguire in favore dell’altra. L’oggetto deve essere possibile, lecito e determinato (o

determinabile). L’oggetto è impossibile quando non è un bene in senso giuridico, ovvero non

può essere oggetto di diritti; Lecito significa che non deve essere contrario a una legge,

all’ordine pubblico e al buon costume; determinato: la vendita deve contenere degli elementi

che permettano l’identificazione della cosa.

4) La Forma  I contratti possono risultare da contratti espressi o taciti; i contratti espressi

possono allora volta essere orali o scritti. Affinché il contratto sia valido è sufficiente che la

volontà delle parti si sia manifestata (fanno eccezione i contratti mobiliari, dove è necessario

un atto scritto). La forma scritta può consistere in atto pubblico o scrittura privata. Il primo è

il documento redatto dal notaio, l’altro è sottoscritto dalle parti e poi successivamente

autenticabile da un notaio.

Motivi del contratto  Sono le ragioni che soggettive che inducono le parti al contratto.

L’ordinamento ne tiene conto soltanto se il motivo è illecito o ci sia un errore di diritto.

Tipologie di contratti

Validità e invalidità del contratto

Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge. Può essere nullo o

annullabile.

Cause di nullità

La nullità è di portata generale. Ricorre con la violazione di una norma imperativa (cioè quelle non

derogabili dalle parti).

Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell’oggetto o dei motivi ovvero quando sono contrari a

una norma imperativa, all’ordine pubblico o al buon costume.

⇒ Oggetto: è illecito quando l’oggetto è frutto di attività contrarie a norme imperative, ordine

pubblico, buon costume;

⇒ Causa: i contratti vengono sottoposti al controllo della meritevolezza e della liceità della

causa. Se il controllo è positivo viene riconosciuta al contratto una funzione giuridicamente

e socialmente utile, in caso contrario è illecito (contrario a norme, ordine pubblico, buon

costume);

⇒ Motivo: tenuto in considerazione dall’ordinamento se è illecito. Il contratto è nullo se

entrambe le parti erano determinate a concluderlo per il motivo illecito.

Cause di annullabilità

L’annullabilità ha carattere speciale, cioè quando è espressamente prevista dalla legge come

conseguenza della violazione di una norma imperativa.

Il contratto è annullabile nei seguenti casi:

⇒ Incapacità di contrarre: se chi ha concluso il contratto è incapace legale, l’annullamento

può essere richiesto al giudice da chi esercita la potestà, dallo stesso incapace quando sarà

revocata l’interdizione o dagli eredi. Se chi ha concluso il contratto è incapace naturale è

necessaria la distinzione tra atti unilaterali (annullabili se hanno recato pregiudizio

all’incapace) e contratti (annullabili se l’altra parte ha operato in malafede);

⇒ Errore motivo e ostativo: il primo ricorre se un soggetto è indotto a dichiarare una volontà

che non avrebbe dichiarato (prima che sia dichiarata all’esterno). Può riguardare natura,

oggetto e motivi del contratto oppure identità dell’oggetto o dell’altro contraente. L’errore

ostativo riguarda, invece, l’errore riguardante dichiarazione all’esterno o l’errore di chi era

incaricato a trasmettere la dichiarazione;

⇒ Dolo: può essere determinante o incidente; nel primo caso, il contratto, senza i raggiri, non

sarebbe stato concluso dall’altra parte perciò è annullabile. Nel secondo caso, il contratto

sarebbe stato concluso comunque, ma a condizioni differenti; il contratto è valido, ma l’altra

parte deve risarcire il danno;

⇒ Violenza morale: consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se

il consenso non verrà prestato, verrà inferto male alla sua persona, alla sua famiglia o ai suoi

beni.

Conseguenze della nullità e dell’annullabilità

Nullità Annullabilità

Legittimato chiunque abbia interesse Legittimata la parte favorita (es. chi ha

subito violenza)

Può essere rilevata d’ufficio Può essere pronunciata dal giudice su

istanza delle parti

Imprescrittibile Si prescrive in 5 anni

E’ convertibile E’ convalidabile (tacita o espressa)

Efficacia e inefficacia del contratto

Il contratto invalido è anche inefficace, cioè improduttivo di effetti giuridici.

Al contrario, il contratto valido è efficace, cioè produce l’effetto voluto dalle parti di costituire,

regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Può accadere che un contratto, sebbene sia valido, sia inefficace. Può essere temporaneamente

inefficace (contratto sottoposto a termine o condizione) o definitivamente inefficace (contratti

simulati, cioè quel contratto che le parti vogliono stipulare ma non sono interessati ai suoi effetti).

Sono inefficaci anche quelle clausole che vengono predisposte da un contraente senza farle

riconoscere all’altro.

Termine e condizione del contratto

Termine iniziale  l’efficacia di un contratto è subordinata al raggiungimento di un termine;

Termine finale  limita nel tempo l’efficacia del contratto.

Condizione  è un avvenimento futuro ed incerto, al quale è subordinata l’efficacia del contratto, o

di una clausola (Condizione sospensiva), oppure la cessazione degli effetti del contratto o di una sua

clausola (Condizione risolutiva).

Simulazione del contratto

La simulazione può essere:

⇒ Assoluta: le parti concludono un contratto, e con un segreto accordo dichiarano di non

volerne gli effetti. L’intento è quello di creare agli occhi dei terzi l’apparenza di un

trasferimento di un diritto o di una prestazione (es. nascondere beni al fisco);

⇒ Relativa: le parti creano un contratto diverso da quello che effettivamente vogliono.

All’esterno appare il contratto simulato, mentre il contratto dissimulato è quello realmente

voluto dalle parti.

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Publisher
A.A. 2015-2016
4 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Desmond00093 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Villanacci Gerardo.