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ENTI

Non solo la persona fisica, ma anche le persone giuridiche sono entità dotate di capacità

giuridica, sono in grado cioè di essere titolari di situazioni giuridiche. Gli enti sono organizzazioni

di beni e di persone cui l’ordinamento riconosce la qualità di centri di imputazione di situazioni

giuridiche soggettive al pari delle persone fisiche.

Ci sono due teorie contrapposte che hanno cercato di spiegare il fenomeno per cui l’ordinamento

riconosce e tutela l’imputazione di situazioni soggettive:

- teoria della finzione, secondo cui solo l’uomo in quanto dotato di volontà è in grado di essere

titolare di situazione soggettive e la considerazione da parte dell’ordinamento di soggetti diversi

dalla persona fisica è finzione.

- teoria della realtà, secondo cui la persona giuridica è concepita quale entità realmente esistente

sia pure sulla base di una creazione da parte dell’ordinamento dotata, al pari dell’uomo, di propria

volontà e in quanto tale giuridicamente capace come la persona fisica.

Tali organizzazioni nascono, in genere, dall’esigenza di unirsi e cooperare per perseguire fini che

per la loro complessità o durata non potrebbero essere conseguiti dalle singole persone fisiche.

L’esigenza di associarsi dei cittadini, del resto, è innata e la prima e più importate organizzazione

collettiva è sicuramente lo Stato che si articola a sua volta in vari enti pubblici come Regioni,

Province, Comuni. La nostra Costituzione individua tra le libertà fondamentali del cittadino

proprio quella di associarsi (art 18) e stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente

senza autorizzazione per i fini che non sono vietati dalla legge penale. Anche l’art 2 inoltre afferma

la libertà di espressione anche nelle ‘formazioni sociali’.

Elementi costitutivi:

Gli elementi costitutivi sono distinti in componente materiale (il substrato materiale) comprensiva

di persone, patrimonio e scopo e in componente formale (il riconoscimento).

Le persone (elemento personale) comprende quelle fisiche portatrici di interessi non perseguibili

singolarmente; il patrimonio, la massa di beni che sostiene economicamente il peso dell’attività

dell’ente; persone e patrimonio sono aggregate per uno scopo. A tutti questi elementi viene dato

rilievo mediante il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico, quale momento formale di

attribuzione della personalità giuridica.

Anche se ormai si assiste ad una svalutazione dell’elemento formale del riconoscimento

dell’ordinamento: al concetto di personalità giuridica si sostituisce quello di soggettività giuridica,

che appartiene alle persone fisiche, giuridiche e anche agli enti non riconosciuti.

Tipi di enti:

Esistono alcune classificazioni degli enti:

- Enti pubblici ed enti privati: questa distinzione è ricollegata allo scopo dell’ente. I primi

conseguono interessi generali, i secondi interessi ‘privati’, particolari e specifici. Questa distinzione

però è da tempo insufficiente in quanto esistono, con sempre più frequenza, enti privati con scopi

di portata generale.

Gli enti pubblici si distinguono in enti pubblici territoriali e non territoriali a seconda di un legame o

meno della loro attività con un luogo. Molti dei non territoriali sono soppressi e trasformati in enti

privati.

- Enti lucrativi ed enti non lucrativi: a seconda che abbiano un fine di profitto o meno. Lucrativi

sono le società il cui scopo lucrativo è quello di dividere gli utili prodotti nell’esercizio in comune di

un’attività economica. Non lucrativi sono le associazioni, le fondazioni e i comitati.

- in base al riconoscimento, infine, enti riconosciuti e non riconosciuti (enti di fatto).

Riconoscimento :

Al sistema di riconoscimento normativo previsto per le società di capitali in base al quale queste

acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione al registro delle imprese (art 2331) si

contrapponeva il sistema di riconoscimento concessorio per cui associazioni, fondazioni e

comitati acquistavano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto dal

Presidente della Repubblica.

L’attribuzione della personalità giuridica dipendeva dalla valutazione discrezionale della P.A. che

rimetteva poi, in caso positivo, all’organo di vertice.

Nel 2000 è stata introdotta una disciplina innovativa: le associazioni, le fondazioni e le altre

istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento

determinato dall’iscrizioni nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture. Al prefetto

spetta una discrezionalità limitata e per questa ragione si definisce sistema di riconoscimento

quasi normativo.

Capacità :

L’ente ha una capacità giuridica analoga a quella delle persone fisiche. Possono fare capo a lui

tutte le situazioni soggettive attive e passive sia patrimoniali che non (diritto al nome). In campo

patrimoniale sono scomparsi preclusioni e ostacoli che limitavano in passato la capacità

dell’ente. L’art 17, abrogato, subordinava l’acquisto di beni immobili, l’accettazioni di donazioni o

eredità da parte di associazioni riconosciute e fondazioni alla preventiva autorizzazione

governativa: oggi hanno la piena capacità di compiere questi atti senza che ci debba essere un

controllo pubblicistico.

Attività:

L’ente, non avendo l’attributo della fisicità, ha la necessità di servirsi di altri soggetti (fisici) non solo

per organizzare la propria vita interna ma soprattutto al fine di determinare la propria volontà e

manifestarla all’esterno: l’esercizio della capacità di agire di cui l’ente risulta fornito è reso

possibile dai suoi organi.

In particolare: l’attività negoziale è demandata all’organo amministrativo, gli amministratori

cioè, organi dell’ente, consentono all’ente stesso di intrecciare rapporti negoziali; la determinazione

della volontà dell’ente invece può provenire dall’assemblea o dagli stessi amministratori.

Responsabilità per illecito :

L’ente, per l’art 2043, ha una responsabilità diretta per gli illeciti commessi dai suoi organi. Per

quanto riguarda quelli penali, nel 2001, si è affermata con decreto legislativo la responsabilità

dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone che rivestono

funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente stesso, nonché da persone che

esercitano la gestione e il controllo del medesimo. L’ente può essere punito con sanzioni

pecuniarie e di altro genere.

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA:

In essa ci sono tutti gli elementi costitutivi di un ente (persone, patrimonio, scopo, riconoscimento).

Il suo ruolo si è oggi ormai ridimensionato in quanto quella non riconosciuta non è più sottoposta

alle limitazioni di un tempo che rendevano appetibile il riconoscimento.

L’unica differenza è da individuarsi nella disciplina della responsabilità per le obbligazioni che

fanno capo all’ente: a rispondere delle medesime col proprio patrimonio è esclusivamente

l’associazione riconosciuta (autonomia patrimoniale perfetta). L’autonomia patrimoniale perfetta

determina una netta separazione del patrimonio della persona giuridica da quello dei suoi

componenti.

[ES: supponiamo che un’associazione riconosciuta contragga un debito con una banca per

acquistare del materiale necessario alla propria attività. Qualora non dovesse pagare il debito, la

banca non potrà pretendere che qualcuno degli associati paghi di tasca propria quanto dovuto

dall’associazione. Unico debitore rimane l’associazione riconosciuta stessa e la banca dovrà nei

confronti di essa.]

L’associazione riconosciuta nasce mediante un contratto associativo consistente in atto pubblico.

Esso è un contratto plurilaterale a struttura aperta perché ad esso possono prestare adesione

in un momento successivo altri contraenti.

Esiste poi l’atto costitutivo che racchiude la volontà dei contraenti di dar vita all’ente ed individua

gli elementi principali caratterizzanti lo stesso; esiste poi anche lo statuto, insieme di norme

destinate a regolare la futura vita e il funzionamento dell’ente.

Quanto allo scopo, esso dev’essere:

- non lucrativo (l’associazione si distingue in ciò dalla società). L’associazione però può esercitare

in concreto attività economiche, l’importante è che esse non siano svolte in via esclusiva o

principale e che i proventi percepiti siano destinati allo scopo dell’ente e non distribuiti tra gli

associati. In caso contrario, l’associazione, diventerebbe imprenditoriale, e sarebbe assoggettata a

tutte le norme dell’impresa commerciale.

- lecito e possibile

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, che esprime la volontà dello stesso. Ad essa

partecipano tutti gli associati che assumono tutte le decisioni fondamentali fino anche all’eventuale

scioglimento. Viene convocato almeno una volta l’anno dall’amministratore per l’approvazione del

bilancio. La volontà si esprime attraverso la deliberazione, atto collegiale negoziale, con principio

maggioritario.

L’organo amministrativo invece può essere monocratico (amministratore unico) o collegiale

(consiglio di amministrazione). Esso ha il compito di gestire le risorse dell’associazione, di

rappresentare l’ente nei confronti dei terzi e di porre in essere tutti gli atti necessari allo

svolgimento della vita dell’ente e alla realizzazione del suo scopo.

Il soggetto che partecipa è associato: ha diritti e obblighi connessi all’attività dell’ente. Lo statuto

indica essi ma anche le condizioni di ammissione del soggetto all’ente. Diritti fondamentali sono

quello stesso alla partecipazione dell’attività e quello al voto; obbligo è il conferimento della quota

associativa.

La qualità di associato è intrasmissibile. Quanto al recesso, consistente nello scioglimento del

rapporto associativo per volontà dell’associato può sempre avvenire. L’esclusione invece viene

deliberata dall’assemblea per gravi motivi.

Estinzione:

- per le cause previste nell’atto costitutivo o nello stato;

- quando lo scopo è stato raggiunto o non è più possibile farlo;

- quando sono venuti meno tutti gli associati;

- quando l’assemblea delibera lo scioglimento.

ASSO

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Publisher
A.A. 2014-2015
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frenzy10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Rossi Raffaele.