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Is tu a protezione del sogge o incapace: L’ISTITUTO DI INABILITAZIONE

Sempre nell’ambito degli Is tu a protezione del sogge o incapace:Come l’is tuto dell’interdizione, anche L’ISTITUTO DI INABILITAZIONE è un provvedimento pronunciato consentenza del tribunale, la quale ha e cacia cos tu va. L’inabilitazione, però, viene pronunciata quandoricorrano in via alterna va, e non congiuntamente come nel primo provvedimento, i seguen presuppos :- Infermità mentale abituale non grave; nel caso di prodigalità, ossia di una generosità tale da indurrel’inabilitato ad esporre se la propria famiglia ha un grave pregiudizio di natura economica; altresìpuò essere pronunciata nelle ipotesi di abuso di sostanze alcoliche o stupefacen . Inoltre, puòessere pronunciata nei casi di sordomu smo, cecità dalla nascita o prima infanzia, nel caso in cui ilsogge o sordomuto o non vedente non abbia conseguito un livello di educazione tale daconsen rgli di provvedere a se stesso e di

porre in essere a giuridicamente rilevanti. E' il caso della sentenza dell'inabilitazione: al soggetto inabilitato viene nominato un curatore, diversamente dal tutore nei casi di interdizione. Un altro aspetto da considerare è la limitazione della capacità di agire agli atti di ordinaria amministrazione; l'inabilitato, infatti, non può porre in essere atti di straordinaria amministrazione. Per quest'ultimo tipo di atti sono necessarie le autorizzazioni del Giudice tutelare e l'assistenza del curatore. Di grande rilievo è l'effetto dell'annullabilità degli atti compiuti senza le dovute forme, senza l'assistenza del curatore o l'autorizzazione del giudice tutelare. INCAPACITÀ NATURALE o di fatto consiste nell'incapacità di intendere e/o volere, in modo permanente o transitorio, nella quale può trovarsi un soggetto. Un esempio di incapacità permanente è una malattia mentale, mentre un esempio di incapacità transitoria può essere l'uso temporaneo di una sostanza alcolica o stupefacente. Gli atti, quindi, possono essere posti in essere in tale

stato dell'incapace naturale, sono annullabili. Nello specifico: gli atti unilaterali, affinché venga dichiarata l'annullabilità, è necessario dimostrare l'incapacità del soggetto e un grave pregiudizio subito dall'autore; per quanto concerne gli atti sui contratti è necessario dimostrare l'incapacità e la malafede dell'altro contraente. Non sarà invece necessario che il contratto rechi un pregiudizio all'incapace. Per quanto riguarda il matrimonio, il testamento e la donazione è sufficiente dimostrare esclusivamente l'incapacità naturale.

Nell'ambito degli istituti di protezione del soggetto incapace:

ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO è un procedimento giurisdizionale, posto a tutela di coloro i quali, pur non versando in condizioni di infermità tali da richiedere una pronuncia di interdizione o di inabilitazione, sono a rischio da forme di disagio.

Il sostegno amministrativo è un istituto giuridico che viene introdotto nel nostro ordinamento nel 2004, al fine di aiutare le persone che presentano una disabilità psichica o fisica, che può ostacolare il pieno esercizio dei propri diritti e interessi. La pronuncia di interdizione può invalidare, talvolta in modo estremamente limitante, la capacità di agire di un individuo. L'amministratore di sostegno può essere scelto dal Giudice in mancanza di una specifica richiesta da parte di altri soggetti. Il Giudice dovrà valutare personalmente l'idoneità dell'amministrato a diventare beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Inoltre, il Giudice provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno tramite Decreto. La scelta dell'Is

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Il tutto dell'amministrazione di sostegno potrà anche pervenire dallo stesso beneficiario, quindi dall'amministrato, anche in vista di una incapacità futura. In tale ipotesi, sarà necessario però che tale scelta avvenga in una scrittura privata ovvero in atto pubblico. Relativamente agli effetti dell'amministrazione di sostegno: in primo luogo, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non richiedendo né l'assistenza necessaria dell'amministratore né la rappresentanza esclusiva. Infatti, il Giudice, all'interno del Decreto di nomina, andrà ad indicare tutti gli atti che potranno essere posti in essere dall'amministrato senza la presenza dell'amministratore; inoltre, gli atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore in violazione della legge ovvero dalle prescrizioni del Giudice sono annullabili. Nell'ambito degli istituti a protezione del soggetto: ISTITUTI DELLA TUTELA E DELLA

CURATELAL'Is tuto di TUTELA è un u cio di diri o privato, gratuito ed irrinunciabile. E' is tuito allo scopo direalizzare l'interesse pubblico della protezione degli interde e dei minori privi di genitori in condizione diesercitare la potestà genitoriale, e a tal ne nominando un tutore. Alla funzione tutoria sovraintende ilGiudice tutelare che dà dire ve circa l'amministrazione e l'educazione nel caso di sogge o minore. Inoltre,il Giudice nomina il tutore e può nominare anche il protutore il quale rappresenta il minore in casi dicon i o di interesse, di urgente amministrazione. Il TUTORE rappresenta l'incapace, non soltanto neirappor patrimoniali, ma anche nei rappor personali. Il tutore può compiere a di ordinariaamministrazione e quelli necessari al mantenimento dell'incapace; può anche porre in essere a distraordinaria amministrazione, solo in caso di autorizzazione del giudice tutelare, e altri a

di straordinaria amministrazione di maggior rilievo su autorizzazione del tribunale sento il giudice tutelare. L'istituto di CURATELA è un ufficio di protezione di un soggetto la cui capacità non risulta piena. È un istituto di protezione prevalentemente privata, in virtù del quale viene integrata la volontà dell'inabilitato o del minore emancipato. Il CURATORE, il quale assiste e non rappresenta l'incapace, integrandone la volontà, è nominato dal giudice tutelare. Il curatore interviene esclusivamente per i rapporti patrimoniali e provvede solo alla cura dei beni, non interviene nei rapporti personali. La curatela in senso proprio va distinta dalla curatela speciale. Quest'ultima, infatti, si pone solamente in alcune ipotesi. Cioè quando sia necessario proteggere una sfera giuridica di un soggetto, ovvero una particolare sfera patrimoniale. Vi si trovano vari tipi di curatela speciale: curatela in giudizio, curatore assistente.

Nelle convenzioni matrimoniali per il minore inabilitato, il curatore rappresentante agisce nelle ipotesi di conflitto di interesse tra il soggetto inabilitato e il curatore, o tra più soggetti nella stessa posizione.

SEDE GIURIDICA DELLA PERSONA:
Nei rapporti giuridici è necessario poter reperire un determinato soggetto. Quando si parla di persona si intende la DIMORA, quale luogo in cui una persona si trova in via occasionale; per RESIDENZA si intende il luogo in cui il soggetto ha la sua abituale dimora; e per DOMICILIO viene inteso quel luogo in cui il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi.

ENTI GIURIDICI sono quelle organizzazioni alle quali dallo stesso ordinamento viene attribuita la soggettività giuridica. Gli enti giuridici possono essere dis n

secondo due categorie, a seconda che venga in considerazione l'elemento personale o l'elemento patrimoniale.- Per quanto concerne l'elemento PERSONALE, possiamo parlare di CORPORAZIONI. Le corporazioni rappresentano un complesso organizzato di persone che si riunite per il conseguimento di un dato scopo e nelle quali prevale, appunto, l'elemento personale. In tale ambito, distinguiamo le ASSOCIAZIONI e le SOCIETÀ. Le prime rappresentano un organizzato complesso di persone che si riunite per il soddisfacimento di un dato scopo di natura non prevalentemente economico; Per Società si intende un complesso organizzato di persone che si riunite per il conseguimento di un scopo di lucro, es. società commerciali o mutualistiche. Gli elementi fondamentali delle corporazioni sono: la pluralità dei soggetti e lo scopo comune che deve essere determinato o lecito.

Per quanto concerne l'elemento PERSONALE, possiamo parlare di ISTITUZIONI. Le is

Le istituzioni rappresentano un organizzato complesso di beni destinati a una determinata opera della volontà di uno o più fondatori, nelle quali prevale, appunto, l'elemento patrimoniale. In tale ambito, possiamo distinguere le FONDAZIONI e i COMITATI. Nel primo complesso organizzato di beni, un fondatore o un comitato promotore conferisce il patrimonio iniziale e stabilisce lo scopo da perseguire. Nei Comitati si assiste, invece, ad un'organizzazione di persone che, attraverso la costituzione di un fondo, si propone il raggiungimento di un dato scopo.

Gli elementi fondamentali delle Istituzioni sono: il patrimonio e lo scopo lecito o determinato. Un'ulteriore distinzione tra enti giuridici, operata a seconda del riconoscimento, può essere fatta tra: PERSONE GIURIDICHE e ENTI DI FATTO.

Le persone giuridiche sono il complesso organizzato di persone e beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce la capacità di soggetto di diritto. L'elemento

fondamentale è l'autonomia patrimoniale, quale patrimonio della persona giuridica distinto dal patrimonio delle persone fisiche eventualmente componenti della persona giuridica. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE In tale ambito si distinguono: le associazioni e le fondazioni. L'elemento in comune è il riconoscimento che viene operato secondo peculiari procedure amministrative. Vengono diversificate, in quanto, le prime soggette a costituzione, modifica, estinzione dell'associazione medesima e soggette a una particolare disciplina. In relazione alla costituzione, si assiste a due tipologie di atto: atto costitutivo: è un atto pubblico, appartenente alla categoria dei negozi bilaterali o plurilaterali; statuto: anch'esso un atto pubblico, contenente però le norme che regoleranno la vita dell'ente. Per quanto concerne la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, queste devono essere approvate con le modalità e i termini previsti per l'acquisto dellata e le associazioni possono compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei loro scopi, come ad esempio stipulare contratti, acquistare beni, assumere dipendenti, partecipare a gare d'appalto, etc. Le associazioni possono essere costituite da persone fisiche o giuridiche e devono essere registrate presso il registro delle associazioni del territorio competente. Una volta registrate, acquisiscono la personalità giuridica e possono agire come entità autonome, separate dai loro membri. La personalità giuridica conferisce alle associazioni una serie di diritti e doveri, tra cui la capacità di essere titolari di diritti e obblighi, di essere parte in giudizio, di possedere un patrimonio autonomo e di essere responsabili delle proprie azioni. È importante sottolineare che la personalità giuridica delle associazioni non è illimitata, ma è soggetta a limiti e restrizioni previsti dalla legge. Ad esempio, le associazioni non possono svolgere attività commerciali come scopo principale e non possono perseguire fini illeciti o contrari all'ordine pubblico. In conclusione, la personalità giuridica conferisce alle associazioni la capacità di agire come entità autonome e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei loro scopi, nel rispetto dei limiti e delle restrizioni previsti dalla legge.
Dettagli
A.A. 2021-2022
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicagiacalone3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Rossi Marzia.