Soggetti giuridici
Con soggetto giuridico, e quindi soggettività giuridica, si vuole alludere alla qualità di possibile punto di riferimento di rapporti giuridici e quindi di possibile titolare di situazioni giuridiche soggettive. È una nozione di carattere formale collegata alla potenziale titolarità di situazioni giuridiche soggettive con il riconoscimento da parte dell'ordinamento di quella attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive che viene definita capacità giuridica. Sono soggetti giuridici tutte le persone fisiche e le persone giuridiche (enti).
Con status non ci si riferisce più ad una casta o ad un ceto ma ad una situazione giuridica soggettiva che indica la posizione del soggetto rispetto a determinati gruppi sociali organizzati e costituisce il presupposto dell'insieme di diritti e obblighi che si ricollegano alla relativa appartenenza.
Capacità giuridica
La capacità giuridica è l'attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. Si tratta di una qualità di carattere generale e astratto, il cui riconoscimento rende chi ne è investito possibile centro di imputazione di diritti e di obblighi: definisce la posizione del soggetto giuridico nell'ordinamento. Essa si acquista al momento della nascita e, dunque, ciascuno di noi sin dalla nascita è riconosciuto dall'ordinamento giuridico come soggetto potenzialmente in grado di operare nel mondo del diritto.
La nozione di capacità giuridica è dunque importante per identificare coloro che possono essere titolari di rapporti giuridici. L'eventuale mancanza totale della capacità giuridica in capo ad una entità sociale o materiale indica che tale entità non è per l'ordinamento un soggetto giuridico, non rileva come centro autonomo di imputazioni giuridiche. Non sono soggetti di diritto, ad esempio, in quanto non hanno la capacità giuridica, gli animali o le cose, che sono, eventualmente, oggetti di diritto.
La capacità giuridica è riconosciuta a tutti gli individui, siano essi uomini o donne, adulti o bambini, ricchi o poveri. Sembra un'affermazione scontata, ma, in realtà, si tratta di un principio frutto di faticose conquiste di civiltà. Nel nostro ordinamento il riconoscimento della capacità giuridica a tutti gli individui è strettamente legato al principio di uguaglianza sancito nella Costituzione italiana all'art. 3, principio che costituisce il cardine della moderna civiltà giuridica, oltre che un imperativo etico-sociale. Ai sensi di tale disposizione, infatti, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Esistono, però, secondo parte della dottrina, alcune incapacità speciali, che impediscono al soggetto di essere titolare di determinati rapporti giuridici. Tali incapacità sono assolute quando sussistono nei confronti di tutti i consociati (sono tali, ad esempio, le incapacità previste da leggi speciali in materia di lavoro minorile); sono relative quando sussistono soltanto nei confronti di determinate persone (cfr. artt. 1261, 1471, 2233 c.c.).
Acquisto
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 c.c.), cioè nel momento in cui il feto si distacca dal grembo materno. In particolare, per la medicina legale la nascita coincide con la respirazione polmonare. Affinché possa acquistare la capacità giuridica, il bambino deve essere nato vivo (il feto nato morto non acquista nemmeno per un attimo la capacità giuridica). Al contrario, non è richiesta né la vitalità (cioè, l'idoneità fisica alla sopravvivenza), né una durata minima della vita; pertanto, chi nasce vivo acquista la capacità giuridica con tutte le conseguenze che vi sono connesse, anche se dovesse morire entro un breve lasso di tempo. [Ad esempio, se una persona appena nata eredita un appartamento o riceve un bene in donazione, diventa titolare dei relativi diritti e se dovesse successivamente morire si aprirebbe la sua successione secondo regole dettate dal c.c.]
L'art. 1 c.c. riconosce anche al concepito - cioè a colui che è stato procreato da un uomo e una donna, ma è ancora nel ventre materno - la possibilità di essere titolare di diritti subordinatamente all'evento della nascita. Qui il termine diritto deve essere inteso in senso soggettivo; si fa riferimento, infatti, a tutte quelle posizioni giuridiche protette dall'ordinamento giuridico che garantiscono al soggetto il potere di agire per soddisfare i propri interessi.
- L'art. 462 c.c., in base al quale sono capaci di succedere mortis causa tutti coloro che sono nati o concepiti al momento dell'apertura della successione, cioè al momento della morte del soggetto della cui successione si tratta (cd. de cuius).
- L'art. 784 c.c., in base al quale la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito.
La legge fa riferimento in alcuni casi anche al nascituro non concepito. Quest'ultimo può ricevere per testamento (art. 462, 3° comma, c.c.) e per donazione (art. 784 c.c.), ma deve trattarsi del figlio di una determinata persona vivente al tempo del testamento o della donazione. Tizio, ad esempio, può fare testamento e lasciare un proprio bene al figlio che nascerà dalla propria figlia Caia e da suo marito Sempronio. Anche in questo caso, naturalmente, l'effettivo acquisto del diritto è subordinato all'evento della nascita.
Perdita – Morte – Commorienza
La capacità giuridica si perde a seguito della morte. La nascita e la morte, dunque, rappresentano il momento iniziale e finale della capacità giuridica. Per le numerose conseguenze connesse all'evento morte (perdita della capacità giuridica, apertura della successione, estinzione dei diritti intrasmissibili), è determinante stabilire il momento esatto in cui una persona ha cessato di vivere e, soprattutto, se ha cessato di vivere. In genere la morte di un soggetto viene accertata da un medico, che, in qualità di pubblico ufficiale, certifica l'avvenuto decesso, che andrà poi registrato nei registri dello stato civile. L'accertamento della morte si fa dipendere dalla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Supponiamo che in un incidente aereo muoiano marito e moglie senza discendenti diretti, ossia senza figli. Al momento della morte di una persona si apre automaticamente la sua successione e, dunque, nell'ipotesi appena fatta, gli eredi di ciascuno dei coniugi morti (genitori, fratelli, nipoti) erediteranno le sostanze di questi. Accertare il momento esatto della morte, in questo caso, potrebbe essere determinante: se, infatti, dovesse essere dimostrato che la moglie è morta prima del marito, quest'ultimo avrebbe ereditato, anche se solo per un istante, tutto il patrimonio della moglie e, dunque, i suoi eredi, a loro volta, erediterebbero i beni di entrambi. Gli eredi della moglie hanno, invece, l'interesse, opposto anche se analogo, a dimostrare la sopravvivenza di questa al marito.
Non sempre, però, è semplice accertare l'esatto momento della morte di una persona, soprattutto quando l'evento si verifica nell'ambito di infortuni collettivi quali incidenti aerei o stradali. Qualora non sia possibile accertare la sopravvivenza di una persona all'altra, l'art. 4 c.c. stabilisce che si presume che esse siano morte tutte nello stesso istante. È questo l'istituto della commorienza: si tratta, in particolare, di una presunzione (art. 2727 c.c.) in base alla quale tutti i soggetti morti a causa di uno stesso evento (incidente aereo, ferroviario, naufragio) si considerano deceduti nello stesso istante, per cui nessuno può essere considerato successore dell’altro. Si tratta, inoltre, di una presunzione relativa (art. 2728 c.c.), la quale ammette la prova contraria: coloro che vi hanno interesse, quindi, possono dimostrare che uno dei soggetti coinvolti è sopravvissuto, anche se per poco, agli altri, fornendone prova concreta e attendibile.
Scomparsa – Assenza – Morte presunta
Può accadere, infatti, che vi sia una incertezza sull'esistenza di una persona, perché - pur non avendosene più notizie - non ne è provata la morte. Tale incertezza è molto rilevante in quanto ogni diritto deve avere un suo legittimo titolare. Se quest'ultimo non dà più sue notizie, è necessario accertarne l'eventuale morte e, nel frattempo, gestire i rapporti giuridici facenti capo alla sua persona. Il diritto, in questi casi, distingue tre ipotesi, potremmo dire tre gradi d'incertezza sull'esistenza di un soggetto, a seconda del tempo trascorso dall'ultimo giorno in cui si sono avute sue notizie, e dunque delle probabilità di un suo eventuale ritorno: scomparsa, assenza e morte presunta.
La scomparsa
Si parla di scomparsa quando una persona si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e di essa non si hanno più notizie, tanto da rendere incerta la sua stessa esistenza in vita. La scomparsa è una situazione di fatto, nel senso che non è conseguenza della pronuncia di un giudice, ma del fatto in sé della mancanza di notizie relative ad un individuo. A seguito della scomparsa può sorgere l'esigenza di tutelare gli interessi ed i rapporti giuridici dello scomparso, nonché di tutelare gli interessi degli eventuali eredi o di terzi.
Pertanto, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso può nominare un curatore, cioè una persona che si occuperà della gestione degli interessi patrimoniali dello scomparso e ne amministrerà il patrimonio, cercando di conservarne la consistenza. Legittimati a chiedere la nomina del curatore sono coloro che hanno un interesse concreto ed attuale, perché riceverebbero un danno dall'abbandono della cura del patrimonio dello scomparso; i presunti successori legittimi; il Pubblico Ministero.
L'assenza
L'assenza, a differenza della scomparsa, è una situazione di diritto, in quanto viene dichiarata con sentenza dal giudice (tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza della persona della quale è incerta l'esistenza in vita). In particolare, è una situazione che si verifica quando sono trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia. Sono legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza i presunti successori legittimi e coloro che ragionevolmente credano di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui.
In tale categoria rientrano, ad esempio, coloro che ritengono di essere eredi testamentari dello scomparso, il nudo proprietario di un bene del quale lo scomparso è usufruttuario (in quanto l'usufrutto si estingue alla morte del titolare), coloro le cui obbligazioni nei confronti dello scomparso si estinguerebbero alla morte di questo.
La dichiarazione di assenza può determinare alcune conseguenze particolarmente importanti, tutte relative al campo dei rapporti patrimoniali. In particolare, ad essa possono fare seguito:
- L'apertura del testamento dell'assente, se questi lo ha redatto. Tale apertura è ordinata dal tribunale, su domanda di qualunque interessato o del Pubblico Ministero.
- L'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, su domanda di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi dell'assente stesso, se questi fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia a lui relativa (anche in questo caso, la competenza spetta al titolare). L'immissione non determina una vera e propria successione a causa di morte, pur producendo effetti ad essa simili, ma è un istituto diretto a tutelare l'aspettativa di fatto alla successione. Coloro che vengono immessi nel possesso dei beni dell'assente, infatti, non ne diventano proprietari, ma acquistano un diritto di godimento su beni altrui.
La dichiarazione di assenza non determina lo scioglimento del matrimonio e, pertanto, il coniuge dell'assente non può contrarre un nuovo matrimonio. Tuttavia, l'eventuale matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere annullato fin quando dura l’assenza.
L'assenza cessa:
- Con il ritorno dell'assente o con la prova della sua esistenza. La cessazione dell'assenza è automatica, nel senso che non richiede una pronuncia da parte del giudice, e l'assente ha diritto di ottenere la restituzione dei beni nello stato in cui si trovano.
- Con la prova della morte dell'assente. Anche in questo caso, la cessazione dell'assenza è automatica e si determina l'apertura della successione a favore di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari, pure se non immessi nel possesso dei beni.
- Con la dichiarazione di morte presunta.
La morte presunta
Anche la morte presunta, così come l'assenza, è una situazione di diritto, in quanto viene dichiarata con sentenza dal giudice (tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza della persona della quale è incerta l’esistenza in vita). In particolare è una situazione che si verifica quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia.
La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte accertata e determina una vera e propria successione mortis causa, successione che si apre al momento in cui è fatta risalire la morte presunta. Tale dichiarazione inoltre si estende anche ai diritti personali che a seguito della stessa si estinguono.
Possono essere immessi nel possesso dei beni del morto presunto altri soggetti: essi acquistano la disponibilità definitiva dei beni e coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni conseguono tali situazioni definitivamente.
Il coniuge del presunto morto può contrarre un nuovo matrimonio; tuttavia quest'ultimo è nullo qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta può ritornare, così come è possibile che venga provata la sua esistenza in vita. In tal caso, cessano (ex nunc, cioè dal momento del ritorno) gli effetti della dichiarazione e i beni devono esserle restituiti nello stato in cui si trovano ed egli ha il diritto di pretendere l’adempimento delle obbligazioni.
Localizzazione della persona
Esistono determinati criteri di collegamento della persona con un determinato luogo. Fondamentale è il luogo di nascita, presso il cui comune viene formato l’atto di nascita. Sono tre i concetti fondamentali:
- Dimora: il luogo in cui il soggetto si trova anche solo temporaneamente a soggiornare;
- Residenza: per l’art 43, è il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale. Fondamentali per la fissazione della residenza sono due elementi: uno soggettivo (l’intenzione di fissare la propria stabile dimora in quel luogo), uno oggettivo (il fatto della stabile permanenza in un luogo determinato).
- Domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (art 43). Occorre un elemento soggettivo, l’intenzione di concentrare in un luogo i propri interessi. Esso può essere generale, per la totalità degli affari, o speciale, per determinati affari. Dal domicilio volontario, ovvero scelto dalla persona, si distingue quello legale, stabilito dalla legge in relazione a determinate categorie di soggetti: il minore che ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore; l’interdetto che ha il domicilio del tutore.
Capacità d’agire
La capacità di agire indica l'idoneità del soggetto a manifestare validamente la propria volontà al fine di compiere atti giuridici, acquistare o esercitare diritti, assumere obblighi e, più in generale, al fine di modificare la propria situazione giuridica. Essa può definirsi, dunque, come la capacità del soggetto ad esplicare direttamente la propria autonomia negoziale e processuale.
Anche un bambino appena nato può essere titolare del diritto di proprietà su un immobile donatogli, in quanto è titolare della capacità giuridica; egli, però, non è in grado di compiere atti di disposizione di tale diritto, non può vendere il bene, costituire sullo stesso un diritto di usufrutto a favore di altri soggetti, donarlo etc. (è privo della capacità d’agire).
La capacità d'agire è, in altre parole, la capacità di esercitare consapevolmente i propri diritti e di assumere la responsabilità dei propri doveri: si è così capaci di compiere atti giuridici validi come vendere, acquistare, firmare cambiali o agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. La capacità di agire si acquista con la maggiore età, ossia al compimento dei 18 anni, momento in cui si presume che una persona abbia raggiunto un livello di maturità psichica e culturale sufficiente per agire in maniera responsabile nel mondo del diritto.
L'incapacità di agire
Generalmente, la capacità di agire si conserva fino alla morte. Può accadere, però, che intervengano durante il corso della vita, o siano presenti sin dalla nascita, eventi tali da rendere una persona incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni e, quindi, di gestire i propri rapporti giuridici. In quanto tale, il soggetto incapace deve necessariamente essere protetto e devono essergli impediti quegli atti con i quali potrebbe arrecare danno alla sua persona e al suo patrimonio.
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