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L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE:
L’ONU è un’organizzazione a vocazione universale la quale conta 193 membri (l’ultimo ad unirsi è
stato il Sud Sudan), i quali sono tutti Stati, poiché l’accesso non è consentito alle organizzazioni.
L’Italia si è unita all’ONU nel 1955.
Questa organizzazione si basa sulla Carta delle Nazioni Unite nel quale vengono definite le
modalità e i requisiti di accesso: il Consiglio di Sicurezza, il quale è formato da 5 degli Stati
membri, ha il diritto di veto sulle ammissioni.
1
L’Art.1 della Carta esprime i fini dell’Onu e ne sottolinea il carattere politico; i suoi compiti sono
determinati dal principio di attribuzione secondo cui sono gli stessi Stati membri che conferiscono
poteri e funzioni all’organizzazione. Essi sono:
- mantenere la pace e la sicurezza
- garantire l’autodeterminazione dei popoli (legato in particolare al momento storico della
decolonizzazione)
- incoraggiare la cooperazione in materia di sviluppo dei diritti umani
Nonostante il raggio d’azione possa sembrare ampio, in realtà i suoi poteri sono piuttosto limitati.
2
L’Art.7 della Carta elenca gli organi principali di cui l’organizzazione si compone:
- organi formati da Stati:
1. ASSEMBLEA GENERALE:
Composizione:vengono rappresentati tutti gli Stati membri
Funzioni: ha competenza “ratione materia” molto ampia che coincide con quella totale
dell’Onu, ma ha un limitato potere perché le sue risoluzioni hanno solo valore di
raccomandazione, l’unica disposizione con effetto vincolante è l’approvazione del
bilancio. Non ha poteri legislativi.
2. CONSIGLIO DI SICUREZZA:
Composizione: 15 membri, di cui 5 permanenti (Cina, Usa, Russia, Francia, Gran
Bretagna) e 10 eletti a votazione biennale dall’Assemblea Generale (5 ogni anno).
Funzioni: legate soprattutto al mantenimento della pace e della sicurezza (competenza
ristretta), nonostante ciò le sue risoluzioni sono vincolanti e rilevanti.
3. CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE:
Composizione ristretta a 54 membri con mandati triennali (18 membri eletti ogni anno)
Non ha particolari poteri
Benché anche esso sia uno degli organi principali esiste un rapporto quasi gerarchico tra
il consiglio e l’assemblea generale
1 I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per
reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto
internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre
misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel
promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
2 Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
- Organi formati da individui:
4. CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: si compone di 15 giudici indipendenti.
Nella loro elezione sono interessati sia il Consiglio di Sicurezza che l’Assemblea
generale. Può svolgere due distinte funzioni:
A. Contenziosa: risoluzione di controversie fra due Stati. porta alla emanazione di
sentenze che sono vincolanti per le parti. Può esprimere i suoi giudizi solo se gli Stati
hanno accettato di subordinarsi alla giurisdizione della Corte. L’Italia ha affermato la
sua adesione solo l’anno scorso, quindi per ogni sentenza che la vedeva coinvolta era
necessaria un’adesione ad hoc.
B. Consultiva: (come nel caso del Kosovo) ha come prodotto dei pareri, i quali non
sono vincolanti e possono essere richiesto solo dall’Assemblea Generale, il
Consiglio di Sicurezza o da altri organi autorizzati dall’Assemblea.
5. SEGRETARIATO: organo che ha a capo il Segretario Generale dell’ONU che si
compone dei funzionari dell’organizzazione. Esso è un organo che esprime gli interessi
generali dell’organizzazione e si occupa dell’amministrazione della stessa. Principio
cardine di questo organo è l’indipendenza, in quanto devono essere svincolati dagli inter
essi dello Stato di cui sono cittadini.
Distinzione in seno all’ONU:
- ORGANI SUSSIDIARI: organo istituito con una delibera da un organo principale dell’ONU
al fine di delegare alcune delle funzioni di cui l’organo è titolare. Esistono decine e decine di
organi sussidiari, sia permanenti che temporanei, alcuni dei più importanti sono il Consiglio
dei Diritti Umani e la Commissione del Diritto Internazionale. Si possono avere anche
organi sussidiari talmente complessi che prevedono una struttura così complessa da avere al
proprio interno organi inferiori. L’organo principale che lo ha istituito può anche decidere di
farne cessare l’esistenza. Esso non ha personalità giuridica, la quale è soltanto
dell’organizzazione nel suo complesso.
- ISTITUTI SPECIALIZZATI: appartengono al sistema delle Nazioni Unite, anche se non
appartengono precisamente all’ONU. Essi sono istituzioni internazionali diverse dall’ONU,
istituite da un proprio trattato istitutivo e dotate di una propria personalità giuridica. Entrano
in rapporto con l’ONU attraverso un accordo di collegamento che crea particolari legami fra
le due istituzioni. Esempio sono la FAO, l’UNESCO, FMI, Banca Mondiale
Può anche accadere che un organo sussidiario venga trasformato in istituto specializzato.
Il WTO non è nessuna delle due, in quanto non ha concluso un accordo di collegamento con l’ONU.
Le modalità di voto:
nella prassi gli organi formati da Stati cerchino innanzitutto di raggiungere il consensus modalità
consensuale: si cerca almeno in prima battuta di evitare una votazione formale e di raggiungere tra i
membri dell’organo una soluzione che possa essere condivisa senza che su questa soluzione si voti
formalmente. Questo ruolo viene svolto dal Presidente dell’organo che certa di portare a sintesi
questa presa di posizione, il quale la presenta all’Assemblea e, se nessun organo si oppone, la
soluzione viene accettata.
Non dobbiamo pensare che questa sia una risoluzione che indichi una votazione di tipo
unanimitario, proprio perché formalmente non vi è una votazione. Ciò ha pro e contro:
- Pro: facilita l’accordo
- Contro: il tentativo di cercare soluzioni di questo tipo va a scapito della chiarezza e della
forza delle risoluzioni adottate
Questa pratica non è solitamente prevista nei trattati istitutivi delle organizzazioni, ma è una pratica
affermata per prassi. 3
Le modalità di voto del Consiglio di Sicurezza (Art. 27 ):
3 1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
Ogni Stato ha un voto.
Bisogna fare un distinguo fra:
- Questioni procedurali: prese a una maggioranza qualificata di 9\15, queste decisioni sono le
meno importanti.
- Tutte le altre questioni: (come l’accettazione di nuovi membri) prese a una maggioranza di 9
membri tra i quali devono essere compresi i voti dei 5 Stati permanenti potere di veto
degli stati membri permanenti. Quando in un organo come il Consiglio di Sicurezza si voto
ci sono tre alternative di voto: si, no, astensione. Il problema che dobbiamo quindi porci è
quale sia il voto dell’astensione del veto permanente: la prassi dell’Onu prevede che
l’astensione di un membro permanente non impedisca l’adozione della mozione, nonostante
l’Art.27 ci lasci intendere che tale astensione costituisca un veto.
Esempio: l’astensione sia della Russia che della Cina nel 2011 dalla risoluzione per dare
avvio alle operazioni aeree in Libia non ha impedito l’adozione della deliberazione.
ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE:
Accanto agli Stati e alle Organizzazioni è pacificamente ammessa la soggettività internazionale
della Santa Sede e, con più conflitti, quella dell’Ordine di Malta.
SANTA SEDE: (soggetto sui generis)intesa come l’ente esponenziale, la suprema autorità di
governo, della Chiesa cattolica e nello stesso tempo la suprema autorità politica della città del
Vaticano. Questo per motivi storici, la soggettività è stata riconosciuta anche quando mancava uno
Stato territoriale e per questo motivo viene presa in considerazione a livello internazionale l’organo
piuttosto che lo Stato.
La Santa Sede, in quanto soggetto di diritto internazionale, può concludere sia concordati (trattati
bilaterali) sia trattati multilaterali (Convenzione di Ginevra) o essere membro di internazionali
(OSCE, è osservatore permanente dell’ONU).
ORDINE DI MALTA: la giurisprudenza italiana ha sempre riconosciuto questo Ordine come
soggetto di diritto. Da più di due secoli questo Ordine non governa un territorio da più di 200 anni,
ma è un Ordine di natura assistenziale che in Italia gestisce ospedali e ambulatori medici e che è
attivo in molti Stati, inoltre, intrattiene con molti Stati rapporti internazionali (Italia, Spagna,
Portogallo, Austria ecc..).
Le ragioni del conflitto in Italia è legato ad alcune situazioni concrete, ovvero al fatto che il
riconoscimento dell’Ordine come soggetto internazionale prevede nel nostro ordinamento
un’immunità fiscale per i beni che esso detiene nel nostro Paese.
Per l’Ordine di Malta non valgono i requisiti che prevedano un’accettazione pacifica della sua
soggettività è legata anche al fatto che esso non è indipendente, in quanto è sottoposto alla Santa
Sede.
INDIVIDUI, POPOLI E DIRITTO INTERNAZIONALE:
GLI INDIVIDUI:
Gli individui sono limitatamente soggetti del diritto internazionale, sulla base di due branche del
diritto internazionale:
- In merito ai diritti dell’individuo, soprattutto dal punto di vista dei diritti umani.
- In merito agli obblighi dell’individuo, soprattutto dal punto di vista del diritto penale
2. Le decisioni del C