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ENTI
Non solo la persona fisica, ma anche le persone giuridiche sono entità dotate di capacità
giuridica, sono in grado cioè di essere titolari di situazioni giuridiche. Gli enti sono organizzazioni
di beni e di persone cui l’ordinamento riconosce la qualità di centri di imputazione di situazioni
giuridiche soggettive al pari delle persone fisiche.
Ci sono due teorie contrapposte che hanno cercato di spiegare il fenomeno per cui l’ordinamento
riconosce e tutela l’imputazione di situazioni soggettive:
- teoria della finzione, secondo cui solo l’uomo in quanto dotato di volontà è in grado di essere
titolare di situazione soggettive e la considerazione da parte dell’ordinamento di soggetti diversi
dalla persona fisica è finzione.
- teoria della realtà, secondo cui la persona giuridica è concepita quale entità realmente esistente
sia pure sulla base di una creazione da parte dell’ordinamento dotata, al pari dell’uomo, di propria
volontà e in quanto tale giuridicamente capace come la persona fisica.
Tali organizzazioni nascono, in genere, dall’esigenza di unirsi e cooperare per perseguire fini che
per la loro complessità o durata non potrebbero essere conseguiti dalle singole persone fisiche.
L’esigenza di associarsi dei cittadini, del resto, è innata e la prima e più importate organizzazione
collettiva è sicuramente lo Stato che si articola a sua volta in vari enti pubblici come Regioni,
Province, Comuni. La nostra Costituzione individua tra le libertà fondamentali del cittadino
proprio quella di associarsi (art 18) e stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
senza autorizzazione per i fini che non sono vietati dalla legge penale. Anche l’art 2 inoltre afferma
la libertà di espressione anche nelle ‘formazioni sociali’.
Elementi costitutivi:
Gli elementi costitutivi sono distinti in componente materiale (il substrato materiale) comprensiva
di persone, patrimonio e scopo e in componente formale (il riconoscimento).
Le persone (elemento personale) comprende quelle fisiche portatrici di interessi non perseguibili
singolarmente; il patrimonio, la massa di beni che sostiene economicamente il peso dell’attività
dell’ente; persone e patrimonio sono aggregate per uno scopo. A tutti questi elementi viene dato
rilievo mediante il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico, quale momento formale di
attribuzione della personalità giuridica.
Anche se ormai si assiste ad una svalutazione dell’elemento formale del riconoscimento
dell’ordinamento: al concetto di personalità giuridica si sostituisce quello di soggettività giuridica,
che appartiene alle persone fisiche, giuridiche e anche agli enti non riconosciuti.
Tipi di enti:
Esistono alcune classificazioni degli enti:
- Enti pubblici ed enti privati: questa distinzione è ricollegata allo scopo dell’ente. I primi
conseguono interessi generali, i secondi interessi ‘privati’, particolari e specifici. Questa distinzione
però è da tempo insufficiente in quanto esistono, con sempre più frequenza, enti privati con scopi
di portata generale.
Gli enti pubblici si distinguono in enti pubblici territoriali e non territoriali a seconda di un legame o
meno della loro attività con un luogo. Molti dei non territoriali sono soppressi e trasformati in enti
privati.
- Enti lucrativi ed enti non lucrativi: a seconda che abbiano un fine di profitto o meno. Lucrativi
sono le società il cui scopo lucrativo è quello di dividere gli utili prodotti nell’esercizio in comune di
un’attività economica. Non lucrativi sono le associazioni, le fondazioni e i comitati.
- in base al riconoscimento, infine, enti riconosciuti e non riconosciuti (enti di fatto).
Riconoscimento :
Al sistema di riconoscimento normativo previsto per le società di capitali in base al quale queste
acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione al registro delle imprese (art 2331) si
contrapponeva il sistema di riconoscimento concessorio per cui associazioni, fondazioni e
comitati acquistavano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto dal
Presidente della Repubblica.
L’attribuzione della personalità giuridica dipendeva dalla valutazione discrezionale della P.A. che
rimetteva poi, in caso positivo, all’organo di vertice.
Nel 2000 è stata introdotta una disciplina innovativa: le associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento
determinato dall’iscrizioni nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture. Al prefetto
spetta una discrezionalità limitata e per questa ragione si definisce sistema di riconoscimento
quasi normativo.
Capacità :
L’ente ha una capacità giuridica analoga a quella delle persone fisiche. Possono fare capo a lui
tutte le situazioni soggettive attive e passive sia patrimoniali che non (diritto al nome). In campo
patrimoniale sono scomparsi preclusioni e ostacoli che limitavano in passato la capacità
dell’ente. L’art 17, abrogato, subordinava l’acquisto di beni immobili, l’accettazioni di donazioni o
eredità da parte di associazioni riconosciute e fondazioni alla preventiva autorizzazione
governativa: oggi hanno la piena capacità di compiere questi atti senza che ci debba essere un
controllo pubblicistico.
Attività:
L’ente, non avendo l’attributo della fisicità, ha la necessità di servirsi di altri soggetti (fisici) non solo
per organizzare la propria vita interna ma soprattutto al fine di determinare la propria volontà e
manifestarla all’esterno: l’esercizio della capacità di agire di cui l’ente risulta fornito è reso
possibile dai suoi organi.
In particolare: l’attività negoziale è demandata all’organo amministrativo, gli amministratori
cioè, organi dell’ente, consentono all’ente stesso di intrecciare rapporti negoziali; la determinazione
della volontà dell’ente invece può provenire dall’assemblea o dagli stessi amministratori.
Responsabilità per illecito :
L’ente, per l’art 2043, ha una responsabilità diretta per gli illeciti commessi dai suoi organi. Per
quanto riguarda quelli penali, nel 2001, si è affermata con decreto legislativo la responsabilità
dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone che rivestono
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente stesso, nonché da persone che
esercitano la gestione e il controllo del medesimo. L’ente può essere punito con sanzioni
pecuniarie e di altro genere.
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA:
In essa ci sono tutti gli elementi costitutivi di un ente (persone, patrimonio, scopo, riconoscimento).
Il suo ruolo si è oggi ormai ridimensionato in quanto quella non riconosciuta non è più sottoposta
alle limitazioni di un tempo che rendevano appetibile il riconoscimento.
L’unica differenza è da individuarsi nella disciplina della responsabilità per le obbligazioni che
fanno capo all’ente: a rispondere delle medesime col proprio patrimonio è esclusivamente
l’associazione riconosciuta (autonomia patrimoniale perfetta). L’autonomia patrimoniale perfetta
determina una netta separazione del patrimonio della persona giuridica da quello dei suoi
componenti.
[ES: supponiamo che un’associazione riconosciuta contragga un debito con una banca per
acquistare del materiale necessario alla propria attività. Qualora non dovesse pagare il debito, la
banca non potrà pretendere che qualcuno degli associati paghi di tasca propria quanto dovuto
dall’associazione. Unico debitore rimane l’associazione riconosciuta stessa e la banca dovrà nei
confronti di essa.]
L’associazione riconosciuta nasce mediante un contratto associativo consistente in atto pubblico.
Esso è un contratto plurilaterale a struttura aperta perché ad esso possono prestare adesione
in un momento successivo altri contraenti.
Esiste poi l’atto costitutivo che racchiude la volontà dei contraenti di dar vita all’ente ed individua
gli elementi principali caratterizzanti lo stesso; esiste poi anche lo statuto, insieme di norme
destinate a regolare la futura vita e il funzionamento dell’ente.
Quanto allo scopo, esso dev’essere:
- non lucrativo (l’associazione si distingue in ciò dalla società). L’associazione però può esercitare
in concreto attività economiche, l’importante è che esse non siano svolte in via esclusiva o
principale e che i proventi percepiti siano destinati allo scopo dell’ente e non distribuiti tra gli
associati. In caso contrario, l’associazione, diventerebbe imprenditoriale, e sarebbe assoggettata a
tutte le norme dell’impresa commerciale.
- lecito e possibile
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione, che esprime la volontà dello stesso. Ad essa
partecipano tutti gli associati che assumono tutte le decisioni fondamentali fino anche all’eventuale
scioglimento. Viene convocato almeno una volta l’anno dall’amministratore per l’approvazione del
bilancio. La volontà si esprime attraverso la deliberazione, atto collegiale negoziale, con principio
maggioritario.
L’organo amministrativo invece può essere monocratico (amministratore unico) o collegiale
(consiglio di amministrazione). Esso ha il compito di gestire le risorse dell’associazione, di
rappresentare l’ente nei confronti dei terzi e di porre in essere tutti gli atti necessari allo
svolgimento della vita dell’ente e alla realizzazione del suo scopo.
Il soggetto che partecipa è associato: ha diritti e obblighi connessi all’attività dell’ente. Lo statuto
indica essi ma anche le condizioni di ammissione del soggetto all’ente. Diritti fondamentali sono
quello stesso alla partecipazione dell’attività e quello al voto; obbligo è il conferimento della quota
associativa.
La qualità di associato è intrasmissibile. Quanto al recesso, consistente nello scioglimento del
rapporto associativo per volontà dell’associato può sempre avvenire. L’esclusione invece viene
deliberata dall’assemblea per gravi motivi.
Estinzione:
- per le cause previste nell’atto costitutivo o nello stato;
- quando lo scopo è stato raggiunto o non è più possibile farlo;
- quando sono venuti meno tutti gli associati;
- quando l’assemblea delibera lo scioglimento.